AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2000.26
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2000.00026
ZA/sc
Lugano
2 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2000 di
__________,
contro
la decisione del 22 marzo 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 1°aprile 1998, con effetto dal 1°luglio 1997 al 31 dicembre 1997,
la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a __________ a favore
del figlio __________, 1994, un assegno integrativo mensile di fr. 378.-- (cfr.
doc. _). L'importo dell'assegno è stato sostanzialmente riconfermato con
effetto dal 1° gennaio 1998 (fr. 374.-- mensili, cfr. doc. _).
Con
decisione del 22 marzo 2000, la cassa ha soppresso il versamento dell'assegno
integrativo in quanto il reddito determinante supera il limite annuo fissato
dalla legge (cfr. doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 5 aprile 2000, l'assicurata ha impugnato la decisione
della Cassa chiedendo il ripristino dell'assegno precedentemente erogato, con
le seguenti motivazioni:
"
Vi scrivo per la decisione di rifiuto
dell'assegno integrativo che con grande delusione non comprendo. Il quali mi
sosteneva il fabbisogno della retta dell'ASILO __________ di fr. 350.--. Per
quanto lavorando a tempo pieno.
Inoltre avendo ulteriori spese
"telefono+luce+dentista+tassa rifiuti +assicurazione RC+spese varie.
Quindi vi chiedo di riesaminare il calcolo
"ASSEGNO INTEGRATIVO" per un AIUTO FONDAMENTALE." (Doc. _)
1.3. Con risposta
23 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Fino al 31 marzo 2000 l'assegno integrativo
veniva erogato sulla base di una situazione economica accertata nel mese di
aprile 1998.
L'assegno integrativo ed il relativo diritto è
sottoposto a revisione ogni 2 anni.
Il 25 gennaio 2000 la Cassa ha mandato alla
ricorrente il formulario di revisione con l'invito a ritornando entro e non
oltre il 15 marzo 2000.
In data 15 marzo 2000 si è richiamata la
documentazione, fissando un ulteriore ultimo termine di 10 giorni per l'invio
di quanto richiesto.
Da documenti pervenuti il 22 marzo 2000 si è
potuto riscontrare che il reddito del lavoro era fortemente aumentato nel corso
del 1999 (salario lordo Fr. 39'449.10).
Il computo del nuovo salario netto annuo ammonta
a Fr. 32'761.-- contro i precedenti 26'181.--, è essenzialmente per questo
motivo che l'assegno integrativo non può più essere riconosciuto in quanto i
redditi totali della ricorrente si fissano a Fr. 34'957.--, a fronte di un
fabbisogno totale di Fr. 33'098.--.
La Cassa chiede pertanto a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso confermando le decisioni
impugnate." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la sopressione dell'assegno integrativo precedentemente versato a
__________.
L'art. 29
LAF prevede che:
"
L'assegno integrativo deve essere aumentato,
ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori
o della composizione della famiglia.
Il regolamento disciplina
i particolari.
L'aumento avviene con il
primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.
La riduzione o la
sospensione interviene:
a) se il
cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese
successivo la notifica della decisione
b) se l'interessato ha
ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui
avvenne la modifica determinante."
L’art. 35
del Regolamento LAF (Reg. LAF) prevede che:
"
Per cambiamento della composizione della
famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base
del calcolo della prestazione.
L'assegno integrativo è
aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile
dei genitori.
Il cambiamento del reddito
disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.--
all'anno dell'assegno erogato.
L'art. 36
del Regolamento LAF (Reg. LAF) prevede che l'assegno integrativo è soppresso in
qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.
Secondo
l'art. 24 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno
integrativo per il figlio, se cumulativamente:
"
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio
nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito
disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale
assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è
inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni
complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori
hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto
all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il
figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
Per
l’art. 25 LAF l’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto
i quindici anni.
L’art. 27
LAF prevede inoltre che:
" 1 L'importo dell'assegno, incluso
l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, é pari
alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite de o
dei figli per i quali l'assegno é riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non é versato se il suo importo annuo é
inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo
l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per
l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione
della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro
è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito
nella misura di 1/15.
Il premio per
l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della
famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia
non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33
del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio
1997, prevede che:
" Nei
limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.
Per la
determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non
sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se
sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25
anni (art. 34 RegLAF).
2.3. A proposito
dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale
sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore con la terza revisione
della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF
prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo
in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese
riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860,
per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio
un terzo. (fr.2'610.--).
Viene
inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,
non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una
richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
2.4. Per
stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo
l’art. 3b cpv. 3 LPC, le
" a) spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b) spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c) premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d) importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e) pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il
calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia
comprendono
" b) il
reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c) un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e) le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f) gli assegni
familiari
g) le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h) le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Per
quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni
della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo
di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa
entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova
legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.5. Nel caso in
esame dagli atti dell'amministrazione emerge che la famiglia __________ è
composta dalla madre __________ e dal figlio __________ nato nel 1994.
L'importo destinato a coprire il fabbisogno vitale della famiglia è quindi pari
a fr. 22'690.-- come indicato dalla Cassa (fr. 14'860.-- per la madre, fr.
7'830 per il figlio; cfr. consid. 2.3).
L'importo
computato dalla Cassa a questo titolo risulta pertanto corretto.
Per ciò
che attiene al computo dei premi dell'assicurazione contro le malattie, la LAF
non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale
legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il
calcolo degli assegni familiari.
Come
visto al consid. 2.1, ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene
computato il premio relativo all’assicurazione sociale ed obbligatoria contro
le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione di base secondo la
LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF). I premi relativi alle assicurazioni
complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. rapporto di
maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Il premio
va inoltre computato al netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi
erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che si tien
conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie
a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza
della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella
fattispecie la Cassa ha correttamente tenuto conto degli importi per
l'assicurazione di base deducendo il sussidio erogato (fr. 249 - 183,35 per la
madre e fr. 70 - 48.35 per il figlio, per un totale mensile di fr. 87.30,
annuale di fr. 1'048.--; cfr. doc. _)
Per la
pigione è stato correttamente computato l'importo totale di fr. 9'360.--.
2.6. Per quanto
attiene al reddito del lavoro la cassa si è giustamente attenuta alla
comunicazione del datore di lavoro (fr. 32'761.-- annui, cfr. doc. _). Essa ha
correttamente computato nel reddito anche l'assegno di base annuale di
fr.2'196.--.
A fronte
di un reddito complessivo di fr. 34'957.-- e di un fabbisogno totale di fr.
33'098.--, la decisione della Cassa risulta corretta per cui il TCA non può che
confermarla.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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