AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2004.94
Data decisione, Autorità:
09.05.2005, TCA
Titolo:
Stralcio della causa dai ruoli a seguito dell'intervenuta transazione, nota alle parti, che è stata omolagata dal TCA, in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto.
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.94
dc/gm
Lugano
9 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
novembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
e
Cassa disoccupazione PI 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa del 18 gennaio
2005 della Sezione del lavoro di Bellinzona (cfr. Doc. III);
ritenuto che con decreto 15 febbraio 2005
il Tribunale ha chiamato in causa la Cassa disoccupazione PI 1 di __________,
assegnandole un termine di 20 giorni per prendere posizione in merito al
ricorso inoltrato dall'assicurata (cfr. Doc. IX);
rilevato che in data 22 febbraio 2005 la
Cassa disoccupazione PI 1 ha inoltrato le proprie osservazioni (cfr. Doc. X);
richiamato il verbale del 9 maggio 2005,
relativo alla discussione di causa, del seguente tenore:
" Il
presidente del TCA chiede preliminarmente all'avv. __________ di spiegare per
quali motivi la Sezione del lavoro esamina anche il presupposto dell'art. 8
cpv. 1 lett. a LADI (posizione analoga al datore di lavoro), quando in realtà
competente dovrebbe essere la cassa di disoccupazione.
L'avv. __________ precisa
che precedentemente al 1° aprile di quest'anno quando un caso era sottoposto
per esame dall'URC anche se si riferiva all'idoneità al collocamento, l'esame
veniva fatto su tutti i presupposti.
Dal 1° aprile ci siamo
coordinati tra Casse di disoccupazione e Sezione del lavoro precisando che il
presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI deve essere fatto dalle Casse di
disoccupazione.
Allego al riguardo una
recente circolare. Essa viene acquisita agli atti e trasmessa alla Cassa di
disoccupazione PI 1 e alla ricorrente.
Il presidente del TCA precisa
che esaminerà innanzitutto il problema dell'idoneità al collocamento.
Rispondendo al presidente
del TCA, l'assicurata precisa che attualmente non lavora. Ha cessato di
controllare la disoccupazione dal mese di novembre e da allora beneficia degli
assegni di prima infanzia.
Il presidente del TCA
sottolinea che uno dei motivi per i quali è stata ritenuta inidonea al
collocamento è perché l'assicurata aveva dichiarato che sarebbe ritornata nei
mesi successivi a lavorare presso l'azienda del marito.
Al riguardo, il marito
precisa che l'assicurata è stata licenziata perché da un giorno all'altro non
le è più stato permesso di utilizzare la patente di guida che aveva conseguito
nel suo paese.
Subito dopo avere appreso
questa notizia, mia moglie si è iscritta ad una scuola guida. Bisogna infatti
fare degli esami sia teorici che pratici, come se non si avesse mai guidato.
Pensavamo che sarebbe andato tutto velocemente. In realtà non è stato così ed
ho dovuto assumere un'altra persona (il sig. __________), che lavora ancora
presso di noi.
L'assicurata precisa, con
riferimento a quanto figura in uno dei verbali (quello del 13 ottobre 2004),
che effettivamente ha poi ottenuto il permesso di guida.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ se alla luce di quanto appena esposto ritiene che realmente
la signora è inidonea al collocamento per questo motivo. L'avv. __________
precisa che al momento in qui si è iscritta non si sapeva quanto sarebbe durata
la procedura.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ per quale motivo questo argomento non è stato ripreso nella
decisione su opposizione.
Il presidente del TCA
sottolinea che in sede di opposizione (come peraltro nella risposta di causa)
si fa riferimento soltanto all'aspetto relativo alla posizione analoga.
Riguardo alla posizione
analoga del datore di lavoro, il presidente del TCA costata che
effettivamente, secondo la giurisprudenza federale, la moglie del titolare
dell'azienda non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
Il presidente del TCA
sottolinea che sia nel formulario "domanda di indennità di
disoccupazione" (pto 29), sia nell'attestato del datore di lavoro (pto 4),
i sig.ri __________ hanno dichiarato quale era il ruolo del marito nella ditta.
Del resto anche la lettera di disdetta allegata è firmata dal direttore sig. __________.
Il presidente del TCA chiede
alla sig.ra __________ per quale motivo sono state comunque versate le
indennità all'assicurata. La rappr. della cassa risponde che "siamo
incorsi in un grave errore". Afferma di essere stata lei stessa a trattare
l'incarto. Essa precisa di essere stata al corrente di tutto e di non avere
giustificazioni per questa leggerezza.
Subito dopo che il Servizio
cantonale ha emesso la decisione, ha emesso pure la decisione di restituzione
di CHF 26'308.80, datata 4 ottobre 2004, riferiti al periodo gennaio-luglio
2004. Copia della decisione viene acquisita agli atti.
Al riguardo il sig. __________
sottolinea di avere inoltrato uno scritto nel dicembre 2004 con il quale
chiedeva perché è stato chiesto l'importo in restituzione visto che aveva
contestato la decisione della Sezione del lavoro.
Il presidente del TCA
acquisisce della documentazione datata 5.10.2004 contenuta nell'incarto
dell'URC di __________. In
particolare la raprr. della Cassa riconosce di essere stata lei ad utilizzare i
termini "cestinare la lettera di restituzione" e precisa che
intendeva dire che per errore la Cassa di disoccupazione ha emesso la decisione
di restituzione. Questo perché secondo prassi la Cassa non emette una decisione
di restituzione se la decisione della Sezione del lavoro è contestata.
Il presidente del TCA chiede
alla rappr. della Cassa se nel frattempo l'opposizione del sig. __________
contro la decisione del 4 ottobre 2004, rispettivamente quella di tenore
analogo del 4 febbraio 2005, è stata evasa oppure no. La risposta è no.
Il presidente del TCA chiede
alla raprr. della Cassa di spiegare perché il 4.2.2005 è stata emessa una nuova
decisione di restituzione.
La rappr. della Cassa
precisa che la precedente decisione era stata di fatto annullata internamente
(tra __________ e la sede centrale di __________). Nel febbraio 2005 ho emesso
una nuova decisione perché non sapevo che vi era stato un ricorso al TCA contro
la decisione su opposizione. In realtà il presidente del TCA constata che già
nel dicembre 2004 il sig. __________ aveva comunicato alla Cassa di avere
inoltrato un ricorso al TCA.
La rappr. della Cassa,
rispondendo al presidente del TCA, precisa di essere venuta a conoscenza
dell'errore commesso in occasione dell'esame della domanda in data 10 agosto
2004 (doc. 11), quando il servizio cantonale ha segnalato alla Cassa quanto
comunicato dall'URC (dubbi sull'idoneità al collocamento, doc. 12).
L'assicurata conferma che la
sua consulente del personale era la sig.ra __________.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ in che circostanza la sig.ra __________ ha proceduto alla
comunicazione del 5 agosto 2004.
L'avv. __________ precisa
che da quanto le risulta vi è stato un inoltro posticipato della comunicazione
per questioni di vacanze ed assenze della consulente e del capo-gruppo.
L'avv. __________ e l'avv. __________
precisano di non avere in mente nulla di particolare.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________, che è stato invitato a presentarsi all'udienza con
l'incarto dell'URC di __________, di indicare al Tribunale quando hanno avuto
luogo i colloqui di consulenza con la sig.ra RI 1. Sono avvenuti il 10.8.2004,
24.5.2004, 8.4.2004, 9.3.2004, 10.2.2004.
Il presidente del TCA chiede
se esistono copie dei verbali di consulenza. L'avv. __________ precisa di avere
personalmente constatato che non esistono verbali di consulenza.
L'assicurata, rispondendo ad
un'esplicita domanda del presidente del TCA, conferma di avere partecipato ai
colloqui e che non era stato allestito nessun verbale.
Essa precisa che in quei
colloqui si parlava delle modalità con le quali svolgeva le ricerche di lavoro.
I colloqui duravano poco, la consulente del personale controllava le ricerche e
guardava sul computer se vi erano posti di lavoro. Non venivano allestiti
verbali e l'assicurata doveva solo firmare il formulario con l'indicazione del
prossimo appuntamento.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ se è normale che non si allestiscano verbali di consulenza.
L'avv. __________ precisa che non corrisponde alla prassi della Sezione del
lavoro.
Non ricordo se ho parlato
con la mia collocatrice della posizione di mio marito nella ditta.
L'assicurata, rispondendo al
presidente del TCA, precisa che le ricerche di lavoro sono sempre state
ritenute sufficienti.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ se esistono delle direttive che indicano ai dipendenti
degli URC come comportarsi in caso di assicurati con bambini piccoli e in
particolare se viene segnalato loro la possibilità di ricorrere agli Assegni di
prima infanzia o agli Assegni integrativi.
L'avv. __________ risponde
che su questo aspetto non vi sono, secondo quanto gli risulta, delle indicazioni
scritte. Egli ritiene che questo fatto dovrebbe essere abbastanza notorio per i
consulenti.
Il presidente del TCA chiede
all'avv. __________ se la sig.ra __________ sta lavorando presso l'URC di __________,
la risposta è no, si trova in congedo maternità. L'avv. __________ si impegna a
fare pervenire l'indirizzo.
L'assicurata precisa che
viene chiesto il diritto all'indennità di disoccupazione fino al momento in cui
sono stati concessi gli assegni di prima infanzia.
L'avv. __________ sottolinea
che il 10 agosto la sig.ra è stata informata sui dubbi che l'ufficio aveva per
quel che riguarda il suo caso.
In questo contesto l'avv. __________,
vista l'assenza di indicazioni riguardo ai contenuti dei colloqui di consulenza
e considerato che l'unica comunicazione certa è quella del 5 agosto comunicata
all'assicurata il 10 agosto, propone a titolo transattivo di riconoscere
realizzati i presupposti del diritto fino al 10 agosto (tanto più che ammessa
già sin d'ora la buona fede dell'assicurata è molto verosimile che anche il
presupposto dell'onere gravoso sia adempiuto).
L'assicurata e il marito
accettano la proposta.
Il presidente del TCA,
esaminata la situazione dal profilo dei fatti e del diritto, richiamato il
principio della buona fede in relazione con l'art. 27 LPGA (cfr. STFA del
29.8.2002, C 25/02; RDAT II-2002 pag. 356 segg.; STFA del 10.2.2005, C 254/04)
decide che la transazione può essere omologata, per cui la causa verrà
stralciata dai ruoli.
Dal canto suo la Cassa di
disoccupazione dichiara già sin d'ora che accoglierà l'opposizione inoltrata
dai sig.ri __________ contro la decisione di restituzione e riconoscerà il
diritto alle indennità di disoccupazione fino al 10 agosto 2004.
Alle ore 11.10 il presidente
del TCA chiude l'udienza.
Letto, approvato e firmato.
Le parti ricevono seduta
stante copia del presente verbale d'udienza." (cfr. Doc. XIV)
preso atto dello scritto del 9 maggio 2005 dell'avv. __________ del
seguente tenore:
" Con
riferimento all'udienza di questa mattina, relativa alla pratica indicata a
margine, a complemento di quanto registrato a verbale le comunico quanto segue.
Le confermo che nell'incarto
originale URC non vi è copia cartacea dei protocolli di colloquio relativi agli
incontri richiamati nel verbale di udienza odierno (cfr. pag. 4). Tuttavia, da
un'ulteriore verifica del sistema informatico COLSTA, è emerso che vi sono
delle registrazioni elettroniche relative ai colloqui avvenuti tra gennaio e
novembre 2004 dall'assicurata presso l'URC di __________ (cfr. annessi).
Tali annotazioni non
sembrano potere modificare la situazione constatata nel corso dell'udienza, ma
vengono comunque annesse alla presente per completezza." (cfr. Doc. XV)
letti i protocolli di colloquio (Doc. XV
1-11), ed in particolare quello del 20 gennaio 2004, dal quale risulta che
l'assicurata ha informato la sua consulente del personale di avere lavorato da
ultimo come segretaria nella "ditta dove il marito è direttore" (cfr.
Doc. XV 1);
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
" 1 Le controversie nell’ambito delle
assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2 L’assicuratore
è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3 I
capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e
nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la
transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e
di diritto (cfr. l'estratto del verbale qui sopra riprodotto, con le relative
citazioni giurisprudenziali) e di conseguenza può essere emessa una decisione
di stralcio della causa (cfr. STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00;
STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA
del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV
Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
a sensi ed effetti di legge alle parti che hanno preso parte all'accordo, con
l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in
caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
- intimazione
al SECO che, nel medesimo termine di ricorso, può impugnare la transazione
davanti al TFA.
terzi implicati
PI 1
Il
presidente
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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