AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.6
Data decisione, Autorità:
05.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.6
dc/gm
Lugano
5 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 16 gennaio 2004
interposto da
_RICO1
contro
la decisione del 4 dicembre 2003 emanata
da
_CON1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto che, accogliendo l'opposizione
dell'assicurato contro una decisione del 15 settembre 2003, con decisione su
opposizione del 4 dicembre 2003 la Sezione del lavoro ha ritenuto __________
idoneo al collocamento dal 1° maggio 2003 ed ha inoltre rilevato:
" (…)
Riguardo infine alla
richiesta di indennità speciali in relazione al suo progetto di attività
lucrativa indipendente, si osserva quanto segue. Oggetto della presente
contestazione è la decisione del 15 settembre 2003 dell'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro di inidoneità al collocamento a far tempo dal 1. febbraio
2003, non invece la questione delle predette indennità speciali. Oltretutto la
fase di progettazione si è conclusa, avendo l'assicurato iniziato la sua
attività quale indipendente lo scorso mese di maggio. La richiesta di indennità
speciali a decorrere dal 1. febbraio 2003 formulata dall'opponente appare
dunque priva di significato. (…)" (cfr. Doc. _);
visto il tempestivo ricorso del 16 gennaio
2004 con il quale l'assicurato postula il versamento di 60 indennità speciali
(cfr. Doc. _);
considerato che nella sua risposta di causa
del 23 febbraio 2004 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso
(cfr. Doc. _);
richiamato lo scritto del 26 febbraio 2004
del TCA alla Sezione del lavoro (cfr. Doc. _);
vista la lettera dell'assicurato del 5
marzo 2004 (cfr. Doc. _) e l'allegata decisione dell'URC di __________ del 2
marzo 2004 con la quale vengono concesse 63 indennità giornaliere speciali
(cfr. Doc. _);
letta pure la risposta della Sezione del
lavoro del 4 marzo 2004 che ha a sua volta allegato la citata decisione (cfr.
Doc. _ e _);
preso atto dello scritto del 15 marzo 2004
dell'assicurato (cfr. Doc. _) e della seguente precisazione dell'URC di
__________:
" (…)
Di fatto, tenuto conto che
l'entrata in vigore delle modifiche LADI 1.7.2003 l'assicurato avrebbe potuto
percepire un massimo di 60 ID speciali, tuttavia questo aspetto non va a
modificare il suo diritto alle indennità (si tratterebbe eventualmente di
emettere una nuova decisione con decorso del regime delle indennità speciali
solo a partire dal 4.2.03). (…)" (cfr. Doc. _);
ricordato che per costante giurisprudenza,
possono di principio essere sottoposti all'esame del giudice solo i rapporti
giuridici sui quali l'amministrazione si sia pronunciata mediante una decisione
vincolante. L'oggetto impugnato è quindi definito dalla decisione medesima.
Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste oggetto
impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato (cfr. DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata, SVR 1997 UV
81, p. 294);
constatato che nella presente fattispecie,
da una parte, la decisione impugnata concerneva unicamente la questione
dell'idoneità al collocamento dell'assicurato (riconosciuta dall'amministrazione)
e, che d'altra parte, in corso di procedura l'ufficio competente ha attribuito
al ricorrente le indennità speciali da lui richieste (cfr. art. 71a cpv. 1
LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003:
" Art. 71a201 Sostegno
ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente202.
1L’assicurazione
può sostenere assicurati che intendono intraprendere un’attività lucrativa
indipendente e durevole mediante il versamento di 90 indennità giornaliere al
massimo nella fase di progettazione di tale attività.203
2Per
questa categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di
perdite per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno
1949204 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle
arti e mestieri. In caso di perdita l’indennità giornaliera versata
all’assicurato è diminuita dell’importo pagato dal fondo di
compensazione.").
Ora, quest'ultimo tema, non era stato
affrontato dall'amministrazione nella decisione su opposizione impugnata
davanti al TCA, per cui il ricorso dell'assicurato sarebbe irricevibile.
In realtà l'assicurato ha inteso fare
valere un diniego di giustizia per il fatto che l'amministrazione non si era
mai formalmente pronunciata sul tema delle indennità speciali (cfr. art. 56 cpv.
2 LPGA; Doc. _ e Doc. _). Tale questione è stata tuttavia risolta a favore
dell'assicurato mediante l'emanazione della decisione del 2 marzo 2004;
rilevato che di conseguenza la causa è
divenuta priva di oggetto;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster