AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.98
Data decisione, Autorità:
10.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.98
FS/DC/td
Lugano
10 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 14 novembre 2003 emanata
da
Cassa CO1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20 agosto
2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha preso nei confronti di RI1 la
seguente decisione formale:
"
In applicazione alle seguenti disposizioni:
la richiesta d'indennità per insolvenza,
presentata il 27 maggio 2003 a seguito del fallimento della ditta __________
SA, è riconosciuta nella misura massima di fr. 4'046.70.
Fattispecie e motivi:
Art. 74 OADI – Prova della verosimiglianza del
credito salariale
La cassa può pagare l'indennità per insolvenza
soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore
di lavoro.
Nel presente caso non possiamo tenere in
considerazione l'importo di fr. 2927.50 corrispondente all'indennizzo per
giorni di riposo non goduti. Non esiste infatti né un conteggio paga né un
foglio di presenza attestante che non ha usufruito dei regolari giorni di
riposo settimanali.
In considerazione di quanto sopra, la richiesta
d'indennità per insolvenza dev'essere riconosciuta solo parzialmente (…)."
(cfr. doc. 3)
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato dalla RA1 (cfr. doc.
2), la Cassa, in data 14 novembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione
con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
L'art. 21 cpv. 2 e cpv. 3 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera indica che nel caso
in cui il datore di lavoro non registra regolarmente l'orario effettivo di
lavoro e i riposi, in caso di controversia verrà ammessa come prova il
controllo effettuato dal collaboratore.
Nessuna documentazione di controllo dettagliata è
stata però portata da parte sua a comprova di 75.7 giorni di riposo non
effettuati.
Tale rivendicazione fa sorgere qualche dubbio in
quanto ciò significherebbe che, escludendo i 17 giorni di vacanza di agosto e i
2 di riposo in marzo e giugno, per circa 9 mesi di lavoro non avrebbe goduto di
alcun giorno di libero.
Considerando che non è sufficiente che un fatto
sia considerato un'ipotesi possibile ma deve sussistere una verosimiglianza
preponderante, la richiesta di fr. 2927.50 corrispondente all'indennizzo per
giorni di riposo non goduti è respinta (…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione, sempre tramite il suo rappresentante, l'assicurato ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che:
"1. Il
ricorso è accolto.
-
La
decisione 14.11.2003 della Cassa CO1 è annullata.
-
Il
ricorrente ha diritto alle indennità per insolvenza anche sull'indennizzo per
giorni di riposo non goduti, ammontanti a fr. 2'927.50.
-
Protestate
spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 4)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurato ha addotto che:
"
(…)
- Il
ricorrente è stato assunto dalla __________ SA, in qualità di ausiliario di
cucina e responsabile delle camere presso l'Albergo-Ristorante __________ a __________,
a partire dal 1.2.2001.
Il 23 ottobre 2002 la
ditta ha comunicato a tutti i suoi dipendenti la chiusura dell'esercizio per lo
stesso giorno e li ha inviati ad annunciarsi alla cassa disoccupazione. Il
ricorrente aveva ricevuto una lettera in tal senso in data 10 ottobre 2002.
Questo modo di
procedere non è evidentemente conforme alle disposizioni legali e contrattuali,
non avendo rispettato il termine di disdetta che, nel caso che ci concerne, era
di un mese. Il rapporto di lavoro poteva quindi essere sciolto unicamente per
il 20 novembre (ndr.: recte 30 novembre) 2002.
In rappresentanza del lavoratore avevamo quindi inoltrato un'istanza presso
la Pretura di __________, per ottenere il pagamento dei salari arretrati e del
salario per il periodo di disdetta, per un totale di fr. 19'647.95.
L'istanza era stata
inoltrata contro il signor __________ che, dalla documentazione in nostro
possesso, ritenevamo fosse il datore di lavoro. Avevamo già previsto che la __________
SA sarebbe presumibilmente fallita e non ci sembrava giusto rinunciare alla
possibilità di chiamare in causa il responsabile di questa situazione.
Il Pretore di __________,
con sentenza del 15 maggio 2003, ha però ritenuto che il datore di lavoro era
la __________ SA e non il signor __________.
La __________ SA era stata nel frattempo dichiarata in fallimento, con
decreto del 3 marzo 2003. Abbiamo quindi provveduto ad insinuare i crediti
salariali all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ e a chiedere
l'indennità per insolvenza.
L'insinuazione del
credito salariale e la domanda d'insolvenza rispecchiano quanto richiesto con
l'istanza inoltrata alla Pretura di __________.
Con decisione del 29 agosto 2002, la Cassa CO1 ci ha comunicato di non
riconoscere, al fine del diritto all'indennità per insolvenza, l'importo di fr.
2'927.50 che si riferiva all'indennizzo per giorni di riposo non goduti. Questa
decisione era motivata dal fatto che non esisteva una dichiarazione che il
nostro rappresentato non avesse usufruito dei regolari giorni di riposo.
-
In
data 3 settembre 2003 abbiamo inoltrato opposizione contro la decisione citata
in precedenza. Con la contestata decisione del 14.11.2003 la cassa CO1 ha
riconfermato la sua posizione.
-
Nell'opposizione
del 3 settembre 2003 abbiamo ampiamente sviluppato la problematica riguardante
il controllo delle presenze e dei giorni di libero nell'ambito del settore
della ristorazione.
Il Contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera (CCNL), è al
proposito estremamente chiaro. L'articolo 21 impone al datore di lavoro il
controllo dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo indicando pure che, nel
caso in cui il datore di lavoro non adempie ai suoi obblighi, vale quale prova,
in caso di controversia, quella effettuata dal lavoratore.
Nel presente caso
siamo confrontati con un datore di lavoro che, oltre a tutta una serie di
mancanze che risultano chiaramente dagli atti allegati, non ha mai tenuto un
controllo delle presenze.
Il calcolo
dell'indennizzo per i giorni di libero non goduti è quindi stato effettuato
sulla base del controllo effettuato dal lavoratore.
- Nel
caso in cui la __________ SA non fosse fallita, avremmo sicuramente inoltrato
un'istanza salariale alla Pretura di __________. Siamo certi che il Pretore,
basandosi su una solida giurisprudenza in materia, avrebbe accolto le nostre
rivendicazioni.
Bisogna inoltre
rilevare che l'amministrazione del fallimento ha pure accolto integralmente
l'insinuazione del credito salariale, indennizzo per giorni di libero compresi,
e collocata in prima classe. Nel caso in cui il credito fosse stato contestato
avremmo avuto la possibilità di iniziare una procedura di riconoscimento di
debito che riteniamo avremmo portato a buon fine.
Siamo quindi ora
paradossalmente confrontati con un riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione
del fallimento e un diniego da parte della cassa CO1 per quanto riguarda
l'indennizzo per giorni di libero non goduti.
- Non
ci rimane quindi altra possibilità che contestare la decisione della Cassa CO1
che nega il diritto all'indennità per insolvenza per quanto concerne
l'indennizzo per i giorni di libero non goduti.
La decisione della
Cassa ci sembra poco sostenibile ed in pratica è basata unicamente sul fatto
che, e citiamo "tale rivendicazione fa sorgere qualche dubbio in
quanto ciò significherebbe che, escludendo i 17 giorni di vacanza di agosto e i
2 giorni di riposo in marzo e giugno, per circa 9 mesi di lavoro non avrebbe
goduto di alcun giorno di libero". Questo fatto potrà far sorgere
qualche dubbio, ma è semplicemente quanto realmente accaduto e la cassa stessa
non può confutarlo. Non ci sembra quindi che si possa negare un diritto perché
la rivendicazione fa sorgere qualche dubbio.
La Cassa indica pure
che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione di non aver effettuato
75.7 giorni di libero. Il nostro rappresentato ha tenuto nota dei giorni di
libero effettuati e li ha comunicati, nostro tramite, alla Cassa. Se lo ritiene
opportuno si può inviare un calendario con indicati questi giorni di riposo e,
conseguentemente, i giorni di lavoro svolti; questo non cambia nulla alle
indicazioni fornite. (…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 1° dicembre 2003 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,
in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il
Giudice fonda la propria decisione, salvo disposizione contraria, sui fatti
che, in mancanza di una prova precisa, appaiono come altamente verosimili, vale
a dire che presentano una verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente
che un fatto sia considerato soltanto come un'ipotesi possibile (cfr. DTF 125 V
193, cons. 2; art. 74 OADI). La Cassa ritiene che il cpv. 3 dell'art. 16 CCNL
debba essere interpretato alla luce di tale principio generale. Pertanto se da
una parte il controllo effettuato dal lavoratore verrà ammesso come prova,
dall'altra egli lo deve rendere verosimile.
Il signor RI1, ma anche sua moglie alla quale è
stata notificata la stessa decisione, sostiene di vantare nel periodo 1°
gennaio 2002 / 23 ottobre 2002 ben 75.7 giorni di riposo non goduti. Tali
affermazioni sono mere allegazioni di parte (lo stesso RA1 afferma di non avere
un conteggio specifico dei giorni di riposo del signor RI1, cfr. scritto del 10
giugno 2003) ed, inoltre, fanno sorgere qualche dubbio. Infatti, escludendo i
17 giorni di vacanza effettuati in agosto e 4 giorni di riposo goduti, se
quanto da lui affermato corrispondesse alla verità significherebbe che per
circa 9 mesi (su 10 lavorativi) non avrebbe mai fatto un giorno di riposo.
Concludendo il credito corrispondente ai giorni
di riposo non goduti non è stato reso verosimile da parte del signor RI1
pertanto la Cassa si riconferma nella decisione di rifiuto (…)." (cfr.
doc. IV)
Con
lettera del 5 dicembre 2003 la Cassa ha trasmesso al TCA la comunicazione e il
calendario 2002 ricevuti dal rappresentante dell'assicurato (cfr. doc. III e
allegati doc. III/1 e III/2).
1.4. Con scritto
del 10 dicembre 2003 al TCA il rappresentante dell'assicurato si è confermato
nelle proprie allegazioni e ha chiesto di sentire il signor __________ (che ha
lavorato presso lo stesso datore di lavoro dell'assicurato nel periodo dal 16
febbraio al 23 ottobre 2002) quale teste (cfr. doc. VI).
Il doc.
VI con i relativi annessi sono stati notificati alla Cassa che, confermandosi
nelle sue posizioni, ha dichiarato di attendere una pronuncia da parte di
questo Tribunale (cfr. doc. VII e VIII).
I doc.
VII e VII sono stati trasmessi all'assicurato per conoscenza (cfr. doc. IX).
1.5. Così
richiesto il rappresentante dell'assicurato ha indicato al TCA le generalità
del diretto superiore del suo assistito (cfr. doc. X e XIII).
Dal canto
suo la Cassa, pure su richiesta del TCA, ha prodotto la lettera del 10 giugno
2003 menzionata nell'ultima pagina della risposta di causa ma non prodotta agli
atti (cfr. doc. XI e XII).
1.6. Il 2 giugno
2004 il presidente del TCA ha sentito le parti e il diretto superiore
dell'assicurato, sig. __________, quale teste.
In
quell'occasione è stato steso un verbale del seguente tenore:
"
Il giudice delegato informa le parti di avere
acquisito copia del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
dell'industria alberghiera e della ristorazione.
Chiede alcune informazioni al patrocinatore
dell'assicurato a proposito dei giorni di riposo. Le parti preliminarmente
concordano con il giudice che la causa è circoscritta alla questione dei giorni
di riposo.
Il vicecancelliere procede alla lettura dell'art.
16. In particolare il cpv. 5 dell'art. 16 prevede che se non è possibile la compensazione,
tali giorni di riposo devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro.
Il sig. __________ conferma che il tema dei
giorni festivi regolati all'art. 18 è già stato risolto.
Il sig. __________ fa poi allusione all'art. 21
del CCNL, precisando che vige un obbligo di controllo delle ore di lavoro e che
se il datore di lavoro non adempie a questi obblighi vale il controllo
effettuato dal lavoratore.
La problematica è relativa al periodo 24.6 -
23.10.2002.
Il giudice delegato chiede al patrocinatore
dell'assicurato di spiegare come ha fatto a stabile gli importi che figurano al
punto 15 lett. e del formulario (doc. 6). Egli precisa di avere considerato un
1/22 del guadagno mensile secondo il CCNL che rinvia alla Legge sul lavoro e di
avere tenuto conto dei giorni non goduti durante quel mese.
Il giudice delegato chiede all'assicurato di
precisare quando è stato compilato il calendario (allegato N2). L'assicurato
risponde che l'ha compilato quando gliel'ha chiesto il sindacato, cioè dopo la conclusione
del rapporto di lavoro e prima di rivendicare le pretese salariali.
Il sig. RI1 precisa che in realtà vi era
un'agendina dove la moglie, che pure lavorava presso il Ristorante-Night __________
di __________, marcava tutti gli orari. Questa agendina è però sparita.
L'assicurato precisa che qualche volta lui e la
moglie si assentavano (ogni due mesi) per andare a trovare i figli. Il collega __________
rimaneva lì più a lungo per cucinare.
Ad esempio, come risulta dal calendario, sono
stati fatti 3 giorni di libero a fine marzo, 2 giorni a fine giugno, le vacanze
ad agosto.
Il giudice delegato chiede al rappr.
dell'assicurato di indicare come è stato fatto il calcolo per il mese di agosto
(fr. 700.05).
Il rappr. dell'assicurato precisa che si tratta
di un errore, in quanto in quel periodo ci sono state le vacanze. I giorni di
riposo non goduti sono quindi solo 2.
Alle ore 10:30 viene fatto entrare il teste sig. __________.
e si procede all'esame del teste:
il quale, invitato a rispondere secondo verità ed
ammonito delle conseguenze di una falsa testimonianza, giura e interrogato
risponde:
Conosco il sig. RI1 da diversi anni. Sono stato
direttore della società __________ SA, di cui era amministratore il sig. __________.
Ero direttore e socio fino al 2001 di questa
società.
Io mi occupavo del Night __________ a __________.
Il sig. RI1 lavorava a __________. Il sig. RI1 era responsabile
dell'Albergo/Ristorante/Night __________ a __________.
Io conoscevo il sig. __________. Egli mi disse
che sapeva fare di tutto, ausiliario, cucinare e poi aiutava un impresario
della Svizzera interna che si occupava delle ragazze.
Ho assunto io e l'amministratore il sig. RI1 nel
1999. L'assicurato ha lavorato prima a __________, poi ad __________ e poi è
ritornato a __________. Non ricordo con precisione la data.
Non ho stipulato io un contratto di lavoro
scritto, se lo ha fatto ha provveduto direttamente l'amministratore.
Il giudice delegato chiede al teste se è stato
direttore dell'assicurato oppure no. La risposta è no, eravamo dei
collaboratori. Direttore vorrebbe dire procedere a dei controlli, in realtà
faceva tutto lui con il sig. __________.
Io ero il direttore generale. Ero responsabile di
__________ e se c'era qualche problema andavo anche a __________.
A __________ lavoravano alle mie dipendenze 6/7
persone (5 ballerine, 1 uomo che faceva le pulizie e un DJ).
Il giudice delegato chiede se venivano
controllate le presenze oppure no. La risposta è no, le ballerine avevano un
giorno di libero e 6 giorni alla settimana di lavoro.
A __________ era il sig. RI1 ad occuparsi di
controllare le ore di lavoro.
Il giudice delegato chiede al teste a chi
chiedeva il sig. RI1 di potere godere dei giorni di libero. Il teste risponde
che a me non li ha mai chiesti, mi risulta che fosse quasi sempre a __________.
Al Night Club di __________ vi erano diverse
persone: __________, __________, e altre persone.
Il giudice delegato chiede al teste chi è il sig.
__________. Egli risponde che si tratta del gerente del ristorante.
Il giudice delegato sottolinea che il sig. RI1
era ausiliario di cucina e responsabile delle camere.
Chiede dunque al teste se una persona con queste
caratteristiche controllava il gerente. La risposta è si, controllava le
presenze del gerente.
Il teste precisa che a __________ non c'era quasi
mai, facevano tutto il sig. RI1 e l'amministratore.
Il rappr. dell'assicurato chiede, in relazione ad
un recente processo che ha visto coinvolto il teste, se i fatti in questione sono
avvenuti al __________ di __________ oppure no.
La risposta è si, si tratta di un processo che
riguarda delle ragazze. Prima di me è stato accusato il sig. RI1.
Il rappr. dell'assicurato chiede al teste se era
lui o no a dare le disposizioni telefoniche sul funzionamento dell'attività a __________.
La risposta è no, parlavamo insieme come si fa fra collaboratori.
Alle ore 11:00 il giudice delegato, preso atto
che non vi sono altre domande, congeda il teste.
Letto, approvato e firmato.
Il giudice delegato chiede all'assicurato che
funzione aveva il sig. __________. La risposta è che lui era la persona che
aveva la patente di gerente. Non aveva nessun motivo per controllarlo.
Riguardo alla sua personale posizione, il sig. RI1
afferma che lavorava come ausiliario di cucina e si occupava delle camere.
Registrava i pagamenti. Non aveva funzione di direttore, ma era un uomo
tuttofare.
In realtà, contrariamente a quanto affermato dal
teste, era il sig. __________ e il sig. __________ che si occupavano dei
pagamenti.
Il sig. __________ sottolinea da una parte che la
testimonianza del sig. __________ ha fatto emergere una figura del sig. RI1
molto più importante di quella ritenuta dalla Cassa al punto tale da chiedersi
se non aveva un ruolo tale da escludere il diritto alle indennità per
insolvenza e d'altra parte ritiene che potrebbe essere utile sentire il sig. __________.
Il sig. __________ sostiene che in realtà la
situazione effettiva è quella che risulta dagli estratti del registro di
commercio e cioè che vi era un amministratore, il sig. __________, e un
direttore, il sig. __________.
Il ruolo di RI1 è semplicemente quello di
dipendente.
Il giudice delegato, alle ore 11:15, constata che
il sig. __________ non è comparso nè si è scusato. Egli ha regolarmente
ritirato la raccomandata. In simili condizioni si rivela necessario procedere
ad un'altra udienza per l'audizione in ogni caso del sig. __________ e il
Tribunale deciderà quali altri atti istruttori compiere."(cfr. doc. XVII)
Con
scritto dello stesso giorno il TCA ha trasmesso alla Cassa copia del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'industria alberghiera e della
ristorazione (cfr. doc. XVIII).
1.7. Con scritto
pervenuto al TCA il 7 giugno 2004 il secondo teste citato per l'udienza del 2
giugno 2004 ha giustificato la sua mancata presenza (cfr. doc. XXII).
1.8. Così
richiesta la Pretura __________ di __________ ha trasmesso copia della
decisione emessa nei confronti del sig. __________ (sentito dal TCA quale teste
durante l'udienza del 2 giugno 2004; cfr. doc. XIII, XIV e XIVBis).
1.9. Previa
citazione (cfr. doc. XIX XX e XXI), presenti le parti, il 12 luglio 2004 il
presidente del TCA ha sentito quali testi il sig. __________ e il sig. __________
(amministratore della __________ SA datore di lavoro dell'assicurato).
In
quell'occasione è stato steso un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Il giudice delegato chiede innanzitutto al
ricorrente di precisare a che punto si trova il procedimento penale aperto nei
suoi confronti al quale si è fatto allusione nel corso dell'ultima udienza.
Il patrocinatore dell'assicurato dopo avere
precisato di non occuparsi della questione penale, ha rilevato che da quanto
gli risulta l'ultimo atto è un.
e si procede all'esame del teste:
__________;
il quale, invitato a rispondere secondo verità ed
ammonito delle conseguenze di una falsa testimonianza, giura e interrogato
risponde:
Svolgo la professione di gerente/ristoratore.
Attualmente lavoro sotto __________ presso un ristorante/pizzeria. Ho lavorato
a __________ quale gerente del Ristorante __________. Non ricordo la data
esatta ma so che è stato l'ultimo periodo, finché abbiamo ricevuto il
licenziamento. La comunicazione del licenziamento ci è stata data, e con
"ci" intendo il sig. RI1, sua moglie ed io, dal sig. __________. Il
direttore generale era il sig. __________. Ritengo dunque che sia stata una sua
decisione quella di licenziare.
A domanda del giudice, il teste risponde che
aveva un contratto di lavoro scritto con la __________ SA.
Con certezza non so chi erano i proprietari della
__________ SA. Posso dire che i contatti per lo stipendio li avevo con il sig. __________
e il sig. __________.
Il sig. RI1 si occupava della cucina, di comande
alimentari e bibite ed era un supervisore del bar.
Per un breve periodo c'è stato anche un ragazzo
che ha lavorato lì dentro come barista.
Nel mio lavoro ero molto indipendente e non
ricevevo direttive dal sig. RI1 e non ne davo neanche io.
Il giudice delegato chiede se ha avuto
l'impressione che il sig. RI1 e il sig. __________, rispettivamente il sig. __________,
fossero sostanzialmente allo stesso livello o se predominava il carattere di
dipendente del sig. RI1. La risposta è che il sig. RI1 era certamente
dipendente, anche se aveva più contatti di lui con le due persone citate.
Riguardo alle ore di lavoro, il teste precisa di
avere svolto le sue normali ore di lavoro. Alla fine delle 8 ore staccava e
salvo eccezioni non lavorava di più. Ho sempre fatto i giorni liberi previsti
dal contratto. A livello di vacanze ho invece degli arretrati.
Tutti questi aspetti legati con le ore di lavoro
li discutevo con il sig. __________.
Non ci sono mai state discussioni con il sig. RI1
su questi aspetti.
Il giudice delegato chiede al teste se gli
risulta che il sig. RI1 aveva dei problemi su questi aspetti. La risposta è sì,
da quello che poteva vedere. Il sig. RI1 era sempre presente, anche perché se
io facevo libero lui mi rimpiazzava, per cui credo che abbia fatto solo pochi
giorni di libero.
Il sig. __________, invitato dal giudice
delegato, precisa di non avere domande da fare.
Il patrocinatore dell'assicurato chiede al teste
con quale frequenza il sig. __________ veniva a __________. La risposta è che
veniva più o meno 2 volte alla settimana.
Riguardo agli orari di presenza, il teste
rispondendo al giudice, precisa che all'inizio vi era una tabella, poi è stata
tolta. Non so da chi.
A parte del ristorante vi era un night-club, con
un altro gerente (tale __________).
Io posso dire che la sera staccavo alle 18:00.
Della cena si occupava il sig. RI1. Il night-club apriva alle 22:00, per cui
non so se il sig. RI1 era occupato anche nel night-club.
Il teste precisa di avere promosso tramite RA1
delle azioni salariali contro la __________ SA, in particolare contestando il
licenziamento irregolare e chiedendo gli arretrati dei festivi.
L'esito della vertenza salariale è che la ditta è
fallita, per cui si è dovuto fare capo all'insolvenza.
In conclusione il teste ribadisce che i punti di
riferimento erano il sig. __________ e il sig. __________.
Letto, approvato e firmato.
e si procede ora all'esame del teste:
il quale, invitato a rispondere secondo verità ed
ammonito delle conseguenze di una falsa testimonianza, giura e interrogato
risponde:
Conosco il sig. RI1. L'ho conosciuto con il
lavoro. L'ho conosciuto nel 1999 quando il sig. RI1 lavorava al __________ e al
__________ a __________.
Io ero amministratore della __________ SA dal
1996/1997 fino alla liquidazione. Si occupava dell'amministrazione e della
gestione del Ristorante e del Bar __________.
Io ero l'amministratore. Il sig. RI1 dal 2002
gestiva tutto (il ristorante e il night-club).
Il giudice delegato chiede al teste se il sig. RI1
era il gerente del ristorante. La risposta è, che più che gerente era il
direttore dei due locali.
Non mi sembra che ci sia stato un contratto
scritto con il sig. RI1. Il sig. RI1 è stato assunto a due riprese, prima nel
1999 e poi nel 2001 quando c'è stata l'alluvione ad __________ dove lavorava lui.
Non ricordo più se sono stato io o il sig. __________
ad assumere il sig. RI1.
Il sig. RI1 è stato assunto con la funzione di
direttore.
Il giudice delegato chiede al teste di prendere
posizione su quanto figura sull'attestato del datore di lavoro (doc. B).
Innanzitutto il teste riconosce di avere firmato lui l'attestato. Al punto 3
viene indicato quali compiti: "ausiliario di cucina + responsabile
camere ed ecc.".
Il giudice delegato chiede al teste come spiega
queste indicazioni con l'affermazione secondo cui il sig. RI1 era direttore. La
risposta del sig. __________ è che il posto è piccolo, bisognava darsi da fare
a fare di tutto.
A domanda del giudice delegato, il teste risponde
che non gli risulta che il sig. RI1 fosse compartecipe finanziario della
società __________ SA.
Il teste ricorda che il sig. __________ era il
gerente del ristorante con certificato di gerenza. Con __________ vi era un
contratto di lavoro scritto.
A __________ lavoravano, da quanto mi ricordo, il
__________, il sig. RI1 e la moglie di quest'ultimo, oltre forse a qualcun
altro sporadicamente.
Il giudice delegato prende atto della
dichiarazione del teste secondo cui ad andare a fare la spesa era il sig. RI1 e
non lui. Il giudice delegato chiede se ciò è spiegabile con il fatto che come
precisato in precedenza dal teste, si tratta di un piccolo locale. La risposta
è sì.
Il salario mensile penso che si aggirasse sui
3'000.- franchi.
Il giudice delegato chiede si vi era qualcun
altro responsabile del night-club. La risposta è sì, vi erano degli altri
gerenti.
Il sig. RI1, per quel che riguarda il night-club,
si occupava anche delle artiste tramite un suo amico impresario.
Il night-club apriva alle 22:00, questi contatti
venivano comunque tenuti prima dell'apertura.
Il giudice delegato chiede al teste se esistevano
dei controlli delle ore di lavoro. La risposta è che faceva tutto il sig. RI1,
io mi recavo a __________ soltanto 2 ore alla settimana.
Il giudice delegato chiede al teste se il sig. RI1
si è lamentato per i giorni di riposo non goduti. Il teste precisa al riguardo:
non posso dire di no, se ne è parlato però era lui ad organizzarsi il lavoro.
Il giudice delegato sottolinea che comunque il
rispetto delle norme del contratto di lavoro spettava all'amministratore. Il
teste, pur riconoscendo questo aspetto, sottolinea comunque che ci si trovava
in una relazione di amicizia.
Il sig. __________, dopo avere rilevato,
dall'attestato del datore di lavoro, che le ore di lavoro settimanali erano 42
e quindi 8.24 giornaliere, mentre in realtà l'assicurato ne svolgeva 15,
secondo quanto da lui affermato, chiede al teste se il sig. RI1 ha mai
rivendicato delle pretese per queste ore straordinarie effettuate.
Il teste risponde che a livello scritto non vi è
mai stata nessuna pretesa, ma che oralmente il sig. RI1 gli ha fatto presente
il problema delle ore supplementari. La risposta è stata che era lui ad
organizzarsi liberamente il lavoro.
Il sig. __________ rileva che vi è stato un
cambiamento delle ore di lavoro del sig. RI1 nella misura in cui dalle 15 ore
iniziali (fino all'11 marzo 2002) si è passati alle 12 ore. La risposta del
teste è che non si ricorda proprio. Comunque anche se c'è stato un cambiamento
era lui stesso che si gestiva.
Il rappr. dell'assicurato allega due documenti
che vengono acquisiti agli atti (doc. XXV 1 e doc. XXV 2) che
vengono immediatamente trasmessi alla controparte e dei quali il teste
riconosce di essere il firmatario.
Rispondendo al sig. __________, il teste conferma
che per potere aprire un night deve essere presente un gerente con una patente
specifica.
Il teste conferma che il RI1 non ha questa
gerenza. Precisa che quando il posto è piccolo bisogna darsi da fare.
Il sig. __________ sottolinea che fino al
fallimento il sig. __________ è stato iscritto come direttore. Al riguardo il
teste osserva che quanto figura sui documenti ufficiali è corretto.
Letto, approvato e firmato.
In conclusione il rappr. della Cassa ritiene di
confermare la propria decisione, in quanto anche l'udienza di oggi ha
dimostrato che non vi è sufficiente verosimiglianza per il credito, in quanto
in un certo senso l'assicurato era controllore di se stesso.
Dal canto suo l'assicurato sostiene di essere
stato tenuto a svolgere degli orari di lavoro praticamente a tempo pieno sia
per il ristorante che per il night da parte del sig. __________.
Rispondendo al giudice delegato, l'assicurato
precisa di non essere azionista della ditta.
Riguardo alla frequenza delle visite
dell'amministratore, in realtà ero io a dovere organizzare tutto, visto che
l'amministratore spesso non veniva e la cucina doveva comunque lavorare.
Riguardo alla gerenza del night-club,
l'assicurato sottolinea che in 2 anni ha visto passare diversi gerenti.
Riguardo alle affermazioni del sig. __________,
l'assicurato precisa di non avere mai chiesto per iscritto il compenso per le
ore supplementari svolte, ma soltanto oralmente. La risposta è stata che avrei
avuto più ferie in futuro.
Riguardo alle affermazioni del teste __________,
secondo cui lui era il responsabile, il ricorrente afferma che lui riceveva gli
ordini e li faceva eseguire. E' vero che il sig. __________ aveva grande
fiducia in me.
(…)." (cfr. doc. XXV)
1.10. Il 15 luglio
2004 il presidente del TCA ha scritto alle parti una lettera del seguente
tenore:
"
(…)
da un analisi degli atti dell'incarto è emerso
che in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'industria
alberghiera e della ristorazione i giorni di riposo settimanali sono due (cfr.
art. 16 cpv. 1 CCNL).
Il calcolo effettuato dal patrocinatore
dell'assicurato nella domanda di indennità per insolvenza in realtà (fatto
salvo per il periodo dal 24 al 30 giugno 2002) tiene conto solo di 1 giorno di
riposo alla settimana (cfr. doc. 6 pto. 15 colonna E sotto punto 2, qui
allegato in fotocopia).
In simili condizioni, anche considerando l'errore
costatato e riconosciuto in sede di udienza relativo ai giorni di riposo mentre
l'assicurato era in vacanza durante il mese di agosto 2002, si prospetta una
revisione della decisione nel senso di concedere all'assicurato un importo
superiore a quanto da lui richiesto.
Su tale questione, garantendovi il diritto di
essere sentiti, vi assegno un termine di 5 giorni per formulare
osservazioni scritte.
(…)." (cfr. doc. XXVI)
Con
lettera del 16 luglio 2004 il rappresentante dell'assicurato ha osservato che:
"
(…)
In effetti devo ammettere che nella compilazione
della domanda d'insolvenza sono incorso in un errore. Per il periodo
1.7-23.10.2002 ho rivendicato il pagamento di un solo giorno di libero non
goduto per settimana, mentre il nostro rappresentato non ha fatto alcun giorno
di libero. Corretto è quindi rivendicare il pagamento di due giorni per
settimana.
Il calcolo dei giorni di libero era stato fatto
correttamente nell'ambito dell'insinuazione del credito all'ufficio esecuzioni
e fallimenti.
Per il periodo durante il quale si richiede il
versamento dell'indennità per insolvenza, il calcolo corretto, seguendo le
indicazioni del commentario al CCNL, è il seguente:
dal 24.6 al 23.10.2002 giorni
122
./. vacanze (15-31-8-02) giorni
17
giorni
105
giorni 105 : 7 x 2 = giorni
30 di libero maturati
giorni 30 a fr. 159.10 (22/30 di fr.
3'500.-) fr. 4'773.-
Chiedo pertanto che la Cassa CO1 sia tenuta a riconoscere
il versamento dell'indennità per insolvenza anche per i giorni di libero non
goduti che, per il periodo riconosciuto, ammontano a fr. 4'773.-." (cfr.
doc. XXVII)
Dal canto
suo la Cassa, con lettera del 20 luglio 2004, ha comunicato al TCA che:
"
(…)
in risposta alla vostra lettera del 15 luglio
2004 comunichiamo che la nostra Cassa, con decisione del 14.11.2003, non ha
concesso gli importi chiesti dal patrocinatore del signor RI1 a compensazione
dei giorni di riposo non effettuati (1 a settimana), pertanto non entriamo nel
merito per quel che concerne i due giorni di libero settimanali.
(…)." (cfr. doc. XXVIII)
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
In virtù
del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di
procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.
3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella
causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo
il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta
(vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle
autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Per
quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag.
4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF
126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V
34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2;
STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio
2002 nella causa L., H 114/01).
Di
conseguenza, in casu, visto che la presente fattispecie si riferisce a un
periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione
impugnata del 14 novembre 2003 con effetto per il periodo dal 24 giugno al 23
ottobre 2002; cfr la domanda d'indennità per insolvenza di cui al doc. 6), non
sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2003 (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella causa M., I 690/03 e STFA
del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04).
Lo stesso
vale per le norme entrate in vigore il 1° luglio 2003 con la terza revisione
della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9
aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Al caso
concreto vanno dunque applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
del medesimo articolo stabilisce che non hanno diritto all'indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
In una
decisione del 24 marzo 2004 nella causa P. (C 113/03), il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) ha confermato l'esclusione dal diritto alle indennità
per insolvenza vista la posizione dell'assicurato quale direttore con diritto
di firma collettiva a due della SA sua datrice di lavoro.
In quel
caso, ritenuto che l'assicurato aveva lavorato anche presso un'altra SA - nella
quale figurava iscritto quale amministratore con diritto di firma collettiva a
due - e visto lo stretto legame tra le ditte, l'Alta Corte ha sviluppato, tra
l'altro, le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31
al. 3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu
sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3).
4.1En l'espèce, le rôle tenu par le recourant au
service de X.________ SA ne peut être apprécié indépendamment de celui qu'il
jouait au sein de Y.________ SA. En effet, ces sociétés étaient étroitement
liées sur le plan organisationnel, comme le démontre un document daté du 17 août
1999 et intitulé « Décisions et Directives » émanant de la direction commune
aux deux entités et où X.________ SA apparaît comme un simple département de
Y.________ SA. Les activités de ces sociétés se
déployaient dans des locaux communs. Sur le plan économique également, des
indices montrent une certaine confusion entre les deux patrimoines. Ainsi, le recourant, qui était formellement engagé par X.________
SA, a-t-il été rétribué tantôt par l'une, tantôt par l'autre société. Dans un
tel contexte, il est vraisemblable que le recourant disposait, en qualité
d'administrateur de Y.________ SA, d'un droit de regard sur les pièces
comptables et sur la conduite des deux sociétés en question et pas seulement de
cette dernière. En particulier, il n'aurait pas dû ignorer l'avis de
surendettement émis le 13 octobre 1999 par Y.________ SA. Au demeurant, le fait
qu'il n'a plus perçu de salaire dès le mois d'octobre 1999 devait lui révéler,
si besoin était, l'étroite interdépendance financière des deux sociétés. Dans ces
circonstances, l'assuré ne pouvait être surpris par la faillite subite de son
employeur de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'exclure du champ d'application de
l'art. 51 al. 2 LACI.
4.2 Le recourant fait en outre valoir que,
lorsqu'il a été appelé à occuper les fonctions de directeur de l'une et
d'administrateur de l'autre de ces sociétés, la situation financière de ces
dernières était si précaire qu'il n'existait aucune chance d'assainissement. Il
estime avoir été trompé par les propriétaires économiques de ces entreprises
qui l'ont placé à ces postes alors qu'elles étaient déjà au bord de la faillite
et sans pour autant lui donner le pouvoir d'influencer ni la marche des
affaires, ni la politique des entreprises. Il relève en particulier qu'il a été
empêché de travailler dès la mise sous séquestre pénal des locaux des sociétés
survenue le 19 novembre 1999.
Ces circonstances ne sauraient le faire
apparaître comme un salarié ordinaire et lui ouvrir le droit aux indemnités en
cas d'insolvabilité de l'assurance-chômage. En édictant l'alinéa 2 de l'art. 51
LACI, le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les
personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et
sur la politique de l'entreprise qu'un droit de regard sur les pièces
comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de
l'employeur (FF 1994 I p. 362). Cette disposition n'exige donc pas que l'on
puisse imputer aux intéressés une responsabilité effective dans l'insolvabilité
de ce dernier. Preuve en soit que les conjoints des personnes visées par l'art.
51 al. 2 LACI, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise, sont également
exclus du cercle des ayants droit.
(…)." (cfr. STFA del 24 marzo 2004 nella
causa P., C 113/03)
2.3. Come visto
(cfr. consid. 2.2) secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI hanno diritto
all'indennità per insolvenza gli assicurati che "vantano crediti
salariali".
Sulla
base della delega generale di cui all'art. 109 LADI il Consiglio federale ha
emanato l'art. 74 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa la "Prova
della verosimiglianza del credito salariale " stabilisce che:
"
La cassa può pagare l'indennità per insolvenza
soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore
di lavoro."
2.4. In una
decisione del 27 marzo 1995 nella
causa M. (C 1/95), chiamata a giudicare nel caso in cui
la precedente istanza aveva concluso che il credito salariale verso il datore
di lavoro non era verosimile e che pertanto all'assicurato andava negato il
diritto alle indennità per insolvenza ai sensi dell'art. 74 OADI, la nostra
Massima Istanza ha confermato il precedente giudizio e, in particolare, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
b) Aus der
dargelegten gesetzlichen Ordnung sowie aus Sinn und Zweck der
Insolvenzentschädigung ergibt sich, dass es für die Ausrichtung der
Entschädigung genügt, dass der Arbeitnehmer seinen Lohnanspruch glaubhaft
macht, weil im Zeitpunkt der Konkurseröffnung eine Lohnforderung meistens nicht
lückenlos nachgewiesen werden kann. Für die Glaubhaftmachung reichen im
Einzelfall beispielsweise Verdienstangaben in schriftlichen Arbeitsverträgen,
frühere Lohnabrechnungen, die Schuldanerkennung des frühern Arbeitgebers oder
die Bescheinigung des Konkurs- oder Betreibungsamtes aus (ARV 1990 Nr. 8 S. 53
Erw. 2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N 11 zu
Art. 52 AVIG; vgl. auch Rz 4.5 des Kreisschreibens des Bundesamtes für
Industrie, Gewerbe und Arbeit über die Insolvenzentschädigung, gültig ab 1.
Januar 1992).
2.- Die
Schiedskommission hat die angefochtene Ablehnungs-verfügung mit der mangelnden
Glaubwürdigkeit der vom Beschwerdeführer behaupteten Lohnforderungen geschützt.
Das für 1993 geltend gemachte, dem Höchstbetrag des versicherten Verdienstes
entsprechende monatliche Einkommen von Fr. 8100.- sei der Ausgleichskasse am
15. Juni 1994 noch nicht bekannt gewesen, was darauf schliessen lasse, dass die
Forderung erst nach der Konkurseröffnung zu Lasten der Konkursmasse beziffert
wurde. Zudem sei die Forderung erst auf Aufforderung der Arbeitslosenkasse hin
im Konkurs eingegeben worden. Zwar könne der Versicherte im Konkurs diesen Lohn
gegenüber der AHV angeben. Dieser sei aber aufgrund der Unterlagen nicht
überprüfbar, zumal aus dem Kassabuch für das Jahr 1994 lediglich Teilbeträge
ersichtlich seien. Zudem zeige ein Vergleich der Einträge im Individuellen
Konto 1983 bis 1991, dass der durchschnittliche Jahreslohn knapp Fr. 76 000.-,
1992 sogar nur Fr. 36 000.- betragen habe. Schliesslich erscheine die
Lohnforderung auch im Hinblick auf die schlechte Finanzlage der Gesellschaft
als "überrissen" und dem Grundsatz von Treu und Glauben
widersprechend. Bei dieser Sachlage erweise sich der behauptete Lohnanspruch
als unglaubhaft, weshalb die Kasse die Insolvenzentschädigung zu Recht
abgelehnt habe. Diesen Überlegungen ist voll und ganz beizupflichten. In der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts vorgebracht, was zu einer andern
Beurteilung führen könnte. Insbesondere hätte der Beschwerdeführer während der
gesamten Verfahrensdauer genügend Zeit gehabt, seinen Lohnanspruch in
geeigneter Weise (Quittungen, Auszüge aus dem (Lohn-)Konto o.ä.) zu belegen
bzw. glaubhaft zu machen. Der Einwand bezüglich der durch den Konkurs des
Treuhänders bewirkten Verzögerungen erweist sich daher als unbehelflich. (…)"
(cfr. STFA del 27 marzo 1995
nella causa M., C 1/95)
2.5. Secondo
l'art. 21 cpv. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
dell'industria alberghiera e della ristorazione il datore di lavoro deve
registrare l'orario di lavoro effettivo e i riposi. Il collaboratore può
richiedere in qualsiasi momento informazioni relative all'orario del lavoro, ai
riposi, ai giorni festivi e alle vacanze che gli spettano.
Il cpv. 3
del medesimo articolo stabilisce che se il datore di lavoro non adempie a
questi obblighi verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal
collaboratore.
Applicando
questa norma, in una sentenza dell'8 marzo 2004 nella causa A., 4C.7/2004, la
prima Corte civile del Tribunale Federale (TF) ha sottolineato che:
"
(…)
Il est également apparu que la défenderesse, au
mépris des art. 82 ch. 2 CCNT 1992 et 21 ch. 2 CCNT 1998, n'avait pas tenu un
registre des heures de travail, ce qui, sous l'empire de la première CCNT,
obligeait l'employeur à prouver que les heures supplémentaires réclamées
n'étaient pas dues (art. 82 ch. 5 CCNT 1992), et, sous l'empire de la seconde,
autorisait l'admission comme moyen de preuve du contrôle de la durée du temps
de travail tenu par le travailleur (art. 21 ch. 3 CCNT 1998).
Comme la recourante n'est pas parvenue à prouver
que toutes les heures supplémentaires dont se prévalait la demanderesse avaient
été compensées, l'autorité cantonale, au vu des normes conventionnelles
précitées, pouvait parfaitement se fonder sur les décomptes personnels émanant
de la travailleuse, qui ont été produits au dossier.
(…)."
2.6. La Cassa ha
riconosciuto all'assicurato l'indennità di insolvenza nella misura massima di
fr. 4'046.70. In particolare la Cassa non ha riconosciuto all'assicurato
l'importo di fr. 2'927.50 rivendicato per i giorni di riposo non goduti (cfr.
doc. 1 e 6).
Durante
l'udienza del 2 giugno 2004 le parti hanno concordato con il giudice che la
causa è circoscritta alla questione dei giorni di riposo (cfr. doc. XVII).
Questo
Tribunale deve dunque stabilire se è a ragione oppure no che la Cassa ha negato
all'assicurato il diritto alle indennità di insolvenza per i giorni di riposo
non goduti.
Durante
l'udienza del 12 luglio 2004 l'amministratore unico della SA datrice di lavoro
dell'assicurato ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
Il giudice delegato chiede al teste se esistevano
dei controlli delle ore di lavoro. La risposta è che faceva tutto il sig. RI1,
io mi recavo a __________ soltanto 2 ore alla settimana.
Il giudice delegato chiede al teste se il sig. RI1
si è lamentato per i giorni di riposo non goduti. Il teste precisa al riguardo:
non posso dire di no, se ne è parlato però era lui ad organizzarsi il lavoro.
Il giudice delegato sottolinea che comunque il
rispetto delle norme del contratto di lavoro spettava all'amministratore. Il
teste, pur riconoscendo questo aspetto, sottolinea comunque che ci si trovava
in una relazione di amicizia.
(…)." (cfr. doc. XXV)
Anche il
direttore della SA datrice di lavoro dell'assicurato, durante l'udienza del 2
giugno 2004, ha, tra l'altro, dichiarato che:
"
(…)
Il giudice delegato chiede al teste a chi
chiedeva il sig. RI1 di potere godere dei giorni di libero. Il teste risponde
che a me non li ha mai chiesti, mi risulta che fosse quasi sempre a __________.
(…)." (cfr. doc. XVII)
Dal canto
suo il teste __________, durante l'udienza del 12 luglio 2004, con riferimento
agli aspetti legati alle ore di lavoro, ai giorni liberi e alle vacanze, ha, in
particolare, dichiarato che:
"
(…)
Il giudice delegato chiede al teste se gli
risulta che il sig. RI1 aveva dei problemi su questi aspetti. La risposta è sì,
da quello che poteva vedere. Il sig. RI1 era sempre presente, anche perché se
io facevo libero lui mi rimpiazzava, per cui credo che abbia fatto solo pochi
giorni di libero.
(…)." (cfr. doc. XXV)
Dal
calendario del 2002, da lui compilato, risulta che l'assicurato dal 1° gennaio
al 23 ottobre 2002, fatte salve le vacanze dal 1° all'8 gennaio e dal 15 al 31
agosto, ha avuto libero durante i giorni dal 29 al 31 marzo e il 29 e 30 giugno
(cfr. doc. VI/N2).
Al
riguardo, durante l'udienza del 2 giugno 2004, l'assicurato ha affermato che:
"
(…)
Il giudice delegato chiede all'assicurato di
precisare quando è stato compilato il calendario (allegato N2). L'assicurato
risponde che l'ha compilato quando gliel'ha chiesto il sindacato, cioè dopo la
conclusione del rapporto di lavoro e prima di rivendicare le pretese salariali.
Il sig. RI1 precisa che in realtà vi era un'agendina
dove la moglie, che pure lavorava presso il Ristorante-Night __________ di __________,
marcava tutti gli orari. Questa agendina è però sparita.
(…)." (cfr. doc. XVIII)
Al
proposito anche il teste, durante l'udienza del 12 luglio 2004 ha, in particolare,
precisato che:
"
(…)
Riguardo agli orari di presenza, il teste
rispondendo al giudice, precisa che all'inizio vi era una tabella, poi è stata
tolta. Non so da chi.
(…)." (cfr. doc. XXV)
In simili
circostanze, viste le dichiarazioni dei testi appena riprodotte (in particolare
quelle riguardanti la presenza dell'assicurato sul posto di lavoro e i suoi
reclami nei confronti dell'amministratore unico della società sua datrice di
lavoro) e in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004
nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C
281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02,
consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2;
STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000
nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C
116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid.
3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS
1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), il TCA deve concludere che le
dichiarazioni dell'assicurato circa i giorni di riposo non goduti sono
credibili.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall'istruttoria è emerso
che fino ad un certo momento esisteva una tabella sulla quale venivano marcati
gli orari di presenza, che è stata tolta successivamente (cfr. consid 1.6.,
dichiarazione dell'assicurato, e consid. 1.9, dichiarazione del teste __________).
Del resto va ancora ricordato che è sufficiente che l'assicurato renda
verosimile il suo credito salariale e che, non avendo l'ex datore di lavoro
registrato l'orario di lavoro effettivo e i riposi, va ammessa come prova il
controllo effettuato dal collaboratore (cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5 e gli art.
74 OADI e art. 21 CCNL)
Pertanto
è a torto che la Cassa non ha riconosciuto all'assicurato le pretese per i
giorni di riposo non goduti.
2.7. Per i giorni
di riposo non goduti negli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro, meglio
dal 24 giugno al 23 ottobre 2002, l'assicurato ha chiesto un importo pari a fr.
2'927.50 (cfr. doc. 6, punto 15, colonna E punto 2).
Al
riguardo va qui osservato che, secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA (norma di
procedura che entra immediatamente in vigore; cfr. consid. 2.1), il tribunale
delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una
decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente o accordargli
più di quanto chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di
esprimersi e di ritirare il ricorso (per un commento cfr. U. Kieser, ATSG
Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 61, n. 77-81, pag. 622-624).
Il TCA,
ravvisata la possibilità di una revisione della decisione a favore
dell'assicurato, ha dato alle parti, che l'hanno sfruttata, la possibilità di
esprimersi in merito (cfr. consid. 1.10).
Secondo
l'art. 16 cpv. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)
dell'industria alberghiera e della ristorazione il collaboratore ha diritto a 2
giorni di riposo alla settimana.
Secondo
il cpv. 5 del medesimo articolo i giorni di riposo non effettuati devono essere
compensati entro 4 settimane, nelle aziende stagionali entro 12 settimane. Se
tale compensazione non è possibile, i giorni di riposo non effettuati devono
essere pagati alla fine del rapporto di lavoro.
Sempre il
CCNL, rinviando alla legge sul lavoro, stabilisce inoltre che il pagamento
ammonta a 1/22 del salario mensile lordo per ciascun giorno.
Durante
il periodo dal 24 giugno al 23 ottobre 2002 l'assicurato ha maturato
complessivamente 30 giorni di riposo e meglio:
-
dal 24
al 30 giugno 2 giorni di riposo
-
dal 1°
al 31 luglio 8,8 giorni di riposo (31 : 7 x 2 = 8,8)
-
dal 1°
al 31 agosto 4 giorni di riposo (14 : 7 x 2 = 4)
-
dal 1°
al 30 settembre 8,6 giorni di riposo (30 : 7 x 2 = 8,6)
-
dal 1°
al 23 ottobre 6,6 giorni di riposo (23 : 7 x 2 = 6,6)
Considerato
il salario mensile di fr. 3'500.-- (cfr. doc. 12) e visti i giorni di riposo
non goduti pari a 30, al momento della disdetta (meglio al 23 ottobre 2002;
cfr. doc. 12), l'ex datore di lavoro doveva dunque all'assicurato la somma di
fr. 4'773.-- a questo titolo (3'500 : 22 = fr. 159,10; 159,10 x 30 = fr.
4'773.--).
Pertanto,
oltre all'importo non contestato e già riconosciuto di fr. 4'046.70,
all'assicurato va pure riconosciuta la somma di fr. 4'773.-- per giorni di
riposo non goduti negli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.
Di
conseguenza la decisione impugnata va riformata nel senso che la richiesta
d'indennità per insolvenza, presentata dall'assicurato il 27 maggio 2003 a
seguito del fallimento della __________ SA, è riconosciuta nella misura massima
di fr. 8'819.70 lordi.
2.8. Nella
presente fattispecie dagli atti di causa risulta che l'assicurato ha inoltrato
una "Domanda d'indennità per insolvenza" a seguito del fallimento
della __________ SA sua datrice di lavoro (cfr. doc. 6 e FUSC __________).
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che a Registro di commercio figurano iscritti
quali amministratore unico e direttore con diritto di firma individuale della __________
SA __________ e __________.
Visto poi
quanto emerso durante le udienze del 2 giugno e del 12 luglio 2004 (cfr. doc.
XVII e XXV), in particolare ritenuto che, da una parte un teste ha
espressamente dichiarato che "(…) il sig. RI1 era certamente dipendente,
anche se aveva più contatti di lui con le due persone citate (ndr.: trattasi
dell'AU e del direttore della SA). (…)." (cfr. doc. XXV pag. 2) e che
"(…) Il sig. RI1 era sempre presente, anche perché se io facevo libero lui
mi rimpiazzava, per cui credo che abbia fatto pochi giorni libero. (…)."
(cfr. doc. XXV pag. 2 e 3), d'altra parte lo stesso AU ha riconosciuto che,
anche se solo oralmente, l'assicurato si è lamentato per i giorni di riposo non
goduti e per le ore supplementari effettuate (cfr. doc. XXV pag. 5), il TCA
deve concludere che le funzioni svolte e la posizione ricoperta dal ricorrente
in seno alla SA sua datrice di lavoro non erano tali da poterlo escludere dal
diritto alle indennità per insolvenza ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 LADI e della
giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.2).
Questo
Tribunale deve comunque ancora aggiungere che, nell'ipotesi in cui dal
procedimento penale in corso contro l'assicurato (cfr. consid. 1.8) dovessero
emergere nuovi elementi di giudizio rilevanti, alla Cassa sarebbe riservata la
facoltà di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione (cfr. art. 14
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni e art.61 cpv. 1 lett. i LPGA; vedi inoltre la STFA del 30 marzo
1999 nella causa G., H 340/98; la STFA del 17 marzo 1998 nella causa B., C
57/95; la STFA del 17 marzo 1998 nella causa J., C 58/95; la STFA del 30
ottobre 1997 nella causa L., I 297/97 e RCC 1991 pag. 381).
2.9. Secondo
l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l'importanza della lite e la complessità del procedimento.
La
disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni
devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a
partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le
prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).
Chiamata
a pronunciarsi su un ricorso inoltrato da una cassa di disoccupazione contro il
dispositivo di una decisione con la quale il Tribunale amministrativo del
Canton Zugo l'aveva obbligata al versamento di una somma a titolo di
ripetibili, alla luce delle prescrizioni cantonali applicabili, l'Alta Corte,
in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 8, ha, in particolare,
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.1 Vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 am 1.
Januar 2003 war der Anspruch auf Parteientschädigung für das kantonale
Beschwerdeverfahren auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung, ebenso wie im
Bereich der beruflichen Vorsorge, nicht bundes-, sondern kantonalrechtlich
geregelt (bis 31. Dezember 2002 in Kraft gewesener Art. 103 Abs. 6 AVIG). Nach
früherer Rechtsprechung trat das Eidgenössische Versicherungsgericht daher auf
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen einen aus diesen
Sozialversicherungszweigen stammenden kantonalen Parteikostenentscheid mangels
bundesrechtlicher Anspruchsgrundlage nicht ein (BGE 112 V 111 ff.; ARV 1990 Nr.
11 S. 63). In BGE 126 V 143 ist das Gericht von dieser Praxis abgerückt und hat
neu - zwecks Wahrung des Sachzusammenhangs und der Einheit des Prozesses auf
dem Gebiete der Sozialversicherung - seine sachliche Zuständigkeit zur Überprüfung
auch rein kantonalrechtlich begründeter Prozess(kosten)entscheide bejaht (BGE
126 V 143, insb. 147 ff. Erw. 2b). Mit Inkrafttreten des ATSG ist diese
Rechtsprechung für das Arbeitslosenversicherungsrecht - soweit ein
angefochtener Entscheid zum Anspruch auf Parteientschädigung im kantonalen
Verfahren nach dem 31. Dezember 2002 ergangen ist (vgl. zur Publikation in der
Amtlichen Sammlung bestimmtes Urteil T. vom 23. Januar 2003 [H 255/02] Erw.
2.2; ndr.: pubblicata in DTF 129 V 113) - nur noch von beschränkter Tragweite,
wie sich aus nachstehender Erwägung ergibt.
1.2 Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für
sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die
Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit
- Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde
führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese
geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit
dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen
Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben
anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.
6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.
März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen
ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die
Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von
fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die
bisherigen kantonalen Vorschriften.
§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den
Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976
(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,
dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine
Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne
einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts
hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den
bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des
grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)
im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu
keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren
gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im
vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige
Rechtswirkung entfaltet, die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g
Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)."
(cfr. SVR 2004 ALV Nr. 8, consid. 1, pag. 21 e
22)
Secondo
l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella
misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi
e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato
in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener
conto del valore litigioso (cpv. 2).
Ora,
visto il tenore della disposizione cantonale suenunciata e alla luce della
giurisprudenza federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la
regolamentazione cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA
(cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03).
Va
inoltre ricordato che, di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente
vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (cfr. STFA del
15 ottobre 2003 nella causa S., B 27/01 e B 30/01; STFA del 30 settembre 1998
nella causa R., I 462/97; STFA del 3 febbraio 1998 nella causa P., I 7/97; STFA
dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; DTF 122 V 278; circa il diritto a
ripetibili della persona cognita in materia vedi pure STFA del 16 dicembre 2003
nella causa concernente C., K 140/01; STFA del 26 maggio 2003 nella causa M., C
98/02 e STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99) anche in assenza di
una esplicita richiesta (cfr. DTF 118 V 139).
Al
proposito, il Tribunale Federale delle Assicurazione, nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:
"
Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V
278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière
de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association
suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité
de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid.
3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette
occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette
réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une
représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).
Selon la jurisprudence, peuvent également
prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique
de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110
p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia
(arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment
(arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de
l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non
publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19
novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses
communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans
Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7
mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié
H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril
1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du
3 février 1999)."
In simili
condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato,
rappresentato dalla RA1, la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e riformata nel senso che la richiesta d'indennità per insolvenza,
inoltrata dall'assicurato il 27 maggio 2003, è riconosciuta nella misura
massima di fr. 8'819.70 lordi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà all'assicurato la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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