AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.94
Data decisione, Autorità:
08.07.2004, TCA
3Raccomandata
Incarto n.
38.2003.94
rs/sc
Lugano
8 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 1° ottobre 2003 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
maggio 2003 l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha
trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione" concernente RI1:
"
La signora RI1 ha ricevuto un'assegnazione da
parte del nostro ufficio per un posto come impiegata d'ufficio, aiuto-contabile
con grado di occupazione del 50% (Lei cerca al 70%). Si è presentata al
colloquio in data 22.04.03 ed ha discusso del posto con la responsabile Sig.ra __________.
Il giorno seguente la candidata ha ritirato la sua candidatura in quanto ha
ritenuto che il lavoro offerto fosse "ripetitivo e non stimolante per le
sue conoscenze e che lo stipendio era relativamente basso (Fr. 20.00
all'ora)". Ho sentito la signora __________ e mi ha confermato che
l'assicurata poteva rientrare nella rosa dei candidati ma che non aveva la
certezza che l'avrebbe assunta. Sentendo l'assicurata, oltre alla
giustificazione che ho sopra riportato e che mi ha fatto pervenire per iscritto
tramite il formulario, mi ha riconfermato la monotonia del lavoro proposto e
che non sapeva della possibilità del GI. Comunque la ragione principale rimane
quella della monotonia e ripetitività del lavoro. Sottopongo alla vostra
attenzione il caso per una eventuale decisione in merito.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra esposti,
sottoponiamo il caso per decisione al Servizio giuridico cantonale." (Doc.
7)
1.2. Con
decisione del 9 luglio 2003 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per
31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a decorrere dal 24
aprile 2004, argomentando:
" Visti
gli artt. 16, 17 cpv. 3, 30 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e 3 LADI, nonché l'art. 45
cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OADI.
Conformemente alle disposizioni degli articoli menzionati,
l'assicurato che non accetta un'occupazione adeguata deve essere sospeso dal
diritto all'indennità di disoccupazione.
La signora RI1RI1 si è riscritta in disoccupazione il 13 gennaio
2003 alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (70%) quale impiegata di
commercio qualificata.
Mediante comunicazione 7 maggio 2003 l'URC di __________ ha
sottoposto il caso per decisione allo scrivente Ufficio poiché l'assicurata non
ha accettato un posto di lavoro quale impiegata pool fatturazione presso la __________,
__________, poiché al dire della signora RI1 si tratta di un lavoro monotono e
ripetitivo.
In particolare, l'offerta d'impiego assegnata il 16 aprile 2003
dall'URC di __________ prevedeva l'inizio attività a tempo parziale (50%) e di
durata indeterminata, da subito con un salario orario di fr. 20.--/h.
Con lettera 20 maggio 2003 la signora RI1 dichiara, in buona
sostanza, di aver ritirato il 23.04.2003 la propria candidatura per l'impiego
in oggetto poiché ritenuto, quale motivazione principale, troppo ripetitivo,
monotono e lo stipendio offerto basso.
Riteniamo che le motivazioni addotte dall'assicurata non sono
valide, dal profilo della disoccupazione, per giustificare il suo comportamento
che deve essere equiparato al rifiuto di un'occupazione assegnata.
Considerato che, l'assicurata è tenuta di norma ad accettare senza
indugio qualsiasi occupazione adeguata al fine di evitare o ridurre il
pregiudizio, ritenuta l'occupazione offerta adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI
e pertanto il rifiuto dell'assicurata ingiustificato, l'Ufficio cantonale
ritiene che il comportamento della signora RI1 non sia stato conforme alle
prescrizioni di legge e decide di sospenderla, per un determinato periodo, dal
beneficio delle prestazioni della disoccupazione.
Considerato che l'assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità
compensative giusta l'art. 41a OADI. La Cassa procederà a calcolare l'indennità
giornaliera oggetto della sospensione in base al guadagno intermedio non
realizzato, cosicché, in concreto i giorni di sospensione da ammortizzare a
carico dell'assicurata saranno meno di 31 giorni.
Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione di una eventuale
procedura di opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata
della stessa." (Doc. 10)
1.3. A seguito
dell'opposizione interposta personalmente da RI1 (cfr. doc. 11), la Sezione del
lavoro, il 1° ottobre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la
quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. B).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata, tramite l'avv. RA1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato:
"
(…)
I. In via principale
Il presente ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione 01.10.2003 pronunciata dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, nei
confronti della signora RI1, __________, è annullata. L'assicurata dovrà
pertanto essere reintegrata nel proprio diritto alle indennità di
disoccupazione.
Protestate ripetibili,
tasse e spese come di rito.
II. In via subordinata
Il presente ricorso è accolto.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione 01.10.2003 pronunciata dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, nei
confronti della signora RI1, __________, è riformata, nel senso che
all'assicurata potrà essere applicata una misura di sospensione delle indennità
di disoccupazione per ............. giorni.
Protestate ripetibili, tasse e spese
come di rito." (Doc. I, pag. 11-12)" (Doc. I, pag. 11-12)
A
motivazione del proprio ricorso l'insorgente ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Dal 15.08.1995 al 31.12.2002, la signora RI1RI1 era stata alle
dipendenze della società __________ (__________) AG, nella propria sede di __________
(cfr. doc. D).
La __________ (__________) AG è fornitrice di apparecchi per la
riproduzione di documenti (fotocopiatrici, telefax, stampanti).
In un primo tempo, la ricorrente era impiegata in qualità di
segretaria/collaboratrice specialista, in seguito, le era stata assegnata la
funzione di «Teamleader compiti specializzati Sales» (cfr. doc. D).
Nella sua funzione di «Teamleader compiti specializzati Sales»,
la ricorrente aveva ricoperto mansioni di responsabilità, ed in particolare:
-
direzione professionale di una collaboratrice;
-
supporto
attivo ai collaboratori del servizio esterno nei loro compiti amministrativi;
-
redazione di contratti;
-
compilazione ed aggiornamento di offerte;
-
elaborazione statistiche;
-
rappresentanza della collaboratrice specialista __________;
-
collaborazione
nell'ambito di accertamenti, coordinamenti e compiti organizzativi.
Per contro, la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività
nell'ambito della contabilità.
Prove: doc. D (certificato finale di lavoro 31.12.2002);
richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo
alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________
dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.
Come precedentemente esposto, il rapporto di lavoro tra la signora
RI1 e la __________ (__________) AG è cessato il 31.12.2002.
La ricorrente si era quindi iscritta all'assicurazione
disoccupazione a far tempo dal 13.01.2003.
Sulla scorta delle conoscenze acquisite presso l'ultimo datore di
lavoro, la signora RI1 era alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (al
70%) quale impiegata di commercio qualificata.
Il 15.04.2003, la __________ SA i (in seguito, la «
») segnalava all'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito,
«URC») un posto vacante per il proprio centro di __________, con grado di
occupazione del 50% (cfr. doc. E). La __________ era alla ricerca di un'«impiegata
pool fatturazione» qualificata, con le seguenti competenze:
«Persona competente, precisa, che
abbia dimestichezza e molta famigliarità con i numeri, pratica di PC, costante
e molto flessibile.
Candidata dovrà possedere un
grande spirito cooperativo, saper lavorare in un team di persone già costituito
da diverso tempo.» (cfr. doc. E)
Il 16.04.2003, l'URC provvedeva ad assegnare alla ricorrente la
suddetta offerta di lavoro. Nel modulo «Offerta di un posto di lavoro» trasmessole,
l'URC specificava che la __________ era alla ricerca di un' «impiegata d'ufficio (2 anni) aiuto-contabile» e «semi
qualificata» (cfr. doc. F).
L'assegnazione di un impiego professionale di quel genere lasciava
alla signora RI1RI1 qualche perplessità. In effetti, le competenze richieste dalla
__________ non corrispondevano alle esperienza e conoscenze acquisite dalla
medesima durante l'ultima esperienza lavorativa di 7 anni presso la __________ (__________)
AG.
Come richiestole dall'URC, la signora RI1 provvedeva a contattare
la __________, al fine di fissare un colloquio di lavoro.
Il 22.04.2003, la ricorrente si incontrava con una responsabile
della __________. In quell'occasione, la responsabile provvedeva ad illustrare
in dettaglio in cosa consisteva l'impiego offerto: il lavoro si sarebbe
limitato ad un semplice controllo di fatture con i rispettivi bollettini.
Orbene, il colloquio 22.04.2003 non faceva che confermare quanto
precedentemente intuito dalla ricorrente, vale a dire l'incoerenza tra
l'attività precedentemente svolta dalla stessa presso la __________ (__________)
AG ed il posto di lavoro propostole dalla __________ __________. Oltre a ciò,
la signora RI1 constatava che l'impiego effettivamente propostole nel corso del
citato colloquio non corrispondeva neppure alle mansioni richieste dalla __________
nell'«Offerta di un posto di lavoro»
trasmessole dall'URC (cfr. doc. F).
In conclusione, il profilo ricercato dalla __________
corrispondeva più a quello di un aiuto-contabile che alle conoscenze di
segretaria acquisite dalla signora RI1 nel corso dell'ultima esperienza
professionale.
Per questi motivi, il 23.04.2003, la signora RI1 comunicava alla __________
di ritirare la propria candidatura.
Il 24.04.2003, la ricorrente provvedeva a ritornare all'URC il
formulario «Esito dell'offerta di lavoro» (cfr. doc. G).
Pure la __________ provvedeva a ritornare all'URC il formulario «Esito
della candidatura» (cfr. doc. H).
Prove: doc. E (segnalazione di un posto vacante
15.04.2003); doc. F (offerta di un posto di lavoro 16.04.2003); doc. G (esito
dell'offerta di lavoro 24.04.2003); doc. H (esito della candidatura
22.04.2003); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto
relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________
dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.
Con scritto 16.05.2003 (cfr. doc. 1), la Sezione del lavoro,
Bellinzona, trasmetteva alla ricorrente, per eventuali osservazioni, la «Comunicazione
relativa a una sanzione» n. 206843703 di data 07.05.2003 dell'URC (cfr.
doc. L). A mente dell'URC, non accettando un'occupazione adeguata assegnatale,
la signora RI1RI1 si era resa passibile di una sanzione ai sensi dell'art. 30
cpv. 1 lit. d LADI.
Con scritto 20.05.2003, la ricorrente rilevava, in sintesi,
l'incongruenza tra l'ultima attività lavorativa da lei svolta ed il posto di
lavoro propostole dalla __________ (cfr. doc. M).
Con decisione n. 207030025 del 09.07.2003, la Sezione del lavoro,
ritenendo che la signora RI1 non avesse accettato un impiego adeguato (cfr.
art. 16 LADI), sospendeva l'assicurata dal diritto all'indennità di
disoccupazione per 31 giorni (cfr. doc. N).
Contro la predetta decisione, il 28.07.2003, la signora RI1
interponeva opposizione, ribadendo, in buona sostanza, il contenuto delle
osservazioni 20.05.2003 (cfr. doc. O).
La Sezione del lavoro provvedeva ad effettuare alcuni accertamenti
presso la ____________________ in merito alle mansioni richieste per il posto
di lavoro in questione (doc. P, doc. Q).
L'11.08.2003, la __________ rispondeva a tali richieste,
affermando che era alla ricerca di una persona con esperienza nel settore della
fatturazione, che amasse i calcoli matematici e che conoscesse la base dei
sistemi informatici per la contabilità (cfr. doc. R).
In seguito, il 02.09.2003, la __________ modificava la sua prima
versione, sostenendo che le mansioni previste erano limitate alla registrazione
delle fatture, la loro distribuzione, preparazione al pagamento, trasmissione
alla centrale, classificazione, nonché la calcolazione di bollettini
particolari (cfr. p doc. S). Competenze che, come precedentemente esposto, la
signora RI1 non aveva.
Con osservazioni 27.08.2003 e 17.09.2003 (cfr. doc. T, doc. U), la
ricorrente ribadiva la posizione assunta nei suoi scritti precedenti.
Con decisione su opposizione 01.10.2003, la Sezione del lavoro
confermava la propria decisione 09.07.2003 n. 207030025 (cfr. doc. B).
A partire dal 01.09.2003, la ricorrente ha trovato un impiego di
lavoro presso una società di __________.
Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. 1
(scritto 16.05.2003 della Sezione del lavoro); doc. L (comunicazione relativa a
una sanzione n. 206843703 del 07.05.2003 dell'URC); doc. M (scritto 20.05.2003
della ricorrente); doc. N (decisione n. 207030025 del 09.07.2003 della Sezione
del lavoro); doc. O (opposizione 28.07.2003); doc. P (scritto 11.08.2003 della
Sezione del lavoro); doc. Q (scritto e-mail 01.09.2003 della Sezione del
lavoro); doc. R (scritto 11.08.2003 della __________); doc. S (scritto
02.09.2003 della __________); doc. T (osservazioni 27.08.2003 della
ricorrente); doc. U . (osservazioni 17.09.2003 della ricorrente); richiamo
dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora
RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero
Incarto relativo alla signora RI1; testimoni.
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LADI, al fine di ridurre il pregiudizio,
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione.
L'art. 17 cpv. 3 LADI annovera tra gli obblighi imposti
all'assicurato, quello di accettare qualsiasi occupazione adeguata propostagli.
L'art. 16 cpv. 2 lit. a-i LADI stabilisce i casi in cui
l'occupazione non è considerata adeguata. Qualora dovesse verificarsi una delle
ipotesi ivi previste, l'assicurato non è nell'obbligo di accettare il posto di
lavoro propostogli.
Alla luce della sistematica della disposizione di legge in esame,
l'assicurato è pertanto obbligato ad accettare qualsiasi occupazione adeguata,
atteso che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lit. a-i
LADI siano, nel caso concreto, cumulativamente escluse (cfr. STF 12.03.2003 in
re Ufficio cantonale del lavoro c. M. e Tribunale cantonale delle
assicurazioni; DTF 124 V 62; RDAT 20011 n. 70).
Nel caso di specie, nel corso dell'ultima esperienza professionale
di 7 anni presso la __________ (__________) AG, la signora RI1RI1 non aveva mai
svolto attività attinenti alla contabilità (cfr. consid. 1 del presente
memoriale).
In sintesi, la __________ era alla ricerca (cfr. doc. E, doc. F,
doc. R, doc. S):
-
di
un aiuto contabile. Come più volte ribadito, nella precedente esperienza
professionale, la ricorrente non aveva mai svolto mansioni contabili;
-
semi-qualificata.
La signora RI1 è un'impiegata di commercio qualificata;
-
con
esperienza nel settore della fatturazione. La ricorrente non ha mai
maturato una tale esperienza;
-
che
avesse dimestichezza, famigliarità ed amasse i calcoli matematici. La
matematica non rientrava nelle mansioni svolte dalla signora RI1RA1 presso la __________
(__________) AG;
-
che
conoscesse le basi dei sistemi informatici per la contabilità. Prima del
colloquio del 22.04.2003 con la responsabile della ____________________, la
ricorrente non aveva mai lavorato con un sistema per la contabilità;
-
con
la funzione di registrare, distribuire, preparare al pagamento, trasmettere
alla centrale le fatture, nonché di confrontarle con i rispettivi bollettini. La
signora RI1 non ha mai svolto presso la __________ (__________) AG un lavoro di
questo genere.
Si ribadisce nuovamente, che, contrariamente a quanto affermato
per iscritto, e qui sopra riassunto, dalla __________ in merito al profilo
ricercato, durante il colloquio 22.04.2003 alla signora RI1 è stato proposto un
impiego che consisteva esclusivamente nel controllo delle fatture con i
relativi bollettini per tutta la durata dell'orario lavorativo.
Comparando la funzione svolta dalla ricorrente presso la ____________________
(__________) AG con il profilo ricercato dalla __________ nonché con l'impiego
effettivamente offerto alla ricorrente, non si può far altro che constatare
quanto tali attività professionali siano differenti tra loro ed evidenziare
l'assenza di un qualsivoglia elemento di comunanza.
Giusta l'art. 16 cpv. 2 lit. b LADI, non è considerata adeguata
un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e
dell'attività precedente dell'assicurato.
Nel caso di specie, emerge che, nell'assegnare alla ricorrente il
posto di lavoro presso la __________, l'URC non ha tenuto in debita
considerazione le capacità e l'attività precedente della signora RI1.
Occorre al proposito ribadire che, al momento del colloquio con la
__________, avvenuto il 22.04.2003, la signora RI1RI1 era iscritta
all'assicurazione disoccupazione da circa 3 mesi (cfr. RDAT 20011 n. 70).
Stante ed assodato quanto sopra esposto, ne discende che tale
impiego non è un'occupazione adeguata, ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lit. b
LADI.
La ricorrente contesta pertanto
la tesi della Sezione del lavoro, secondo la quale, dai documenti agli atti,
risulterebbe che l'impiego propostole è da considerarsi un'occupazione
adeguata, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. doc. B).
La decisione su opposizione
01.10.2003 impugnata viola pertanto il precetto, di cui all'art. 16 cpv. 2 lit.
b LADI.
La Sezione del lavoro ha
pertanto erroneamente comminato alla ricorrente una sospensione di 31 giorni
dal diritto all'indennità giornaliera (cfr. art. 30 cpv. 1 lit. d LADI, art. 45
cpv. 2 OADI).
Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc.
E (segnalazione di un posto vacante 15.04.2003); doc. F (offerta di un posto di
lavoro 16.04.2003); doc. R (scritto 11.08.2003 della __________); doc. S
(scritto 02.09.2003 della __________); richiamo dalla Sezione del lavoro,
Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo
dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero Incarto
relativo alla signora RI1; testimoni.
Secondo autorevole dottrina e
costante prassi giurisprudenziale:
«La questione a sapere se il
comportamento rimproverato all'assicurato configuri o meno un rifiuto di
un'occupazione adeguata offertagli ufficialmente deve comunque essere risolta
solo nella misura in cui è appurato che l'assicurato sarebbe stato assunto. Non
si possono infatti sanzionare degli assicurati che, in ogni caso, non sarebbero
stati assunti.»
(cfr.
RDAT 2001 I n. 70 ed ivi citata dottrina)
Indipendentemente dal fatto che
l'occupazione proposta alla ricorrente era inadeguata, ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 lit. b LADI, occorre esaminare nel caso concreto se la signora RI1
sarebbe stata in ogni caso assunta dalla __________.
Nella «Comunicazione
relativa a una sanzione» n. 206843703
dell'URC alla Sezione del lavoro (cfr. doc. L), la consulente del personale
dell'URC incaricata affermava che:
«Ho sentito la signora __________ e
mi ha confermato che l'assicurata [signora
RI1] poteva rientrare nella rosa dei candidati ma che non aveva la
certezza che l'avrebbe assunta.»
Da tale dichiarazione non emerge
che la __________ avrebbe in ogni caso assunto la signora RI1.
E ancora.
Nello scritto 02.09.2003 (cfr.
doc. S), la __________ dichiarava che:
«(..) abbiamo effettuato diversi colloqui ma
non avendo avuto candidature idonee e seriamente interessate abbiamo provveduto
ad un trasferimento interno.»
Va inoltre rilevato che, alla domanda «Può inoltre dirmi se vi
erano delle reali possibilità di assunzione da parte vostra della signora __________
[recte: signora RI1]?», posta dalla Sezione del lavoro alla __________
(cfr. doc. Q), quest'ultima non ha dato risposta alcuna (cfr. doc. S).
Infine, come precedentemente esposto, la signora RI1 ha ritirato
la propria candidatura. Ciò a dimostrazione del fatto che, al contrario di quanto
succede in caso di rifiuto di un posto di lavoro offerto, la __________ non
aveva offerto alla ricorrente il posto di lavoro vacante.
Alla luce di quanto precede e contrariamente alle deduzioni della
Sezione del lavoro (cfr. doc. B), nella fattispecie non sussistono indizi
concreti tali da permettere di sostenere che la signora RI1RI1 sarebbe in ogni
caso stata assunta dal potenziale datore di lavoro __________.
Conformemente alla citata dottrina e giurisprudenza, ne consegue
che la ricorrente non poteva in ogni caso essere sospesa dal diritto alle
indennità di disoccupazione in virtù, dell'art. 30 cpv. 1 lit. d LADI e art. 45
cpv. 2 DADI.
Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc. L
(comunicazione relativa a una sanzione n. 206843703 del 07.05.2003 dell'URC);
doc. S (scritto 02.09.2003 della __________); doc. Q (scritto e-mail 01.09.2003
della Sezione del lavoro); richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona,
dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale
di collocamento di __________ dell'intero Incarto relativo alla signora RI1;
testimoni.
Visto quanto sopra, la decisione qui impugnata va annullata.
Alla signora RI1 dovrà pertanto essere versata la somma totale
delle indennità di disoccupazione oggetto della sospensione di 31 giorni. E meglio.
La ricorrente ha diritto ad un'indennità giornaliera di
disoccupazione di Frs. 130.-- (cfr. doc. VI -V9).
Per il mese di giugno 2003, alla signora RI1 non sono state
versate 10.3 indennità giornaliere (cfr. doc. V6: conteggio 24.07.2003 del mese
di giugno 2003).
Per il mese di luglio 2003, alla signora RI1 non sono state
versate 4.9 indennità giornaliere (cfr. doc. V7: conteggio 28.07.2003 del mese
di luglio 2003).
In concreto, alla ricorrente non sono state versate 15.2 indennità
giornaliere (= 10.3 + 4.9).
Ne consegue che alla signora RI1 deve essere versato l'importo
complessivo di Frs. l'976.-- (Frs. 130 x 15.2 indennità giornaliere).
Prove: doc. V1-V9 (conteggio gennaio 2003-settembre 2003);
richiamo dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo
alla signora RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________
dell'intero Incarto relativo alla signora RI1; testimoni
In via del tutto subordinata, la ricorrente rileva che in ogni
caso la decisione qui impugnata travalica il principio della legalità e
segnatamente quanto previsto dall'OADI in merito alla durata della sospensione
del diritto all'indennità di disoccupazione.
E questo per i seguenti motivi.
A norma dell'art. 45 cpv. 2 DADI, la sospensione del diritto
all'indennità è di:
-
1-15 giorni, in caso di colpa lieve (lit. a);
-
16-30, in caso di colpa mediamente grave (lit. b);
-
31-60 giorni, in caso di colpa grave (lit. c);
Nel sospendere la ricorrente dal diritto all'indennità di
disoccupazione per 31 giorni (cfr. doc. B, doc. N), la Sezione del lavoro ha
ritenuto che la signora RI1 avesse commesso una colpa grave, ai sensi dell'art.
45 cpv. 2 lit. c OADI.
Nel caso di specie, tenuto conto:
-
della
differenza tra l'impiego offerto dalla __________ e le mansioni svolte dalla
ricorrente nel corso della precedente esperienza professionale presso la __________
(__________) AG;
-
dell'esiguità
del salario orario di Frs. 20.-- offerto alla ricorrente rispetto alle
conoscenze professionali della medesima;
-
del
fatto che, al momento del colloquio con la __________, la signora RI1 era
iscritta all'assicurazione disoccupazione da soli 3 mesi;
nel ritirare la propria candidatura, la signora RI1 ritiene di
aver commesso una negligenza parificabile al massimo ad una colpa lieve, di cui
all'art. 45 cpv. 2 lit. a DADI.
Ed inoltre, tenuto conto del principio della proporzionalità, la
signora RI1 reputa che, nel caso in cui si volesse sostenere che l'impiego
offerto dalla __________ alla ricorrente
fosse stata un'occupazione adeguata (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI), fatto comunque
contestato, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione deve
essere di al massimo 2 o 3 giorni.
Prove: doc. B (decisione su opposizione 01.10.2003); doc.
N (decisione n. 207030025 del 09.07.2003 della Sezione del lavoro); richiamo
dalla Sezione del lavoro, Bellinzona, dell'intero Incarto relativo alla signora
RI1; richiamo dall'Ufficio regionale di collocamento di __________ dell'intero
Incarto relativo alla signora RI1; testimoni." (Doc. I, pag. 3-11)
1.5. Con
ordinanza del 26 novembre 2003 il giudice delegato ha assegnato alla Sezione
del lavoro un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta
di causa con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
Tribunale avrebbe proceduto all'emanazione del giudizio sulla base degli atti
di causa (cfr. doc. III).
1.6. Nella sua
risposta del 9 dicembre 2003 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere
il ricorso e ha rilevato quanto segue:
" (…)
- La
signora RI1 è iscritta in disoccupazione a far tempo dal 13 gennaio 2003, alla
ricerca di un'occupazione a tempo parziale (70%) come impiegata di commercio
(doc. 1).
L'assicurata è al suo secondo termine
quadro (13 gennaio 2003 - 12 gennaio 2005), con un guadagno assicurato di fr. 3'526.-
(doc. 1).
-
In
data 16 aprile 2003 l'Ufficio regionale di collocamento di ____________________
(in seguito: URC) ha assegnato all'assicurata un impiego a metà tempo (50%)
come impiegata d'ufficio (2 anni) e aiuto contabile (impiegata pool
fatturazione) presso la __________ a ____________________. L'impiego
offerto sarebbe stato di durata indeterminata e l'inizio dell'attività da
concordare tra le parti. II colloquio di lavoro ha avuto luogo il 22 aprile
-
Dall'Esito della candidatura prodotto
dal potenziale datore di lavoro risulta che la signora RI1 non è stata assunta,
in quanto "non ha accettato il
salario lordo offerto di fr./ 20.- +
indennità vac. e infras.". Dall'Esito dell'offerta di lavoro
compilato dalla signora RI1 emerge invece che l'assicurata ha ritirato la sua
candidatura in data 23 aprile 2003 a motivo del carattere ripetitivo e poco
stimolante dell'attività e della retribuzione oraria relativamente bassa (doc.
2-6).
-
Con
comunicazione 7 maggio 2003 relativa a una sanzione I'URC di __________ ha
sottoposto al servizio cantonale il caso della signora RI1 per decisione. Con
scritto 16 maggio 2003 il servizio cantonale ha sottoposto all'assicurata la
comunicazione e i relativi allegati per conoscenza ed eventuali osservazioni.
Allo stesso la signora RI1 ha risposto in data 22 maggio 2003, ribadendo in
sostanza quanto già espresso nell'Esito dell'offerta di lavoro (doc. 7-9).
-
Con
decisione 9 luglio 2003 il servizio cantonale ha sospeso l'assicurata per la
durata di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a far tempo
dal 24 aprile 2003, per aver rifiutato senza giustificati motivi l'impiego
assegnatole presso la __________ a __________. Contro la predetta decisione la
signora RI1 ha interposto opposizione in data 29 luglio 2003 (doc. 10-11).
-
Successivamente
all'opposizione, con scritto 11 agosto 2003 lo scrivente Ufficio ha esperito
ulteriori accertamenti presso la __________ di __________. Le risposte fornite
dal potenziale datore di lavoro sono state sottoposte all'opponente per
conoscenza ed eventuali osservazioni in data 21 agosto, rispettivamente 9
settembre 2003. Con scritti 29 agosto, rispettivamente 17 settembre 2003 l'assicurata
ha sostanzialmente ribadito quanto da lei già espresso in precedenza (doc.
12-19).
-
L'opposizione
presentata dalla signora RI1 è stata respinta dall'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro con decisione l. ottobre 2003 (doc. 20), ora impugnata con
il ricorso in esame (doc. I, inc. no. 38.2003.94).
-
Secondo i
combinati disposti di cui agli articoli 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 LADI,
l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli, al fine
di ridurre il suo danno.
Se l'assicurato non osserva le
prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un'occupazione adeguata, egli è sospeso dal diritto all'indennità
di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI). La durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa (cpv. 3). La sospensione del
diritto all'indennità è di 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (art. 45 cpv.
2 OADI); vi è colpa grave, in particolare, se l'assicurato ha rifiutato un
lavoro idoneo (cpv. 3).
La costante giurisprudenza federale e
cantonale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. DTF 122 V 34 segg.; STCA dell'8
marzo 2002 nella causa A. F. contro UL, consid. 2.2., pag. 11 e relativi
riferimenti).
Tra i compiti dell'assicurato che fa
valere prestazioni assicurative vi è quello di cercare lavoro, se necessario
anche fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI).
- Nel caso
concreto, in data 23 aprile 2003 la ricorrente ha ritirato la sua candidatura
per l'impiego come impiegata d'ufficio (2 anni) e aiuto contabile (impiegata
pool fatturazione) presso la __________ di __________ in quanto, da una
parte, l'attività proposta sarebbe ripetitiva, monotona e non considerante
sufficientemente le sue capacità e la sua attività precedente, dall'altra, il
salario offertole sarebbe troppo basso.
Per quanto riguarda la prima
motivazione addotta dall'opponente, va detto quanto segue. Alla ricorrente è
stato offerto un impiego come impiegata pool fatturazione. Dai documenti
agli atti emerge segnatamente che questo impiego era destinato a una persona
con esperienza nel settore della fatturazione. Ora, dal curriculum vitae
dell'assicurata emerge che la stessa, di formazione impiegata di commercio, si
è occupata per diversi anni di fatturazioni, come pure, in generale, di lavori
amministrativi d'ufficio (e quindi anche di contabilità). Quanto precede trova
del resto conferma nel Certificato finale di lavoro della ditta __________
AG prodotto dalla controparte sub. doc. D, ove risulta che la signora RI1 si è
occupata anche di tenuta di cassa e controllo fatture, come pure
di procedure amministrative d'ufficio. In considerazione di quanto
precede, l'impiego proposto all'assicurata teneva dunque convenientemente conto
delle sue capacità e dell'attività precedente. II fatto che ella abbia ritenuto
il lavoro troppo monotono e ripetitivo non può certo bastare per giustificarne
il suo rifiuto. Le mansioni che la ricorrente era chiamata a svolgere sono
peraltro quelle indicate negli scritti del potenziale datore di lavoro e che le
parti hanno discusso nel corso del colloquio di lavoro dello scorso 22 aprile.
Per quanto concerne la seconda motivazione
addotta dall'assicurata a sostegno del rifiuto del posto di lavoro offertole, a
sapere il fatto che il salario proposto sarebbe troppo basso, va detto quanto
segue.
Alla signora RI1RI1 è stato proposto
un salario orario lordo di fr. 20.- (e, inoltre, il 10.64% a titolo di
supplemento per vacanze e il 3,5% a titolo di supplemento per giorni festivi).
Ora, anche per quanto riguarda la retribuzione l'impiego proposto è da
ritenersi adeguato ai sensi dell'articolo 16 cpv. 2 lett. a LADI (... conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro).
È infine doverosa un'ultima
considerazione. Conformemente alla giurisprudenza, non si possono sanzionare
gli assicurati che, in ogni caso, non sarebbero stati assunti (cfr. STFA del 17
agosto 1989 nella causa M.P. (C27/89) e relativi riferimenti). Ora, dai
documenti agli atti non risulta che la signora RI1 non sarebbe in ogni caso
stata assunta; anzi, la stessa rientrava nella rosa dei candidati, e anche se
la signora __________ (con la quale la ricorrente ha avuto il colloquio di
lavoro) non era certa della sua assunzione, ciò non può certo bastare per
concludere che l'assicurata non sarebbe dunque, in ogni caso, stata assunta.
In considerazione di quanto precede e
della citata giurisprudenza, ritenuta l'adeguatezza dell'assegnazione presso la
__________ di ____________________, osservato come l'assicurata abbia già in
precedenza - e per diversi anni - svolto mansioni simili a quelle previste nel
quadro dell'occupazione propostale nel mese di aprile 2003 e come le
motivazioni addotte dalla signora RI1RI1 non appaiano sufficienti a
giustificare il rifiuto di un simile impiego, ritenuto come l'assicurata,
accettando l'impiego adeguato presso la __________, avrebbe potuto ridurre il
danno nei confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurata ha dunque
rifiutato senza motivi validi un'occupazione adeguata ed è pertanto adeguata
una sospensione di 31 giorni del diritto alle indennità di disoccupazione,
conformemente all'articolo 45 cpv. 3 OADI." (Doc. IV)
1.7. Con scritto
del 29 dicembre 2003 l'avv. RA1 ha chiesto:
"
(…)
l'assunzione testimoniale della signora __________
presso la Spett. __________ SA, __________, qualora codesto Tribunale non dovesse
accogliere e sposare l'esposizione fattuale della ricorrente circa le
specificità del lavoro a suo tempo proposto alla sig.ra RI1RI1." (Doc. VI)
1.8. La Sezione
del lavoro, il 25 febbraio 2004, ha comunicato di riconfermarsi in quanto
espresso nella risposta di causa e di non opporsi, se ritenuta necessaria,
all'assunzione della prova indicata dalla controparte (cfr. doc. VIII).
1.9. Pendente
causa il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:
"
(…)
per quali ragioni ritenete adeguato ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI, il salario offerto all'assicurata
relativamente all'impiego assegnatole il 16 aprile 2003 presso la __________,
quale impiegata pool fatturazione.
In particolare vogliate motivare in modo
dettagliato la conformità dello stipendio in questione agli usi professionali e
locali." (Doc. IX)
1.10. Il 4 maggio
2004 la Sezione del lavoro ha risposto:
" (…)
in data 15 aprile 2004 abbiamo proceduto ad interpellare per
iscritto la Commissione paritetica CCL degli impiegati di commercio. Con
scritto 19/21 aprile 2004 la stessa commissione ci ha comunicato di ritenere
adeguato ad un profilo simile a quello della signora RI1 un salario orario
lordo di fr. 24.95 (cfr. copia corrispondenza citata, annessa quale doc. 22 e
23).
Ora, non avendo il CCL in questione un carattere d'obbligatorietà
generale, riteniamo debba essere valutata la pratica in seno alla specifica
ditta per determinare l'adeguatezza del salario concretamente proposto. A
questo scopo abbiamo interpellato i servizi amministrativi della ____________________
SA, __________. In particolare, ancora il 29 aprile 2004, la signora __________
ci ha comunicato quanto segue: "( ...) in seguito alla sua richiesta le
dobbiamo precisare che non abbiamo tariffe stabilite che applichiamo per
impiegati di ufficio o aiuto contabili. Ma valutiamo la candidatura a seconda
dei compiti che dovrà svolgere ed a seconda delle retribuzioni di base delle
sue colleghe che da anni già collaborano in amministrazione." (cfr. copia
scambio di corrispondenza e-mail 28-29 aprile 2004, annessa quale doc. 24).
Pertanto, considerato che:
-
il salario
proposto è da ritenere adeguato ai criteri usualmente applicati dell'Ufficio
della manodopera estera per la concessione di permessi di lavoro a stranieri
per impiegati di commercio,
-
il CCL per
gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese ha - nel caso
concreto - un valore esclusivamente orientativo, così come la presa di
posizione dell'apposita Commissione paritetica,
-
la ditta in
questione conferma di fissare il salario degli impiegati d'ufficio e aiuto
contabili secondo i compiti da affidare agli stessi e tenendo conto della
retribuzione dei colleghi,
riteniamo il salario concretamente offerto (fr. 20.-/h a cui vanno
aggiunti indennità vacanze 10,64% e giorni festivi 3,5%) adeguato." (Doc.
X)
1.11. I doc. IX e X
sono stati sottoposti al rappresentante dell'assicurata per osservazioni (cfr.
doc. XI), il quale, il 2 giugno 2004 ha precisato:
"
(…)
mi permetto osservare che la presa di posizione
della Sezione del Lavoro non può che lasciare alquanto perplessi. Basti infatti
ricordare che il salario minimo che il medesimo Ufficio, rispettivamente l'AVS,
fissa ed impone per una collaboratrice domestica senza particolare esperienza o
capacità ascende a fr. 20.-- netti all'ora.
Per il resto, si deve parimenti prendere atto che
la Sezione del lavoro non risponde affatto al pur chiaro e preciso quesito di
codesto Tribunale di cui allo scritto 5 aprile 2004. Questa Sezione del lavoro
si limita infatti a ritenere acriticamente come "adeguato" il salario
offerto all'assicurata perché .. è quello che è stato offerto dalla __________
SA." (Doc. XII)
1.12. Il 14 giugno
2004 l'amministrazione si è riconfermata in quanto indicato nella risposta di
causa e nello scritto del 5 (recte: 4) maggio 2004 (cfr. doc. XIV).
1.13. I doc. XIII e
XIV sono stati trasmessi al patrocinatore dell'interessata per conoscenza (cfr.
doc. XV).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa
dal diritto alle indennità di disoccupazione per aver ritirato la candidatura
presentata alla __________ per l'impiego assegnatole ufficialmente dall'Ufficio
regionale di collocamento di __________il 16 aprile 2003.
Va
dapprima segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione
della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9
aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Nel
diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV
Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,
consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36
con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01).
Nel caso
in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per aver rifiutato,
ritirando la propria candidatura il 23 aprile 2003, un'occupazione adeguata
assegnata ufficialmente il 16 aprile 2003. A quel momento la terza revisione
della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme
valide fino al 30 giugno 2003.
2.2. In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se "non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'ufficio
del lavoro, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata assegnatagli,
oppure non ha iniziato o ha interrotto senza motivi plausibili un corso al
quale gli è stato detto di partecipare".
L’art.
30a LADI ("privazione del diritto alle prestazioni") prevede, al cpv.
1, che il servizio cantonale priva l'assicurato del diritto alle prestazioni
se, a conclusione della sospensione pronunciata ai sensi dell'articolo 30
capoverso 1 lettera d, questi insiste nel rifiutare la partecipazione a un
colloquio orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Secondo
il cpv. 2 di questa disposizione "il disoccupato riacquista il diritto
alle prestazioni dell'assicurazione se in un secondo tempo accetta di
partecipare al provvedimento di integrazione, sempre che gli altri presupposti
siano soddisfatti" (su queste disposizioni, cfr.: G. Gerhards, Grundriss
des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p.
129-130).
A titolo
abbondanziale va segnalato che la terza revisione della LADI ha abrogato l'art.
30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale
N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge
ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle
autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto
di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha
trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR
1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer,
Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”,
Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
Ancora la
nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA
1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi
occupazione, ha ribadito che, allorquando gli viene assegnata ufficialmente
un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego
se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa
indurre ad una sua mancata assunzione e quindi equiparabile ad un rifiuto
(circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale
sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo,
op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
Contestualmente,
il TFA, tra l'altro, ha sottolineato che, richiedendo un salario orario
manifestamente eccessivo ("offenbar übersetzte Lohnforderung"),
l'assicurato ha contribuito alla sua mancata assunzione.
Va
inoltre ricordato che, a mente del TFA, l'evenienza in cui un assicurato si
rifiuta, soltanto dopo alcuni giorni di lavoro, di proseguire l'occupazione,
rientra nella fattispecie dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 122 V 34,
consid. 3, pag. 37 e 38)
2.4. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la disposizione
legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
sempre dello stesso autore, Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa
S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un
impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario
verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da
quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund
erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen
eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise
kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die
Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf
hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für
den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im
Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz
zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des
Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt
werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa
S., C 137/03, consid. 4.2.)
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher,
französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres
Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine
zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine
zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute grave lorsque l'assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi
ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable." "La colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der
Vorbehalt des entschuldbaren Grundes (motif valable/valido motivo) in
Übereinstimmung mit der deutschen und französischen, aber im Widerspruch zur
italienischen Fassung im Zusammenhang mit beiden Tatbeständen, sowohl der
Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (z. B. ARV
2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8. November 2001, C 156/01, Erw. 3a)
als auch der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw.
1; Urteil I. vom 23. August 2001, C 21/01, Erw. 1b) genannt.
3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.
3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der
Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30
Abs. 1 lit. a AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei
Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund
gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der
bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden
zugrunde zu legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres
Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes
(z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C
48/02, Erw. 5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar
2001, C 15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile
F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C
15/00, Erw. 3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem
festgehalten wird, die Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich
die Regel, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen
werden dürfe, sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsgericht nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines
schweren Verschuldens beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion
zulasse (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J.
vom 17. März 2003, C 278/01, Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw.
4.5, und D. vom 21. Mai 2001, C 424/00, Erw. 2b).
3.3 Zur Frage, ob der für schweres Verschulden
vorgesehene Sanktionsrahmen auch bei Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der
bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) unterschritten werden kann, ist die
Rechtsprechung hingegen uneinheitlich.
3.3.1 In einem Urteil B. vom 15. Februar 1999, C
226/98, dessen hier interessierende Erw. 2c in ARV 2000 Nr. 8 S. 41 abgedruckt
ist, setzte sich das Eidgenössische Versicherungsgericht mit seinem in ARV 1999
Nr. 23 S. 136 publizierten Urteil U. vom 9. November 1998, C 386/97, auseinander,
welches die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betraf. Es
führte aus, der Begründung dieses Urteils sei zu entnehmen, dass eine den für
schweres Verschulden vorgesehenen Rahmen von 31 bis 60 Tagen (Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV) unterschreitende Einstellungsdauer im Rahmen dieses
Einstellungsgrundes generell unzulässig sei und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsgericht auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränke (ARV 2000 Nr. 8 S. 41
Erw. 2c).
Im gleichen Urteil C 226/98 warf das
Eidgenössische Versicherungsgericht indessen - ohne sie zu beantworten - die
Frage auf, ob - unter dem Titel der entschuldbaren Gründe - nicht auch bei der
Ablehnung zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten seien, so wenn die
Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen nur als Grenzfall zu bejahen sei (ARV
2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c). Die Frage ist, nachdem die Zulässigkeit der
Unterschreitung des für schweres Verschulden vorgesehenen Sanktionsrahmens für
die Ablehnung einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
zwischenzeitlich im positiven Sinne beantwortet worden ist (Erw. 3.2 hievor),
nur (noch) in Bezug auf die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen Arbeit
aktuell. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sie auch in verschiedenen
späteren Urteilen offen gelassen (z. B. in den Urteilen M. vom 24. Juni 2003, C
126/02, Erw. 4, T. vom 22. Oktober 2002, C 207/02, Erw. 3.2, und C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00).
3.3.2 Demgegenüber brachte das Eidgenössische
Versicherungsgericht in verschiedenen eine Einstellung wegen Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffenden Urteilen zum Ausdruck, dass
bei allen in Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen nicht
ausnahmslos von einem schweren Verschulden auszugehen sei (z. B. Urteile B. vom
6. Februar 2003, C 3/02, Erw. 3.2, G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3a,
und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3a). Dementsprechend erachtete es
in mehreren Fällen eine Unterschreitung des für schweres Verschulden
vorgesehenen Sanktionsrahmens bei Einstellungen in der Anspruchsberechtigung
wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit ausdrücklich für
zulässig. So ging es in einem nicht veröffentlichten Urteil R. vom 2. September
1999, C 61/99, von einem leichten Verschulden aus und beanstandete in seinen
Urteilen B. vom 6. Februar 2003, C 3/02, G. vom 15. Februar 2002, C 93/01,
sowie H. vom 17. September 2001, C 391/00, die Annahme eines mittelschweren
Verschuldens nicht.
3.3.3 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass
hinsichtlich des Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit die Möglichkeit der Annahme eines mittelschweren oder
leichten statt des in Art. 45 Abs. 3 AVIV vorgeschriebenen schweren
Verschuldens bald offen gelassen und bald bejaht wird. Die Rechtsprechung
bedarf der Klärung.
3.4
3.4.1Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur
bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen,
sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt eines
entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw. 3.1
hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht anwendbar
und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3
AVIG.
3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8
S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom
10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen
Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden
unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem
Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar
feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die
Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen
Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch
bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in
denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas
Nussbaumer, a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten
Gründen eine Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den
verschiedenen betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren).
3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden
ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,
die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls
nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in
Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres
Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es
ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin von
einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen wird,
festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne von
Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden leichter
als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung mit den
Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen Umständen
des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C
93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C 119/01, Erw. 3).
Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur
Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1
lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das
Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im
konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche
Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen
Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)
- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"
(DTF 130 V 125-131)
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. STFA del 29 ottobre 2003 nella
causa D., C 162/02, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione
ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un
guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di
candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il
TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
Al
riguardo l'Alta Corte ha osservato:
"
(…)
3.5 Bei der Bemessung der Einstellungsdauer wegen
nicht genügender Bewerbung für einen Zwischenverdienst ist der gleiche
Verschuldensmassstab (Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 AVIV)
anzulegen wie im Falle der Ablehnung einer nach Art. 16 Abs. 1 AVIG zumutbaren
Arbeit (BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb). In dieser Hinsicht sieht Art. 45 Abs. 3 AVIV
vor, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ein schweres Verschulden
darstellt. Jedoch hat das Eidgenössische Versicherungsgericht jüngst
entschieden, dass im konkreten Fall Gründe vorliegen können, die das
Verschulden als leichter erscheinen lassen (zur teilweisen Publikation
vorgeschlagenes Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02). Dies ist hier der
Fall: So hat die Versicherte sofort reagiert und sich bei der zugewiesenen
Stelle am gleichen Tag gemeldet, als sie vom Nichtversand Kenntnis erhalten
hat; zudem ist zu berücksichtigen, dass sie bis August 2002 (Fernbleiben von
einer arbeitsmarktlichen Massnahme) während anderthalb Jahren offenbar nie
Anlass zu Beanstandungen durch die Arbeitslosenversicherung gegeben hatte.
Damit erscheint das Verschulden der Versicherten als leichter, so dass eine
Einstelldauer von 25 Tagen, d.h. im oberen Bereich des mittelschweren
Verschuldens, angemessen ist (Art. 132 OG). Da die Versicherte vorliegend eine
durch das Arbeitsamt zugewiesene zumutbare Zwischenverdienstarbeit abgelehnt
hat, ist sie nur soweit in der Anspruchsberechtigung einzustellen, als der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung den Anspruch auf Differenzausgleich
übersteigt; Gegenstand der Einstellung ist daher der betragliche Unterschied der
beiden Taggelder (BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb)."
(STFA del 9 dicembre 2003 nella causa H., C
58/03, consid. 3.5.)
In una
sentenza del 12 dicembre 2003 nella causa K. (C 70/02), il TFA ha esaminato il
caso di un assicurato che aveva rifiutato di candidarsi per un impiego
assegnatogli ufficialmente presso un istituto assicurativo, poiché quest'ultimo
aveva effettuato una fusione con l'assicurazione, sua ex datrice di lavoro che
l'aveva licenziato in modo riprovevole. L'Alta Corte ha ritenuto adeguata una sanzione
di 20 giorni.
La nostra
Massima Istanza, da un lato, ha in effetti ritenuto che l'assicurato avrebbe
dovuto proporsi per tale occupazione, in quanto, se in seguito fosse stato
realmente inviato a lavorare con le persone responsabili del suo precedente
licenziamento e contro le quali aveva adito le vie legali per mobbing, avrebbe
sempre potuto far valere l'intervenuta inadeguatezza dell'impiego.
D'altro
lato, il TFA ha deciso che i motivi soggettivi che avevano indotto l'assicurato
a non candidarsi dovevano essere presi in considerazione nella valutazione
della colpa e che essi non giustificavano di qualificare la colpa
dell'assicurato come grave.
Più
precisamente l'Alta Corte ha evidenziato:
"
(…)
5.1 Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung
richtet sich nach dem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Ein schweres
Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine
zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine
zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Das Eidgenössische
Versicherungsgericht entschied mit Urteil D. vom 19. Oktober 2003, C 162/02,
dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes auch bei Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren
Verschulden auszugehen ist. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Umstand zu
verstehen, der das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen
kann. Ein solcher im konkreten Einzelfall liegender Grund kann die subjektive
Situation der betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit beschlagen.
5.2 Die Vorinstanz hat das Verschulden des
Versicherten als schwer qualifiziert und die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung auf 31 Tage festgesetzt. Aus den Akten geht hervor, dass
am früheren Arbeitsplatz des Versicherten bei der X.________ erhebliche
persönliche Spannungen bestanden. Die vom Beschwerdeführer als Mobbing
bezeichneten Vorfälle führten unter anderem dazu, dass er nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses rechtliche Schritte gegen seine ehemalige Arbeitgeberin
unternahm. Dass er sich auf diesem Hintergrund davor fürchtete, anlässlich der
Bewerbung um die Stelle als Aussendienstmitarbeiter bei der nunmehr zum
gleichen Versicherungskonzern wie die X.________ gehörenden Y.________
Versicherung zum Gespött seiner ehemaligen Mitarbeiter zu werden, ist bis zu
einem gewissen Grad nachvollziehbar. Diese subjektiven Gründe sind bei der
Beurteilung des Verschuldens zu berücksichtigen, weshalb die Annahme eines
schweren Verschuldens, welches der verfügten und vom kantonalen Gericht
bestätigten Einstellung von 31 Tagen zugrunde liegt, nicht gerechtfertigt ist.
Den Umständen angemessen ist eine Einstellung von 20 Tagen Dauer, entsprechend
einem mittelschweren Verschulden im mittleren Bereich (Art. 45 Abs. 2 lit. b
AVIV)."
(STFA del 12 dicembre 2003 nella causa K., C
70/02, consid. 5)
In
un'altra sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha
esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità
di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Il TFA,
in particolare, ha osservato:
"
(…)
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die
angebotene Stelle, die sie zunächst zufolge zeitlichen Zusammenfalls mit einer
amtlich angeordneten Qualifizierungsmassnahme abgelehnt habe, sei für sie
unabhängig davon gar nicht in Frage gekommen, weil sie nicht über die für die
Ausübung der entsprechenden Tätigkeit unverzichtbaren Softwarekenntnisse
("Powerpoint") verfügt habe. Ein allenfalls fehlender
Kausalzusammenhang zwischen ihrem Verhalten und dem Nichterhalt der
Arbeitsstelle vermag sie indes im Hinblick auf die streitige Sanktion nicht zu
entlasten.
Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein,
dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein
geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen,
welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an
die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a,
124 V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S.
251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998,
S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus
darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon
abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine
solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem
Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG
sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder
Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen.
Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur
in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der Schadensbeteiligung
nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine Verhaltensänderung
bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger Wirkungen von
entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der Einstellungsgrund
der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere greifen, wollte
man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der
Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer
ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare Praktikabilitätsprobleme
gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss gegen die
Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der Arbeitslosenversicherung
daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen Urteil R. vom 21. Februar
2002, C 152/01, Erw. 4).
Diese Überlegungen führen vorliegend zum Schluss,
dass es nicht darauf ankommen kann, ob die Beschwerdeführerin ein bestimmtes,
bei Ausübung der ihr zugedachten Stelle erforderliches Computerprogramm
ausreichend beherrschte oder nicht. Nach unbestrittener Sachlage bezweifelte
die Versicherte erst nachträglich, dass sie über die entsprechenden Kenntnisse
verfügte. Massgebend für ihre anlässlich der Besprechung bei der privaten
Arbeitsvermittlungsfirma an den Tag gelegte Haltung, dem Angebot einer befristeten
Anstellung sei nicht weiter nachzugehen, war vielmehr der Umstand, dass sie im
fraglichen Zeitraum an einem Qualifizierungsprogramm der
Arbeitslosenversicherung teilnehmen sollte.
Damit bleibt zu prüfen, ob die streitige
Verfügung unter dem Aspekt der Konkurrenz von Eingliederungsmassnahme
einerseits und temporärer Erwerbsmöglichkeit mit (vorläufiger) Beendigung der
Arbeitslosigkeit anderseits standhält. Die Versicherte hat am 20. September
2002 die Möglichkeit, eine bis ca. März/April 2003 befristete Temporärstelle zu
besetzen, unbenutzt gelassen, weil sie mit Schreiben des RAV vom 20. August
2002 zur Teilnahme an einem Qualifizierungsprogramm (Büropraktikum) ab dem 28.
Oktober 2002 aufgeboten worden war. Gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG muss ein
Versicherter auf Weisung der zuständigen Stelle angemessene Umschulungs- und
Weiterbildungskurse besuchen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern.
Die in der Begründung der streitigen
Verwaltungsverfügung vom 31. Oktober 2002 zum Ausdruck gekommene Auffassung,
die Annahme einer zumutbaren Arbeitsstelle gehe dem Einsatz in einem Projekt
zur Verbesserung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt vor, ist nicht zu
beanstanden. Auch die nur temporäre Arbeit ist vorrangig; berufliche
Eingliederungsmassnahmen können bei neuer Arbeitslosigkeit jederzeit nachgeholt
oder wiederaufgenommen werden. Es bestand also eine Obliegenheit, die
vermittelte Arbeit anzunehmen, welcher die Beschwerdeführerin nicht
nachgekommen ist. Unter diese Pflicht fallen ebenso Bemühungen um eine bloss
möglicherweise offene und geeignete Stelle. Unerheblich ist mithin, ob die
Arbeitsvermittlungsfirma der Beschwerdeführerin Einzelheiten (hinsichtlich
Arbeitgeberidentität, Einsatzdauer, Anforderungsprofil etc.) des
Stellenangebotes offengelegt und ob sie die Arbeitsuchende über die
Verbindlichkeit der Offerte aufgeklärt hatte. Die Versicherte traf
diesbezüglich eine Frage- und Nachforschungspflicht. Der Einstellungstatbestand
des Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV ist im
Grundsatz erfüllt.
Im Zusammenhang mit der Bemessung des
Verschuldens ist indes einerseits ein gewisses Verständnis dafür aufzubringen,
dass die Beschwerdeführerin die Teilnahme am - auf dauerhafte Eingliederung in
das Erwerbsleben gerichteten - Qualifizierungsprogramm im Hinblick auf die
Beendigung der Arbeitslosigkeit einer bloss auf ungefähr ein halbes Jahr
befristeten Stelle vorzog. Anderseits hätte die Behörde die Versicherte nach
Kenntnisnahme des gescheiterten Vermittlungsversuchs umgehend über die Sach-
und Rechtslage belehren und sie darauf hinweisen sollen, es werde erwartet,
dass sie das Stellenangebot weiterverfolge; die Folgen des zu beanstandenden
Verhaltens hätten damit wohl noch rückgängig gemacht werden können. Das RAV durfte
den Sachverhalt nicht als abgeschlossen betrachten und nur noch im Hinblick auf
eine eventuelle Sanktion Abklärungen treffen, wie es durch die Aufforderung zur
Rechtfertigung vom 23. September 2002 geschehen ist. Mit den
Schadenminderungspflichten der versicherten Person korrelierende
Aufklärungspflichten der Verwaltung bestehen erst recht, wenn das nach Art. 30
AVIG zu sanktionierende Verhalten, wie hier der Fall, auf Überlegungen beruht,
die den Anliegen des Gesetzes nicht zuwiderlaufen. Es besteht somit ein
mitwirkendes Verschulden der Verwaltung am Zustandekommen des
Einstellungstatbestandes (vgl. Urteil D. vom 21. Januar 2003, C 325/01, Erw.
4.2 f. und 5.2).
Die vorstehend dargelegten Momente vermögen die
Beschwerdeführerin zwar nicht gänzlich zu entlasten. Indes trägt der
angefochtene Entscheid den mildernden Umständen zu wenig Rechnung. Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist mithin grundsätzlich zu schützen;
jedoch erscheint eine schwerem Verschulden entsprechende Sperrdauer unter Berücksichtigung
aller erheblichen Aspekte als unangemessen.
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem
Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1-15 Tage bei leichtem
Verschulden, 16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31-60 Tage bei
schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Hat ein Versicherter eine zumutbare
Arbeitsstelle ohne "entschuldbaren" (recte: entschuldigenden) Grund
abgelehnt, so liegt gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV schweres Verschulden vor. Das
Rechtsfolgeermessen von Verwaltung und Gericht wird insoweit grundsätzlich auf
die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt.
Gemäss ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c kann im Falle der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) Art. 45
Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer
Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf; dieses Urteil wurde mehrfach
bestätigt (vgl. etwa die Urteile H. vom 29. Oktober 2003, C 133/03, Erw. 4, und
D. vom 10. Februar 2003,
C 135/02, Erw. 3). Hingegen liess das
Eidgenössische Versicherungsgericht offen, ob auch im - hier interessierenden -
Fall der Ablehnung zumutbarer Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG [amtliche
Zuweisung] oder Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2
AVIV [nichtamtliche Zuweisung]) Ausnahmen von der Regel des Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorzubehalten sind (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 Erw. 2c in fine; vgl. auch Urteil H.
vom 17. September 2001, C 391/00, Erw. 3). Massgebend für eine allfällige
Milderung der Sanktion ist das Vorliegen "entschuldbarer" Gründe im
Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu
ausschliessen. Im Zusammenhang mit der Frage, ob die Regel des Art. 45 Abs. 3
AVIV in Sonderfällen eines Korrektivs bedarf, ist zu berücksichtigen, dass beim
Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer
neuen Stelle dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im
Allgemeinen eine grössere Bedeutung zukommt als bei der Ablehnung einer
zugewiesenen zumutbaren Arbeit, wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
feststehen.
Vorliegend lassen die zwar rechtsirrtümlichen,
aber teilweise nachvollziehbaren Beweggründe für die Ablehnung des befristeten
Einsatzes sowie der Umstand, dass die Verwaltung an der unterbliebenen
Bewerbung ein Mitverschulden trifft (Erw. 3 hievor), das Verschulden der
Beschwerdeführerin in einem vergleichsweise milden Licht erscheinen. Mit Blick
auf die besonderen Umstände rechtfertigt es sich, in Anlehnung an die zitierte
Praxis von der Vorgabe des Art. 45 Abs. 3 AVIV abzuweichen. Dabei ist eine
Einstellungsdauer von 15 Tagen, was einer Sanktion im oberen Bereich leichten
Verschuldens entspricht (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV), insgesamt angemessen. (…)"
(STFA del 6 gennaio 2004 nella causa H., C
213/03)
In una
sentenza del 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) l'Alta Corte ha ridotto
da 31 a 23 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che, non possedendo,
contrariamente a quanto richiesto, delle conoscenze molto buone della lingua
francese, non si era candidato per un impiego assegnato ufficialmente quale
consulente assicurativo.
Il TFA,
nel caso di specie, ha infatti deciso che, benché l'occupazione offerta all'assicurato
dall'ufficio di collocamento fosse adeguata, la sua colpa doveva essere
ritenuta di media gravità, in quanto, vista la sua lunga attività professionale
nel ramo dell'assicurazione vita, era comprensibile che egli valutasse le
proprie possibilità di successo riguardo all'eventuale candidatura per
l'impiego assegnatogli.
Inoltre
l'assicurato, fino al momento di tale assegnazione, aveva sempre ossequiato i
suoi doveri di disoccupato.
Infine in
una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03) - già menzionata al
consid. 2.4. - la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'impiego assegnato
ufficialmente a un'assicurata (madre di due ragazzi di 16 e 14 anni), per il
quale quest'ultima, nonostante un primo contatto telefonico, non si era candidata,
era adeguato. In effetti, considerando che i motivi di inadeguatezza di
un'occupazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LADI non possono essere combinati,
bensì vanno valutati singolarmente, il dispendio di tempo giornaliero
necessario all'assicurata per recarsi al posto di lavoro proposto
dall'amministrazione e per rientrare al suo domicilio di circa due ore
complessive non eccedeva il limite legale di quattro ore (art. 16 cpv. 2 lett.
f LADI). Inoltre l'occupazione era conforme alla situazione personale e
familiare dell'interessata, attiva da qualche anno quale venditrice a ore in un
chiosco e alla ricerca di un'occupazione al 50%.
Il TFA
ha, tuttavia, ridotto da 40 a 31 giorni la sospensione inflitta all'assicurata,
in quanto le circostanze appena citate costituivano dei validi motivi per
attenuare la sua colpa.
2.7. Nell'evenienza
concreta risulta che a RI1 - assicurata al suo secondo termine quadro (1°
termine quadro dal 1.11.1992 al 31.10.1994), reiscrittasi al collocamento a far
tempo dal 13 gennaio 2003, alla ricerca di un'occupazione al 70% quale
impiegata di commercio (cfr. doc. 1) - il 16 aprile 2003 è stata assegnata
ufficialmente un'occupazione a tempo indeterminato in qualità di impiegata
d'ufficio - aiuto contabile al 50% presso la __________ di __________ (cfr.
doc. 2; 3).
L'insorgente,
il 18 aprile 2003, ha preso contatto telefonicamente con __________ della __________
e ha presenziato al colloquio di assunzione il 22 aprile 2003 (cfr. doc. 5, 6).
Sul
formulario "Esito della candidatura" il potenziale datore di lavoro,
il 22 aprile 2003, ha indicato che l'assicurata non ha accettato il salario
lordo offerto di fr. 20.-- all'ora, più le indennità di vacanza e per festività
(cfr. doc. 6).
Il 24
aprile 2003 la ricorrente dal canto suo, sul formulario "Esito
dell'offerta di lavoro", oltre a dichiarare di non aver accettato il
salario lordo di fr. 20.-- all'ora, ha precisato che il lavoro ripetitivo e non
stimolante per le sue conoscenze e uno stipendio relativamente basso di fr. 20.--
all'ora l'hanno portata alla decisione di ritirare la sua candidatura il 23
aprile 2003 (cfr. doc. 5).
A seguito
della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC di __________
(cfr. consid. 1.1.; doc. 7), la Sezione del lavoro, il 16 maggio 2003 ha
inviato alla ricorrente il seguente scritto:
" con
la presente trasmettiamo, per sua conoscenza, la comunicazione n. 206843703 di
data 07 maggio 2003 relativa a una sanzione e inviata al nostro Ufficio per
decisione dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________.
Alleghiamo alla comunicazione i documenti inerenti a quanto le
viene rimproverato e formanti il suo incarto. Sulla base degli stessi il nostro
Ufficio sta valutando se il suo comportamento ha violato le prescrizioni di
legge e quindi se applicare una sanzione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI che comporterà la sospensione, per un determinato periodo, dal diritto
alle indennità di disoccupazione.
La rendiamo attenta che l'introduzione della citata procedura amministrativa
non modifica i suoi obblighi di controllo della disoccupazione per la durata
della stessa.
Pertanto, voglia formulare le proprie osservazioni scritte,
inerenti l'allegata documentazione, entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento della presente.
Scaduto tale termine, lo scrivente Ufficio formulerà la propria
decisione amministrativa sulla base dei documenti in nostro possesso."
(Doc. 8)
L'assicurata,
il 20 maggio 2003, ha comunicato:
"
(…)
-
In
data 18.04.2003 ho ricevuto per posta la richiesta no OA541299, trasmessami dal
Signor __________. Immediatamente ho chiamato e preso appuntamento con la
Signora __________ per martedì 22 aprile 2003 ore 15.00.
-
Il testo
riportato sull'offerta indicava la ricerca di un'impiegata d'ufficio (2 anni)
aiuto-contabile. Durante il colloquio con la Signora __________ (Ufficio
personale) mi venne proposto un lavoro diverso da quello da me auspicato ed
offerto all'URC, ossia esclusivamente controllo delle fatture con i rispettivi
bollettini, e questo per tutto l'orario di lavoro; ripensandoci ho concluso che
il tipo di lavoro fosse presumibilmente legato al settore logistica (acquisto)
piuttosto che al settore contabile. Lo stipendio lordo offertomi era di Fr.
20.00 all'ora.
-
Dopo aver
riflettuto e valutato attentamente la situazione ho deciso di ritirare la mia
candidatura il 23.04.2002, in quanto il lavoro propostomi non era conforme a
quanto esposto nello scritto da me ricevuto.
-
Ingenuamente
ho ritirato la mia candidatura, non pensando così di rifiutare un posto di
lavoro. In ogni caso la motivazione principale era che il lavoro era troppo
ripetitivo, monotono e lo stipendio offerto era relativamente basso.
In seguito mi fu comunicato che potevo
avere la differenza tramite il guadagno intermedio, e devo ammettere che non
valutai questa possibilità al momento della mia decisione.
Sono rimasta molto sorpresa che il
ritiro della mia candidatura abbia creato questa situazione visto che, durante
i primi contatti con I'URC, mi è stata ventilata la possibilità di accettare
nei primi 4 mesi (sono iscritta alla disoccupazione dal 14.01.2003) un lavoro
che corrispondesse alla mia formazione.
Attualmente sto frequentando __________
SA di __________, per rinfrescare le mie conoscenze di contabilità, nel frattempo
sono alla ricerca di un impiego a tempo parziale confacente al mio profilo
professionale.
Spero vivamente di poter trovare in un
breve lasso di tempo un impiego che mi soddisfi sia dal lato dell'impegno che
dal lato retributivo." (Doc. 9)
Sulla base
degli atti in suo possesso l'amministrazione, il 9 luglio 2003, ha ritenuto che
l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente assegnata e
l'ha sospesa per 31 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
consid. 1.2., doc. 10).
Dopo che
la ricorrente ha interposto opposizione contro questo provvedimento (cfr. doc.
11), la Sezione del lavoro, l'11 agosto 2003, rispettivamente il 21 agosto
2003, ha posto delle domande al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 12; 16).
Gli esiti
di tali accertamenti (cfr. doc. 13; 17) sono stati sottoposti alla ricorrente
con la possibilità di prendere posizione in merito (cfr. doc. 14; 18).
L'insorgente
ha presentato le sue osservazioni all'amministrazione con gli scritti del 27
agosto 2003 e del 17 settembre 2003 (cfr. doc. 15; 19).
La
Sezione del lavoro ha poi confermato la sospensione inflitta all'assicurata
emettendo la decisione su opposizione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. B).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible
d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est
aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art.
42 2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato
rispettato.
Infatti,
da un lato, l'amministrazione ha dato alla ricorrente la possibilità di
esprimersi in merito al suo comportamento e alla ventilata sospensione con lo
scritto del 16 maggio 2003, ossia prima di pronunciare la sanzione.
Pertanto
da questo profilo il diritto di essere sentito dell'assicurata è stato
ossequiato già prima dell'emanazione della decisione formale del 9 luglio 2003,
conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in
vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02,
consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002
ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene
comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher,
"Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG,
Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
Dall'altro, l'assicurata, precedentemente all'emanazione della
decisione su opposizione, è stata posta a conoscenza degli accertamenti
esperiti l'11 e 21 agosto 2003, dopo la decisione formale, relativamente ai
quali essa ha presentato le sue osservazioni (cfr. doc. 14; 15; 18, 19).
2.8. L'assicurata,
dopo essersi recata al colloquio di assunzione presso la __________ di __________
il 22 aprile 2003, fissato telefonicamente il 18 aprile 2003, senza attendere
l'esito dello stesso, il 23 aprile 2003 ha ritirato la sua candidatura (cfr.
consid. 2.7.; doc. 5).
Secondo
questa Corte la ricorrente, con il suo comportamento, si è messa nella
condizione di non poter concretizzare una reale possibilità di impiego, ciò che
giustifica, di principio, una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.;
2.3.).
Affinché
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che
l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ era
effettivamente adeguata.
L'assicurata
sostiene che l'impiego presso la __________ era inadeguato ai sensi dell'art.
16 cpv. 2 lett. b LADI, in quanto non teneva in debita considerazione le sue
capacità e la sua attività precedente.
In
particolare essa ha sottolineato che durante il colloquio del 22 aprile 2003 le
era stata prospettata un'attività di semplice controllo delle fatture con i
rispettivi bollettini. Il 2 settembre 2003 la __________, però, per iscritto ha
indicato che il posto implicava la registrazione delle fatture, la loro
distribuzione, preparazione al pagamento, trasmissione alla centrale,
classificazione, nonché il calcolo di bollettini particolari.
La
ricorrente ha asserito di non avere queste competenze, di non aver mai svolto
attività inerenti alla contabilità e che fra l'attività svolta presso il suo
precedente datore di lavoro, il profilo ricercato dalla __________ e l'impiego
effettivamente offertole faceva difetto un qualsivoglia elemento di comunanza
(cfr. consid. 1.4., doc. I).
Secondo
l'art. 16 cpv. 1 LADI al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
Tale
disposizione configura una base legale sufficiente per restringere la portata
del diritto fondamentale della libertà economica e dunque la libera scelta
della professione.
L'art. 16
cpv. 2 LADI costituisce comunque una protezione contro il rischio di
"lavoro forzato" tutelando i diritti del disoccupato rispetto
all'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. RDAT I/2001 N. 70, pag. 285).
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LADI non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art. 16
cpv. 2 lett. d LADI).
Come
appena esposto, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, ad un assicurato non può
essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue
capacità o dell'attività precedentemente svolta.
Per
quanto concerne le capacità di un assicurato, va rilevato che esse non
riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della
professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che
le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità
inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato,
mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle
di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C
130/03; consid. 2.3.; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03,
consid. 4.2.3.; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232;
Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°.
239).
Per
quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione
permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del
proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente
qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le
proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della
precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore
qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il
compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di
1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
Al
riguardo occorre sottolineare che il Parlamento nel 1995 non ha accettato il
cpv. 3 dell'art. 16 LADI, proposto dal Consiglio federale, che prevedeva che
"dopo 4 mesi di disoccupazione, il cpv. 2 let. b, non torna più
applicabile. Il Consiglio federale può in maniera generale o per alcune
categorie d'assicurati, prolungare o raccorciare questo termine" (cfr.
Consiglio federale, "Message à l'appui de la deuxième révision partielle
de la loi sur l'assurance-chômage del 29.11.93, ed.sep., pag.18; J.Chopard,
"Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung", pag. 18 e pag. 150;
Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).
L'art. 16
cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando
compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della
professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235
segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag.
63), infatti impedisce per un certo periodo delle assegnazioni precipitose di
impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards,
anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per
reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16,
nota 34, pag. 236).
Tale
disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone
altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare
affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero
di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA
del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02; G. Gerhards, op. cit., ad art.
16, nota 37 pag. 236).
L'art. 16
cpv. 1 lett. d si distingue dalla lett. b in quanto considera la precedente
attività e non la precedente professione, a differenza della lett. d.
Queste
due nozioni non sono identiche; una precedente attività è infatti possibile
anche senza una formazione professionale (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art.
16, nota 36, pag. 236).
2.9. Dalla
"Segnalazione di un posto vacante" del 15 aprile 2003 risulta che la __________
cercava un'impiegata Pool fatturazione (cfr. doc. 2).
Sull'"Offerta
di un posto di lavoro" indirizzata all'assicurata era stata indicata
l'attività di impiegata d'ufficio (2 anni), aiuto-contabile (cfr. doc. 3).
Sia
dall'"Esito della candidatura", che dall"Esito dell'offerta di
lavoro" non risulta alcunché a tale proposito (cfr. doc. 5, 6).
Interpellato
dalla Sezione del lavoro, il potenziale datore di lavoro, l'11 luglio (recte:
agosto) 2003, ha indicato:
"
(…)
la nostra ricerca si basava su una persona con esperienza nel
settore fatturazione, che amasse ed avesse interesse in un lavoro costante a
ritmi elevati, conoscesse la base di sistemi informatici per contabilità, che
amasse i calcoli matematici; sapesse archiviare, fosse precisa, competente e
flessibile." (Doc. 13)
Il 2
settembre 2003 la __________ ha poi precisato:
"
(…)
le mansioni previste, come già espletate nel nostro precedente
scritto, erano la registrazione delle fatture, la distribuzione delle stesse,
la loro preparazione al pagamento, la trasmissione alla nostra centrale,
classificazione, calcolazione di bollettini particolari; (…)" (Doc. 17)
Da quanto
appena esposto risulta che le specifiche mansioni relative all'occupazione
offerta all'assicurata elencate negli scritti dell'11 luglio (recte:
agosto) e 2 settembre 2003 non sono in contrapposizione con quanto indicato in
prima battuta nella "Segnalazione di un posto vacante" e
nell'"Offerta di un posto di lavoro". Esse sono state soltanto meglio
precisate.
Dal
Certificato finale di lavoro stilato dall'ex datore di lavoro dell'assicurata,
la __________ SA, presso cui essa ha lavorato dal 15 agosto 1995 fino alla fine
del 2002, si evince che i suoi campi di attività, in qualità di Teamleader,
fossero:
"
(…)
-
Direzione professionale di una
collaboratrice.
-
Supporto
attivo ai collaboratori del servizio esterno nei loro compiti amministrativi.
-
Compilazione e aggiornamento di offerte.
-
Redazione di contratti.
-
Corrispondenza
generale concernente contratti, offerte e reclami; allestimento di
documentazioni e presentazioni.
-
Elaborazione di statistiche (p.e. tabelle fatturati,
promozioni).
-
Collaborazione
nell'ambito di accertamenti, coordinamenti e compiti organizzativi.
-
Svolgimento di ordinazioni/ritorni di sistemi.
-
Ordinazione di materiale di consumo interno ed esterno.
-
Lavoro con il sistema Optime.
-
Tenuta di cassa e controllo fatture.
-
Procedure amministrative dell'ufficio.
-
Rappresentanza della collaboratrice specialista __________.
(…)"
(Doc. D)
Inoltre
dal curriculum vitae della ricorrente risulta che l'assicurata ha effettuato
l'apprendistato di impiegata di commercio, conseguendo il relativo certificato
di capacità, presso il Garage __________ SA di . Le attività svolte
erano quelle relative alla compravendita di autoveicoli, riparazioni,
contabilità. Dopo aver seguito un corso di segretaria d'albergo, l'insorgente
ha lavorato, dal 1988 al 1995, come segretaria di ricevimento in alcuni hotels
del ____________________ e dell'. I suoi compiti erano le
fatturazioni, i contatti con i clienti, le offerte telefoniche (cfr. doc. 21).
In simili
condizioni e considerando che le mansioni da espletare sarebbero state quelle
elencate il 2 settembre 2003 (cfr. doc. 17), il TCA ritiene che l'impiego
assegnato all'assicurata presso la __________ __________ era conforme alle sue
capacità. In effetti la ricorrente, come visto, durante l'attività presso la __________
SA ha svolto compiti di fatturazione e relativi a procedure amministrative
dell'ufficio (cfr. doc. D). Essa si è, del resto, occupata di fatturazioni pure
negli anni in cui ha lavorato quale segretaria d'albergo, e meglio dal 1988 al
1995 (cfr. doc. 21). Inoltre la sua formazione professionale di impiegata di
commercio le ha permesso di disporre, perlomeno, delle nozioni basilari di
contabilità.
Al
riguardo va osservato che l'occupazione offertale ufficialmente concerneva
comunque un impiego di aiuto-contabile, più che altro inerente ai
compiti di fatturazione.
Mai
d'altronde è stato indicato che l'assicurata avrebbe dovuto occuparsi di altre
mansioni prettamente contabili come
tenuta dei conti bancari della ditta, la tenuta dei conti interni (come costi
personale, amministrativi o dei ricavi da clienti, da vendite ecc.), versamenti
o addirittura del budget per l'anno successivo.
Pertanto
tale impiego non richiedeva capacità superiori a quelle dell'insorgente.
Inoltre
il termine stesso di aiuto-contabile implica in ogni caso meno competenze e
meno responsabilità rispetto a un contabile.
Va pure
evidenziato che la __________ medesima ha indicato che l'assicurata aveva
presentato delle ottime referenze e certificati di lavoro alquanto qualificanti
(cfr. doc. 13). Da ciò va desunto che per il potenziale datore di lavoro la
ricorrente non era insufficientemente preparata per l'impiego propostole.
A tale
proposito va osservato che quanto puntualizzato dall'assicurata
nell'"Esito dell'offerta di lavoro", ossia che si trattava di un
lavoro ripetitivo e non stimolante per le sue conoscenze (cfr. doc. 5), è
ininfluente, in quanto in ogni caso non costituisce un valido motivo per
rifiutare un impiego (cfr. consid. 2.8.).
Relativamente
all'attività precedentemente svolta dall'insorgente presso la __________ SA, va
poi rilevato che tale impiego non era altamente qualificato. Pertanto
l'amministrazione, nell'assegnazione di una nuova occupazione, non doveva
necessariamente tenerne conto.
2.10. Nell'atto
ricorsuale l'assicurata ha considerato il salario orario di fr. 20.--
propostole dalla __________ esiguo rispetto alle sue conoscenze professionali
(cfr. doc. I; consid. 1.4.)
Nello
scritto del potenziale datore di lavoro dell'11 luglio (recte: agosto)
2003 è stato precisato lo stipendio offerto alla ricorrente, e meglio:
"
(…)
la retribuzione da noi proposta consisteva in Fr./h 20.- a cui
vanno aggiunti indennità vacanze 10.64% e giorni festivi 3,5%; la tredicesima
mensilità di norma viene versata durante il mese di dicembre a condizione che
il rapporto di lavoro non sia disdetto durante il periodo di prova; (…)"
(Doc. 13)
Giusta
l'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI non è considerata adeguata un'occupazione che non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi e normali di lavoro.
La
costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 124 V 63-64 e DLAD 1995 pag. 67 seg.
in particolare 70) e cantonale (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 12 pag. 30; RDAT II 1996
264; STCA del 9 febbraio 1999 nella causa D., 38.98.138; STCA del 7.1.98 nella
causa J.B., non pubblicata) ha avuto modo di sottolineare che questa condizione
deve essere rigorosamente esaminata.
In una
sentenza del 19 gennaio 1998 nella causa M., pubblicata in DTF 124 V 62, il TFA
ha rinviato gli atti alla cassa di disoccupazione affinché verificasse se il
salario offerto ad un muratore attivo a Basilea-Città era conforme alle
condizioni di cui alle norme collettive. In caso contrario non si sarebbe
potuta infliggere all'assicurato alcuna sanzione per il suo rifiuto.
In
particolare l'Alta Corte ha sottolineato:
" (…)
Im vorliegenden Fall beruft sich der
Beschwerdeführer auf die Unzumutbarkeitsbestimmung des Art. 16 Abs. 2 lit. a
AVIG, wonach eine Arbeit, die den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den
gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht,
unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist. Ob der vom
Beschwerdeführer bemängelte Lohn für einen Bauarbeiter in der Region
Basel-Stadt berufs- und ortsüblich ist und dem einschlägigen
Gesamtarbeitsvertrag entspricht, lässt sich anhand der Akten nicht beurteilen.
Weder Verwaltung noch Vorinstanz sind dieser für die Erledigung der Streitsache
wesentlichen Frage nachgegangen. Insbesondere findet sich bei den Akten kein
Arbeitsvertrag, der das Angebot einer neuen Stelle bestätigen würde. Ebenso
fehlen irgendwelche konkreten Angaben über den dabei angebotenen Lohn. Der
rechtserhebliche Sachverhalt ist somit ungenügend ermittelt. Die Sache ist
deshalb an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, welche die nötigen Abklärungen
treffen wird. Sollten diese ergeben, dass die Behauptungen des
Beschwerdeführers zutreffen und ihm ein Lohn angeboten wurde, der nicht den
gesamtarbeitsvertraglichen Bedingungen entsprach, wäre die Stelle unzumutbar
und er von der Annahmepflicht befreit gewesen, womit eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung selbstredend entfiele." (DTF 124 V 63-64)
Il TCA ha
più volte affermato questo principio (cfr. SVR 1994 ALV N. 12 pag. 30; RDAT
II-1996 pag. 264; STCA del 9 febbraio 1999 nella causa D., 38.98.138; STCA del
7 gennaio 1998 nella causa B., 38.97.173). In particolare il Tribunale
cantonale ha deciso che l'amministrazione non poteva limitarsi a dichiarare un
lavoro adeguato, dal profilo salariale, solamente perché il salario offerto
corrispondeva al minimo imposto per poter beneficiare di un permesso per la
manodopera estera (cfr. STCA del 18 marzo 1998 nella causa C., 38.97.258; STCA
del 18 agosto 1998 nella causa L., 38.98.54; SVR 1994 ALV N. 12 pag. 30)..
Differente
è la questione di sapere se, dopo aver constatato che non c'è alcuna
convenzione collettiva o contratto tipo, l'autorità cantonale può considerare
come "conforme agli usi professionali e locali" ai sensi dell'art. 16
cpv. 2 let. a LADI, questi salari minimi.
In una
sentenza del 9 febbraio 1999 nella causa D. (38.98.138) il TCA ha stabilito
che, in questo caso, l'amministrazione deve verificare in primo luogo quali
sono i salari versati dall'impresa in questione ai lavoratori con lo stesso
livello di formazione e gli stessi anni di esperienza professionale del
disoccupato che vuole assumere.
Il
Tribunale ha aggiunto che se non è possibile fare un confronto di questo
genere, l'amministrazione può riferirsi ai salari minimi versati alla
manodopera estera applicando per analogia la giurisprudenza del TFA relativa
all'art. 24 cpv. 3 LADI che pure utilizza i termini "usi professionali e
locali". (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 60-61).
Inoltre
in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse
Baselland c/ C. (C 224/03) il TFA ha osservato che nel caso di specie
l'attività dell'assicurato era da considerare quale guadagno intermedio giusta
l'art. 24 LADI, benché il salario fosse più elevato delle indennità di
disoccupazione, in quanto, essendo il termine di disdetta di soli 2 giorni, non
si trattava di un lavoro adeguato ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Di
transenna va segnalato che il 1° giugno 2004 ha preso avvio la seconda fase
dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RU 2002 pag. 1529 seg.; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. Da questa data le disposizioni svizzere relative alla priorità
dei lavoratori indigeni e il controllo preventivo delle condizioni salariali e
lavorative della manodopera estera di nazionalità UE sono abrogate. Per ovviare
ai maggiori rischi di dumping salariale sono entrate in vigore le misure di
accompagnamento previste dal diritto federale, come il conferimento agevolato
dell'obbligatorietà generale a disposizioni di contratti collettivi e la
possibilità di fissare dei salari minimi nei contratti di lavoro quando il
dumping salariale è provato (cfr. M. Hirsbrunner, Accord sur la libre
circulation des personnes: premières expériences, in Sécurité sociale 5/2003,
pag. 258-259; Comunicato stampa della Commissione tripartita in materia di
libera circolazione delle persone, Bellinzona, 29.4.2004).
Il
Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio
nell'economia ticinese, in vigore dal 1° gennaio 2001, all'art. 21, attinente
allo stipendio, prevede:
"
Lo stipendio è stabilito individualmente fra il
datore di lavoro e il dipendente.
Esso è periodicamente
riesaminato secondo le circostanze.
Nella determinazione dello
stipendio si terrà innanzitutto conto delle prestazioni del dipendente, della
sua funzione, del grado di responsabilità, delle esigenze richieste sul posto
di lavoro e della formazione e del perfezionamento professionali. Può inoltre
essere considerata la durata del rapporto di lavoro.
In linea di massima lo
stipendio annuale dev'essere versato in 13 rate (13. mensilità)."
L'art.
22, relativo agli stipendi minimi, enuncia:
"
Per ogni impiego a tempo pieno fanno stato le
seguenti retribuzioni minime annue:
- Impiegato/a di
commercio diplomati fr. 32'500.--/fr. 39'000.--
dal 2. Anno almeno fr.
39'000.-
- Impiegato/a d'ufficio
diplomati fr. 28'600.--/fr. 35'100.--
dal 2. Anno almeno fr.
35'100.--
Gli stipendi dei
dipendenti non diplomati possono essere inferiori ai minimi sopra indicati
durante i primi 3 anni di attività nella professione.
Gli apprendisti hanno
diritto alle indennità mensili seguenti, corrisposte in 13 mensilità:
-
- anno fr. 500.--
-
- anno. 690.--
-
- anno fr.
945.--."
Nel caso
concreto all'assicurata è stato offerto un salario di fr. 22.85 all'ora,
comprendente lo stipendio base di fr. 20.-- all'ora, le indennità vacanze
(10,64%) e festivi (3,5%), al quale vi è poi da aggiungere la tredicesima (cfr.
doc. 13; 17).
Considerando
che alla ricorrente è stato assegnato un impiego al 50% di 4 ore per 5 giorni
settimanali (cfr. doc. 13; 17), lo stipendio annuo sarebbe corrisposto, senza
tener conto della tredicesima, a circa fr. 21'936.-- (fr. 22.85 X 20h
settimanali x 48 settimane), equivalenti a fr. 1'828.-- mensili.
Il CCL
prevede, dal canto suo, che lo stipendio minimo annuo di un'impiegata di
commercio diplomata dal secondo anno dopo l'apprendistato per un'occupazione a
tempo pieno è pari a fr. 39'000.--, che deve essere diviso in 13 mensilità. Il
salario mensile ammonta quindi a fr. 3'000.--, ossia a fr. 1'500.-- per un
impiego a metà tempo.
La __________,
però, non ha sottoscritto tale contratto collettivo ed esso non è stato esteso
a tutto il settore terziario.
In casu
il quesito se per valutare l'adeguatezza di un impiego assegnato presso un
datore di lavoro che non ha adottato il CCL del suo ramo professionale si debba
o meno fare comunque riferimento ai salari minimi previsti dallo stesso può,
tuttavia, restare irrisolto.
Il
salario proposto dalla __________, infatti, era in ogni caso superiore ai minimi
stabiliti dal CCL.
Si può,
dunque, ritenere che esso teneva conto anche della formazione e degli anni di
esperienza professionale dell'assicurata, benché solo parzialmente, rispetto
allo stipendio di fr. 24.95, più supplementi, indicato dalla Commissione
paritetica CCL degli impiegati (cfr. art. 21 CCL; consid. 2.10.; doc. 23).
In simili
condizioni la retribuzione offerta all'insorgente dalla __________ era, di
conseguenza, conforme agli usi professionali, e meglio a quanto sancito dal
Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio
nell'economia ticinese (cfr. art. 16 cpv. 2 lett.a LADI).
2.11. Alla luce di
quanto esposto, questa Corte ritiene che l'occupazione assegnata alla
ricorrente presso la __________ di __________ era adeguata. Essa era, dunque,
tenuta ad accettarla senza indugio (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.4.).
L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, ha infine affermato che in ogni caso non poteva essere
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione, non sussistendo indizi
concreti tali da permettere di sostenere che essa sarebbe stata assunta (cfr.
consid. 1.4.; doc. I).
Il
principio secondo cui non si possono sanzionare degli assicurati che comunque
non sarebbero stati assunti è stato elaborato contestualmente alla prassi
dell'amministrazione di assegnare un lavoro a più persone contemporaneamente.
Prima di sanzionare gli assicurati che non hanno concluso il contratto è in
questo caso importante esaminare dettagliatamente i motivi della mancata assunzione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 76; J. Chopard "Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung", p. 38, p. 146, p. 148).
In una
sentenza del 17 agosto 1989 nella causa P. (C 27/89), il TFA, confermando un
precedente giudizio di questo Tribunale, relativamente alla censura
dell'assicurato secondo cui i tre impieghi proposti dall'amministrazione non
entravano in considerazione, dato che uno era già occupato, un altro aveva già
risposto negativamente e il terzo si situava fuori della zona in cui avrebbe
potuto recarsi, ha osservato che tale argomentazione doveva essere disattesa,
in quanto dagli atti all'inserto risultava che tali occupazioni potevano essere
effettivamente occupate.
L'Alta
Corte in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03), già citata
al consid. 2.6., concernente il rifiuto di un'occupazione non assegnata
ufficialmente, ha precisato che la sospensione non dipende dal rapporto di
causalità tra il comportamento di un assicurato e la realizzazione del danno.
A tale
proposito il TFA ha rilevato:
"
(…)
Rechtsprechung und Doktrin stimmen darin überein,
dass die befristete Einstellung im Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ein
geeignetes Mittel ist, um die versicherte Person am Schaden zu beteiligen,
welchen sie der Arbeitslosenversicherung dadurch zufügt, dass sie sich nicht an
die der Schadenminderung dienenden Obliegenheiten hält (BGE 125 V 199 Erw. 6a,
124 V 227 f. Erw. 2b, 122 V 40 Erw. 4c/aa; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Freiburg 1999, S. 461; Nussbaumer, a.a.O., Ziff. 691 S.
251; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998,
S. 42; Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band I, Bern 1988, Art. 30 N 2). Daraus
darf indes nicht abgeleitet werden, die Einstellung im Anspruch sei davon
abhängig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Verhalten der
versicherten Person und dem Eintritt eines tatsächlichen Schadens besteht. Eine
solche Rechtsfolgevoraussetzung ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus dem
Sinn der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG
sanktioniert - wie andere Einstellungsgründe auch - Handlungen oder
Unterlassungen bereits dann, wenn sie erst ein Schadensrisiko in sich bergen.
Die Massnahme findet ihre sinnvolle Zweckbestimmung konsequenterweise nicht nur
in der Regelung der Folgen vergangenen Handelns, wie es der Gedanke der
Schadensbeteiligung nahelegen könnte, sondern sie soll - vorbeugend - auch eine
Verhaltensänderung bewirken. Zudem ist die Quantifizierung nachteiliger Wirkungen
von entsprechenden Verhaltensweisen meist schwierig. So würde der
Einstellungsgrund der ungenügenden Arbeitsbemühungen wohl regelmässig ins Leere
greifen, wollte man seine Anwendung vom Nachweis abhängig machen, dass der
Entschädigungsanspruch bei pflichtgemässem Verhalten tatsächlich geringer
ausgefallen wäre. Die Verwaltung sähe sich vor unabsehbare
Praktikabilitätsprobleme gestellt, wenn sie gehalten wäre, bei jedem Verstoss
gegen die Schadenminderungspflicht Art und Ausmass des der Arbeitslosenversicherung
daraus erwachsenen Schadens darzulegen (zum Ganzen Urteil R. vom 21. Februar 2002, C 152/01, Erw. 4). (…)" (STFA del 6 gennaio 2004
nella causa H., C 213/03, consid. 2)
Nella
presente evenienza, comunque, può restare indeciso se da questa recente
giurisprudenza vada semplicemente dedotto che in ogni caso concreto, in cui
entri in considerazione una sospensione, non sia più rilevante il nesso causale
fra un determinato comportamento dell'assicurato e il danno.
Infatti,
in casu, dalla documentazione agli atti risulta che quando l'insorgente ha
ritirato la sua candidatura il 23 aprile 2003 il posto era ancora libero e
poteva dunque essere occupato.
Per di
più la __________ stessa, come precedentemente evidenziato (cfr. consid. 2.9.),
ha indicato che l'assicurata aveva presentato delle ottime referenze e
certificati di lavoro alquanto qualificanti (cfr. doc. 13).
Dalla
"Comunicazione relativa a una sanzione" dell'URC risulta pure che __________
della __________ avrebbe detto alla consulente del personale che la ricorrente
rientrava nella rosa dei candidati. E' vero che è stato aggiunto che essa non
aveva la certezza di assumerla (cfr. doc. 7), ma non ha nemmeno escluso questa
eventualità.
In linea
di principio, dunque, viste la formazione e le esperienze professionali
dell'assicurata, essa avrebbe potuto essere assunta.
Il fatto
che la __________ abbia dichiarato che, non avendo avuto candidature idonee e
seriamente interessate, ha provveduto a un trasferimento interno (cfr. doc. 17)
non implica che la ricorrente non sarebbe stata certamente impiegata.
Al
contrario, alla luce di questa affermazione e tenuto conto che il potenziale
datore di lavoro riteneva che l'assicurata fosse ben qualificata (cfr. doc.
13), vi è da supporre che, se essa non avesse ritirato la sua candidatura e
avesse così dimostrato di essere interessata al posto di lavoro, una sua
assunzione avrebbe potuto concretizzarsi.
Tale
censura risulta, pertanto, essere infondata.
2.12. L'assicurata
ha indicato quali prove l'audizione di __________ (cfr. consid. 1.7.; doc. VI).
Relativamente
all'audizione dei testi, va osservato che essa può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01, consid. 4; STFA
dell'8 marzo 2001 nella causa C.R., H 115/00 H132/00, consid. 7; STFA del 24
gennaio 2000 nella causa B., H 180/99, consid. 3; STFA dell'8 novembre 1999
nella causa H., H 74/99, consid. 5; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90,
consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege,
IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135;
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella
causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U
257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre
2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione
del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003
IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto, la richiesta dell'assicurata di far deporre la teste __________ va
respinta perché, sulla base degli atti di causa, in particolare della
"Segnalazione di un posto vacante" (cfr. doc. 2), degli scritti della
__________ dell'11 agosto e del 2 settembre 2003 e delle relative osservazioni
della ricorrente del 27 agosto e del 17 settembre 2003 (cfr. doc. 13; 15; 17,
19), oltre che del curriculum vitae della stessa (cfr. doc. 21) e del
certificato finale di lavoro della __________ SA (cfr. doc. D), questo
Tribunale ritiene la questione relativa all'adeguatezza dell'occupazione
assegnatale ufficialmente sufficientemente chiarita.
2.13. Alla luce di
tutto quanto esposto, a mente del TCA la Sezione del lavoro, a giusta ragione,
ha stabilito che l'assicurata va sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere ritirato la sua candidatura relativa all'occupazione
offertale ufficialmente presso la __________ di __________ (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. d LADI).
Per
quanto attiene all'entità della sanzione, la Cassa ha inflitto all'assicurata
una sospensione di 31 giorni (cfr. consid. 1.2.; 1.3., doc. 10; B).
Sulla
base della giurisprudenza federale citata al consid. 2.6., occorre esaminare se
nel caso in esame si è in presenza di validi motivi che permettano di non necessariamente
qualificare il rifiuto di un impiego adeguato da parte dell'insorgente come
colpa grave.
Attentamente
vagliate le circostanze concerete oggettive della presente vertenza e la
situazione soggettiva dell'assicurata, il TCA non ritiene vi siano in casu dei
validi motivi che facciano apparire la colpa della stessa di gravità media o
lieve. Conseguentemente la penalità di 31 giorni di sospensione, situandosi tra
l'altro al limite minimo della durata della sospensione in caso di colpa grave,
non presta il fianco a critiche (cfr. STFA del 4 maggio 2004 nella causa R., C
180/03).
Va,
infine, rilevato che, come rettamente osservato dalla Sezione del lavoro nella
decisione formale del 9 luglio 2003 (cfr. consid. 1.2.; doc. 10), trattandosi
di rifiuto di un guadagno intermedio, per il calcolo dei giorni effettivi di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione l'amministrazione
dovrà applicare i criteri stabiliti dal TFA in DTF 122 V 34 in particolare
39-42 (cfr. pure STFA del 31 luglio 2001 nella causa I., C 171/00).
In simili
condizioni la decisione su opposizione impugnata del 1° ottobre 2003 deve
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster