AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.89
Data decisione, Autorità:
27.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.89
FS/tf
Lugano
27 maggio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2003
di
RICO1
contro
la decisione del 13 ottobre 2003 emanata
da
CON1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 maggio 2003 la CON1 (di seguito la Cassa) ha stabilito che
RICO1 non ha diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione
dell'indennità di disoccupazione a partire dal 28 aprile 2003.
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
L'assicurata rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 28 aprile 2003 ed annuncia di essere ricerca di
un'occupazione al 30%.
Entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, ovvero il periodo che va dal 28 aprile 2001 al 27 aprile 2003,
l'assicurata non può attestare un periodo di occupazione dipendente di almeno 6
mesi, né un periodo di incapacità lavorativa totale della durata superiore ai
12 mesi.
Per queste ragioni la cassa non può che negare il
diritto all'indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2003." (cfr. doc.
A2)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. 7) la Cassa, in data 13
ottobre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la sua decisione del 27 maggio 2003 e, in particolare, ha osservato:
"
(…)
L'assicurata rivendica l'indennità giornaliera di
disoccupazione dal 28 aprile 2003. Dal 1° ottobre 1997 è al beneficio di una
rendita intera dell'assicurazione invalidità con un grado di invalidità al 70%.
Negli ultimi anni il grado di invalidità non è mutato. La cassa ha negato il
diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione poiché non sono adempiute
le condizioni relative durata minima del periodo di contribuzione, rispettivamente
non è soddisfatta alcuna delle condizioni di esenzione dall'adempimento del
periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13 della Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI),
rispettivamente dell'articolo 14 LADI.
L'assicurata ha interposto opposizione contro la
nostra decisione il 9 giugno 2003. Il termine impartito è dunque stato
rispettato.
Le ragioni invocate dall'assicurata nell'atto
d'opposizione non permettono tuttavia una valutazione differente del caso,
segnatamente:
3 ancorché
l'assicurata è ritenuta idonea al collocamento, secondo la recente decisione
dell'autorità cantonale, poiché disponibile per un'occupazione lavorativa al 30
per cento, rimane che il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione
può essere riconosciuto all'assicurato, cui è stata soppressa una rendita
d'invalidità nel corso dell'ultimo anno, ma non per chi continua ad essere al
beneficio di una rendita intera d'invalidità, con il medesimo grado di
invalidità (…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato che:
"
Durante la primavera 2003 ho richiesto
l'indennità di disoccupazione al 30 per cento presso l'"Assicurazione
contro la disoccupazione SEI".
La decisione della medesima (27 maggio 2003) vuol
dimostrare che l'assicurata sottoscritta non ha diritto (?) all'indennità di
disoccupazione richiesta.
In opposizione (9 giugno 2003) a questa prima
decisione l'assicurata riceve una nuova decisione che conferma l'idoneità al
collocamento.
In questo periodo cercando lavoro senza esito,
senza una nuova opposizione, sottoscritta viene ancora negato il risarcimento
per la disoccupazione (13 ottobre 2003).
Sono stata malata più di dodici mesi e in questo
periodo non ho pagato i contributi necessari retribuzione della disoccupazione
al 30 per cento.
Oggigiorno percepisco la rendita invalidità al
70% ma, non trovando comunque lavoro, chiedo di essere risarcita per il periodo
del 30% in attesa di trovare un'occupazione.
Ricevendo come rendita (AI) al 70% un'indennità
di 184 fr. al mese il minimo vitale che mi spetta non è sufficiente. Vi prego
di riesaminare il mio caso. Ringraziando anticipatamente per la comprensione vi
dimostro la massima stima." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell'11 novembre 2003 la Cassa, oltre a confermare la decisione su
opposizione, ha puntualizzato che:
"
L'assicurata rivendica l'indennità giornaliera
di disoccupazione dal 28 aprile 2003; è disposta e capace a lavorare nella misura
del 30 per cento (allegati 1 e 2).
Dal 1° ottobre 1997 l'assicurata è al beneficio
di una rendita d'invalidità intera dell'assicurazione federale per l'invalidità
(AI) sulla base di un'inabilità lavorativa del 70 per cento (allegato 3),
confermata con la revisione nel mese di marzo 2002.
Il Servizio psico-sociale dell'Organizzazione
Sociopsichiatrica Cantonale di __________ attesta cassa che il grado di
incapacità lavorativa, pari al 70 per cento, è rimasto immutato dal 1° ottobre
1997 (allegato 4) e ancora che l'assicurata ha espresso da tempo il desiderio
di poter lavorare, rifiutando tuttavia ogni incarico in un ambiente protetto, e
che di sua iniziativa si è annunciata quale persona ricerca di un impiego
(Allegato 5).
Con decisione del 27 maggio 2003 (allegato 6), la
cassa ha negato il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28
aprile 2003, poiché l'assicurata non adempie le condizioni relative al periodo
di contribuzione minimo, né può essere esonerata dall'adempimento del periodo di
contribuzione, non potendo attestare un periodo di incapacità lavorativa totale
superiore ai 12 mesi nel corso degli ultimi due anni.
Il 9 giugno 2003 l'assicurata si oppone contro la
decisione di cassa del 27 maggio 2003 (allegato 7).
In sede di esame dell'opposizione, la cassa
valuta l'idoneità al collocamento dell'assicurata e sottopone il caso per
decisione all'ufficio giuridico della Sezione del lavoro (allegato 8), che
riconosce l'assicurata idonea al collocamento (allegato 9), e chiede di prendere
visione degli atti componenti l'incarto AI (allegato 10).
La documentazione AI (allegato 11) conferma che
l'assicurata negli ultimi anni ha continuato a percepire una rendita intera
d'invalidità.
Per questa ragione, con decisione su opposizione
del 13 ottobre 2003 (allegato 12), la cassa non ha potuto che confermare la
negazione del diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 28 aprile
2003 (…).(cfr. doc. III)
1.5. Con lettera
del 26 novembre 2003 il TCA ha posto Cassa le seguenti domande:
"1. Chi
ha trattato la decisione del 27 maggio 2003 (in concreto chi si è occupato)?
-
Chi
ha trattato la decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 (in concreto chi si
è occupato)?
-
Per
quali ragioni entrambe le decisioni sono firmate da __________?" (cfr.
doc. V)
Queste le
risposte trasmesse d Cassa al TCA:
"1. La
decisione del 27 maggio 2003 è stata firmata dal sottoscritto, ma era già stata
discussa ampiamente in precedenza dalle colleghe dell'ufficio di pagamento di
__________.
Sinceramente
non ricordo per quale ragione l'abbia firmata, ma è pur vero che durante il
periodo primaverile sono stato spesso occupato presso l'ufficio di __________
-
La
decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 è stata trattata esclusivamente
dal sottoscritto, in qualità di responsabile cantonale della cassa
disoccupazione __________.
-
Vedi
le risposte 1 e 2." (cfr. doc. VI)
I doc. V
e VI sono stati notificati all'assicurata per conoscenza con possibilità di
presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
L'assicurata
è rimasta silente.
1.6. Con
ulteriore lettera del 1° dicembre 2003 l'assicurata si è riconfermata nelle sue
allegazioni e ha prodotto un estratto della rivista "Scelgo Io"
evidenziando un contributo dove si rispondeva domanda "Se lavoro perdo
l'AI?" (cfr. doc. VIII e allegato doc. B).
Il doc.
VIII unitamente all'allegato doc. B sono stati notificati Cassa per conoscenza
con possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. IX).
La Cassa
è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315
= SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163,
consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K
994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03;
STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio
2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce
a un periodo precedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
(decisione impugnata del 13 ottobre 2003 che ha confermato una decisione del 27
maggio 2003 con la quale la Cassa ha stabilito che l'assicurata non ha diritto
all'apertura di un termine quadro per la riscossione dell'indennità di
disoccupazione a partire dal 28 aprile 2003; cfr. doc. A1 e A2), nel caso
presente si applicano le norme valide fino al 30 giugno 2003.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere
impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
In via di
principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (SVR 2004
AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 16
febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le
decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette d procedura di
opposizione. Per fissare il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera
29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle
assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.4. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le
questioni relative all'esistenza o meno dei presupposti del diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 LADI) non sono soggette procedura
semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi
in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata
parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO del dicembre 2002, pag.
31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "In deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono dichiarare competente per trattare l'opposizione un
servizio diverso da quello che ha notificato la decisione.".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Nella
concreta evenienza questo Tribunale ha appurato che, anche se firmate dallo
stesso funzionario della Cassa, la decisione del 27 maggio 2003 e la decisione
su opposizione del 13 ottobre 2003 sono state trattate da persone differenti
(cfr. consid. 1.5).
In
particolare la decisione su opposizione del 13 ottobre 2003 è stata trattata
esclusivamente dal responsabile cantonale della Cassa (cfr. doc. VI, punto 2).
Questa
soluzione, separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che
esamina l'opposizione, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2
OADI (cfr. STCA del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6
giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella
causa S., inc. 38.2003.30; STCA dell'8 settembre 2003 nella causa C. Sagl, inc.
38.2003.32; STCA del 24 novembre 2003 nella causa C., inc. 38.2003.49; STCA del
9 febbraio 2004 nella causa S., inc. 38.2003.51).
Il TCA,
al fine di garantire agli assicurati maggiore chiarezza, auspica comunque che
in futuro la Cassa adotti dei correttivi che rendono immediatamente evidente la
separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina
l'opposizione.
In
particolare è necessario che, in futuro, sulla decisione e sulla decisione su
opposizione appaia la firma del funzionario che si è effettivamente occupato
del caso.
2.5. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2003 (qui
applicabile; cfr. consid. 2.2), ha adempiuto il periodo di contribuzione colui
che ha svolto, entro il pertinente termine quadro (art. 9 cpv. 3),
un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 6 mesi.
L'assicurato
che, entro tre anni d scadenza del termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ridiviene disoccupato deve avere compiuto un periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi (quest’ultima condizione, posta dall’art.
13 cpv. 1 secondo periodo LADI, é entrata in vigore il 1° gennaio 1998; cfr.
Prassi AD 96/4 Foglio 1/2; cfr. pure H. Pftizmann, "La séconde étape de la
nouvelle assurance-chômage" in: La vie économique 12/96 pag. 54).
Secondo
la modifica del 22 marzo 2002 dell'art. 13 cpv. 1 LADI (in vigore dal 1° luglio
2003; cfr. consid. 2.1), ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 14
LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio
2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, pag.720 e 722), che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non
sono state vincolate da un rapporto di lavoro per malattia (art. 3 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e
non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1
lett. b LADI).
Secondo
l'art. 14 cpv. 2 LADI sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, tra l'altro, a causa della soppressione di una
rendita d'invalidità sono costrette ad assumere o a estendere un'attività
dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non
risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo
evento era domiciliata in Svizzera.
2.6. Chiamato a
decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e
quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV
Nr. 6, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha
stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la
precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto
all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a
malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente
termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.
Contestualmente
l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il
mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo
dell'impedimento, ha rilevato che:
"
(…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si
riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia
stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un
rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate d legge. In altri termini,
deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e,
quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi
elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia,
dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi
indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato
esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid.
2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e
riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità
lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è
condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività
soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita
del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).
(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.
1.2.3, pag. 17)
In una
decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che
un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del
periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.
In una
decisione del 19 febbraio 2003 nella causa G., C 61/02, riguardo al motivo di
esonero di cui all'art. 14 cpv. 2 LADI e all'esigenza di un nesso causale tra
il motivo di esonero fatto valere e la necessità di assumere o estendere
un'attività dipendente, l'Alta Corte ha osservato che:
"
(…)
Die Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit nach
Art. 14 Abs. 2 AVIG setzt voraus, dass zwischen dem geltend gemachten Grund und
der Notwendigkeit der Aufnahme oder Erweiterung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit
ein Kausalzusammenhang gegeben ist (BGE 125 V 124 Erw. 2a). Dabei ist kein strikter
Kausalitätsnachweis im naturwissenschaftlichen Sinne zu verlangen. Ein solcher könnte
kaum je erbracht werden, sind doch die in diesem Zusammenhang bedeutsamen inneren
Beweggründe einer Person für die Suche nach einer Arbeitnehmertätigkeit einer Beurteilung
durch Drittpersonen weitgehend entzogen. Vernünftigerweise ist deshalb der erforderliche
Kausalzusammenhang bereits zu bejahen, wenn es glaubwürdig und nachvollziehbar erscheint,
dass der Entschluss des Versicherten, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen,
in dem als Befreiungsgrund in Frage kommenden Ereignis mitbegründet liegt. Anderseits
gilt es zu beachten, dass das Gesetz die enumerierten oder ähnlichen Befreiungsgründe
im Rahmen der Generalklausel nicht mehr zulässt, wenn das betreffende Ereignis mehr
als ein Jahr zurückliegt (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 AVIG). Dies ist Ausdruck der gesetzgeberischen
Entscheidung, ein solches Ereignis nicht mehr als kausal für die über ein Jahr später
versuchte Arbeitsaufnahme zu betrachten (BGE 121 V 344 Erw. 5c/bb mit Hinweis).
Im vorliegenden Fall erscheint es glaubhaft und nachvollziehbar,
dass die Beschwerdegegnerin infolge der faktischen Trennung (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, S. 79 Fn
417) von ihrem Ehemann gezwungen war, den Vertrag als Tagesmutter aufzulösen
und stattdessen eine ausserhäusliche Erwerbstätigkeit in einem Teilzeitpensum aufzunehmen.
Die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 14 Abs. 2 AVIG sind damit gegeben.
(…)"
(cfr. STFA del 19 febbraio 2003 nella causa G., C
61/02, consid. 4)
2.7. Nell’evenienza
concreta non é contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione di 6 mesi.
Infatti,
nella " Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurata ha
dichiarato che il suo ultimo rapporto di lavoro è stato quello presso il
ristorante __________ e che è terminato il 26 giugno 1996 (cfr. doc. 1 risposta
ai punti 14 e 16).
Quindi,
nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, ovvero dal 28
aprile 2001 al 27 aprile 2003 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI e doc. 2), l’assicurata
non ha svolto un'attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di
almeno 6 mesi.
2.8. Oggetto
della presente vertenza é dunque la questione a sapere se l’assicurata può
essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell’art. 14 LADI.
Per
quanto attiene al motivo di esonero di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI va
qui osservato che dall'incarto AI concernente l'assicurata (cfr. doc. 11) e dai
doc. 4 e 5 (trattasi di attestazioni mediche rilasciate il 12 maggio e il 17
luglio 2003) risulta che la ricorrente è inabile al lavoro al 70% dal 1°
ottobre 1997 a tutt'ora e presumibilmente in modo duraturo.
Vista
l'abilità residua al lavoro del 30%, luce della giurisprudenza federale citata
(cfr. consid. 2.6) bisogna dunque concludere che nel pertinente termine quadro
(e cioè dal 28 aprile 2001 al 27 aprile 2003) l'assicurata avrebbe dovuto e
potuto ossequiare all'obbligo dell'adempimento del periodo di contribuzione
esercitando un'attività lavorativa a tempo parziale.
Pertanto,
vista la mancanza di un nesso di causalità tra il mancato adempimento
dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento (nel
caso concreto l'inabilità lavorativa del 70% a causa della malattia)
l'assicurata non può essere esonerata dall'adempimento dell'obbligo del periodo
di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 1 let. b LADI (cfr. consid. 2.6).
Neppure
l'assicurata può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione
sulla base dell'art. 14 cpv. 2 LADI.
Infatti
con decisione del 25 luglio 2003 all'assicurata è stata confermata una rendita
semplice d'invalidità sulla base di un grado di invalidità del 70% con effetto
dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. 11).
In simili
circostanze, visto che l'assicurata non ha adempiuto e neppure poteva essere
esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.5), è a
ragione che la Cassa le ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione
in quanto non dato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La
decisione impugnata va dunque confermata.
2.9. A titolo
abbondanziale va ricordato che secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC gli
stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno
diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini
svizzeri se, tra l'altro, immediatamente prima della data d quale chiedono la
prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante
dieci anni e hanno diritto a una rendita dell'AI.
Di
conseguenza l'assicurata è invitata, se non vi ha già provveduto, a inoltrare
la relativa domanda cassa di compensazione competente (cfr. art. 20 OPC-AVS/AI
e art. 67 OAVS).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni d comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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