AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.85
Data decisione, Autorità:
09.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.85
rs/DC/tf
Lugano
9 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 12 settembre 2003 emanata
da
CO1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17 luglio
2003 la Cassa CO1 (di seguito la Cassa) ha deciso che la data di inizio del
termine quadro per la riscossione è fissata a partire dal 4 aprile 2001 e,
richiamato l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI, ha stabilito:
"
La cassa non può versare alcuna indennità di
disoccupazione, per il periodo dal 4 aprile 2001 al 24 ottobre 2001, in quanto
il signor RI1non ci ha prodotto i relativi certificati "indicazioni della
persona assicurata".
Inoltre, in data 11 maggio 2001, il caso è stato
annullato dall'Ufficio regionale di collocamento, motivo: "il signor RI1
trascura gli obblighi e non dà seguito alle sollecitazioni"." (Doc.
12)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato dall'avv. RA1 (cfr.
doc. 13), la Cassa, in data 12 settembre 2003 ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha ribadito che l'assicurato non ha diritto alle
indennità di disoccupazione dal 4 aprile al 24 ottobre 2001 (cfr. doc. A1).
In
particolare la Cassa ha rilevato che:
"
L'assicurato ha rivendicato l'indennità di
disoccupazione dal 4 aprile 2001, adempiendo tutti i presupposti del diritto
alle prestazioni. Per questa ragione la cassa ha normalmente aperto un termine
quadro biennale per la riscossione delle medesime con decorrenza il 4 aprile
2001. L'assicurato non ha tuttavia controllato la disoccupazione, salvo
riannunciarsi quale persona disoccupata il 25 ottobre 2001 ed iniziare da tale
giorno a controllare la disoccupazione e a percepire regolarmente l'indennità.
Diversi mesi dopo l'assicurato ha rivendicato alla cassa il diritto alle
prestazioni anche per il periodo che va da aprile ad ottobre 2001, sostenendo
che il nostro ufficio gli aveva comunicato che non aveva diritto all'indennità
durante tale periodo. La cassa, in assenza del controllo della disoccupazione
dell'assicurato durante tale periodo, non ha potuto che negare il diritto alle
prestazioni, dopo aver anche informato l'assicurato che la cassa avrebbe potuto
legalmente ritardare l'inizio del termine quadro per la riscossione
dell'indennità al 25 ottobre 2001.Di fronte al rifiuto dell'assicurato di
vedersi spostata la data di inizio del termine quadro per la riscossione, la
cassa non ha potuto che confermare con decisione del 17 luglio 2003 la data del
4 aprile 2001 quale data di inizio del termine quadro per la riscossione della
prestazione.
L'assicurato ha interposto opposizione contro la
nostra decisione il 13 agosto 2003. Il termine impartito è dunque stato
rispettato.
Le ragioni invocate dall'assicurato nell'atto
d'opposizione non permettono tuttavia una valutazione differente del caso,
segnatamente:
3 prima del
25 ottobre 2001 non sono soddisfatte le prescrizioni sul controllo ai sensi
dell'articolo 17 LADI, segnatamente il controllo della disoccupazione;
3 è
certamente vero che l'assicurato in tutta buona fede non ha controllato la
disoccupazione dal 4 aprile 2001 al 25 ottobre 2001, a seguito di
un'informazione errata rilasciatagli dal proprio consulente del personale
presso l'URC e non dalla nostra cassa – che contesta qui integralmente
l'affermazione del rappresentante dell'assicurato, quando scrive che "la
situazione lesiva è stata cagionata dall'incompetenza e dai disordini amministrativi
della cassa disoccupazione" – ma rimane che in assenza del controllo della
disoccupazione la cassa non può erogare prestazioni." (Doc. A1)
1.3. Contro tale
decisione l'assicurato, tramite l'avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale postula:
"
1.
§ Il ricorso è accolto.
§ La decisione 12/16
settembre 2003 è annullata.
§ Di conseguenza la cassa
__________ riconosce per il signor RI1 l'apertura di un termine quadro dal 4
aprile 2001 al 24 ottobre 2001, versando indennità giornaliere di
disoccupazione per complessivi fr. 13'921.25.
Protestate spese e
ripetibili." (Doc. I pag. 4)
A
motivazione della propria impugnativa l'assicurato ha evidenziato che:
"
(…)
Il signor RI1 contesta la
decisione qui impugnata, ritenuto che egli è stato d'ufficio escluso dalla
possibilità di reiscriversi per l'apertura di un nuovo termine quadro a far
tempo dal 4 aprile 2001.
In effetti come a lui
comunicato dalla competente URC e come si evince dal verbale del colloquio di
consulenza del 5 aprile 2001 (cfr. Doc. B) al signor RI1 è stato a torto
comunicato e confermato di non soddisfare i presupposti per l'apertura di un
termine quadro a fare tempo dalla succitata data.
In realtà dalla
documentazione da lui prodotta nell'aprile 2001 l'assicurato avrebbe avuto
diritto all'apertura di un termine quadro già a far tempo dal 4 aprile 2001.
Sulla base delle errate
indicazioni fornitegli dall'autorità ed ottenute in buona fede dall'assicurato;
RI1, senza lavoro, non ha potuto beneficiare dell'assicurazione disoccupazione
per il periodo indicato.
Alquanto contraddittorio
risulta l'atteggiamento attuale della cassa che dapprima conferma la non
apertura di un termine quadro e poi sosterrebbe che i diritti dell'assicurato
sarebbero stati sospesi in data 11 maggio 2001 visto l'annullamento
dell'iscrizione per persone in cerca d'impiego.
Ciò nulla ha a che vedere
con l'apertura del termine quadro.
In effetti l'assicurato al
quale è stata confermata la non apertura del termine quadro è comunque stato inserito
nella lista delle persone in cerca d'impiego.
Non rientrando però egli
nell'ambito degli obblighi dell'assicurazione disoccupazione presso la quale
gli è stato confermato di non soddisfarne i presupposti; egli non era nemmeno, di
buona fede, astretto a sottoporsi agli obblighi derivanti dallo statuto di
disoccupato.
RI1 non si sentiva nemmeno
di conseguenza in dovere di produrre una qualsiasi documentazione
all'assicurazione disoccupazione presso la quale gli è stato confermato di non
poter essere iscritto.
E' ora sicuramente abusivo
e lesivo del principio della buona fede e della fiducia che l'assicurato deve
poter riporre verso le dichiarazioni dell'autorità preposta, sostenere che
l'assicurato era iscritto nel termine quadro dal 4 aprile 2001 al 24 ottobre
2001, ma che sarebbe stato stralciato per mancata produzione dei certificati e
che le indennità di disoccupazione non possono essere erogate per il periodo in
questione, siccome vi è stata assenza del controllo della disoccupazione.
Mai RI1 per il periodo 4
aprile 2001/24 ottobre 2001 ha percepito delle indennità di disoccupazione.
Verificandosi invece che
l'assicurato avrebbe avuto diritto all'apertura del termine quadro e che la
situazione a lui lesiva è stata cagionata dall'incompetenza e dai disordini
amministrativi della cassa disoccupazione e dall'ufficio del lavoro preposti,
che, si ribadisce, hanno confermato all'interessato l'assenza di un suo diritto
in tal senso; ne discende che al signor RI1 devono essere riconosciute tutte le
indennità di disoccupazione che egli avrebbe avuto diritto di percepire in
questo periodo, previa deduzione del suo guadagno intermedio.
Effettuato detto calcolo
all'assicurato per il periodo 4 aprile 2001/24 ottobre 2001 devono essere
riconosciute indennità di disoccupazione per complessivi fr. 13'921.25.
Prove: doc., testi, rich. ediz. doc." (Doc. I)
1.4. Il 14
ottobre 2003 l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA1, ha pure
presentato al TCA un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, allegando
il relativo certificato municipale (cfr. doc. II + 1).
1.5. La Cassa,
con la sua risposta di causa del 27 novembre 2003, ha postulato l'integrale
reiezione del ricorso e ha osservato:
"
L'assicurato si annuncia in disoccupazione a
partire dal 4 aprile 2001 (allegati 1 e 2). Entro il termine quadro per il
periodo di contribuzione attesta un'occupazione dipendente superiore ai 6 mesi
(allegati 3 e 4), così da adempiere il periodo di contribuzione minimo ai sensi
dell'articolo 13 LADI e gli altri presupposti del diritto all'indennità secondo
l'articolo 8 LADI.
L'11 maggio 2001 l'ufficio regionale di
collocamento (URC) stralcia l'assicurato dalla lista delle persone alla ricerca
d'impiego, dandone immediata comunicazione all'assicurato medesimo (allegato 5).
Dal 4 luglio 2001 al 30 settembre 2001,
l'assicurato è occupato quale aiuto guardiano di una capanna alpina (allegato
6).
L'assicurato si riannuncia in disoccupazione a
partire dal 25 ottobre 2001 (allegato 7) e a partire da tale data la cassa
versa per la prima volta l'indennità giornaliera di disoccupazione sull'arco
del termine quadro per la riscossione aperto il 4 aprile 2001 (allegato 8).
Prima del 25 ottobre 2001, l'assicurato non ha
mai rivendicato alla cassa di disoccupazione il versamento dell'indennità
giornaliera di disoccupazione.
Approssimativamente alla fine dell'anno 2002 o
all'inizio dell'anno 2003, l'assicurato rivendica verbalmente alla cassa di
disoccupazione il versamento delle prestazioni dal 4 aprile 2001. La cassa, nel
corso di più incontri personali con l'assicurato e la sua compagna, ribadisce
che non è possibile versare delle prestazioni per un periodo in cui
l'assicurato non ha adempiuto alle prescrizioni di controllo della
disoccupazione, segnatamente non è rimasto a disposizione del collocamento e
non ha di fatto prodotto i formulari di autocertificazione rilasciati dall'URC.
L'assicurato mantiene la propria rivendicazione,
sostenendo a più riprese e con certezza che una funzionaria della cassa di
disoccupazione gli aveva comunicato di non aver diritto all'indennità
giornaliera di disoccupazione dal 4 aprile 2001 e che per questa ragione non
aveva più controllato la disoccupazione. L'assicurato non è stato in grado di
provare o individuare chi fosse la funzionaria della cassa, che gli aveva
fornito l'errata informazione. La cassa propone più volte all'assicurato e alla
compagna la possibilità di spostare la data di inizio del termine quadro per la
riscossione al 25 ottobre 2001, non avendo riscosso prestazioni dal 4 aprile 2001
al 24 ottobre 2001, ottenendone sempre un netto rifiuto. Il 27 marzo 2003 la
cassa informa l'assicurato degli estremi del suo diritto, se avesse accolto lo
spostamento della data di inizio del termine quadro per la riscossione
(allegato 9).
Il 10 luglio 2003, il patrocinatore
dell'assicurato comunica alla cassa che è stato l'URC ad avvisare l'assicurato
di non aver diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione dal 4 aprile
2001 (allegato 10) e non la cassa di disoccupazione, sulla base del verbale del
colloquio di consulenza del 5 aprile 2001 (allegato 11).
Il 17 luglio 2003 la cassa pronuncia una
decisione, che stabilisce quale data di inizio del termine quadro per la
riscossione dell'indennità giornaliera di disoccupazione il 4 aprile 2001
(allegato 12).
Contro la decisione di cassa del 17 luglio 2003,
il patrocinatore dell'assicurato interpone opposizione il 13 agosto 2003
(allegato 13).
Il 12 settembre 2003 la cassa pronuncia una
decisione su opposizione (allegato 14) che respinge l'opposizione e riconferma
in toto la decisione del 17 luglio 2003 e di fatto l'impossibilità di versare
delle prestazioni per il periodo seguente il 4 aprile 2001 e precedente il 25
ottobre 2001, perché durante il periodo in oggetto non sono soddisfatte le
prescrizioni sul controllo ai sensi dell'articolo 17 LADI. La Cassa, pur
riconoscendo la buona fede dell'assicurato, che ha ricevuto un'informazione
errata da parte dell'URC, non può in ogni caso procedere all'erogazione di
prestazioni." (Doc. VII)
1.6. Il 26 maggio
2004 le parti, e meglio RI1, accompagnato dalla moglie __________ e assistito
dall'avv. RA1, __________ __________ della CO1 e __________ dell'URC di __________,
sono state sentite in udienza dal presidente del TCA.
Dal
verbale allestito in occasione dell'udienza emerge che:
"
L'assicurato, rispondendo al giudice delegato,
ricorda di essersi iscritto in disoccupazione all'inizio di aprile del 2001
dopo avere perso un precedente impiego, più precisamente sono stato inviato
dall'Ufficio assistenza di __________.
Mi sono annunciato presso l'URC di __________ il
4 aprile 2001. Mi hanno assegnato un consulente del personale, sig. __________,
addetto del settore edilizia e mi hanno fissato un appuntamento per il 5 aprile
2001. A lui ho portato tutti i documenti.
Il giorno stesso mi sono recato presso la Cassa
di disoccupazione ed ho rivendicato le indennità dal 4 aprile 2001.
Il giorno 5 aprile 2001 ho avuto un colloquio con
il consulente del personale __________.
Gli ho presentato i miei documenti. Il colloquio
con il consulente del personale è stato verbalizzato al doc. 11.
Riguardo al tenore della verbalizzazione, il
consulente __________ __________ precisa che era stato l'assicurato stesso a
dire che non soddisfava i presupposti per potere aprire un termine quadro.
L'avv. RA1 sottolinea invece che il termine
"infatti" è inequivocabile, nel senso che l'assicurato ha capito che
non poteva riaprire un termine quadro. Ciò è confermato peraltro dalle parole
"abbiamo comunque…".
Rispondendo al giudice delegato il sig. ____________________
precisa che l'assicurato è stato comunque iscritto nella lista delle persone
alla ricerca di impiego.
Egli sottolinea che anche se non è stato
verbalizzato viene detto agli assicurati che loro restano iscritti ma che poi è
la Cassa a dover decidere sul diritto alle indennità.
Il giudice delegato chiede al sig. ____________________
di spiegare perché l'assicurato l'11 maggio 2001 è stato annullato dalla lista
delle persone alla ricerca di impiego. Il consulente del personale risponde che
è perché non dava seguito alle convocazioni per dei colloqui di consulenza.
Il sig. __________ allega copia delle date
previste e delle richieste di giustificazione (cfr. Doc. X1 e X2). Non avendo
risposto, l'assicurato è stato cancellato dalle liste con copia inviata a lui
stesso.
Copia dei documenti allegati dal sig. __________
vengono consegnati seduta stante alle parti.
Il sig. ____________________ precisa che
l'assicurato, il 25 ottobre, si è nuovamente annunciato e da allora ha percepito
le indennità di disoccupazione.
Il giudice delegato chiede all'assicurato se non
si è più ripresentato presso la cassa di disoccupazione. La risposta è no, dopo
avere ricevuto la risposta negativa del consulente del personale ho iniziato a
cercare lavoro.
Il sig. __________ precisa che della
documentazione è stata trasmessa alla Cassa per posta.
Rispondendo al giudice delegato, il sig. __________
precisa che la cassa non ha dato nessuna comunicazione all'assicurato.
Normalmente la cassa da questa comunicazione tramite decisione formale quando
la domanda viene respinta.
Il giudice delegato chiede se in questo caso
tutti i presupposti del diritto erano adempiuti oppure no. La risposta è no, in
quanto mancava il presupposto del rispetto della prescrizione di controllo. Di
conseguenza il giudice delegato fa rilevare che non essendo adempiuto questo
presupposto nel caso concreto, la domanda avrebbe dovuto essere respinta dalla
cassa tramite decisione formale. Il sig. ____________________ concorda con
questa considerazione.
Il giudice delegato chiede all'assicurato per
quali motivi non si è presentato ai colloqui fissati il 5 aprile 2001.
L'assicurato risponde che proprio perché sapeva che non avrebbe ricevuto delle
indennità intendeva cercare lavoro lo stesso, senza bisogno del consulente.
L'avv. RA1 rileva che l'assicurato si è reso
conto del suo diritto alle indennità per il periodo in questione alla fine del
2002 quando ha ricevuto dalla Cassa di disoccupazione il formulario per le
imposte.
Il giudice delegato, alle ore 14:50, dichiara
chiusa l'udienza e pure l'istruttoria. Il TCA emetterà la propria
decisione." (Doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 della LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
In virtù
del fatto che in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA) le norme di
procedura entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid.
3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella
causa P., I 474/03, consid. 2.3.; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b), tutte le decisioni emanate dopo
il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per fissare il
momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla
posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA
alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Per
quanto riguarda invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.;
DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25
consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03). Di conseguenza,
nel caso in esame, visto che l'assicurato rivendica il diritto alle indennità
dal 4 aprile al 24 ottobre 2001, non tornano applicabili le disposizioni di
diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente
pertinenti.
Nel
merito
2.3. Con
decisione formale del 17 luglio 2003, confermata con decisione su opposizione
del 12 settembre 2003, la C ha negato all'assicurato il diritto alle indennità
di disoccupazione dal 4 aprile al 24 ottobre 2001, in quanto egli, in tale
periodo, non ha controllato la disoccupazione in violazione dell'art. 8 cpv. 1
lett. g LADI (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene di avere diritto alle prestazioni previste
dalla LADI per il lasso di tempo menzionato, poiché egli non ha ossequiato gli
obblighi imposti dalla legge in buona fede, fondandosi sulla comunicazione
dell'URC di non soddisfare i presupposti per l'apertura, dal 4 aprile 2001, di
un termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 1.3.).
Oggetto
della vertenza è, quindi, la questione di sapere se la CO1 ha correttamente o
meno negato all'assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 4
aprile al 24 ottobre 2001.
2.4. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale, come visto (cfr. consid. 2.2.), il giudice delle assicurazioni
sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento
in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21
agosto 2003 nella causa C., C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166
consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Pertanto,
in casu, dato che la presente fattispecie si riferisce a un periodo (dal 4
aprile al 24 ottobre 2001) antecedente all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni, risalente al 2001, devono essere applicate le norme vigenti a
quell'epoca.
2.5. L'art. 8
cpv. 1 LADI, relativo alle condizioni da adempiere per avere diritto alle
indennità di disoccupazione, il cui tenore non è stato modificato dalla terza
revisione della LADI, enuncia:
"
L’assicurato ha diritto all’indennità di
disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o
parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di
lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art.
12);
d. ha terminato la scuola dell’obbligo, ma non ha raggiunto l’età AVS e non
percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato
dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento
(art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni
sul controllo (art. 17)."
La lett.
g dell'art. 8 cpv. 1 LADI fa riferimento all'art. 17 LADI, il cui vecchio
tenore (e cioè prima della modifica di alcuni capoversi a partire dal 1° luglio
2003) era il seguente:
"
1 L’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con
l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.
In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della
professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per
il collocamento all'ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto
possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende prestazioni
giusta l'articolo 7 cpv. 2 lettera a o b e osservare da quel momento le
prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale. L'ufficio di
compensazione (art. 83) può esonerare totalmente o parzialmente il servizio
cantonale dall'esecuzione del controllo mediante timbratura qualora esistano
strutture idonee a garantire un collocamento efficiente senza timbratura.
3 L’assicurato è tenuto ad accettare l’occupazione
adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare corsi
appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare a discussioni o sedute di orientamento; nonché
c. fornire i documenti
necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di
un’occupazione.
4 Il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5 L’ufficio del lavoro può, in singoli casi,
indirizzare l’assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee
per consultazioni di ordine professionale, sociale o psicologico, se accertato
che questa misura è sensata. Queste istituzioni ricevono un’indennità stabilita
dall’ufficio di compensazione.
Gli art.
18-27a v.OADI concernono la consulenza e il controllo, come del resto con
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In
particolare l'art. 19 v.OADI prevede che:
"
1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente al Comune del suo
domicilio.
2 Presso il Comune, l’assicurato sceglie la cassa.
Su domanda, quest'ultima lo informa sul suo diritto all'indennità.
3 Il Comune conferma all’assicurato la data del suo
annuncio e la cassa scelta. Il Cantone è responsabile della registrazione dei
dati di controllo: i dati devono essere registrati entro sette giorni
dall’annuncio al Comune.
Ex art.
20 v.OADI:
"
1 Annunciandosi al servizio competente, l’assicurato deve presentare:
a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio»;
b. l’attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso
pertinente;
c. il certificato di assicurazione AVS/AI;
d. la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro,
gli
attestati sulla formazione e
il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.
2 Il servizio competente esamina la validità delle
indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda,
la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione
valido.
3 Inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di
informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato
del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la copia per la cassa.
4 Avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi
secondo l'articolo 17 LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per
trovare lavoro.
Ai sensi
dell'art. 21 v.OADI:
"
1 Dopo essersi annunciato, l’assicurato deve presentarsi personalmente
per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente,
conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola
essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
2 Il servizio competente fissa le date dei colloqui
di consulenza e di controllo per ogni assicurato.
3 Registra per ogni assicurato le date in cui si è
svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio.
4 Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge
alcun colloquio di consulenza e di controllo."
L'art. 22
v.OADI sancisce che:
"
1 Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro
quindici giorni dopo che l’assicurato si è annunciato per essere collocato.
2 Il servizio competente effettua un colloquio di
consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante
il colloquio esamina l’idoneità e la disponibilità al collocamento dell’assicurato.
3 Se l’assicurato esercita un’attività a tempo
pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un’attività volontaria secondo
l’articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una
volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
4 Il servizio competente stabilisce d’intesa con
l’assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno."
Infine
giusta l'art. 26 v.OADI, che concerne più specificatamente le ricerche
personali di lavoro di un assicurato:
" 1 L’assicurato deve finalizzare i propri sforzi di
ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d’impiego ordinarie.
2 Annunciandosi per riscuotere l’indennità
giornaliera, l’assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha
intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni
periodo di controllo.
3 Il servizio competente verifica ogni mese le
ricerche di lavoro dell’assicurato."
Pertanto
gli assicurati ai sensi dell'art. 17 v.LADI e delle disposizioni citate
dell'OADI devono ossequiare due tipi di obblighi, più precisamente dei doveri
di natura materiale - evitare o abbreviare la disoccupazione - che sono
espressione del principio dell'obbligo della riduzione del danno (cfr. Maurer,
Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 pag. 323), e dei doveri di carattere
formale - rispettare le prescrizioni di controllo - (cfr. Th. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in SBVR, 1998, n. 254; D. Cattaneo, Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 48; SECO,
Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to B 221).
Il
controllo della disoccupazione permette, oltre che a cercare la soluzione
adeguata per il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro o a
proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, di esaminare
l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. In tal modo è
possibile, dunque, verificare l'adempimento dei presupposti materiali per
beneficiare del diritto alle indennità di disoccupazione e individuare
eventuali comportamenti abusivi (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49; Th.
Nussbaumer, op. cit., n. 259).
L'art. 8
cpv. 1 lett. g LADI contempla, come condizione per avere diritto alle indennità
giornaliere, soltanto i doveri formali.
In
effetti la violazione dei doveri materiali non implica il rifiuto delle
prestazioni, bensì una sospensione ai sensi dell'art. 30 LADI (cfr. T.
Nussbaumer, op. cit., n. 254). Tuttavia se gli sforzi intesi a trovare un posto
di lavoro non sono soltanto insufficienti o mediocri, ma talmente
inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l’inidoneità al
collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente
sospensione (cfr. DLA 1996/1997 N. 19 pag. 98).
L'art. 20
v.LADI, attinente all'esercizio del diritto all'indennità, prevede che:
"
1 Il disoccupato fa valere il diritto
all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di
cassa. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
2 Il disoccupato deve presentare alla cassa un
attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al
disoccupato quando lascia il suo servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato
soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su
domanda, entro una settimana.
3 Il diritto si estingue se non è fatto valere
entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le
indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del
periodo di controllo.
4 Il Consiglio federale determina i presupposti
per la concessione di anticipazioni.
Giusta
l'art. 29 v.OADI:
"
1 Per il primo periodo di controllo durante il
termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione
di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla
cassa:
a. il modulo di domanda
d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo
ufficiale d’iscrizione per il collocamento;
c. le attestazioni di lavoro
concernenti i due ultimi anni;
d. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni
dell’assicurato»;
e. tutti gli altri documenti
chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità.
2 Al fine di far valere il suo diritto
all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta
alla cassa:
a. la copia dello schedario «dati di controllo» o il modulo «indicazioni
dell’assicurato»;
b. le attestazioni di lavoro
relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il suo diritto
all’indennità.;
d. ...
3 Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un
congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle
conseguenze dell’omissione.
4 Se l’assicurato non può provare, mediante
attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa
può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato,
se questa appare verosimile."
Gli
assicurati, dunque, esercitano il loro diritto all'indennità presentando alla
cassa scelta i documenti menzionati all'art. 29 v.OADI. Se dei documenti
importanti mancano, la cassa accorda loro un nuovo termine per completare il
dossier e segnala che il loro diritto si estingue se non completano il loro
dossier entro il termine di perenzione di 3 mesi (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI;
SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio 2003, p.to
C144).
2.6. Nel caso in
cui siano ossequiati i presupposti per avere diritto alle indennità di
disoccupazione ex art. 8 cpv. 1 LADI e l'assicurato percepisca effettivamente
tali prestazioni, l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI prevede che il diritto
all'indennità dell'assicurato è sospeso se non osserva le prescrizioni di
controllo o le istruzioni dell'ufficio del lavoro. Se a conclusione di detta
sospensione l'assicurato insiste nel rifiutare la partecipazione a un colloquio
orientativo o a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il servizio
cantonale lo priva del diritto alle prestazioni ex art. 30a cpv. 1 v.LADI. Se
il disoccupato, in un secondo tempo, accetta di partecipare al provvedimento di
reintegrazione, riacquista il diritto alle prestazioni dell'assicurazione,
sempre che gli altri presupposti siano soddisfatti (cfr. art. 30a cpv. 2
v.LADI).
La terza
revisione della LADI ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione
del diritto alle prestazioni e non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI
che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pag. 1979, 2007 e 2008,
pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001.
In una
sentenza del 26 maggio 2000 nella causa L. (C 422/99), , il TFA, in un caso
relativo a un assicurato al quale la Cassa di disoccupazione del Cantone
Basilea Campagna, pendente un ricorso contro la decisione di rifiuto delle
indennità di disoccupazione, ha riconosciuto il relativo diritto per i mesi di
gennaio e febbraio 1998, mentre con quattro decisioni successive ha negato il
diritto alle prestazioni per i mesi da marzo a giugno 1998, in quanto
l'assicurato non aveva ossequiato le prescrizioni di controllo, a proposito del
rapporto fra l'art. 8 cpv. 1 lett. g e gli art. 30 cpv. lett. d e 30a v.LADI,
ha formulato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.- a) Arbeitslosenkasse und kantonales Gericht
vertreten die Auffassung, der Beschwerdeführerin stehe für die Monate März bis
und mit Juni 1998 kein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu, da in dieser
Zeitspanne keine Kontroll- und Beratungsgespräche stattgefunden hätten, weshalb
mangels Erfüllen der Kontrollvorschriften die allgemeine Anspruchsvoraussetzung
des Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG nicht erfüllt sei. Mit dieser Betrachtungsweise
übersehen sie, dass der Gesetzgeber im Rahmen der zweiten Teilrevision des AVIG
vom 23. Juni 1995 vom bisherigen System mit Erfüllung der Kontrollpflicht durch
das Stempeln abgerückt ist und die persönliche Beratung und Betreuung der
Arbeitslosen durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeführt hat.
Mit dem neuen Konzept der Beratungs- und Kontrollgespräche hat er gleichzeitig
die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen neu geregelt. Nach der Meldung beim
Arbeitsamt führt die Nichtbefolgung der Kontrollvorschriften ohne
entschuldbaren Grund zur Einstellung in der An- spruchsberechtigung (Art. 30
Abs. 1 lit. d AVIG). Widersetzt sich die versicherte Person auch nach Ablauf
der Einstellungsdauer der Teilnahme an einem Kontroll- oder Beratungsgespräch,
so wird ihr der Leistungsanspruch entzogen, bis sie zur Mitwirkung bereit ist
und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 30a AVIG). Im
Unterschied zur früheren Regelung mit dem Stempeln wirkt sich die Verletzung
der Kontrollpflicht nach der Anmeldung beim Arbeitsamt nicht mehr anspruchsvernichtend
aus, sondern sie wird mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung und
als ultima ratio mit einem Leistungsentzug geahndet (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale
Sicherheit, Rz 254 und 263). Dieser neuen gesetzlichen Ausgestaltung der
Sanktionen bei Verletzung der Kontrollvorschriften widerspricht die
Vorgehensweise von Arbeitslosenkasse und Vorinstanz. Ein Anspruch der
Beschwerdeführerin würde nur entfallen, wenn sie sich im Anschluss an die
Verfügung vom 17. März 1998 ausdrücklich bei der Arbeitslosenversicherung
abgemeldet und damit rechtlich die Arbeitslosigkeit geendet hätte (Nussbaumer, a.a.O.,
Rz 114). (…)" (STFA del 26 maggio 2000 nella causa
L., C 422/99, consid. 2a)
2.7. Nella
presente evenienza la Cassa ha negato all'assicurato il diritto alle indennità
di disoccupazione relativamente al periodo dal 4 aprile al 24 ottobre 2001, non
avendo questi ossequiato le prescrizioni di controllo e gli altri doveri
sanciti dalla LADI, benché essa avesse aperto, a suo favore, un termine quadro
per la riscossione delle prestazioni dal 4 aprile 2001.
E',
dunque, incontestato che all'assicurato non sono state versate le indennità
giornaliere dal 4 aprile al 24 ottobre 2001.
Anche
riguardo alla circostanza che ha condotto al rifiuto delle prestazioni, ossia
il mancato controllo della disoccupazione da parte dell'assicurato dopo la sua
iscrizione del 4 aprile 2001, non è stata sollevata alcuna obiezione.
L'insorgente
medesimo ha del resto espressamente ammesso di non aver adempiuto gli obblighi
imposti dallo statuto di disoccupato (cfr. consid. 1.3.; doc. I, 13).
Il
ricorrente, in particolare, non si è presentato al colloquio del 26 aprile
2001, come emerge dalla "Richiesta di giustificazione" del 2 maggio
2001 (cfr. doc. X1). Le date degli appuntamenti presso l'URC dal mese di aprile
al mese di novembre 2001 risultano dal foglio "Giorni di controllo presso
l'URC di __________ " sottoscritto dall'assicurato il 5 aprile 2001 (cfr.
doc. X2).
Per
quanto concerne l'arco di tempo in questione, l'insorgente, non sottoponendosi
al controllo della disoccupazione, ha manifestato per atti concludenti la sua
volontà di non essere più registrato quale persona in cerca di impiego.
L'11
maggio 2001 il nominativo del ricorrente è, in effetti, stato stralciato dalla
lista delle persone alla ricerca di impiego (cfr. doc. 5).
L'insorgente
si è riannunciato per il collocamento il 25 ottobre 2001 (cfr. doc. 7). Da tale
giorno, avendo iniziato a controllare la disoccupazione, ha percepito le
relative indennità.
In simili
condizioni, applicando puntualmente la LADI e meglio l'art. 8 cpv. 1 LADI,
bisognerebbe concludere che il ricorrente, non avendo ossequiato una delle
condizioni cumulative per avere diritto alle indennità di disoccupazione
previste da tale disposto di legge, ovvero il presupposto relativo al rispetto
delle prescrizioni di controllo enunciato alla lett. g (cfr. consid. 2.5.), non
aveva effettivamente diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
A ragione
è stato applicato l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e non gli art. 30 cpv. 1 lett.d
e 30a v. LADI, dato che l'assicurato ha dimostrato di non voler più far capo
all'assicurazione contro la disoccupazione immediatamente dopo il colloquio di
consulenza del 5 aprile 2001, avvenuto il giorno seguente alla sua iscrizione
in disoccupazione del 4 aprile 2001 (cfr. consid. 2.5.; STFA del 26 maggio 2000
nella causa L., C 422/99; STFA del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse
cantonale genevoise de chômage c/ R., C 95/02; doc. 2).
In occasione
del colloquio di consulenza del 5 aprile 2001, intercorso tra l'assicurato e il
suo consulente del personale presso la sede dell'ufficio regionale di
collocamento di __________, è stato, tuttavia, redatto il seguente verbale:
"
L'assicurato si reiscrive presso il nostro
servizio inviato dall'assistenza del comune di __________. Infatti non soddisfa
i presupposti per poter riaprire un termine quadro. Abbiamo comunque dato tutte
le informazioni riguardanti la disoccupazione. Egli ricerca un'attività lavorativa
a tempo pieno quale giardiniere o giardiniere paesaggista o quale operaio
generico. Nel frattempo ha preso conoscenza delle disposizioni inerenti le
ricerche di lavoro per cui sa di dover effettuare non meno di 8 sforzi mensili
atti a trovare un'occupazione adeguata. Queste possono essere effettuate di
persona o per iscritto allegando copia della lettera e ricevuta postale
riepilogando le stesse sull'apposito formulario. In caso di ricerche
telefoniche queste debbono essere accompagnate da conferme scritte del datore.
Ha pure ricevuto tutte le informazioni inerenti le ricerche in caso di
contratti stagionali e quelle inerenti l'assicurazione perdita di salario per
malattia." (Doc. 11)
Il
ricorrente sostiene che è sulla base delle affermazioni del suo collocatore,
attinenti al fatto che egli non adempiva i presupposti per poter aprire un
termine quadro per la riscossione delle prestazioni, che egli non ha ossequiato
i doveri imposti ai disoccupati dalla LADI.
La
"Conferma di iscrizione per la persona in cerca d'impiego" del 5
aprile 2001 da lui sottoscritta non gli avrebbe poi fatto sorgere alcun dubbio
in merito a quanto dichiarato dal suo consulente del personale, poiché egli
l'ha interpretata come semplice inserimento nella lista delle persone che
ricercano un'occupazione, indipendente quindi dal diritto o meno alle indennità
(cfr. consid. 1.3., doc. I).
L'insorgente
non si è infine presentato ai colloqui fissati il 5 aprile 2001 (cfr. doc. X2),
poiché sapendo che non avrebbe ricevuto le indennità di disoccupazione,
intendeva cercare lavoro senza bisogno del suo consulente del personale (cfr.
consid. 1.6.; doc. X).
Va,
dunque, esaminato se nel caso di specie la buona fede dell'assicurato può
essere tutelata ai sensi dell'art. 9 Cost. fed.
2.8. Il diritto
alla protezione della buona fede, che trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti
le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una
decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le
condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal
principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza:
-
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
-
l'autorità ha agito o l'assicurato aveva sufficienti motivi per
ritenere che essa abbia agito nei limiti delle proprie competenze;
-
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
-
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole;
-
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. SVR
2002 KV Nr. 14; DLA 2002 pag. 113; SVR 2001 KV Nr. 3; STFA 28 gennaio 2004
nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C
218/03, consid. 2; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa A.F. contro UCL e TCA,
C 341/98; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63, STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag.
390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,
pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.
217ss).
Tali presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. fra
le tante SVR 2003 AHV Nr. 6, consid. 5b).
Nel caso
concreto dal tenore letterale del verbale del 5 aprile 2001 (cfr. doc. 11) si
evince che l'assicurato è stato inviato all'URC di __________ dall'assistenza
del Comune di __________ e che il suo consulente del personale, durante il
relativo colloquio di consulenza, gli ha comunicato di non soddisfare i
presupposti per poter riaprire un termine quadro, dandogli comunque tutte le
informazioni riguardanti la disoccupazione e, in particolare, il dovere di
compiere delle ricerche di lavoro mensili.
Il
collocatore dell'assicurato, in sede d'udienza (cfr. consid, 1.6.; doc. X), ha
tuttavia precisato che era stato il ricorrente stesso a dire che non soddisfava
i presupposti per poter aprire un termine quadro.
La Cassa __________,
poi, benché abbia indicato che il ricorrente non ha controllato la
disoccupazione dal 4 aprile al 24 ottobre 2001 in tutta buona fede, a seguito
di un'informazione errata rilasciatagli dal proprio consulente del personale
presso l'URC, ha sottolineato che, dato che l'informazione errata non è stata
fornita dalla stessa, in assenza del controllo della disoccupazione le
prestazioni richieste non possono essere erogate all'assicurato (cfr. consid.
1.2.; 1.5.; doc. A1; VII).
Nel caso
in esame la questione di sapere se è stata o meno fornita all'insorgente
un'informazione erronea da parte del collocatore può restare insoluta. Infatti,
come verrà esposto più approfonditamente in seguito, un altro presupposto per
tutelare la buona fede di un assicurato, e meglio quello relativo alla
circostanza che l'autorità ha agito, o l'assicurato aveva sufficienti motivi
per ritenere che essa abbia agito, nei limiti delle sue competenze, non è
adempiuto.
Come
visto, le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per poter appellarsi
all'art. 9 Cost. fed. devono essere ossequiate cumulativamente. E' quindi
sufficiente che una soltanto non sia realizzata per negare nella presente
fattispecie la buona fede di un assicurato.
Per
quanto attiene alla condizione relativa alla competenza o meno dell'URC a
pronunciarsi sul diritto all'apertura di un termine quadro per la riscossione
delle prestazioni, va rilevato che giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a LADI le
casse appurano il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito
non è espressamente riservato a un altro ente.
L'art. 85
cpv. 1 lett. b prevede che i servizi cantonali appurano il diritto alle
prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente
legge.
A titolo
esemplificativo è utile osservare che la LADI ha demandato questo compito ai
servizi cantonali segnatamente per quanto riguarda l'assunzione dei costi dei
corsi (cfr. v.art. 60 LADI) e le indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 36
LADI).
Gli URC,
dunque, essendo in ogni caso degli organi di applicazione della LADI, mediante
il rispetto delle prescrizioni di controllo da parte degli assicurati, possono
verificare la loro idoneità al collocamento e se essi adempiono le condizioni
del diritto all'assicurazione contro la disoccupazione.
Comunque,
per quanto concerne l'indennità di disoccupazione, la legge non ha assegnato la
competenza di valutarne i presupposti al servizio cantonale, per cui
quest'ultima, in virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. a LADI è di spettanza delle
casse (cfr. SECO, Circolare relativa all'indennità di disoccupazione, gennaio
2003, p.to B238; consid. 2.5.).
Nella
presente evenienza particolare importanza assume la circostanza che il
ricorrente era già stato iscritto in disoccupazione in un periodo precedente
(cfr. doc. I), per cui egli sapeva, o perlomeno avrebbe dovuto essere a
conoscenza, che competente in merito all'apertura o meno di un termine quadro
per la riscossione delle prestazioni è la Cassa di disoccupazione e non l'URC.
Inoltre
va sottolineato che proprio il giorno precedente al colloquio con il collocatore,
ossia il 4 aprile 2001, l'assicurato si è recato presso la Cassa rivendicando
le indennità di disoccupazione da tale data (cfr. consid. 1.6., doc. X).
Da questa
circostanza si desume che, al più tardi il 4 aprile 2001, all'assicurato doveva
risultare chiaro che nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione un
ruolo importante è svolto dalle relative Casse.
Pertanto RI1
non aveva sufficienti motivi per legittimamente credere, dopo l'incontro con il
consulente del personale, che l'URC o che soltanto l'URC fosse competente per
decidere se aprire o meno un termine quadro per la riscossione delle
prestazioni previste dalla LADI.
Egli
avrebbe potuto e dovuto interpellare al riguardo la competente Cassa di
disoccupazione.
Inoltre
l'assicurato non ha presenziato al colloquio del 26 aprile 2001 né agli altri
incontri con il consulente del personale fissati il 5 aprile 2001 (cfr. Doc.
X2).
Il
comportamento pregiudizievole del ricorrente è dunque da ascrivere più a questa
sua scelta (nessuno gli avrebbe impedito di partecipare ai colloqui prefissati
al fine di favorire il suo reinserimento nel mondo del lavoro che
all'informazione fornita dal consulente del personale.
Del resto
come già visto in una sentenza del 21 febbraio 2003 nella causa Caisse
cantonale genevoise de chômage c/ R. (C 95/02), già citata al consid. 2.6., il
TFA, visto che l'assicurato aveva manifestato per atti concludenti di non voler
più essere registrato quale disoccupato presso l'ufficio cantonale del lavoro,
ha deciso che a ragione la Cassa, invece di sospenderlo dal diritto alle
indennità giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. LADI, gli aveva negato il diritto
stesso in applicazione dell'art. 30a cpv. 1 LADI.
Nel caso
di specie la buona fede del ricorrente, il quale dal 4 aprile al 24 ottobre
2001 non ha controllato la disoccupazione, non può dunque essere tutelata.
Di
conseguenza l'assicurato non ha diritto alle indennità di disoccupazione per
tale lasso di tempo.
Per
inciso va rilevato che il TFA, in una sentenza del 27 aprile 1998 nella causa
M., pubblicata in DTF 124 V 215, pronunciandosi su un caso di inosservanza
delle prescrizioni di controllo durante una procedura ricorsuale introdotta da
un assicurato il quale si era visto rifiutare il diritto a un'indennità giornaliera
per altri motivi, ha deciso che la buona fede dell'assicurato, in casu, non
andava tutelata in quanto la cassa non aveva rilasciato un'informazione errata,
né era stato violato l'art. 19 cpv. 4 OADI (valido fino al 31 dicembre 1996, il
cui tenore era identico all'art. 20 cpv. 4 OADI in vigore dal 1° gennaio 1997).
Infatti l'assicurato non presentandosi per i colloqui durante il periodo di
controllo non ha comunque mai dato l'occasione all'amministrazione di
avvertirlo dell'importanza di osservare le prescrizioni di controllo nonostante
fosse pendente una procedura di ricorso.
Alla luce
di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione contestata deve essere
confermata.
2.9. Con
istanza del 14 ottobre 2003 il ricorrente ha pure chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.4.; doc. II).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in
vigore, cfr. consid. 2.2.) nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La LADI
non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61
lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle
assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U
114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art.
155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in
effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di
famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse
finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art.
328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e
giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., pag. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
Nel caso
di specie dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria emerge che la competente autorità è favorevole alla concessione
dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. allegato a doc. II1).
Inoltre
dal certificato municipale risulta che l'assicurato vive con la moglie.
Il
ricorrente deve far fronte a diverse spese, fra le quali fr. 1'550.--
corrispondenti all'importo base mensile. Tale ammontare comprende già le spese
di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri
domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio
2001).
Bisogna
poi tenere conto del canone di locazione, che in casu corrisponde a fr.
1'500.-- mensili.
Va anche
considerato il premio dell'assicurazione contro le malattie, che, in concreto,
è pari a circa fr. 550.-- mensili (cfr. doc. II1).
Pertanto
si ottiene un onere globale di fr. 3'600.--, a cui l'assicurato, con un reddito
mensile di fr. 2'600.-- (cfr. doc. II1), non riesce a far fronte.
In simili
condizioni il ricorrente deve essere considerato indigente.
L'assicurato
non deve quindi essere ritenuto in grado di sostenere le spese legali.
Va poi
considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA1RA1,
appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.
Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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