AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.3
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.3
FS/sc
Lugano
23 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2002
di
contro
la decisione del 19 novembre 2002 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 7 agosto
2002 l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (URC) ha trasmesso alla
Sezione del Lavoro la seguente "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al
collocamento":
"
Il Signor __________, conferma di doversi
riscrivere in DISO poiché da gennaio 2002, data nella quale sono terminate le
ID speciali, non ha effettuato alcuna fatturazione.
Tale situazione determina una verifica da parte
dell'ufficio competente." (cfr. doc. _)
Con
decisione del 19 novembre 2002 la Sezione del lavoro ha stabilito che
l'assicurato è inidoneo al collocamento a far tempo dal 16 luglio 2002,
argomentando:
"
Conformemente agli articoli menzionati,
l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo
al collocamento, ossia disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI).
L'idoneità al collocamento comprende due elementi:
da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità
di esercitare un'attività lucrativa salariata senza che l'assicurato ne sia
impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona, e dall'altra parte
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà a prendere tale
lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al
tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 ss; DTF
112 V 326 ss; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2 ed., Zurigo 1998, pagg.
31-38).
Nella presente fattispecie, il signor __________
si è riannunciato all'URC di __________ in data 16 luglio 2002, alla ricerca di
un'occupazione quale economista e dirigente. L'assicurato é al suo quarto
termine quadro con un guadagno assicurato di fr. 8'900.--.
Precedentemente l'iscrizione l'assicurato ha
esercitato, per circa 6 mesi, l'attività di direttore-responsabile della
__________.
In data 7 agosto 2002 l'URC di __________ ci ha
sottoposto il caso "Dubbi circa l'idoneità al collocamento", in
quanto l'assicurato da gennaio 2002, data in cui sono terminate le indennità
speciali, al mese di luglio 2002 ha amministrato la __________ senza fatturare
alcuna prestazione.
Considerato che soggettivamente l'assicurato ha
dichiarato, nel verbale d'audizione del 25 settembre 2002, di essere
disponibile per il mercato del lavoro ma oggettivamente, visti gli interessi
preponderanti per l'attività di socio e fondatore della __________ è da
ritenersi inidoneo al collocamento a far tempo dalla data dell'iscrizione.
Si rende attento l'assicurato che un'eventuale
procedura di ricorso non modifica gli obblighi di controllo per la durata della
stessa." (Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale rileva che:
"
(…)
Nel maggio 2001, ricevuta regolare disdetta
dall'Amministratore della società per la quale lavoravo, mi sono ritrovato
disoccupato ed ho subito iniziato le ricerche per un nuovo lavoro, sostenuto da
contributi dell'AD.
Dopo numerosi mesi d'insuccessi nelle mie
ricerche di una nuova occupazione, nel settembre 2001 mi venne spiegato
dall'allora mio collocatore, Sig. __________, che esisteva la possibilità di
beneficiare di 3 mesi di indennità speciali per avviare un'attività in proprio,
ma che in caso di insuccesso, non avrei perso il diritto alla disoccupazione
e che il mio periodo quadro sarebbe stato perciò prolungato fino al Maggio
2005.
Visto che non trovavo sbocchi sul mercato, e
speravo in una ripresa dell'economia durante l'anno seguente, mi sono messo a
cercare un socio per avviare una nuova società nel campo della consulenza in
risorse umane e nel ramo dell'intermediazione immobiliare.
In dicembre 2002, alla scadenza dei 3 mesi,
grazie anche al sostegno ed allo sprono di mia madre, abbiamo fondato la
società __________ con sede sociale in un appartamento nella palazzina
pluri-famigliare di sua proprietà, in Via __________.
Come risulta dal mandato allegato, il mio compito
era quello di cercare di avviare l'attività di consulenza in risorse umane, in
particolare del cosiddetto Recruiting, che richiede un particolare permesso o
licenza che ho subito richiesto all'ufficio preposto, avendone tutte le
competenze necessarie.
Mia madre, socio e gerente della società, si
occupava in special modo dell'intermediazione immobiliare e della regolare
gestione delle attività amministrative.
In luglio 2002, era purtroppo evidente che gli
sforzi promossi non avevano portato nessun risultato e che la tanto agognata
ripresa economica non sarebbe arrivata presto.
Nonostante ci fossimo ripromessi di non caricare
la società di costi salariali inutili fino al reale avvio (fatturazione ed
incasso di prestazioni) avevamo quasi finito i risparmi e dovevamo reagire in
modo drastico e veloce.
Ecco la decisione di cercare di vendere la
società per recuperare i risparmi investiti e di interrompere, per non generare
ulteriori costi, qualsiasi attività.
Naturalmente, dalla decisione di vendere e dai
primi contatti con l'acquirente interessato, cittadino svizzero, sono passati
diversi mesi nei quali la trattativa si è protratta ed i costi (sostanzialmente
affitto, telefono e internet) si sono accumulati. Ma come si potrà evincere
dalle copie della corrispondenza allegate, si è finalmente arrivati ad un
accordo scritto nel quale io vendo tutte le quote in mio possesso
all'acquirente non più tardi di fine gennaio 2003.
NB. Un contratto di pubblicità con la rivista
__________, stipulato all'inizio del 2002 e che concedeva uno sconto per un
certo numero di uscite, non siamo riusciti a sospenderlo ed é venuto a naturale
scadenza in novembre 2002. Altri contatti, per esempio con il __________, sono
stati invece subito sospesi agli inizi di Luglio 2002.
La presenza internet (nomi a dominio equivalenti
al bel nome della società) è stata invece mantenuta poiché interessava
all'acquirente e sarebbe andata persa se sospesa!
Riassumendo, per circa 6 mesi ho cercato di
onorare il mandato di avviare l'attività di Recruiting ricercando clienti
disposti ad assumere candidati presentati dalla nostra società senza percepire
compenso alcuno.
Dal 16 luglio 2002 mi sono riscritto in
disoccupazione, ho sospeso la richiesta di licenza cantonale come collocatore,
annunciando anche per iscritto la volontà di vendere le quote, e mi sono
dedicato con tutte le mie forze alla ricerca di un nuovo impiego. A riprova dei
miei sforzi in tal senso le decine e decine di ricerche prontamente controllate
dal mio attuale collocatore, Sig. __________, che includono offerte ad altre
agenzie concorrenti quali __________, nonché proposte venute dal collocatore
stesso che però si ritrovava con le mani legate perché attendeva una presa di
posizione da parte del servizio legale!
La mia idoneità al collocamento è quindi
totale e soddisfa entrambi gli elementi: da una parte la capacità
lavorativa in senso oggettivo (non sono invalido, né malato e possiedo sia
titoli accademici che di post-formazione di tutto rispetto oltre che diversi
anni d'esperienza in posizioni manageriali); e dall'altra parte soggettivamente
la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata (volontà e tempo da
consacrare).
Non ho mai amministrato né sono mai stato
responsabile di __________, al di fuori del preciso mandato d'acquisizione
clientela per il Recruiting, estinto in Luglio 2002 (v. allegati).
Sono socio di questa ditta, almeno fino
all'effettiva vendita delle mie quote prevista in gennaio 2003, ma questo non
vuol dire che eserciti un'attività! Ho anche alcune azioni di altre ditte, come
chiunque investa i propri risparmi in borsa, ma non mi risulta che questo debba
influire sull'adeguatezza o meno a beneficiare del diritto al sostegno della
AD.
Vorrei far notare inoltre, che in seguito alle
lungaggini dell'Ufficio preposto, che ha tenuto in sospeso la mia pratica per
più di 3 mesi, ho dovuto dar fondo a tutte le mie riserve e risparmi
ritrovandomi a non poter più pagare l'affitto e a dover cumulare debiti al
tasso del 15% annuo per poter vivere. Mi sono anche dovuto annunciare
all'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento, sperando in un aiuto
finanziario e subendo tutte le conseguenze psicologiche e d'immagine del caso.
Non penso di meritarmi un tale trattamento,
avendo sempre fornito rapidamente tutte le informazioni richiestemi e
continuando a dimostrare un notevole impegno nel ricercare una posizione
adeguata.
La mia salute ne ha risentito notevolmente e mi
ritrovo con dei livelli di colesterolo pericolosamente alti dovuti al notevole
stress al quale mi trovo sottoposto in questa situazione di indotta precarietà!
Vorrei per finire denunciare la forma nella quale
mi vennero poste le domande durante l'audizione del 25 settembre 2002: erano
preconfezionate in modo da costruire una presunta malafede da parte mia,
inducendo confusione al posto di chiarimenti. Senza voler riportare mai
veramente le mie spiegazioni per intero, come ho potuto solo ora fare!"
(Doc. _)
Il 3
marzo 2003 l'assicurato ha scritto al TCA quanto segue:
"
Egregio presidente,
allego a questa mia la copia della Decisione N.
__________ presa il 31 gennaio 2003 dallo spett. Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento in mio favore.
Un'ulteriore conferma della mia precaria
situazione economica indotta dalla sfortunata decisione dell'Ufficio Giuridico
Sezione del Lavoro per la quale ho ricorso in dicembre 2002.
Essendo passati quasi due mesi dall'ultima vostra
comunicazione del 7 gennaio 2003 dove assegnavate un massimo di 20 giorni per
la risposta di causa all'Ufficio Giuridico, mi chiedevo se avessero rispettato
i termini. Se fosse il caso, mi chiedo come mai non ho ricevuto copia di tale
risposta.
Sono cosciente dei lunghi tempi necessari a tali
decisioni e mi scuso se mi permetto di sollecitare una risposta in tempi brevi,
possibilmente positiva.
Questo mi permetterebbe di evitare almeno il
fallimento personale e di rimborsare i prestiti che o dovuto elemosinare per
poter vivere fin dall'ormai lontano luglio 2002, data del mio rientro in
disoccupazione!
Ogni giorno che passa, è la disperazione che
aumenta: nonostante stia cercando ormai una qualsiasi occupazione, anche
sotto-pagata o precaria, la situazione del mercato attuale non dà nessuna
possibilità e tutte le ditte stanno drasticamente riducendo il loro
personale.
Nel caso di una decisione sfavorevole nei miei
confronti, sarà inevitabile il mio fallimento personale (carenza beni) e
penserò seriamente ad emigrare in paesi con più possibilità e a scordare
l'incresciosa situazione in cui l'Ufficio del Lavoro mi ha spinto."
(Doc. _)
1.3. Il doc. _
unitamente all'allegato doc. _ sono stati notificati alla Sezione del lavoro
con l'invito a voler trasmettere, a stretto giro di posta, la risposta di causa
e l'incarto completo (cfr. doc. _).
1.4. L'11 marzo
2003 la Sezione del lavoro ha trasmesso al TCA il risultato dei richiesti
accertamenti postali (cfr. doc. _).
1.5. Nella sua
risposta dell'8 aprile 2003 la Sezione del lavoro chiede di respingere il
ricorso e, in particolare, osserva:
"
(…)
In ordine
II 7 gennaio 2003 il TCA ha invitato l'Ufficio giuridico ad
accertare presso le Poste la data esatta in cui l'interessato ha ricevuto la
decisione impugnata. Dall'accertamento 9 gennaio/3 marzo 2003, il cui esito è
pervenuto solo in data 11 marzo 2003 e trasmesso lo stesso giorno al Tribunale,
è emerso che l'assicurato ha ricevuto la querelata decisione il 20 novembre
2002.
II ricorso appare pertanto tempestivo e non si solleva alcuna
eccezione d'ordine.
Nel merito
- A seguito del
mancato avvio della sua attività indipendente, il 16 luglio 2002 il signor
__________ si è reiscritto in disoccupazione, a tempo pieno, alla ricerca di
un'occupazione quale dirigente, specialista in gestione ed economista (doc. _).
L'assicurato
è al suo quarto termine quadro di riscossione (inizio TQ il 1° giugno 2001 e
fine TQ il 31 maggio 2005) con un guadagno assicurato di fr. 8'900.--
(doc. _).
- Il 7 agosto
2002, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC) ha
sottoposto il caso per esame dell'idoneità al collocamento dell'assicurato
(doc. _).
Con
decisione 19 novembre 2002, esperiti gli accertamenti di cui si dirà - per
quanto necessario - in seguito, è stata emessa la decisione oggi impugnata
(doc. _).
Avverso
la predetta decisione insorge il signor __________ con l'atto citato in
ingresso (doc. _, inc. __________).
- Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f) LADI l'idoneità al collocamento
costituisce un presupposto per il diritto all'indennità di disoccupazione.
Secondo la definizione legale dell'art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata.
L'idoneità
al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in
senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa
senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua
persona e d'altra parte soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione
adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà
di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente
in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120
V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung,
2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38).
L'assicurato
dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di
datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N.
20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag.
10).
L'Alta
Corte federale delle assicurazioni, in merito ai diritti residui degli organi
di una società ha stabilito quanto segue: "Una ditta in liquidazione è
dichiarata in fallimento, ma tale fallimento viene in seguito sospeso per
mancanza di attivi. Il dirigente aziendale di cui è stato disdetto il contratto ne
diventa il liquidatore, pur restando l'azionista di maggioranza e l'unico
membro del consiglio d'amministrazione.
Siccome
la liquidazione continua anche dopo la sospensione del fallimento, gli organi
della società - in casu l'assicurato in qualità di membro del consiglio
d'amministrazione - possono tra l'altro decidere di proseguire le attività
della ditta fino alla sua vendita o al suo scioglimento.
Questa
circostanza esclude il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurato
- elusione delle disposizioni relative all'indennità per lavoro ridotto"
(art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) (DLA
2002 no. 28).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il lavoratore che
gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di
lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché
formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del
datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.
La situazione
è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a
quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della
sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad
eludere la legge.
Lo
stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a
seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti
i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio,
pretendere l'indennità di disoccupazione (Decisione del Tribunale federale del
22 novembre 2002, C 37/02, e relativi riferimenti).
Nella
precitata sentenza, il TFA ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione
ad un'assicurata che era socia gerente di una Sagl con diritto di firma
individuale. Nel caso concreto l'assicurata riteneva di avere diritto alle
indennità di disoccupazione in quanto la società non aveva più attività, non
era più socia gerente della stessa e la società non era stata liquidata a causa
dei costi dell'operazione. L'Alta corte federale ha respinto il ricorso poiché
conformemente all'art. 811 cpv. 1 CO, in qualità di socia gerente la ricorrente
deteneva ex lege il potere di fissare le decisioni che questa
società doveva prendere nella sua veste di datore di lavoro o quantomeno di
influenzarle considerevolmente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 LADI. Nei confronti
di terzi e dell'assicurazione contro la disoccupazione, la ricorrente risulta
come dirigente della Sagl abilitata alla rappresentanza, a maggior ragione
considerato che lei ne è la fondatrice e che detiene sempre il diritto di firma
individuale. Questa circostanza permetterebbe di escludere il diritto
all'indennità di disoccupazione, riservato il caso in cui l'insorgente
dimostrasse la chiusura della società e l'interruzione di ogni legame con la
Sagl. Occorre ricordare che la chiusura di una Sagl richiede di procedere
prioritariamente alla sua dissoluzione. Inoltre tutti gli associati possono
domandare al giudice, per giusti motivi, l'autorizzazione ad uscire dalla
società o lo scioglimento della stessa. L'insorgente non ha dimostrato e
nemmeno reso verosimile di avere avuto problemi finanziari insormontabili
riscontrati nella procedura di dissoluzione della società (art. 820 cpv. 2 CO).
Inoltre non ha minimamente comprovato di avere intrapreso i passi necessari per
uscire dalla società, non avendo adito il giudice (art. 822 cpv. 2 CO).
Omettendo di mettere la società in liquidazione, l'insorgente ha dimostrato
mediante atti concludenti la sua volontà di mantenere aperta la società e di
riservarsi la possibilità di proseguire o riprendere, appena possibile
l'utilizzo, nel quadro dell'ampio scopo sociale fissato negli statuti.
- Sentito personalmente il 25 settembre 2002,
segnatamente in merito alla __________, l'assicurato ha dichiarato quanto
segue.
" (...) È stato socio e fondatore della __________?
Adr: sì.
Chi è il
promotore della __________?
Adr: io
Conosce i soci
della __________?
Adr: sì.
Che attività
svolge questa società?
Adr: ricerca di
personale.
Chi è il
responsabile della __________?
Adr: io.
Quali sono i suoi compiti all'interno della società __________?
Adr: promuovere
l'attività/acquisizione.
Chi si occupa del reclutamento clienti all'interno della __________?
Adr: io.
Chi ha il diritto di firma all'interno della società __________?
Adr:
mia madre.
Ho
firmato i documenti dell'ufficio.
I
documenti che ho inoltrato all'Ufficio del lavoro per l'autorizzazione sono
stati firmati da me.
Mia
madre ha firmato solo le cose ufficiali (istrumento notarile e previsto la
firma del bilancio ecc.).
Ha degli uffici propri la __________ l?
Adr:
sì. Gli uffici si trovano in Via __________.
Quale attività ha svolto e svolge presso la ditta __________?
Adr:
svolgo quella di vendere le quote e ho svolto quella di acquisizione clienti.
__________ ha un conto bancario o postale?
Adr:
conto bancario.
Chi ha il diritto di firma di questo conto?
Adr:
entrambi.
Quanti impiegati lavorano o hanno lavorato per questa società?
Adr:
nessuno.
Appena
l'attività fosse partita mi sarei assunto con un contratto.
Ha o ha avuto un rapporto di lavoro con la __________?
Adr:
no.
Attualmente la __________ ha delle attività?
Adr:
no.
Per quale motivo investe del denaro (pubblicità, ricerca di personale ecc.)
se la società è stata messa in vendita?
Adr:
semplicemente perché ci sono delle clausole nel contratto di pubblicazione
(__________) che non posso disdire.
Per quale motivo ha richiesto le indennità speciali (LADI 2001) per il
progetto __________?
Adr:
per far partire il progetto.
Durante questo periodo (ottobre/dicembre) mi potrebbe indicare che tipo
di passi a intrapreso per allestire la società?
Adr:
studio di fattibilità, organizzare la pubblicità, Data Base aziendale,
richiesta Ufficio Lavoro, signor __________, Bellinzona per autorizzazione
apertura agenzia di collocamento, costituzione della società (...)" (doc. _).
- Nel caso che
ci occupa, il signor __________ è socio e fondatore della __________ l. La sede
della società si trova presso il suo domicilio (doc. _). Egli è inoltre il
socio che ha investito la somma più alta di capitale, ovvero fr. 19'000.--.
In ogni caso, l'altra quota - fr. 1'000.-- - è stata
investita dalla madre dell'insorgente e pertanto si tratta di una ditta a
carattere familiare (doc. _).
II
signor __________ non possiede diritto di firma, ma nonostante questo egli
firma i documenti per l'autorizzazione al collocamento privato (doc. _) e
possiede inoltre il diritto di firma sul conto corrente bancario della società
(doc. _). Di conseguenza l'assicurato benché non abbia il diritto di firma
iscritto nel registro di commercio, agisce concretamente come se lo possedesse.
Egli si comporta di fatto come un datore di lavoro.
L'assicurato
asserisce che la società ha interrotto la sua attività. Quest'ultima, però, non
è mai stata posta in liquidazione ed egli non ha nemmeno iniziato ad
intraprendere i passi necessari in questo senso. Inoltre non solo la società
non è stata messa in liquidazione, ma differentemente da quanto sostenuto
dall'insorgente, il 12 agosto 2002 - ovvero dopo la sua iscrizione in
disoccupazione- egli era ancora impegnato nel collocamento del personale a suo
dire per la __________, mentre a mente di un'assicurata presso la __________
(doc. _). In ogni caso, dal formulario "Prova degli sforzi personali
intrapresi per trovare lavoro" consegnato all'URC dall'assicurata il 2
settembre 2002 e dal verbale 16 ottobre 2002, emerge chiaramente che il signor
__________, nonostante fosse iscritto in disoccupazione, lavorava per una delle
due precitate società (doc. _). Inoltre dalla consultazione dell'elenco
telefonico elettronico, emerge che la __________ ha ancora il suo collegamento
telefonico e l'assicurato ha modificato il suo numero di telefono privato (doc.
_). Pertanto mal si capisce come l'assicurato possa tenere attivo un
collegamento telefonico, per una società che a suo dire non ha più attività e
pagare due abbonamenti telefonici, uno per la società in parola e l'altro per
il suo domicilio privato. A questo proposito rileviamo altresì che la società
risulta sotto il nominativo dell'assicurato e non sotto quello della madre, che
a mente del ricorrente sarebbe la persona che se ne occupa (doc. _).
Ammesso
e non concesso che l'assicurato abbia effettivamente tentato di vendere la
società, si rileva quanto segue.
La versione dell'assicurato è poco
credibile poiché i documenti _, che già esistevano, potevano essere prodotti in
precedenza, mentre invece vengono prodotti solo con il ricorso. Inoltre le
lettere sono firmate dalla socia minoritaria che generalmente, come visto in
precedenza, non firma alcunché.
Per quanto riguarda l'esistenza di un
presunto acquirente si osserva che la vendita della società è contraddetta dai
fatti. II presunto accordo prodotto dall'assicurato con il gravame (doc. _)
attesta che l'atto notarile deve essere redatto al più tardi entro il 31
gennaio 2003. A tutt'oggi l'assicurato non ha prodotto alcun atto notarile che
comprovasse l'avvenuta vendita. La società è pertanto ancora nelle mani dell'assicurato
e di sua mamma.
In
ogni caso vi sono altre incongruenze relative alle lettere _ e _. Esse sono in
contraddizione con quanto asserito dall'assicurato nelle osservazioni 11
novembre 2002 (doc. _). Difatti nelle stesse l'insorgente affermava di avere
avuto un contatto telefonico con la signora
__________ il 5 luglio, poiché il 6 luglio partiva per una settimana di ferie
(doc. _, pag. 1). Mentre nello scritto 5 luglio 2002, la signora __________
informava il presunto acquirente che, "(...) Mio figlio,
__________, verrà la prossima
settimana nel suo Cantone per definire meglio le condizioni, in special modo
per fissare il valore delle sue quote (...)" (doc. _). Pertanto nelle osservazioni 11 luglio 2002 il ricorrente non
solo non ha nemmeno accennato alle trattative di vendita che - secondo la
signora __________ - avrebbero preso avvio nel corso della seconda settimana di
luglio, ma ha affermato che dopo il 5 luglio partiva per una settimana di ferie
e non per definire i termini della vendita delle quote della __________.
Inoltre
dalla lettera 5 luglio 2002 emerge che già prima della partenza per le ferie
avevano deciso di vendere le quote, mentre l'11 novembre
2002 l'assicurato dichiara di avere deciso di interrompere l'attività di
reclutamento dopo la settimana di ferie (cfr. doc. _, pag. 2).
Infine
si contestano recisamente le affermazioni tendenziose relative alla conduzione
del verbale di audizione 25 settembre 2002. Infatti l'assicurato non è stato
obbligato a sottoscrivere alcunché e già in occasione del verbale stesso
avrebbe potuto contestare e fare annotare le proprie osservazioni riguardo al
protocollo del colloquio. A questo proposito è pure significativo che
l'assicurato non solo non abbia preso immediatamente posizione per iscritto dopo
il verbale, ma in uno scritto inviato al funzionario responsabile
dell'applicazione della Legge federale del 6.10.1989 sul servizio di
collocamento e il personale a prestito (LC), relativamente al precitato
verbale, ha invece dichiarato che, "Durante queste 2 ore di
audizione ho potuto difatti spiegare e documentare precisamente la complessa
situazione in cui mi trovo" (doc. _).
- Visto quanto precede, in applicazione della
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3), l'assicurato ha dimostrato
con atti concludenti di volere mantenere attiva la società __________ e di
conseguenza egli non può essere posto al beneficio dell'indennità di
disoccupazione.
A
margine si rileva che, l'assicurato dal 22 ottobre 1998 è socio, insieme alla
madre, con una quota sociale di fr. 19'000.-- rispettivamente di
fr. 1'000.-- della società __________, che dal 2 agosto
2001 è stata posta in liquidazione (doc. _).
Appare
pertanto poco comprensibile quale sia il motivo per il quale il signor
__________ il 7 dicembre 2001 costituisca un'altra società (__________),
investendo nuovamente del capitale, con lo stesso scopo della società
__________ posta in liquidazione il 2 agosto 2001 (doc. _)."
(Doc. _)
1.6. Con
ulteriore scritto del 15 aprile 2003 al TCA l'assicurato, oltre a produrre il
doc. _, ha ancora osservato che:
"
(…)
IN ORDINE
II mio ricorso si è dimostrato tempestivo e non ha sollevato
nessuna eccezione d'ordine, secondo la risposta di causa in questione. Lo
stesso non si potrebbe dire dell'Ufficio giuridico però, che non sembra aver
rispettato i termini di 20 giorni intimati per la risposta a decorrere dal 7
gennaio 2003. Risulta infatti dal timbro che tale risposta sia pervenuta al
vostro stimato Tribunale solo il 9 aprile 2003, dopo più di 3 interi mesi! E questo nonostante la mia sollecitazione del 3 marzo scorso e
la mia grave e dimostrata precarietà finanziaria.
NEL MERITO
Nel punto numero 3 la referente cita a sproposito la sentenza del
Tribunale Federale del 22.11.02, (C 37/02, e relativi
riferimenti). Infatti il parallelismo con il mio caso non regge: io non sono
e non sono mai stato socio gerente della __________ tantomeno con
diritto di firma individuale.
Come si evince dal mandato del 27.12.01 revocato il 12.7.02 e
dalle dichiarazioni del 25.9.02 riportate, non ho mai detenuto il diritto di
firma individuale e perfino sul conto bancario il mio diritto era limitato a
piccole spese inferiori a CHF 5'000.
La chiusura della Sagl non è necessaria poiché non ha debiti, è
semplicemente dormiente con una linea telefonica intestata a mia madre
(vedasi fattura allegata), socia gerente. Inoltre, mai nessuna fattura è
mai stata emessa da tale ditta. Infine, sto cercando di vendere le mie quote
per cercare di recuperare qualche attivo ma non è cosa facile e a tutt'oggi non
ha portato frutti.
Nel punto numero 5 si ritorna sulla Sagl e si cerca di screditare
la mia versione dei fatti, senza apportare nuove prove. Ripeterò a mia difesa
che:
-
la società
si trova presso il domicilio di mia madre (__________), proprietaria
dell'immobile stesso, e non presso il mio domicilio.
-
mia madre,
pur avendo una quota minoritaria è sempre stata socia gerente fin dalla
fondazione, ed è la unica responsabile della società, firmando tutti i
documenti relativi alla fondazione e all'apertura del conto bancario nonché
tutti i documenti relativi alla linea telefonica i pagamenti importanti, e
tutte quelle cose al di fuori del mandato del 27.12.02. Dalla data di revoca
del mandato, firma proprio tutto solo lei!
-
unica
eccezione la richiesta del permesso per il collocamento (vedasi il mandato del
27.12.01 mi dava incarico di occuparmi di tale richiesta quindi delegandomi di
fatto la facoltà di firma). Si noti che tale permesso non fu mai concesso e che
la domanda fu revocata tempestivamente presso il relativo ufficio.
Si conclude che io mi comporti come un datore di lavoro, ma questo
è completamente fasullo, come dimostrato!
Nei paragrafi successivi e nella nota a margine si fa una grande
confusione riferendosi alla __________ in liquidazione fin dal 2001, già chiusa
da tempo e con sede a __________, non __________. AI riguardo dell'errore
indotto dall'assicurata mi sono già ampiamente espresso in precedenza (vedasi
raccomandata del 11.11.02 già in vostro possesso) ed è stato anche confermato
dalla __________ verbalmente che si trattò di uno sbaglio dell'assicurata
stessa, chiami per conferma.
Quello che sembra essere di difficile comprensione dall'Ufficio
giuridico, è che le dichiarazioni del 25 settembre 2002 sono state mal
interpretate dal funzionario e non mi hanno lasciato alcuno spazio per spiegare
la situazione nella sua completezza. Erano infatti una serie di domande
pre-confezionate per arrivare alla conclusione riportata più volte di
"inidoneità al collocamento" ma non lasciavano mai spazio per una
spiegazione completa da parte mia!
Ecco perchè non risulta esplicitamente da nessuna parte nel
rapporto il mandato del 27.12.02, pur se menzionato a voce il funzionario non
ha capito (o non ha voluto capire) ed ha focalizzato tutti i suoi sforzi sul
dimostrare l'inidoneità seguendo lo schema pre-confezionato!
Se si rileggono le mie risposte tenendo conto della mia buona fede
e dell'esistenza del mandato, si capirà il perchè delle mie risposte a domande
del tipo:
"Quali sono i suoi compiti all'interno della società?"
Adr: promuovere l'attività/acquisizione
"Chi si occupa del reclutamento clienti all'interno della
società?"
Adr: io.
"Chi ha diritto di firma all'interno della società?"
Adr: mia madre.
…
"Quale attività ha svolto e svolge presso la ditta?"
Adr: svolgo quella di vendere le quote e ho svolto quella di
acquisizione clienti.
Come si può facilmente immaginare, le mie risposte erano tutte
molto più complete ed articolate di quelle riportate nel rapporto, e ricordo
molto bene di aver accennato al mandato di acquisizione clientela, ormai
terminato. Però questo è stato poi travisato e troncato in una sterile risposta
come qui sopra riportato! Le mezze verità riportate unitamente alla costruzione
sistematica di una fantomatica malafede hanno poi causato il resto.
Voglio far notare che il funzionario incaricato della
verbalizzazione, una certa Sig.ra __________, non era di certo all'altezza di
capire le mie spiegazioni e cercava in ogni caso di forzare le tracce di un suo
superiore, forse la Sig.ra __________ che risponde al ricorso o forse il Sig.
__________ che firma la risposta? Non avendo mai neanche parlato a tale
funzionario, non capisco come faccia a tirare conclusioni così infamanti nei
miei riguardi ammettendo poi alla fine, nella nota a margine, di non capire le
motivazioni di malafede da lui stesso ipotizzate per costruire questo castello
di assurdità!
A loro difesa tirano in gioco uno scritto antecedente alla
contestata decisione di incollocabilità nel quale non potevo certo immaginare
la completa malafede dell'Ufficio giuridico nel travisare la dichiarazione
partendo da mezze verità preconfezionate, come illustrato qui sopra. Speravo
ancora in una rapida soluzione che mi permettesse di non dover elemosinare
soldi alla collettività (il funzionario dell'Assistenza che mi ha accolto, Sig.
__________, giurista di formazione, dopo essersi stupito delle mie alte
competenze e dei titoli accademici di tutto rispetto ed aver ascoltato le mie
disavventure ha concluso che se dipendesse da lui mi avrebbe dato ragione e mi
ha così rincuorato un po'). Ecco perchè mi espressi in
quei termini, ero speranzoso di ricevere presto l'aiuto tanto agognato. Oggi di
certo non mi esprimerei con tanta ingenuità!
Già in occasione di questo colloquio comunque, l'unica
"attività" se così si può definire tale desiderio era esplicitamente
la vendita delle quote. A questo scopo mi sono recato nel Canton
__________: sia per fare una pausa di riflessione che per trattare la
vendita delle quote (ancora non avvenuta) con un interessato trovato da mia
madre. Non avevo di certo i mezzi per fare una vera vacanza!
Ho sempre cercato di spiegare il concetto alla base di tutti i
miei atti, ma si continua a far orecchie da mercante e non voler capire un
concetto che mi sembra molto semplice, e che spero trovi il suo consenso. Le
chiederei gentilmente per un momento di mettersi nei miei panni.
Vengo "spinto" a buttarmi nell'avvio di una attività in
proprio sotto "minaccia" di sanzioni da parte dell'URC per avere
ripensamenti allo scadere dei 3 mesi di preparazione (nei quali ho si
beneficiato di indennità speciali senza dover sottopormi al controllo periodico
ma in realtà ho sempre proseguito la ricerca di un posto di lavoro come
dipendente sotto terzi e lo posso provare). La motivazione che mi ha più
rassicurato era la possibilità di rientrare in disoccupazione qualora
l'attività fosse andata male, come già presagivo per la mancanza di una ripresa
economica fine 2002. Cosa questa che ora mi si cerca di impedire in tutti i
modi!
In questo scenario, investo tutti i miei risparmi nel capitale
della Sagl, ma nessun mandato si genera nei primi 6 mesi di vita. Non potendo
proseguire per mancanza di fondi non mi resta che sospendere qualsiasi attività
e reiscrivermi in disoccupazione. Ecco la grande sorpresa dell'inganno nel
quale mi hanno portato (notarsi che nel frattempo mi cambiano anche il
collocatore, che mi aveva rassicurato nel dicembre 2002 di poter rientrare se
le cose fossero andate male). Da allora tutto precipita e mi ritrovo sull'orlo
del fallimento personale con diversi precetti esecutivi, e vivo grazie
all'Assistenza sperando nell'ottenere giustizia!
Oggi sono in cura per l'alto grado di stress prodotto da questa
situazione di precarietà indotta ed ho preso ben 20Kg di peso portandomi a
130Kg. Con tutte le conseguenze fisico-psichiche che questo comporta, e con
tanti risentimenti che mi spaventano anche un po' essendo
sempre stato una persona positiva e confidente nella giustizia a protezione dei
più deboli.
Mi si vuole far passare per una persona che non ha diritto alla
disoccupazione perchè eserciterei un'attività, ma non si tiene per nulla conto
che se questo fosse vero non cercherei un impiego come comprovato dal mio
collocatore, nè mi troverei in Assistenza e sull'orlo del fallimento personale!
II cuore e la logica non trovano spazio negli organismi che dovrebbero
difendere le fasce deboli, i politici lo ignorano e si illudono che il sistema
funzioni e che anzi la disoccupazione diminuisca grazie agli aiuti all'auto-imprenditorialità.
Che tristezza!
Mi sembra di capire che
l'Ufficio Giuridico posi tutta la sua accusa sul caposaldo della giurisprudenza
del Tribunale federale (considerazioni al punto numero 3), ma come ho già
spiegato non si può comparare la mia situazione a questo caso. Non sono aimè in grado (non posso permettermi di pagare un avvocato) di trovare una
giurisprudenza più consona al mio caso, ma credo spetti all'Ufficio giuridico
il trovare, se esistesse, una tale decisione presa in sfavore di un socio non
gerente e senza firma individuale!"
(Doc. _)
1.7. Il doc. _
unitamente all'allegato doc. _ sono stati notificati alla Sezione del lavoro
(cfr. doc. _) che, con scritto del 29 aprile 2003 al TCA, si è riconfermata
nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
In concreto l'assicurato cerca di ribaltare e
annullare quanto da lui dichiarato in occasione del verbale 25 settembre 2002.
Tuttavia le affermazioni di controparte non permettono una conclusione
differente da quanto fatto in sede di risposta. Il ricorrente ha chiesto e
ottenuto delle indennità speciali proprio per il promovimento dell'attività
lucrativa indipendente da lui voluta, ossia la costituzione della __________.
Tale società esiste tutt'oggi e il ricorrente ne è stato il promotore ed è -
quanto meno - il suo amministratore di fatto con una partecipazione del 95 % al
capitale sociale (pari a franchi 19'000.--), mentre la madre è socia gerente
con una partecipazione del 5 % al capitale sociale (pari a franchi 1'000.--).
(…)" (Doc. _)
1.8. Il 3 luglio
2003 l'assicurato, presente la controparte, é stato sentito dal vicecancelliere
__________.
In
quell'occasione è stato allestito un verbale (cfr. doc. _) delle cui risultanze
si dirà nel merito.
in
diritto
In ordine
2.1. L'insorgente
chiede innanzitutto al TCA di non considerare la risposta di causa in quanto
presentata fuori dal termine di 20 giorni e ritenuto che nessuna proroga è
stata chiesta e accordata (cfr. doc. _).
Giusta
l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo
che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne
trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata
decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta cui sono da allegare tutti i documenti.
Il cpv. 2
recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di
istanza motivata dall’autorità amministrativa.
Secondo
l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente
legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine
perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in
intero.
In casu,
il TCA ha, con ordinanza del 7 gennaio 2003 (cfr. doc. _), assegnato alla
Sezione del lavoro il termine di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la
propria risposta di causa.
L'amministrazione,
senza chiedere una proroga, non ha rispettato il termine di 20 giorni ed ha
tardato ad inoltrare la risposta di causa (sulla necessità di rispettare il
principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244).
Si tratta
qui comunque di un termine d'ordine.
Visto l'ulteriore
scritto dell'assicurato (cfr. doc. _) il TCA ha quindi invitato
l'amministrazione a presentare a stretto giro di posta, unitamente all'incarto
completo, la risposta di causa (cfr. doc. _).
All'amministrazione
non è stato assegnato il termine perenterio ai sensi dell'art. 8 LPTCA.
La
risposta di data 8 aprile 2003 è pertanto tempestiva. L'amministrazione è
invitata in futuro ad essere più celere nella produzione della risposta di
causa e, se necessario, a chiedere puntualmente e con adeguata motivazione una
eventuale proroga del termine.
Sul tema
sollevato dall'assicurato occorre ancora formulare le seguenti considerazioni.
Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella
LADI, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di
ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio,
assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23
n. 5).
Inoltre,
confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una
sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, l'Alta
Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
d) Sia rilevato infine che il diritto
federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova.
In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di
diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove
(art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli
art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle
assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel
senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano
in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il
giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi
di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il
materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto
giudizio sui diritti litigiosi. (…)
Elemento determinante dal profilo probatorio,
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."
(cfr. STFA del 29 dettembre 1998 nella causa F.,
H 201/97, consid. 7d)
In una
recente sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il
TFA ha appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le
censure sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…) In via abbondanziale si rileva che, a
prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona
sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5
agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo
stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre
1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato
telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare
un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però
avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi.
(…)."
In
un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00) chiamato a
pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione
incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta
presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa
prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata
giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti
giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in
quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In
quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
"
(…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo
aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni
sociali e quindi anche dell'asssicurazione malattie vigesse il principio
inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i
documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta
tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui
sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,
non si vede pertanto in quale modo la
litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla
Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso
di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,
(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella
causa T., K 22/00)
In simili
condizioni il TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di
causa che è stata intimata all'assicurato il quale ha preso posizione sulla
stessa (cfr. doc. _).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 19
novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI), cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata (cfr. art. 15 cpv. 1 LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF
112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
In
particolare il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI)
che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in
grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 febbraio
2003 nella causa N., C 205/02, consid. 2.3; STFA del 5 agosto 2002 nella causa
H., C 175/00, consid. 1; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
2.4. In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Fondandosi
su questa giurisprudenza, in diverse altre sentenze (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 14,
consid. 2a, pag. 41 e 42; DLA 2000 N. 14, consid. 2, pag. 70 e 71; STFA del 23
aprile 2003 nella causa B., C 206/01, consid. 3.2; STFA del 14 aprile 2003
nella causa F., C 92/02, consid. 2; STFA del 14 marzo 2003 nella causa B, C
120/02, consid. 2; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., consid. 1.2; STFA
del 19 febbraio 2003 nella causa K., C 248/02, consid. 2.4; STFA del 12
febbraio 2003 nella causa W., C 163/02, consid. 1; STFA del 10 dicembre 2002
nella causa G., C 89/02; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R. C 37/02,
consid. 3 - riassunto dall'amministrazione nella risposta di causa - e STFA del
9 agosto 2002 nella causa F., C 340/01) la nostra Massima Istanza ha ribadito
che il lavoratore che gode di una professione professionale paragonabile a
quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione
quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva.
La
situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa
a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento
volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad
esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe
definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato
può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.
Il TFA
vuole dunque, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,
dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente
delle indennità di disoccupazione.
L'Alta
Corte sostiene infatti che:
"
Die Rechtsprechung BGE 123 V 237 Erw. 7 ist nicht
in dem Sinn zu verstehen, dass Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung
stets und schlechthin vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausgeschlossen
wären (Urteil B. vom 6. Oktober 2000 [C 16/00]). Eine Einschränkung der
Anspruchsberechtigung kann sich durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit.
c AVIG - nach Wortlaut und systematischer Einreihung eine Vorschrift zur
Kurzarbeitsentschädigung - ergeben, um Gesetzesumgehungen und
rechtsmissbräuchliche Leistungsbezüge zu verhindern. Für die Grenzziehung
stellt BGE 123 V 237 Erw. 7 insbesondere darauf ab, ob der Betrieb nur "für
eine gewisse Zeit vollständig stillgelegt" (kein Anspruch) oder aber
"geschlossen" wird, das Ausscheiden des betreffenden Arbeitnehmers
mithin definitiv ist (Anspruch bejaht; BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb)."
(cfr. STFA del 23 aprile 2003 nella causa B., C 206/01,
consid. 3.2 e STFA del 19 febbraio 2003 nella causa K., C 248/02, consid. 2.4)
Così, nel
caso di un assicurato, impiegato quale carpentiere, che dopo essere stato
licenziato è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del
consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato,
il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.2 Auf Grund der Akten steht fest, dass die Firma
X. AG, Zimmerei und Bedachungen, den Beschwerdegegner auf 31. Januar 2001
entlassen hat. Bereits Ende 2000 wurden der Betrieb dieser AG grösstenteils
eingestellt, Warenvorräte, Maschinen, angefangene Arbeiten und Infrastruktur an
eine Drittfirma verkauft sowie Räumlichkeiten und Werkstatthallen an andere
Unternehmungen vermietet. Die Gesellschaft entliess das Personal, behielt
einzig noch das Eigentum über ihre Liegenschaften und blieb fortan nur noch als
Immobilienfirma aufrecht erhalten. Dies bestätigt die M. Treuhand AG, am 2.
März 2001 ausdrücklich. Da somit die Zimmerei vollständig aufgelöst wurde,
konnte der Versicherte nach der Kündigung als Zimmermann in dieser Firma keine
Anstellung mehr finden. Selbst wenn er bis 23. April 2001 oder noch länger als
Verwaltungsratsmitglied im Handelsregister eingetragen blieb, bestand
angesichts der Liquidation aller Abteilungen mit Ausnahme der
Immobilienverwaltung auch keine Aussicht mehr, sich gegebenenfalls wieder als
Zimmermann einstellen zu lassen. Das Ausscheiden des Versicherten aus der
Zimmerei und die Liquidation dieser Abteilung war daher definitiv. Es lag auch
kein Fall von 100%iger Kurzarbeit vor. Unter solchen Umständen kann nicht von
einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen der
Arbeitslosenversicherung gesprochen werden.
2.3 Daran ändert der Einwand nichts, der Beschwerdegegner
habe auf Grund seiner verwandtschaftlichen Verhältnisse und seiner nicht
unerheblichen finanziellen Beteiligung an der Firma X. AG weiterhin Gelegenheit
gehabt, seinen Einfluss geltend zu machen und sich bei Bedarf erneut in den
Verwaltungsrat wählen zu lassen. Wesentlich ist nicht, ob dem Versicherten die
Möglichkeit offen gestanden hätte, sich erneut in den Verwaltungsrat wählen zu
lassen. Entscheidend ist vielmehr, ob er seine angestammte Tätigkeit als
Zimmermann wieder hätte aufnehmen können. Dies ist aber zu verneinen, da die
Zimmerei endgültig aufgelöst worden ist. Der vorliegende Fall ist daher mit dem
von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts i. S. K. vom 14. März 2001 (C 376/99) nicht vergleichbar.
In jenem Entscheid wurde ein eigentliches Firmenkonglomerat von Mitgliedern
einer einzigen Familie gehalten. Von diesem Konglomerat fiel ein einzelner
Betrieb in Konkurs; indessen blieb es der dabei entlassenen Beschwerdeführerin
möglich, sich beliebig in einem anderen, von der Geschäftstätigkeit her
vergleichbaren Betrieb des Konglomerats wieder anstellen zu lassen. Derartige
Verhältnisse liegen in casu gerade nicht vor: Dem Beschwerdegegner war es nicht
möglich, sich bei seinem Bruder, welcher Teile der Aktiengesellschaft in eine
Einzelfirma überführte, erneut als Zimmermann anstellen zu lassen. Vielmehr
musste er sich auf dem offenen Arbeitsmarkt bewerben und fand schliesslich eine
Anstellung bei einer Firma, welche völlig ausserhalb seines Einflussbereiches
steht. (…)." (cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa D., C 219/02,
consid. 2.2 e 2.3)
2.5. In
particolare l'Alta Corte ha giustificato una certa rigorosità della propria
giurisprudenza anche avuto riguardo all'importanza della controllabilità della
perdita di lavoro.
Infatti,
nella STFA del 14 aprile 2003 nella causa F. (C 92/02), il TFA ha, tra l'altro,
affermato che:
"
(…)
-
En l'occurrence, le recourant n'ignore pas cette
jurisprudence, mais estime qu'elle s'applique exclusivement lorsqu'on peut
retenir, au vu des particularités du cas concret, que le travailleur concerné
commet un abus de droit en requérant des indemnités de chômage. Or, rien de tel
dans son cas. S'il avait poursuivi, malgré son licenciement, une activité pour
le compte de X. SA, c'était uniquement dans le but d'assainir cette société et
de la vendre, et non pas pour la maintenir en vie dans l'espoir d'obtenir
ultérieurement de nouveaux engagements. Son choix de vendre la société plutôt
que de procéder à sa dissolution immédiate avait seulement été guidé par la
volonté de conserver une bonne réputation comme gestionnaire de fortune sur le
marché du travail. Dès le moment où la société avait connu des pertes, il avait
pris la décision de mettre un terme à son activité et, quant à lui, de trouver
un nouvel emploi salarié: preuve en était les nombreuses recherches d'emploi
qu'il avait faites avant même de s'inscrire au chômage.
-
Le fait de subordonner, pour un travailleur
jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des
indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui
l'employait, peut certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas
d'espèce. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à
cette exigence. Il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de
travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle
est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne
serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une
fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciés, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle ils travaillaient. De par
leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une
influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement
leur chômage difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le
Tribunal fédéral des assurances a posé des critères stricts permettant de lever
d'emblée toute ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la
perte de travail d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à
celle d'un employeur. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'y a pas
de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de
droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première
fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la
réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une
personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société,
non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la
possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002
p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il
est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur
jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur. A cet égard, c'est
en vain que le recourant se réfère à l'arrêt P. du 6 juillet 2001. Dans cet
arrêt, il s'agissait pour le Tribunal fédéral des assurances de se prononcer
non pas sur les conditions du droit à l'indemnité journalière mais sur le
bien-fondé ou non d'une décision de reconsidération de l'administration qui est
soumise à des exigences bien différentes. Au moment où le recourant a sollicité
l'indemnité de chômage, il poursuivait une activité pour le compte de sa propre
société. C'est dès lors à juste titre que la caisse lui a dénié tout droit aux
prestations de l'assurance-chômage dès le 7 mars 2001. Il ressort cependant du
dossier que F. a vendu la totalité du capital-action de sa société le 19
septembre 2001, ce qui pourrait conduire à une nouvelle appréciation de sa
situation. Il appartiendra à la caisse d'examiner si le recourant peut
prétendre des indemnités de chômage à partir de cette date. Le recours est mal
fondé. (…)".
(cfr. STFA del 14 aprile 2003 nella causa F., C
92/02, consid. 3 e 4)
2.6. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che, in ossequio al suo diritto di essere sentito
(cfr. art. 24 cpv. 2 OADI e cfr. RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; DTF
126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), prima di emettere la decisione qui
impugnata l'amministrazione ha dato all'assicurato la possibilità di esprimersi
circa il ventilato esame della sua idoneità al collocamento.
Con la
"Convocazione" del 9 settembre 2002 all'assicurato sono infatti stati
trasmessi gli atti concernenti la "Comunicazione dubbi circa l'idoneità al
collocamento" e il ricorrente è stato sentito personalmente come risulta
dal verbale di audizione del 25 settembre 2002 (cfr. doc. _).
2.7. Nell'evenienza
dagli atti di causa risulta che l'ultima iscrizione al collocamento
dell'assicurato risale al 16 luglio 2002 (cfr. doc. _).
Precedentemente
l'assicurato ha aperto i seguenti termini quadro:
dal
03.01.94 al 02.01.96
dal
01.04.96 al 31.03.98
dal
01.04.98 al 31.03.00
dal
01.06.01 al 31.05.05 (cfr. doc. _).
L'ultimo
termine quadro per la riscossione, meglio quello che è iniziato il 1° giugno
2001, è di quattro anni in virtù dell'art. 71d cpv. 2 LADI secondo il quale se,
riscossa l'ultima indennità giornaliera speciale, l'assicurato intraprende o ha
già intrapreso un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento
di altre indennità giornaliere si applica un termine di quattro anni. Le
prestazioni dell'assicurazione non possono superare complessivamente la durata
di due anni.
L'assicurato
ha controfirmato la "Conferma di assunzione", datata 15 gennaio 2000,
che prevedeva, tra l'altro, l'inizio al 1° gennaio 2000 della sua attività
quale general manager presso la __________ e una retribuzione di fr. 10'000.--
lordi per 13 mensilità (cfr. doc. _).
Con
lettera "Raccomandata anticipata a mano", del 29 marzo 2001, la
__________ ha disdetto con effetto al 31 maggio 2001 il rapporto di lavoro che
la legava al ricorrente (cfr. doc. _).
Nella sua
"Domanda d'indennità di disoccupazione" del 7 giugno 2001
l'assicurato ha infatti dichiarato che il suo ultimo datore di lavoro è stata
la __________ presso la quale egli è stato occupato dal 1° gennaio 2000 al 31
maggio 2001 (cfr. doc. _, punti 14 e 16).
Nel
medesimo formulario il ricorrente ha dichiarato che prima del suo ultimo
impiego aveva lavorato per la __________ dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 2000
(cfr. doc. _, punto 27).
Nella
__________ l'assicurato ha rivestito la carica di socio gerente con diritto di
firma individuale e una quota sociale di fr. 19'000.-- su un capitale sociale
di fr. 20'000.-- (cfr. doc. _).
In questa
veste l'assicurato ha pure compilato l' "Attestato del datore di
lavoro" della __________ nel quale, tra l'altro (a differenza di quanto
indicato nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 7 giugno
2001; cfr. doc. _ punto 27), egli ha affermato che è stato occupato per questa
ditta dal 1° aprile 1999 al 31 dicembre 1999 e, circa il motivo della disdetta,
ha dichiarato: "(…) Ristrutturazione per cessione azienda ad altra
società. Continuazione solo come patente. (…)." (cfr. doc. _ in
particolare il punto 14).
Questa
ditta risulta ancora oggi iscritta a RC quale "__________ in
liquidazione" (cfr. doc. _).
In uno
scritto dove descrive la sua "Esperienza professionale" l'assicurato
ha inoltre dichiarato che, quale Direttore della __________, sua
responsabilità, tra l'altro, era la: "consulenza nelle risorse umane,
ricerca e selezione del personale dalla società __________, venduta al
gruppo fin dal 01/2000." (cfr. doc. _).
Il 29
maggio 2001 è stato steso il seguente "Verbale del colloquio di
consulenza":
"
Iscrizione + coll. L'assicurato si reiscrive in
DISO comunicando la volontà di rendersi indipendente richiedendo il
finanziamento c/o __________. Viene fissato il prossimo coll. per definire ev.
passi da seguire e la possibilità di beneficiare di ID speciali." (cfr.
doc. _)
In una
lettera del 28 dicembre 2001 all'att. del sig. __________ della Sezione per il
Promovimento Economico e del Lavoro, su carta intestata della __________ e da
lui sottoscritta quale futuro direttore responsabile, l'assicurato ha scritto che:
"
La nuova società di collocamento privato che le
avevo annunciato a settembre 2001 è finalmente pronta, nei suoi nuovi uffici di
__________, fuori dal caos del traffico cittadino e con ampi parcheggi
gratuiti.
Richiedo come d'accordo la nuova patente per il
collocamento privato in Ticino a mio nome ed in favore della società, avendo
ricevuto un interessante offerta dalla stessa per esserne il direttore
responsabile. Siete già in possesso dei miei dati, ma se avesse bisogno di
ragguagli o aggiornamenti non esiti a richiedermeli.
Avendo operato con successo per diversi anni sul
mercato Ticinese, prima in __________ poi nella __________, richiedo di
autorizzare la nuova società, __________ ad iniziare la campagna pubblicitaria
per lanciare l'attività al più presto, in attesa del disbrigo delle varie
formalità che porteranno all'autorizzazione. Intenderei pubblicare alcune
ricerche di personale specializzato sui giornali più letti del Ticino dal mese
di gennaio 2002, ed effettuare un mailing di presentazione agli inizi di
febbraio 2002.
I primi collocamenti a buon fine sono attesi per
il mese di maggio 2002. (…)." (cfr. doc. _)
Questo il
tenore del "Verbale del colloquio di consulenza" del 30 gennaio 2002
firmato dall'assicurato:
"
L'assicurato ha beneficiato delle ID speciali,
(60), per poter permettergli di concretizzare il suo progetto di
autoimprenditorialità con scadenza 21.12.01, inizio effettivo dell'attività.
Sulla base di quanto esposto sopra si procede alla relativa chiusura del caso
dal 22.12.01. Il Signor __________, legge e firma." (cfr. doc. _)
Nella
"Domanda d'indennità di disoccupazione" del 17 luglio 2002
l'assicurato, tra l'altro, ha dichiarato di aver vissuto con i propri risparmi
e di non aver ricevuto niente per la sua attività indipendente e, in
particolare, ha osservato che: "(…) Si tratta di un riannuncio
dovuto all'abbandono del tentativo di auto imprenditorialità dovuto alla crisi
del mercato nel settore scelto (recruting). (...)." (cfr. doc. _ punto 20
e Osservazioni).
Il 10 ottobre
2001 è stata iscritta a RC la __________ (cfr. FUSC del __________ 2001, N.
__________, pag. __________).
Lo scopo
della __________ è sostanzialmente uguale a quello della __________ e per la
stessa l'assicurato è socio senza diritto di firma con una quota di fr.
19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (cfr. doc. _).
Socia
gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- è la
signora __________ nata __________, mamma dell'assicurato (cfr. doc. _).
Quale
recapito della __________ a RC è iscritto: Via __________.
A questo
indirizzo si trova una palazzina plurifamigliare di proprietà della mamma
dell'assicurato la quale abita al N. civico _ e l'assicurato al _ dello stesso
edificio (cfr. doc. _).
Nel suo
scritto del 15 aprile 2003 al TCA, prendendo posizione sulla risposta di causa,
l'assicurato ha, tra l'altro, affermato che:
"
(…)
Nel punto 3 la referente cita a sproposito la
sentenza del Tribunale federale del 22.11.02 (C37/02 e relativi riferimenti).
Infatti il parallelismo con il mio caso non regge: io non sono e non sono
mai stato socio gerente della __________, tantomeno con diritto di firma
individuale.
Come si evince dal mandato del 27.12.01 revocato
il 12.7.02 e dalle dichiarazioni del 25.9.02 riportate, non ho mai detenuto il
diritto di firma individuale e perfino sul conto bancario il mio diritto era
limitato a piccole spese inferiori a CHF 5'000.
La chiusura della Sagl non è necessaria poiché
non ha debiti, è semplicemente dormiente con una linea telefonica intestata
a mia madre (vedasi fattura allegata), socia gerente. Inoltre, mai nessuna
fattura è mai stata emessa da tale ditta. Infine, sto cercando di vendere le
mie quote per cercare di recuperare qualche attivo ma non è cosa facile e a
tutt'oggi non ha portato frutti. (…)." (cfr. doc. _)
Al
riguardo questo Tribunale osserva quanto segue.
Nel suo
"Curriculum Vitae" del 1° giugno 2001, al quale si rinvia anche nella
"Domanda d'indennità di disoccupazione" del 17 luglio 2002
(l'assicurato afferma infatti che: "(…) Trattandosi di un riannuncio,
avete già tutti i documenti. (…)."; cfr. doc. _ ultima pagina), il
ricorrente indica quale suo indirizzo la Via __________ e quale Tel. privato il
no. __________ che ora risulta invece essere quello della __________ e il cui
titolare è sua madre (cfr. doc. _ e doc. _ allegato doc. _).
Lo stesso
numero telefonico __________ figura anche sulla lettera concernente il suo
rientro in disoccupazione del 16 luglio 2002 spedita dall'assicurato alla
Sezione del Lavoro il 17 ottobre 2002 (cfr. doc. _).
Solo
sull'autocollante apposto sulla busta contenente la lettera Raccomandata
dell'11 novembre 2002 alla Sezione del Lavoro (sulla cui carta figura ancora il
vecchio numero di telefono) risulta che il nuovo collegamento telefonico
dell'assicurato è ora lo __________ (cfr. doc. _).
Lo stesso
assicurato afferma poi che sta cercando di vendere le sue quote e questo
nonostante sua madre, quale socio gerente, in uno scritto indirizzato al figlio
del 12 luglio 2002 abbia, tra l'altro, testualmente dichiarato che: "(…)
Fin da oggi mi occuperò io della ricerca di un acquirente delle quote
societarie alfine di recuperare almeno parte degli investimenti sostenuti fino
ad ora. (…)." (cfr. doc. _).
Circa poi
il diritto di firma a favore del conto bancario intestato alla __________, in
sede di audizione del 25 settembre 2002, l'assicurato ha solo dichiarato di
avere il diritto di firma su quel conto e non ha specificato che lo stesso
sarebbe stato limitato a spese fino al massimo a fr. 5'000.-- (cfr. doc. _).
In
particolare l'assicurato ha sottoscritto le seguenti dichiarazioni riportate
nel verbale di audizione del 25 settembre 2002:
"
(…)
E' stato socio e fondatore della __________?
Adr: si
Chi è il promotore della __________?
Adr: io
Conosce i soci della __________?
Adr: si.
Che attività svolge questa società?
Adr: ricerca di personale.
Chi è il responsabile della __________?
Adr: io.
Quali sono i suoi compiti all'interno della
della società __________?
Adr: promuovere l'attività/acquisizione.
Chi si occupa del reclutamento clienti
all'interno della __________?
Adr: io.
Chi ha il diritto di firma all'interno della
all'interno della __________?
Adr: mia madre.
Ho firmato i documenti dell'ufficio.
I documenti che ho inoltrato all'Ufficio del
lavoro per l'autorizzazione sono stati firmati da me.
Mia madre ha firmato solo le cose ufficiali
(istrumento notarile e previsto la firma del bilancio ecc.).
Ha degli uffici propri la __________?
Adr: si. Gli uffici sin trovano in via __________.
Quale attività ha svolto e svolge presso la
ditta __________?
Adr: svolgo quella di vendere le quote e ho
svolto quella di acquisizione clienti.
__________ ha un conto bancario o postale?
Adr: conto bancario.
Chi ha il diritto di firma di questo conto?
Adr: entrambi.
Quanti impiegati lavorano o hanno lavorato per
questa società?
Adr: nessuno.
Appena l'attività fosse partita mi sarei assunto
con un contratto.
Ha o ha avuto un rapporto di lavoro con la
__________?
Adr: no.
Per quale motivo investe del denaro
(pubblicità, ricerca di personale ecc.) se la società è stata messa in vendita?
Adr: semplicemente perché ci sono delle clausole
nel contratto di pubblicazione __________ che non posso disdire.
Per quale motivo ha richiesto le indennità speciali
(LADI 2001) per il progetto __________?
Adr: per fare partire il progetto.
Durante questo periodo (ottobre/dicembre) mi
potrebbe indicare che tipo di passi ha intrapreso per allestire la società?
Adr: studio di fattibilità, organizzare la
pubblicità, Data Base aziendale, richiesta Ufficio Lavoro signor __________ per
autorizzazione apertura agenzia di collocamento, costituzione della società.
(…)." (cfr. doc. _)
Durante
l'audizione del 25 settembre 2002 l'assicurato non ha invece mai specificato
che egli, il 27 dicembre 2001, avrebbe ottenuto solo un "Mandato di
acquisizione clientela per il Recruting" revocatogli poi dalla __________
il 12 luglio 2002.
In
particolare l'assicurato non ha prodotto, né in quell'occasione né in seguito
ha trasmesso all'amministrazione, i documenti _ e _ che attestano queste
evenienze e che sono stati allegati al ricorso.
Inoltre,
sempre circa l'audizione del 25 settembre 2002 (il cui verbale, lo si
ribadisce, è stato da lui sottoscritto senza nulla aggiungere; cfr. doc. _), in
un precedente scritto del 17 ottobre 2002 e a differenza di quanto sostenuto
nei propri allegati (cfr. doc. _), l'assicurato così si è espresso: "(…)
Durante queste due ore di audizione ho potuto difatti spiegare e documentare
precisamente la complessa situazione in cui mi trovo. (…)." (cfr. doc. _).
Da tutte
le emergenze appena descritte questo Tribunale deve concludere che a ragione la
Sezione del lavoro ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento a far
tempo dal 16 luglio 2002.
Infatti,
nella veste di socio gerente con diritto di firma individuale e una quota di
fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- (l'altro socio senza
diritto di firma era la madre dell'assicurato con una quota di fr. 1'000.--;
cfr. doc. _), dopo essere stato occupato quale impiegato dalla __________,
l'assicurato ha lavorato per la _____________________dal 1° gennaio 2000 al 31
maggio 2001 (cfr. doc. _ punto 16 e _ punti 2, 18 e 21).
Come
sopra visto, quale direttore della __________, tra le responsabilità
dell'assicurato rientrava pure la "consulenza nelle risorse umane, ricerca
e selezione del personale dalla società __________, venduta al gruppo
fin dal 01/2000." (cfr. doc. _).
Durante 6
mesi (meglio dall'11 novembre 1999 al 30 aprile 2000) l'assicurato è poi stato
il responsabilità dell'introduzione di __________, quale responsabile
temporaneo della __________, al quale sono stati concessi gli assegni per il
periodo d'introduzione (cfr. doc. _).
Con FAX
del 12 aprile 2001 (partito dagli uffici della __________ e su carta intestata
della __________) l'assicurato ha comunicato al Sig. __________ della Sezione
per il Promovimento Economico e del Lavoro quanto segue:
"
Come discusso per telefono le confermo la
rinuncia all'operare nel campo del PERSONALE A PRESTITO.
__________ rimane quindi attiva solo nel
COLLOCAMENTO PRIVATO.
Appena verrà presa una decisione definitiva al
riguardo, le comunicherò anche la nuova sede sociale." (cfr. doc. _)
Dunque,
anche dopo la cessazione del suo impiego per quella ditta e quale direttore
della __________, l'assicurato ha continuato ad occuparsi della __________.
A seguito
della disdetta della __________, con effetto al 31 maggio 2001 (cfr. doc. _),
l'assicurato si è quindi iscritto al collocamento comunicando di voler
intraprendere un'attività indipendente (cfr. doc. _).
L'assicurato
ha quindi beneficiato delle indennità giornaliere speciali per la fase di
pianificazione del suo progetto e il 10 dicembre 2001 è stata iscritta a RC la
__________ (cfr. doc. _).
A mente
del TCA per quest'ultima ditta, anche se non iscritto quale socio gerente con
diritto di firma individuale, l'assicurato ha rivestito e riveste tuttora una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Infatti
egli, oltre a detenere il 95% del capitale sociale, è socio fondatore e
promotore della __________ e si è occupato della costituzione e del lancio
dell'attività dell'azienda.
A
comprova della posizione dell'assicurato analoga a quella di un datore di
datore, va pure citata la seguente affermazione del ricorrente: "Appena
l'attività fosse partita mi sarei assunto (la sottolineatura è del
redattore) con un contratto." (cfr. doc. _).
Sempre
l'assicurato, in un FAX del 7 agosto 2002, indirizzato al Sig. __________ della
Sezione per il Promovimento Economico e del Lavoro e sottoscritto quale socio
della __________, ha, tra l'altro, dichiarato che: "(…) Per sua
informazione, non appena possibile provvederò alla modifica della ragione
sociale escludendo la ricerca e selezione del personale, ma visto che cercherò
di vendere la società __________, molto probabilmente si procederà al
cambiamento al momento della vendita per non intercorrere in spese aggiuntive
inutili (visto che la società non ha alcuna attività). (…)." (cfr. doc.
_).
Ancora in
una lettera del 17 ottobre 2002 alla Sezione del lavoro l'assicurato ha, in
particolare, ribadito che: "(…) In riferimento alla __________ - questa
società è attualmente in vendita dall'inizio di luglio 2002. Non avendo i soldi
per un atto notarile, non sono in grado attualmente di modificarne la ragione
sociale. (…)." (cfr. doc. _).
Ora,
ritenuto che dichiarazioni come quelle appena riprodotte concernono il destino
dell'azienda, è chiaro che se non rivestisse una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro l'assicurato non avrebbe certo potuto rilasciarle. Questo a
maggior ragione visto che, formalmente, egli risulta essere solo un semplice
socio senza diritto di firma.
Del
resto, considerato che lo scopo della __________ è sostanzialmente uguale a
quello della __________ e che quest'ultima ditta è iscritta quale __________ in
liquidazione dal 2 agosto 2001 (cfr. FUSC No. __________, FUSC No. __________e
FUSC No. __________), mal si comprende perché l'assicurato, il 10 dicembre 2001,
ha costituito la __________ (per la quale egli, sebbene sempre detentore di una
quota sociale di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.--) e a differenza
della __________ riveste solo la carica di socio senza diritto di firma mentre
la mamma quella di socia gerente con diritto di firma individuale.
L'unico
ragionevole motivo è il tentativo di fare risultare un suo ruolo nella Sagl
inferiore a quello effettivo.
La
__________ non è poi stata liquidata e risulta essere ancora in affitto nello
stabile di proprietà della mamma dell'assicurato (cfr. doc. _) il quale sta
cercando di vendere le sue quote.
Di
conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), visto
che la __________ continua ad esistere e l'assicurato, in una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro, non ha interrotto definitivamente tutti i
legami con la società, è a ragione che la Sezione del lavoro ha stabilito che
__________ dal 16 luglio 2002 non è idoneo al collocamento.
Al
riguardo, in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 28 pag. 183 - nel caso di
una ditta il cui fallimento è stato sospeso per mancanza d'attivo e il
dirigente, cui è stato disdetto il contratto, è diventato il liquidatore pur
restando l'azionista di maggioranza e l'unico membro del consiglio
d'amministrazione - il TFA ha stabilito che questa circostanza esclude il
diritto alle indennità di disoccupazione. Infatti, siccome la liquidazione
continua anche dopo la sospensione del fallimento, gli organi della società -
in casu l'assicurato in qualità di membro del consiglio d'amministrazione -
possono tra l'altro decidere di proseguire le attività della ditta fino alla
sua vendita o al suo scioglimento.
Analogamente
nel nostro caso __________, nella sua posizione simile a quella di un datore di
lavoro (si tratta infatti del socio con il 95% del capitale sociale in grado di
determinare le sorti della ditta), fino alla vendita della __________ o al suo
scioglimento, può decidere di continuare l'attività dell'azienda.
Il
rifiuto delle indennità di disoccupazione è giustificato anche perché, vista la
sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il mantenuto legame con
la ditta di cui ha cercato di lanciare l'attività e per la quale è stato
fondatore e promotore, la perdita di lavoro dell'assicurato è difficilmente
controllabile (cfr. consid. 2.5).
Basti qui
pensare che, in risposta alla domanda: "Come e quando ha informato i suoi
clienti che queste società/aziende non avevano più nessuna attività?"
l'assicurato ha dichiarato che: "Per __________ ho avvisato la clientela a
gennaio/febbraio 2001 tramite una circolare. Per quanto riguarda la __________
non ho dovuto avvisare nessuno perché non ho reclutato nessun cliente. Se per
ipotesi qualcuno si fa vivo li informo che la ditta non ha nessuna
attività." (cfr. doc. _).
Tuttavia,
invitato a prendere posizione su uno scritto datato 16 ottobre 2002 nel quale
un'assicurata ha dichiarato di conoscerlo per aver avuto un contatto telefonico
con lui per un posto di lavoro (cfr. doc. _), nella sua lettera dell'11
novembre 2002 alla Sezione del lavoro, dopo aver precisato di aver avuto un
contatto telefonico con la Sig.ra _ il 5 luglio 2002, l'assicurato ha, tra
l'altro, dichiarato che: "(…) Al seguito della conversazione avuta con la
Sig.ra _, ed avendo accertato di comune accordo che non si trattava del profilo
adeguato alla posizione, la Sig.ra _ non mi ha inviato il curriculum, bensì
siamo rimasti d'accordo che me lo avrebbe mandato via email per essere iscritta
nel database dell'agenzia. Cosa tuttavia mai avvenuta. (…)." (cfr. doc.
_).
In questo
caso l'assicurato non si dunque è limitato a dire che egli non ha nessuna
attività e ha pure contraddetto quanto sostenuto in un precedente scritto del
17 ottobre 2002, sempre alla Sezione del lavoro, laddove ha, in particolare,
dichiarato che: "(…) Per quanto riguarda la __________ - questa società
non ha alcuna attività né dipendenti, né uffici propri dagli inizi del 2001.
Nessuno se ne occupa più, e non essendo riuscito a vendere le quote, risulto
ancora socio io. (…).
In
riferimento alla __________ - questa società è attualmente in vendita
dall'inizio di luglio 2002. (…)." (cfr. doc. _).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.3, 2.4 e 2.5), il TCA deve confermare la decisione impugnata.
Questa soluzione si impone tanto più se si considera che l'assicurato ha
beneficiato di indennità per il promovimento dell'attività indipendente. Ora,
secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato che percepisce l'ultima
indennità giornaliera speciale e avvia un'attività indipendente dopo aver
beneficiato delle misure di promovimento dell'assicurazione contro la
disoccupazione mette termine alla propria disoccupazione. Il diritto ad eventuali
altre prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è direttamente
legato all'inizio effettivo di tale attività o alla rinuncia definitiva della
stessa. Per contro, il fatto che l'attività indipendente non sia
sufficientemente redditizia non dà diritto a ulteriori prestazioni, in quanto
fa parte dei rischi usuali inerenti all'avvio di un'azienda (cfr. DLA 2000 pag.
197 seg.).
2.8. In una
decisione del 16 maggio 2002 pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato
a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA ha stabilito
che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o
dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno
stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle
assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del
patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il
ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari
vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di
usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente
chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di
patrocinio gratuito.
L'art. 21
LPTCA stabilisce quanto segue:
"
1Quando il
giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e di discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve
termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un
patrocinatore d'ufficio.
2La disciplina
della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria."
Il 3
luglio 2003 l'assicurato, presente la controparte, è stato sentito dal
vicecancelliere __________.
In
quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
"
(…)
Il vicecancelliere con riferimento al doc. _
(lettera del ricorrente al TCA del 15 aprile 2003) chiede al ricorrente di
spiegare cosa intendeva esattamente dire con la frase:
" Mi sembra di capire che l'Ufficio
Giuridico posi tutta la sua accusa sul caposaldo della giurisprudenza del
Tribunale federale (considerazioni al punto numero 3), ma come ho già spiegato
non si può comparare la mia situazione a questo caso. Non sono aimè in grado (non posso permettermi di
pagare un avvocato) di trovare una giurisprudenza più consona al mio caso, ma
credo spetti all'Ufficio giuridico il trovare, se esistesse, una tale decisione
presa in sfavore di un socio non gerente e senza firma
individuale!"
Il ricorrente precisa che gli sembra che la
motivazione principale della decisione presa nei suoi confronti si basi sulla
giurisprudenza menzionata appunto dall'Ufficio Giuridico al punto 3 della
risposta.
Leggendo il contenuto della risposta non mi
sembra che possa essere applicata al mio caso. La differenza principale sta nel
fatto che io non sono socio gerente, non lo sono mai stato, e non ho firma
individuale nella Sagl.
Non avendo un avvocato non sono in grado di
indicare una giurisprudenza differente da quella indicata dall'Ufficio
Giuridico e che tiene conto della mia differente situazione sopra descritta.
Preciso che con ciò non intendo dire che non sono
in grado di difendermi senza un avvocato. Constato solo che io non sono un
avvocato mentre la controparte lo é.
Penso che questa situazione sia a mio svantaggio
visto che posso difendermi solo con le mie parole. Molti anni fa ho frequentato
dei corsi di diritto all'università di Losanna, ma non sono avvocato.
L'avv. __________, osserva che si ritiene
pertinente la giurisprudenza citata e che ovviamente la decisione non può
fondarsi che sulla legge e la giurisprudenza.
Inoltre, proprio nel caso citato (cfr. STFA del
22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02), l'assicurata sollevava a sua difesa
che non era più socia gerente e che la società non aveva più alcuna attività e
che non era stata liquidata solo per i costi legati all'operazione. Tuttavia il
TFA in virtù dei legami dell'assicurata con la ditta ha confermato il rifiuto
delle prestazioni assicurative.
Il vicecancelliere sottopone al ricorrente il
doc. _ prodotto dalla controparte e gli chiede cosa ne è stato del mandato
conferito all avv. __________.
Il ricorrente precisa che ha effettivamente dato
il mandato all'avv. __________ verso la fine del mese di novembre 2002 (la
lettera dell'avv. __________ e procura portano la data del 25 novembre 2002;
cfr. doc. _).
Dopo una settimana che ho dato il mandato ho
ricevuto una telefonata dall'avv. __________ che mi ha detto di aver visionato
i miei atti presso l'Ufficio Giuridico e mi ha comunicato oralmente il
preventivo e l'anticipo che mi sarebbe stato richiesto. Ho spiegato
immediatamente all'avv. __________ che non avevo i mezzi per proseguire e le ho
chiesto di passarmi al telefono l'avv. __________. All'avv. __________ ho
ribadito che non avevo i soldi per pagare un avvocato e gli ho detto che
toglievo il mandato. Preciso che quando ho parlato con l'avv. __________ ero
arrabbiato e l'avv. mi ha solo detto che avrei potuto scrivere un ricorso da
solo mostrando la situazione perché non era necessario essere rappresentati da
un avvocato.
Preciso ancora che mi sono rivolto all'avv.
__________ in quanto è stato il legale che si è occupato della costituzione
della Sagl.
L'avv. __________ non ha nulla da aggiungere.
(…)." (cfr. doc. _)
Il TCA
ritiene che nel caso concreto non siano date le premesse per fare usufruire
l'assicurato dal gratuito patrocinio.
Innanzitutto
si potrebbe discutere se lo scritto del 15 aprile 2003 dell'assicurato al TCA
costituisce realmente una richiesta (almeno implicita) di gratuito patrocinio
ai sensi della giurisprudenza federale citata.
L'assicurato
ha poi infatti soprattutto sostenuto che ritiene uno svantaggio il fatto che
controparte sia un avvocato mentre lui no e che non è in grado di indicare una
giurisprudenza che tenga conto della sua situazione di socio senza diritto di
firma della Sagl.
Inoltre,
nel corso dell'udienza è emerso che in un primo tempo __________ si era recato
da un avvocato.
D'altra
parte, sempre in sede di udienza, l'assicurato ha dichiarato di essere in grado
di difendersi senza un avvocato e non ha pertanto chiesto l'intervento di un
patrocinatore.
Questo
Tribunale ha potuto costatare, dal tenore e dal contenuto delle argomentazioni
addotte nei suoi allegati, che l'assicurato aveva capito la problematica che lo
concerneva e che è stato chiaramente in grado di difendersi.
D'altra
parte, spetta al Tribunale applicare la legge e la giurisprudenza e quindi
anche stabilire quale giurisprudenza si applica, se del caso per analogia, al
caso di specie.
In simili
condizioni non sono date in concreto le condizioni per l'applicazione dell'art
21 LPTCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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