AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2003.17
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2003.17
mm/sn
Lugano
20 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2003 di
contro
la decisione del 21 novembre 2002 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 21
novembre 2002, l'URC di __________ ha sospeso __________ per 4 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2002,
argomentando:
"
L'assicurato è iscritto al nostro ufficio dal
30.10.2002.
Ha terminato la scuola __________ nel giugno 2002
conseguendo il diploma di elettronico.
Dal 15.07.2002 al 25.10.2002 ha adempiuto gli
obblighi militari svolgendo la Scuola reclute.
Al momento della sua iscrizione non è in grado di
consegnare ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente il suo annuncio in
disoccupazione.
In virtù delle giustificazioni portate viene
sospeso dalle indennità per non aver effettuato ricerche di lavoro nell'ultimo
mese di servizio militare." (Doc. _)
1.2. Con
tempestivo ricorso del 7 gennaio 2003, l'assicurato ha chiesto l'annullamento
della sanzione comminatagli dall'autorità amministrativa, rilevando:
" Con
la presente inoltro il mio ricorso contro la decisione di sanzione emessa
dall'Ufficio Regionale di Collocamento di __________.
Adempiendo agli obblighi militari, ed essendo al mio domicilio
solamente il sabato, non ho avuto assolutamente il tempo necessario per
effettuare ricerche di lavoro.
Inoltre, come avevo già spiegato al mio collocatore, era mia
intenzione frequentare la Scuola Sottufficiali quest'inverno e rinunciare a
qualsiasi indennità dalla Cassa Disoccupazione nel periodo che va dalla fine
della Scuola Reclute all' inizio della Scuola Suff.
Per motivi personali mi è stata poi negata, nel corso delle ultime
settimane, la possibilità di avanzare di grado, trovandomi perciò disoccupato.
Alla luce delle motivazioni esposte, chiedo che la sanzione venga
revocata." (I)
1.3. La Cassa,
con la sua risposta del 4 febbraio 2003, ha postulato un'integrale reiezione
del gravame ed ha, in particolare, osservato:
" Nel
caso in questione l'assicurato ha fatto domanda di indennità di disoccupazione
a partire dal 30.10.2002 (doc. _). Nel corso del primo colloquio di
consulenza effettuato il 20.11.2002 ha confermato di non essere in grado di
consegnare ricerche di lavoro effettuate nel periodo precedente (1 mese) la sua
iscrizione in disoccupazione.
II nostro ufficio ha verbalizzato la dichiarazione dell'assicurato
(doc. _) secondo la quale al termine della scuola reclute, svolta dal
15.07.2002 al 25.10.2002 (doc. _), era sua intenzione seguire la Scuola
sottoufficiali senza iscriversi in disoccupazione. Purtroppo per motivi a noi
non noti le qualifiche non gli sono state confermate nelle ultime settimane di
servizio.
Il consulente del personale ha deciso di sospenderlo dalle
indennità di disoccupazione in quanto non è stato in grado di comprovare le sue
affermazioni (doc._).
In effetti non abbiamo prove dell'effettiva intenzione di seguire
la scuola sottoufficiali, della negata possibilità di seguire la Scuola e del
periodo esatto nel quale gli è stata comunicata la decisione da parte dei
superiori.
L'affermazione secondo la quale
la comunicazione gli è giunta nelle ultime settimane di servizio, è a giudizio
del nostro ufficio molto vaga.
Tuttavia ribadiamo che dal
momento in cui gli era stata comunicata la decisione di non confermare le sue
qualifiche e quindi l'impossibilità di seguire la Scuola sottoufficiali, era
suo dovere iniziare immediatamente la ricerca di un posto di lavoro." (V)
1.4. In corso di
causa, il TCA ha invitato __________ a rispondere ad alcuni quesiti attinenti
alla pretesa mancata conferma delle qualifiche necessarie per seguire la scuola
di caporale (cfr. VII).
La
risposta dell'assicurato data del 19 febbraio 2003 (VIII + allegato).
L'URC ha
preso posizione in merito il 27 febbraio 2003 (X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni
sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 21
novembre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Tra gli
obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di
domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine
di ogni periodo di controllo egli dovrà dunque presentare alla Cassa le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata). Egli potrà servirsi dell'apposito formulario
messo a disposizione dall'UFIAML (Ufficio federale industria, arti, mestieri e
lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato di stato dell'economia, SECO).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26
cpv. 2 OADI precisa che:
" Annunciandosi
per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio
competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve
fornire tale prova per ogni periodo di controllo."
L'art. 26
cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le
ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente
al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle
assicurazioni sociali (cfr. A. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, Berna
1979, p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto
quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di
disoccupazione.
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già
durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene
notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella
causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a
OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Il TCA ha
già avuto modo di stabilire che possono essere sospesi dal diritto
all'indennità di disoccupazione pure gli assicurati che durante il servizio
militare, in particolare durante la scuola reclute, non compiono le ricerche di
lavoro (cfr. STCA del 5 giugno 2000 nella causa D.A. e STCA del 5 giugno 2000
nella causa A.C.).
Per
contro, non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo
gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro
__________) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25
ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro __________, concernente un corso
di tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno
contro Cassa disoccupazione __________, a proposito di un corso di inglese in
Olanda).
Per
ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n.
3., Pregassona 2000, p. 16 ss..
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti).
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 p. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H., il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
" Mittels
Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch
verholfen werden. Praxisgemäss handelt es sich dabei nicht um eine
strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche Sanktion (BGE 123 V 151
Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von
Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur
Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den
Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227- 228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230), il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL: Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito, cfr. D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193 seg.).
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Nella già
citata sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H., il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette
(soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro.
L'Alta
Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei
der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt
worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf
dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern
pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsqerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse
gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch
bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete
Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem
Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da
insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an
die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den
übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens"
zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter
Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum
Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf
weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus
diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu
Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz
anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht
des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht,
als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V
231-233)
Nella
pronunzia citata, il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità
di disoccupazione.
Infine,
sempre nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische
Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger
Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom
6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.7. Dagli atti di
causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 30 ottobre 2000
(cfr. doc. _); in precedenza, ossia dal 15 luglio al 25
ottobre 2002, egli aveva espletato la scuola reclute quale fuciliere (cfr. doc.
_).
Il 20
novembre 2002, in occasione del primo colloquio di consulenza, il ricorrente
non ha saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro nel periodo in cui ha svolto
il servizio militare. L'URC di __________ - in considerazione del fatto che,
non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro prima di annunciarsi in
disoccupazione, __________ avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno - gli
ha inflitto 4 giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. _).
Dal
verbale relativo al succitato colloquio emerge che l'amministrazione ha
ventilato all'assicurato la possibilità di essere sanzionato, a causa della
mancata ricerca di un posto di lavoro, in particolare durante l'ultimo periodo
di scuola reclute.
Questo,
in effetti, il tenore del verbale:
" Ha
terminato la Scuola reclute il 25.10.2002, si é iscritto dal 31.10.2002. non é
in grado di consegnare ricerche di lavoro effettuate negli ultimi 2 mesi di
servizio militare, lo informo che per questo dovrò procedere ad una sospensione
delle indennità. In merito a questo la PCI afferma che non ha effettuato
ricerche di lavoro perché era sua intenzione continuare dal gennaio 2003 il
servizio pagando il grado di caporale. Aveva le qualifiche fino a poche
settimane dal termine della Scuola reclute, poi a seguito di fatti avvenuti i
superiori non gli hanno più confermato queste qualifiche, ad oggi non sa ancora
se gli permetteranno in futuro di pagare il grado. II nostro ufficio prende
atto di queste motivazioni, che però non possono essere comprovate dalla PCI, e
si riserva di prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni. La PCI
verrà avvisata tramite lettera raccomandata se si procederà alla sospensione.
Informato sulle disposizioni in caso di malattia, quelle inerenti
i colloqui mensili e le ricerche di lavoro. Prossimo colloquio il 13.12.2002
ore 14.00 (convocazione consegnata a mano)." (doc. _)
Pertanto,
questo Tribunale deve concludere che l'amministrazione ha rispettato il diritto
di essere sentito dell'assicurato, come prescritto dalla giurisprudenza
federale (cfr. STFA del 5 giugno 2000 nella causa M., pubblicata in DTF 126 V
130 segg. = SVR 2001 ALV Nr. 12 p. 37).
2.8. In casu,
è accertato che __________, prima di iscriversi al collocamento, per la
precisione durante la scuola reclute, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro
(cfr. doc. _).
Pertanto,
in ossequio ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2., egli
dovrebbe di principio venire sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
In
occasione del colloquio di consulenza del 20 novembre 2002, così come in sede
di ricorso, l'assicurato ha tuttavia sostenuto di non avere effettuato ricerche
di lavoro, in quanto sarebbe stata sua intenzione seguire la scuola per
sottufficiali. Sennonché, solo poco tempo prima del termine della scuola
reclute, a causa di "fatti avvenuti", i suoi superiori non gli
avrebbero confermato le qualifiche necessarie per proseguire nella carriera
militare, di modo che egli si è visto costretto a fare capo alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _).
Da parte
sua, l'autorità amministrativa convenuta ha fatto valere che le affermazioni di
__________ sarebbero prive del necessario supporto probatorio e che, in ogni
caso, egli avrebbe comunque dovuto iniziare immediatamente le ricerche di
un'occupazione, non appena venuto a conoscenza della mancata conferma delle
qualifiche (cfr. V).
Ai fini
dell'istruttoria di causa, in data 11 febbraio 2003, questa Corte ha posto
all'insorgente le seguenti tre domande:
"
(…).
-
Quando con precisione le è stato detto che non avrebbe potuto
seguire la scuola per sottufficiali?
-
Chi le ha comunicato questa decisione (nome,
cognome e grado)?
-
Per quali motivi, ad un tratto, i suoi superiori hanno ritenuto
di non confermarle le qualifiche necessarie per seguire la scuola di caporale?
(…)" (VII)
Queste le
risposte fornite dall'assicurato il 19 febbraio 2003:
" Con
la presente inoltro le risposte da voi formulate.
-
Mi è stato
annunciato nel corso della quattordicesima settimana, vale a dire a dieci
giorni dalla fine della SR.
-
Mi è stato comunicato dall'Aiutante sottufficiale Sig.
__________.
-
I motivi riguardano un'inchiesta disciplinare.
Oltre al motivo dell'inchiesta, ribadisco che è a causa della mia
lontananza dal domicilio la causa della mancata ricerca di un posto di lavoro.
Quando avrei potuto fare le ricerche? Durante i bivacchi a duemila
metri?
Mi sento inoltre molto confortato dalla fiducia espressa nei miei
confronti dal Sig. __________, mi chiedo con quale diritto può darmi
spudoratamente del bugiardo mettendo in discussione tutto ciò che non ho potuto
meticolosamente provare della faccenda in cui sono stato coinvolto e della
quale giustamente preferisco parlare il minimo indispensabile, essendo del
tutto confidenziale e tuttora in corso.
Evidentemente il Sig. __________ non sa che è piuttosto difficile
andare in cerca di prove per confermare la mia tesi in un istituzione come
l'esercito. Ma forse è dovuto alla sua immensa diffidenza nelle persone che
l'ha portato a delle conclusioni affrettate, non vedendo la reale difficoltà
che avrei e tuttora ho nel provare senza ombra di dubbio la mia buona fede.
Concludo dicendo che la superficialità del Sig. __________ è stata notata da me
non solo in questa circostanza, ma anche durante tutti i colloqui di
controllo." (VIII)
È altresì
stata prodotta copia della decisione 31 gennaio 2003, mediante la quale il
Giudice istruttore militare ha dichiarato chiusa l'istruzione preparatoria nei
confronti, fra gli altri, di __________ (cfr. doc. _).
Chiamato
a prendere posizione a proposito della nuova documentazione acquisita agli
atti, l'URC ha comunicato quanto segue:
"
Il nostro ufficio ha deciso di sospendere
l'assicurato dopo una valutazione oggettiva delle motivazioni che l'assicurato
ha presentato.
Ribadiamo come nel corso del colloquio di
iscrizione del 20.11.2002 (doc. _ il signor _________ abbia dato una giustificazione
vaga e priva anche dei minimi particolari che ora appaiono nelle sue
osservazioni.
Egli non ha mai fatto cenno alla gravità della
situazione così come al fatto di essere stato oggetto di una procedura
d'inchiesta.
Il consulente ha potuto e dovuto basare
unicamente sulle informazioni e fatti al lui noti in quel momento." (X)
Secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 6
consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b) e non quello della prova piena come
il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto
che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"
l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato
criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove,
deve seguire la rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile
tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio
2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che, in occasione del colloquio
del 20 novembre 2002 - dopo che il collocatore gli aveva rimproverato di non
avere effettuato ricerche di lavoro durante il servizio militare - __________
ha immediatamente riferito in merito alla mancata conferma, poco tempo prima
del termine della scuola reclute, delle qualifiche da parte dei suoi superiori
e, quindi, all'impossibilità di accedere alla scuola per sottufficiali (cfr.
doc. _).
È vero
che il ricorrente ha omesso di precisare i motivi per cui, ad un certo momento,
gli sarebbe stato impedito di svolgere la scuola di caporale (al colloquio di
consulenza, l'assicurato ha fatto accenno a dei "fatti avvenuti"
[doc. _], mentre che in sede di ricorso, egli ha parlato di "motivi
personali" [I]).
Tale
circostanza non può però essergli di pregiudizio. Essendo sotto inchiesta
penale, è comprensibile che egli abbia dato prova di un certo riserbo.
In
secondo luogo, dalla decisione 31 gennaio 2003 del Giudice istruttore militare
__________ emerge che, unitamente ad alcuni altri commilitoni, __________,
verso la fine del mese di agosto 2002, è stato posto sotto inchiesta su ordine
del Comandante della scuola reclute (cfr. doc. _), ragione per la quale appare
del tutto plausibile che, nel prosieguo, al ricorrente siano state negate le
qualifiche necessarie per seguire la scuola di caporale.
Infine,
non può neppure essere ignorato che l'insorgente - interpellato al proposito
dal TCA (cfr. VII) - ha saputo indicare il momento esatto in cui gli sono state
"revocate" le qualifiche (VIII: "Mi è stato annunciato nel corso
della quattordicesima settimana, vale a dire a dieci giorni dalla fine della
SR"), così come di fornire le generalità del superiore che gli comunicò
tale decisione (VIII: "Mi è stato comunicato dall'Aiutante sottufficiale Sig.
__________ ").
Alla luce
di quanto precede, questa Corte ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che è soltanto nel corso della penultima settimana di scuola
reclute (quattordicesima settimana) che __________ è venuto a conoscenza del fatto
che egli non avrebbe potuto accedere, a far tempo dal mese di gennaio 2003,
alla scuola per sottufficiali.
A mente
del TCA, resta comunque il fatto che l'insorgente, una volta al corrente della
sua imminente situazione di disoccupato, quindi durante le ultime due settimane
di scuola reclute, avrebbe dovuto svolgere delle ricerche di lavoro, secondo
quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza citata.
Il TCA, infatti, ha già avuto occasione di
stabilire che delle ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo
quantitativo e qualitativo devono essere effettuate anche da assicurati che
stanno svolgendo la scuola reclute (cfr. consid. 2.3. in fine).
Istruendo le precedenti cause (cfr. STCA del 5
giugno 2000 nella causa D.A. e STCA del 5 giugno 2000 nella causa A.C.), il
Direttore degli affari militari, interpellato dal TCA, aveva comunicato quanto
segue:
"
Durante la scuola reclute è riservata
un'attenzione particolare al problema dei giovani senza lavoro, reclute e
quadri.
Il Comando SR funge da istanza di contatto con
gli Uffici cantonali del lavoro e cura l'informazione dei militi.
I giovani possono accedere a un terminale video,
che dà in tempo reale l'elenco dei posti vacanti, e sono pure costantemente
informati tramite bollettini e volantini esposti all'albo di compagnia. Essi
hanno la possibilità di ricercare posti di lavoro (se necessario vengono
aiutati) e di ricevere congedi per colloqui di lavoro."
Nel caso
di specie, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto compiere degli sforzi per
trovare una nuova occupazione. Questo a maggiore ragione se si considerano i
concreti aiuti e le possibilità offerte ai militi che cercano un lavoro durante
lo svolgimento dei propri obblighi di servizio.
Comunque,
anche se la caserma in cui __________ ha svolto la scuola reclute non era
munita di computers per effettuare le ricerche di lavoro (cfr. VIII), ciò non
può costituire una valida giustificazione per non avere intrapreso gli sforzi
necessari per reperire un'occupazione adeguata. Tale circostanza, infatti, non
gli impediva di proporsi a dei potenziali datori di lavoro ponendo la propria
candidatura tramite delle lettere spontanee.
L'insorgente,
non effettuando alcuna ricerca di lavoro prima di annunciarsi all'URC il 30 ottobre 2000, ha violato l'obbligo di
ridurre il danno, per cui a giusto titolo è stato sospeso dalle indennità di
disoccupazione.
Nel
fissare l'entità della sanzione occorre tuttavia tenere conto del fatto che
l'assicurato - sino a circa due settimane dal termine della scuola reclute -
era legittimato a credere che, dal mese di gennaio 2003, egli avrebbe seguito
la scuola per sottufficiali e, in ultima analisi, che non avrebbe dovuto fare
capo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Il TCA
ritiene perciò che la sospensione di 4 giorni inflitta a __________ dall'URC di
__________ non rispetti il principio della proporzionalità. La durata della
sanzione va pertanto ridotta a
1
giorno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 21 novembre 2002 dell'URC di __________ è riformata nel senso che
__________ è sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per 1 giorno.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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