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37.1995.25 ΓÇó Conciliation succeeded in health insurance reimbursement dispute
37.1995.25Outro Tribunal14 de abr. de 1997Settled
The Ticino arbitral tribunal in health insurance matters recorded that the parties accepted the judge’s settlement proposal concerning the insurers’ reimbursement claim against the doctor. The conciliation attempt was declared successful, the case was struck from the docket, and procedural costs of CHF 600 were divided equally between the parties.
Conciliation in social insurance proceedings; where the parties accept the court’s settlement proposal, the conciliation attempt is deemed successful and the pending dispute is struck from the docket. Procedural costs may be allocated in accordance with the settlement reached by the parties or, absent a different arrangement, divided by the court in the dispositive part (consid. not specified).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.25
Data decisione, Autorità: 14.04.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00025 arb 23/94
dc/nh
Lugano 14 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________, rappr. da: avv. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1992 il medico ha fatto registrare un indice 157, chiedono la restituzione di fr. 18'874.25 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale con radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor _______ in data 21 giugno 1994 (Doc. D2);
richiamata l'udienza del 24 marzo 1997 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Le parti riconfermano le rispettive posizioni. Dopo ampia discussione il Presidente propone la seguente soluzione conciliativa: il dott. __________ restituirà il 50% dell'importo chiesto in restituzione dalle casse malati negli anni 1992 e 1993. Il Dottore chiede un termine per potersi pronunciare su questa proposta. Il termine di 10 giorni viene assegnato seduta stante.
In caso di accettazione della proposta essa sarà trasmessa per presa di posizione alle casse malati. Se la conciliazione riuscirà le vertenze verranno stralciate dai ruoli. In caso di mancata conciliazione l'esperimento verrà dichiarato fallito senza ulteriori formalità." (Doc. VIII)
rilevato che le parti, in data 2 e 11 aprile 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 marzo 1997 (cfr. Doc. X e XI);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. _____________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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