AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2005.203
Data decisione, Autorità:
03.04.2006, TCA
Titolo:
Petizione dell'assicurazione malattia per recuperare indennità per perdita di guadagno versate a torto. Acquiescenza.
Raccomandata
Incarto n.
36.2005.203
ir/td
Lugano
3 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 29 novembre
2005 interposta da
AT 1
contro
CV 1
c/o __________
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
A. Con
petizione 29 novembre 2005 AT 1, __________, ha postulato la condanna di CV 1
al pagamento di CHF 6'480.-- per indennità giornaliere versate senza valida
causa tra il 1° dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2003, oltre interessi al 5% dal
16 novembre 2004. Parallelamente AT 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto escusso al PE __________ dell'UE di __________.
A
fondamento della richiesta AT 1 evidenzia come il signor CV 1 lavorasse presso
la __________ di __________ che aveva concluso un contratto d'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera fondato sulla LCA.
L'attività
è durata sino al 23 dicembre 2003. L'inabilità lavorativa del signor __________
è stata annunciata per i periodi dal 16 novembre - 1 dicembre 2002, 29 marzo -
27 aprile 2003, 9 agosto - 17 agosto 2003 e 22 novembre - 30 novembre 2003. Il
convenuto - impiegato d'ufficio - provvedeva personalmente all'allestimento
degli annunci, corredati da rapporto medico del curante. Per i periodi
d'assenza citati AT 1 ha versato complessivamente CHF 6'380.--.
Dopo
la cessazione del rapporto di collaborazione di CV 1 con la datrice di lavoro è
emerso - e AT 1 ne è stata successivamente informata - che "… l'ex-dipendente CV 1, nei
periodi di inabilità lavorativa annunciati … aveva regolarmente lavorato
continuando a percepire il salario …" (doc. I pag. 4). Come evoca l'assicuratore nella sua petizione:
" A seguito delle informazioni e alla documentazione
fornite dal precedente datore di lavoro del convenuto che la AT 1 ha compiuto
approfonditi accertamenti che le hanno permesso di stabilire con certezza che
nei periodi annunciati dal signor CV 1 l'erogazione di prestazioni d'indennità
giornaliere di malattia non si giustificava. Le indennità in questione venivano
erogate senza legittima causa a seguito dell'agire ingannevole dello stesso,
che con astuzia aveva fornito alla AT 1 dati falsi, inducendola a versare le
prestazioni d'indennità giornaliera, cagionandole così un danno.
È stato inoltre accertato che il convenuto segnalava alla AT 1 un
salario superiore all'effettivo."
Con
scritto 14 luglio 2004 AT 1 ha interpellato l'assicurato, richiamando gli art.
62 e segg. CO, ha postulato la restituzione delle indennità versate
indebitamente, senza seguito. Escusso con PE __________ CV 1 ha interposto
opposizione alla via esecutiva.
Con
la sua petizione AT 1 chiede quindi la condanna di CV 1 al versamento degli
importi indebitamente incassati oltre a CHF 100.-- per spese.
B. Il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha, non senza difficoltà, intimato
l'atto il 2 dicembre 2005 al signor CV 1 e, vista l'assenza di risposta, il 23
gennaio 2006 ha concesso un termine di grazia. Solo il 30 gennaio 2006 CV 1 ha
risposto ammettendo la sua "colpa
verso AT 1 per le indennità versatemi direttamente sul mio conto come da prassi
presso la ditta per la quale lavoravo a quel tempo". CV 1 si è dichiarato disposto al "giusto rimborso" con versamenti che si è impegnato ad eseguire dal prossimo maggio
2006.
AT
1 ha potuto esprimersi in merito rilevando il riconoscimento delle pretese e delle
spese postulate dichiarandosi non disposta ad una rateizzazione dei pagamenti.
in
diritto
in
ordine
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003
(corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale
contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La
LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in
particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione LCA. Giusta la legge federale sulla sorveglianza
degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione
dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative
all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i
Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice
accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente
l’Assemblea federale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza
delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è
simile all’art. 47 LSA attuale. In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75
prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.
In
concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di indennità
giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA, circostanza questa pacifica
siccome incontestata e comprovata dalla documentazione agli atti. Il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni è quindi competente a statuire nel merito delle
pretese di parte attrice.
nel
merito
- Nel
caso in esame, in sede in risposta di causa, CV 1 ha sostanzialmente
riconosciuto ed ammesso le pretese di parte attrice, indicando – in buona
pratica – la sua volontà di effettuare l’intero versamento richiesto
dall’assicuratore senza comunque disporre nell’immediato dei mezzi per potere
operare il pagamento ed indicando la sua volontà di onorare il debito, con il
mese di maggio, mediante rimesse rateali.
Va
quindi esaminato se la risposta di causa vada assimilata ad una acquiescenza
per l’ammissione incondizionata ed il pieno riconoscimento del diritto
dell’attrice.
In
virtù dell’art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art.
23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata
al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la
desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa
giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite
dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per
desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi
previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro
patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure
l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv.
4). L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico,
di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le
domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite
per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte
acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente
perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto
le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure
con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente
come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N.
12). L' acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale,
dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure
la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare
in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di
merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza
sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono
individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso
estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla
desistenza e all' acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti
unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la
norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte
che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11). Con
sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito
dell' acquiescenza ha affermato:
" 3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile
ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che
diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull' acquiescenza
e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253
CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l' acquiescenza di una parte pone fine
alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà
atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e
il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è
chiarissimo: l' acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di
ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se
la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana
alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza
sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta
acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa
seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203
concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile
rammentare che l' acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di
merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto
soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352
cpv. 3 CPC/TI).
3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il
diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati
con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto
processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC).
Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare
d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata
l' acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La
norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di
acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità,
senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto
nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo
stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non
impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più
che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si
era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.
3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione
contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna
del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la
riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo
dell' acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa
bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte
convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce
esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto
del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi
requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire
all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione.
Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si
tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni
passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di
stralcio - oppure sentenze di merito.
3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in
applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata
l' acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere
allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non
entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha
avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria.
Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV."
- In
concreto appare manifesta l’acquiescenza del convenuto che, con il suo allegato
di risposta al Tribunale ha manifestamente e senza condizioni riconosciuto la
pretesa di AT 1. Egli ammette infatti di riconoscere la propria “colpa” e
riconosce di dovere il giusto rimborso, a tal fine chiede la trasmissione di
più polizze.
Ebbene
a fronte di tale acquiescenza, indipendentemente dal fatto che la prestazione
non sia ancora stata eseguita dal debitore, la procedura va stralciata dai
ruoli, come rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale appena
rammentata. In altri termini aderendo pienamente alla petizione CV 1 ha
riconosciuto il suo obbligo di rimborsare all’attrice l’importo di complessivi
CHF 6'480.-- oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2004. Alla luce di quanto
precede quindi la presente procedura viene stralciata senza percezione di tassa
di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili.
In
virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera
del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al TCA l'obbligo di trasmissione di
tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, specificando che
l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere
contro le stesse.
Alla
luce delle modalità indicate da parte attrice con cui CV 1 ha conseguito i
versamenti di indennità non dovute, ai sensi dell'art. 181 CPP la fattispecie
sarà segnalata al Ministero Pubblico, __________ per quanto necessario, con
copia degli atti.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
procedura conseguente alla petizione 29 novembre 2005 formulata dalla AT 1, con
cui è stata postulata la condanna di CV 1, al pagamento di CHF 6'480.— oltre
interessi al 5% dal 16 novembre 2004, pretesa riconosciuta dal convenuto, viene
stralciata per acquiescenza.
2.- Non
si percepiscono tasse di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili.
3.- La
presente decisione, definitiva, viene intimata alle parti ed all’UFAP, Berna.
Una copia viene trasmessa con gli atti al Ministero Pubblico, __________, ai
sensi dell'art. 181 CPP.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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