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Numero d'incarto:
36.2004.89
Data decisione, Autorità:
17.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.89
ir/td
Lugano
17 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 luglio 2004 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 giugno 2004 emanata
da
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
-
che il 14
giugno 2004 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo formulato
da __________ contro la decisione amministrativa 15 aprile 2004 dello stesso
ufficio in materia di obbligo d'assicurazione;
-
che con
la decisione su reclamo l'autorità ha ritenuto non fossero adempiuti gli
estremi dell'art. 2 cpv. 7 OAMal per l'ottenimento dell'esenzione.
In
particolare l'UAM ha considerato:
"
Nel caso di specie, in data 6 ottobre 2003,
l'interessata, per il tramite della fiduciaria __________, ha avanzato
richiesta di esenzione utilizzando il predetto modulo ufficiale TI 9.2.
Lo stesso è stato respinto dallo scrivente
Ufficio, in quanto sprovvisto della vidimazione da parte dell'assicuratore
malattie estero.
Alla signora __________ è stato concesso ancora
diverso tempo per presentare la documentazione necessaria, ma la stessa non ha
dato alcun riscontro nel merito.
Da cui la logica e conseguente decisione 15
aprile 2004 con cui si è respinta la domanda d'esenzione dall'obbligo
d'assicurazione per la signora __________." (Doc. _)
non
entrando in considerazione una proroga alla luce dei tempi concessi
all'assicurata per comprovare quanto necessario;
- che con
ricorso 15 luglio 2004 – con il patrocinio sempre dell'avv. __________ – la
signora __________ ha ribadito l'esistenza di eccezione possibile all'obbligo
d'assicurazione contro le malattie rilevando:
"
La ricorrente è assicurata presso la __________,
per tempo illimitato, valida in tutta l'Europa, quindi anche in Svizzera e ciò
per malattia e cure mediche sanitarie, ambulante o stazionarie e in più per
prestazioni odontoiatriche ciò risulta dalla dichiarazione della __________ del
18 giugno 2003 già allegata come doc. _ al reclamo del 18 maggio 2004.
L'equivalenza della assistenza assicurativa della
__________ con quella richiesta dalla legge svizzera risulta poi dal modulo TI
9.2, firmato dalla __________ quale assicuratrice della signora __________
(doc. _).
I premi annuali che vengono pagati dalla
ricorrente sono certificati dal doc. _ dell'assicuratrice. Ne risulta un premio
annuo di EURO 7'359.72 (CHF 11'113.17)." (Doc. _)
-
che la
signora __________ ha pure fornito informazioni sull'assicuratore tedesco ed ha
prodotto attestazione dell'autorità di vigilanza tedesca – Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs Aufsciht di __________– relativa al riconoscimento di
__________ quale assicuratore riconosciuto in Germania;
-
che la
ricorrente è 88enne e vive di rendita e, come rammenta il ricorso, è titolare
di un permesso (libretto per stranieri B);
-
che, a
complemento dell'impugnativa, il 28 luglio 2004 l'avv. __________ ha prodotto
attestazione della Bundesanstalt citata datata 22 luglio 2004;
-
che con
scritto 3 agosto 2004 l'Ufficio preposto ha deciso la revoca della decisone
impugnata ed ha deciso come "Nel caso di specie non incombe pertanto
l'obbligo d'iscrizione presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato
all'esercizio ai sensi della LAMal fintanto che le condizioni di cui ai
considerandi rimangono valide";
-
che
l'avv. __________ ha quindi chiesto al Tribunale di considerare "privi di
fondamento i punti 1 e 2 del ricorso";
-
che
l'amministrazione ha postulato lo stralcio della procedura (scritto 9/12 agosto
2004);
-
che la
causa è, alla luce di quanto precede, divenuta priva d'oggetto. Va ricordato
infatti che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 LPTCA, l'autorità amministrativa può,
fino all'invio della risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata;
-
che la
procedura può quindi essere stralciata senza tasse e spese e con l'attribuzione
a __________ di ripetibili cifrate in CHF 400.- ritenuta la sostanziale
vittoria di causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
procedura é stralciata
dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto.
2.- Non si
percepiscono tasse e spese mentre l'amministrazione verserà alla ricorrente
l'importo di CHF 400.- (comprensivi di IVA) a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
terzi implicati
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
giudice delegato
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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