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Numero d'incarto:
36.2004.82
Data decisione, Autorità:
04.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.82
Lugano
4 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2004 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del emanata da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che con
scritto 8 luglio 2004 il prof. __________, in rappresentanza della signora
__________, ha adito questo Tribunale segnalando quanto segue:
"
Così richiesti dalla signora __________, da
parecchio invalida e annualmente ospitata nella Clinica di __________ che va
sotto il nome di __________, facciamo pervenire a codesto Onorando Tribunale un
ricorso avverso la decisone della Cassa Malati __________, e tendente a
denegare all'infrascritta l'ospedalizzazione in suddetta clinica, nonostante il
parere scientifico diametralmente opposto alla tesi propugnata dal medico
__________, dopo una sommaria visita di circa venti minuti, unilateralmente
contestata dai medici curanti della predetta Signora __________.
(…)
a) la decisione della Cassa __________ è
annullata;
b) il
ricorso in atto è da ritenersi del tutto corrispondente alle necessità
imprescindibili della salute di __________ ed è quindi interamente
accolto." (Doc. _)
- che il
giudice delegato ha constatato come, agli atti, non fosse consegnata una
formale decisione su opposizione impugnabile. In particolare gli atti prodotti
sono costituiti da uno scritto 23 giugno 2004 di __________ al dott. __________
con cui si segnala che:
"
L'incarto in nostro possesso è stato oggetto di
un ulteriore esame da parte del nostro medico di fiducia. Egli, nonostante le
sue delucidazioni in merito, ci raccomanda di attenerci al nostro scritto del 9
giugno 2004, in quanto non risultano delle cause valide per un'ospedalizzazione
presso la __________." (Doc. _)
- rispettivamente
sono stati prodotti la comunicazione 9 giugno 2004 di __________ alla Clinica
__________ con cui non è stata ammessa l'assunzione dei costi di ricovero.
Gli atti
contemplano inoltre scritto 18 giugno 2004 di __________ al curante
dell'assicurata dott. __________ e scritto 26 aprile 2004 del medesimo
assicuratore all'assicurata del seguente tenore:
"
… i ricoveri annuali presso la __________ non
comportano un miglioramento valutabile a livello obbiettivo. Questi ricoveri
sono da considerarsi esclusivamente come soggiorno di cura climatico e non come
ospedalizzazione di carattere acuto. Anche i dati medici fornitoci dalla
__________, nonostante i numerosi ricoveri plurimensili, non mostrano alcun
miglioramento del quadro patologico.
Basandoci su quanto a sopra esposto e richiamando
l'attenzione agli art. 32 e 56 della Legge federale sull'assicurazione malattie
(economicità delle prestazioni) le comunichiamo che i ricoveri presso la
__________ non saranno più a beneficio di nostre prestazioni." (Doc. _)
-
che il
giudice delegato si è rivolto al rappresentante della signora __________
segnalando l'assenza di decisione impugnabile a livello di Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (cfr. scritto 9 luglio 2004) e chiedendo – sotto pena di
irricevibilità dell'atto - di completare l'esposto trasmettendo – se emessa –
la decisone su opposizione impugnabile;
-
che il
prof. __________ ha trasmesso al TCA copia di uno suo scritto 25 luglio 2004
alla __________ con cui ha chiesto all'assicuratore l'emanazione di una
"decisone formale di denegazione che abbia ad ottemperare tutti gli
effetti di legge";
-
che tale
richiesta conferma l'assenza di provvedimento impugnabile a questo Tribunale
ciò che rende irricevibile il ricorso del 9 luglio 2004;
-
che, come
segnalato al rappresentante dell'assicurata con lettera 9 luglio 2004, secondo
la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate sulla base dell'art. 49
LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione
all'istanza che le ha notificate. La procedura d'opposizione si applica a tutti
i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale, fatte salve le eccezioni specificamente previste nelle leggi
speciali alle singole assicurazioni sociali.
L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma precisa inoltre che il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisone su opposizione.
Quindi,
alla nascita di una controversia tra assicuratore ed assicurato in ambito di
assicurazione obbligatoria contro le malattie, deve essere richiesta
alla Cassa l'emanazione di una decisione formale impugnabile mediante
opposizione nel termine di 30 giorni.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Avverso
le decisioni su opposizione, come detto, l'assicurato ha la possibilità di
aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56
LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni
su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o
una decisione su opposizione;
- che, come
desumibile dallo scritto 25 luglio 2004 del prof. __________, __________ non ha
emanato una decisione su opposizione impugnabile, come evidenziato, di
conseguenza il ricorso è irricevibile. L'atto 8 luglio 2004 non può neppure
essere considerato quale ricorso per denegata giustizia ritenuto come la
richiesta di emanazione di una decisone formale sia successiva all'impugnativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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