AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.33
Data decisione, Autorità:
06.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.33
ir/tf
Lugano
6 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2004 di
contro
la decisione del 19 febbraio 2004 emanata
da
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
27 ottobre 2003 __________ ha postulato la concessione del sussidio per il
pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per
l'anno 2003.
Nella sua
richiesta l'assicurato, con copertura presso __________, indica di essere
separato dal 2002, di essere padre di due figli, __________ e __________ cui
versa alimenti (CHF 880.- e CHF 780.-), specifica il versamento di alimenti
alla moglie (CHF 490.-) oltre ad altre spese, ed un salario lordo di CHF
5'524.- comprensivo degli assegni per i figli.
La domanda
di sussidio è stata respinta così come il successivo reclamo 12 gennaio 2004
del signor __________.
A
fondamento della decisione l'amministrazione ha ritenuto:
"
stabilito che, dalla documentazione prodottaci
in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento
del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), per l'anno 2003 risulta un
reddito lordo mensile medio di fr. 3'374.- (tenuto conto del salario lordo
mensile medio, degli assegni familiari per due figli e, in deduzione, degli
alimenti a suo carico per l'anno 2003);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 3'374.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone
sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 31'000.-;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito
determinante non supera fr. 22'000.-;
decide:
il reclamo contro la decisione del 30 dicembre
2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia
è
respinto.
1.2. Con ricorso
del 10 marzo 2003 l'assicurato ripropone le sue precedenti argomentazioni e
meglio:
"
Il mio reddito imponibile per l'anno 2003
corrisponde, secondo un calcolo provvisorio, a CHF 14'724.20, come risulta dal
dettaglio sottoelencato.
Reddito lordo (in CHF)
Salario annuo lordo 61'896.-
Assegni figli 4'392.-
Totale redditi 66'288.-
Deduzioni (in CHF)
AVS 5.05 % 3'126.-
AD 1.50 % 928.20
AINP 1.79 % 1'108.20
CM 1.305 % 808.20
CP 2'893.20
Alimenti versati alla
moglie 25'800.-
Terzo pilastro 4'500.-
Mezzo di trasporto
(auto) CHF -.60/km 3'000.-
Doppia economia
domestica 2'800.-
Altre spese professionali
(forfait) 2'100.-
Cassa malati 4'500.-
Totale deduzioni 51'563.80
Ciò che
renderebbe l'importo disponibile inferiore ai limiti di sussidio.
L'amministrazione
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che riprendono la decisione
impugnata. Nel suo calcolo l'UAM evidenzia come dal salario lordo percepito
dall'assicurato, cui vanno aggiunti gli assegni per i figli, debbano essere
dedotti unicamente gli alimenti versati per 25'800.- fr. per il 2003. In
sostanza deducendo dall'importo di CHF 66'280.- gli alimenti si ottengono CHF
40'488.- che, suddivisi per 12 danno CHF 3'374.- ciò che non permette la
concessione del sussidio.
Ad
__________ è stata offerta la possibilità di replicare rispettivamente di
offrire l'assunzione di nuove prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nella
presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito,
come eseguito dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata
situazione finanziaria del ricorrente, trova quindi applicazione l’art. 67 litt.
m) Reg. LCAMal, stante una diminuzione del reddito importante. Quando sia
accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
l’amministrazione deve poi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti iI
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è
partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il
reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel
corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche
il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la
verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il
sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
Infatti
va rammentato come, secondo prassi di questo Tribunale:
"
… quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegL LCAMal) convertito in
reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo
regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal
reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non
potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui
vengono applicate."
Vanno
rammentate al proposito le sentenze __________ in re T. e __________ in re S.
entrambe del 26 gennaio 2004.
In
particolare nella sentenza 36.2003.116 il TCA ha ritenuto di non dovere:
"
aderire alla richiesta della ricorrente di
operare deduzione di spese di trasposto (importanti in quel caso) dal reddito
lordo prima di una conversione il principio di legalità impedendolo."
pur nella
consapevolezza che tali spese sono – almeno in parte – deducibili fiscalmente.
2.5. Alla luce di
quanto precede l'amministrazione ha rettamente applicato i principi dedotti
dalla legge della giurisprudenza del TCA. Gli alimenti vanno ammessi infatti in
deduzione poiché nel caso concreto vanno ritenuti i parametri riferiti alla
persona sola.
Va
ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono
famiglia:
" i
coniugi con o senza figli
i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno
in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge
separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine
dell'anno in cui questi compiono 18 anni."
L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della
regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é
considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di
affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
Nel caso concreto il ricorrente va ritenuto, quindi, persona sola.
2.6. __________
va quindi considerato persona sola essendo separato ed i figli affidati alla
moglie.
Il
calcolo operato dal funzionario incaricato si rivela pertanto corretto
considerando per 2 mesi nel 2003 alimenti a moglie e figli per CHF 560.-, 845.-
e 745.- e quindi per 10 mesi alimenti per i seguenti importi: 490.-, 880.—e
780.—(gli importi complessivi mensili non mutano essendo in tutte e due le
circostanze la somma complessiva degli stessi CHF 2'150.-).
Quindi
CHF 2'150.- per 12 = 25'800.- importo che va dedotto dai CHF 66'288.- lordi
percepiti dall'assicurato.
Il
reddito residuo diviso 12 permette di ritenere un reddito lordo mensile di CHF
3'374.- che, secondo le tabelle di conversione del reddito lordo porta ad un
reddito determinante di oltre 30'000.- e quindi superiore ai CHF 22'000.-
fissati per la concessione del sussidio.
2.7. Il ricorso
va respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente. Non si giustifica
invece sospendere la procedura come postulato dal ricorrente potendo egli, in
caso di tassazione con fissazione di un reddito inferiore ai limiti ricordati,
postulare la revisione del sussidio se dati i parametri di legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti, la presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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