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Numero d'incarto:
36.2004.110
Data decisione, Autorità:
27.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.110
Lugano
27 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 24 agosto
2004 interposta da
rappr. da: __________
contro
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
-
che con
atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del
giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione
alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione
collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera
__________) all'assicurazione individuale";
-
che con
scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e …
di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";
-
che __________
con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha
infatti indicato:
"
Il ritiro non significa in nessun modo la
rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà
inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro
alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)
-
che il
ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;
-
che,
d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza
degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione
dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative
all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i
Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice
accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il
Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le
contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative
ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di
procedura per le cause davanti al TCA;
-
che nel
caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia
autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);
-
che il
ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di
tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è stralciata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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