AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.82
Data decisione, Autorità:
17.11.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.82
ir/tf
Lugano
17 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 21 agosto 2003 emanata
da
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 17
gennaio 2003 __________, 1955, domiciliato a __________ separato e padre di un
figlio che vive con la madre, salariato ed al beneficio di un permesso C, ha
chiesto l’erogazione del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Alla sua domanda
__________ ha allegato, oltre al certificato d’assicurazione, il contratto di
lavoro che lo lega alla __________ dal 6 giugno 2002 e dove svolge attività di
agente di vigilanza con una paga oraria di CHF 22,26 comprensiva della
tredicesima mensilità, nonché i fogli paga dei mesi da ottobre 2002 a gennaio
2003.
La
domanda di sussidio è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
con provvedimento del 30 giugno 2003 e l’assicurato, con scritto del 14 luglio
successivo, si è aggravato mediante reclamo all’autorità amministrativa
rilevando il mantenimento del figlio nato nel 1986 con il versamento di CHF
450.- mensili (cui si aggiungono CHF 100.- per arretrati), somma aumentata
dall’agosto 2003 a CHF 600.-. __________ ha inoltre posto in risalto sua
precedente malattia che gli ha imposto di ricorrere a prestazioni
assistenziali.
Al
reclamo __________ ha annesso i conteggi di salario relativi ai mesi da gennaio
a giungo 2003 nonché documenti relativi ai suoi contatti con l’Ufficio del
sostegno e del reinserimento, ed il verbale di udienza dinanzi al Segretario
Assessore della Pretura di __________ sezione _ del 30 giugno 2003.
Con
decisione del 21 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto
il reclamo indicando:
"
Stabilito che, dalla documentazione prodottaci
in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento
del reddito loro in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 2'601.90 (tenuto conto
del suo salario lordo mensile medio calcolato su una base di 160 ore lavorative
al mese e comprensivo della tredicesima mensilità e, in deduzione, degli
alimenti a suo carico);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 2'601.90 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone
sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 23'000.-;" (Doc. _)
1.2. Con il
patrocinio dell’avv. __________ __________ si è aggravato a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni postulando l’annullamento della decisione su
reclamo indicando di versare in una situazione economica molto difficile con
l’evidenza che il contributo alimentare per il figlio assomma a CHF 600.- e che
sono in corso nei suoi confronti delle procedure esecutive.
All’accoglimento
dell’impugnativa si oppone l’amministrazione con il rilievo che, applicando
l’art. 67 litt. m) RegLCAMal, il salario lordo del ricorrente, dedotti gli
importi dovuti per il mantenimento del figlio, compresi gli arretrati, si
riduce a CHF 31'222,80 pari cioè a CHF 2'601,90 mensili che, convertiti a mano
delle apposite tabelle, porta ad un reddito imponibile superiore al limite
fissato con decreto del Consiglio di Stato per la concessione del sussidio.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare delle ulteriori
osservazioni al ricorso e di chiedere l’assunzione di ulteriori prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per quanto
attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie
per l'anno 2003, come pure per il prossimo 2004 (cfr. DE concernete le basi di
calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattia per
l'anno 2004, del 12 novembre 2003) il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. Gli stessi limiti
che il Consiglio di Stato ha ritenuto per il 2004 (DE 12 novembre 2003 citato).
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa
o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza
non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una
tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi
della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a
causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto
al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.3. Nella
presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito,
come eseguito dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata
situazione finanziaria del ricorrente, trova quindi applicazione l’art. 67
litt. m) RLCMal, stante una diminuzione del reddito importante. Quando sia
accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
l’amministrazione deve poi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è
necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito
imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti iI
reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento.
Per
l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è
partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il
reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel
corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche
il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio
nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali
dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina
al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la
verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il
sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal
- posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
2.4. Va ancora ricordato come
giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:
i coniugi con o senza
figli
i celibi o le nubili con
figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;
il vedovo, la vedova, il
divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria,
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.
L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione
sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato
figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi
del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni. Nel caso
concreto il ricorrente va ritenuto, quindi, persona sola.
2.5. Nel caso
concreto __________ va considerato quale persona sola, infatti il figlio
minorenne avuto dalla moglie e convivente con la stessa (cfr. doc. _ prodotto
con il reclamo all’amministrazione a pag. 2) non può essere considerato come
costituente una famiglia con il padre. Nell’impugnativa __________ non contesta
minimamente il conteggio eseguito dall’amministrazione relativo al reddito
lordo conseguito. D’altra parte detto reddito è direttamente e facilmente
desumibile dalla documentazione allegata dall’assicurato personalmente al
reclamo, mentre non può essere ritenuta la documentazione attestante
l’esistenza di una situazione di debiti con esecuzioni in corso nei confronti
di __________ prodotta con il ricorso al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni. A ragione infatti l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rammenta
come questo TCA in una sentenza recente del 19 settembre 2003 __________ ha
ribadito che possono essere dedotte dal reddito lordo unicamente voci che sono
ammesse come deducibili in ambito fiscale. In casu unicamente sono stati
ritenuti gli alimenti versati al figlio, compresi gli arretrati.
L’amministrazione ha considerato il versamento di CHF 600.- a partire dal 1
agosto 2003, dato come tale non contestato dal ricorrente e deducibile dal
verbale 30 giugno 2003 rispettivamente dall’ulteriore documentazione prodotta
dallo stesso ricorrente. Il dato relativo al salario orario è stato
correttamente calcolato dall’amministrazione che non ha ritenuto l’indennizzo
vacanze ed ha invece considerato un monte ore mensile di 160 per i 12 mesi
dell’anno, le vacanze non essendo ritenute siccome dedotte dalla paga oraria.
Il calcolo eseguito appare quindi corretto, risponde alla documentazione
prodotta agli atti ed è completo. Il reddito lordo su base annua
dell’assicurato assomma a CHF 38'572,80 da cui sono stati dedotti – sempre su
base annua – gli importi degli alimenti del 2003, ossia per 7 mesi CHF 450.- e
successivamente CHF 600.- cui sono stati aggiunti CHF 100.- mensili quali
alimenti arretrati, per un totale di CHF 7'350.-. L’importo disponibile in
favore dell’assicurato è stato quindi cifrato in CHF 31'222,80 che, suddiviso
per 12, ha dato un reddito lordo mensile di CHF 2'601,90. Questo importo, convertito
secondo le tabelle, dà un reddito di oltre CHF 22'800.-, importo, purtroppo,
superiore ai limiti fissati per Decreto dal Consiglio di Stato per la
concessione del sussidio.
2.6. Alla luce di
quanto precede il ricorso va respinto, senza carico di tasse e spese, e
confermata la decisione dell’amministrazione, riservata comunque l’emanazione
di eventuale decisione di tassazione intermedia che indicasse parametri più
favorevoli all’assicurato, in questo caso a __________ sarebbe possibile
domandare la revisione del sussidio. Infatti, a norma dell’art. 48 Reg.LCAMal
gli assicurati possono presentare in ogni momento una domanda di revisione del
sussidio, in particolare a seguito di una decisione di tassazione intermedia o
di inizio di assoggettamento o se dati gli estremi dell'art. 67 RegLCAMal.
Visto l’esito dell’impugnativa non si giustifica l’attribuzione di ripetibili
in questa sede. Neppure può essere concessa all’assicurato l’assistenza
giudiziaria. Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente
dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo
ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V
36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151;
COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552).
Tale diritto è pure sancito espressamente
dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale la nuova Costituzione prevede
all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita
per i meno abbienti.
Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge
cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno
2002 (Lag; cfr. Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 30
luglio 2002 n. 30/2002, pag. 213) che si applica alle domande di assistenza
giudiziaria ed alle procedure per la designazione del patrocinatore d'ufficio
introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 cpv. 1 Lag relativo
alle disposizioni finali e transitorie).
L'art. 14 Lag ha posto le seguenti basi:
"
L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la
procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esisto
favorevole;
b) una
persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa
delle spese che questa comporta. (cpv. 1)
L'ammissione al gratuito patrocinio non è
concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se
la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei
suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." (cpv.
2)
Tali principi erano già stati evidenziati dalla
giurisprudenza federale, secondo cui i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale
(RUMO-JUNGO, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, “Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung”, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag.
114) e sono di massima adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323
consid. 2a; DTF 120 Ia 15 consid. 3a; DTF 120 Ia 181 consid. 3a; DTF 124 I 1
consid. 2a pag. 2; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4b pag. 31; SVR 1998 IV Nr. 13
consid. 6b pag. 47; STCA del 23 marzo 1998 nella causa I., Inc. n.
38.1997.00323).
In virtù della citata norma cantonale Lag, questo
Tribunale ritiene che la relativa giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni sviluppata recentemente in merito alla concessione
dell’assistenza giudiziaria debba rimanere valida ed essere estesa al disposto
dell'art. 14 Lag.
Nel caso concreto può rimanere aperta la
questione a sapere se effettivamente __________ si trovi in stato di indigenza
poiché palesemente non sono date le altre due condizioni cumulative per la concessione
dell’assistenza giudiziaria. Infatti la fattispecie in esame non presentava
difficoltà giuridiche o per l’accertamento del fatto tali da imporre il
patrocinio di un avvocato. D’altra parte è circostanza nota, siccome ancorata
nella LPrTCA, che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni accerta d’ufficio
i fatti rilevanti ed applica d’ufficio il diritto. Nel caso di specie quindi il
patrocinio da parte di un legale non appariva necessario. Va rilevato come il
ricorso, composto da una sola pagina in cui si ribadiscono circostante già
evocate in sede di reclamo, non contesta i fatti ritenuti in sede di decisione
amministrativa e non evoca elementi di diritto diversi da quelli ritenuti
dall’amministrazione. All’impugnativa non sono neppure stati annessi documenti
di rilievo. D’altro canto l’esito del ricorso, alla luce dell’assenza di
elementi di fatto diversi da quelli evocati nella decisione amministrativa
impugnata e vista l’assenza di contestazioni di diritto da parte
dell’assicurato, appariva privo della possibilità di un esito favorevole sin
dall’inizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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