AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.72
Data decisione, Autorità:
10.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.72
cs/fe
Lugano
10 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2003
di
contro
la decisione del 1 settembre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1947, coniugato, dal __________.2002 al __________.2003 è stato al
beneficio delle prestazioni complementari, con conseguente diritto, in virtù
dell'art. 41 LCAMal, al sussidio per il premio dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
In
seguito alla soppressione, con effetto retroattivo, delle prestazioni complementari,
l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS), con due distinte
decisioni del 21 luglio 2003 ha chiesto a __________ e a sua moglie __________
la restituzione del sussidio del premio della Cassa malati, ossia fr. 1'224.60
(doc. _), rispettivamente fr. 1'533.30 (doc. _).
1.2. In data 1°
settembre 2003 l'IAS ha confermato le precedenti decisioni, contro le quali
erano insorti i coniugi, affermando sostanzialmente:
"
(…)
2.2.
Con decisione 25 marzo 2003 la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari, Bellinzona, ha
emesso una decisione di prestazione complementare respinta a nome dei coniugi
__________, comunicando allo scrivente Ufficio l'estinzione del diritto a
partire dal 1° gennaio 2002.
Il riesame è seguito alla decisione dell'Ufficio
assicurazione invalidità del __________ 2003 di aumentare il grado d'invalidità
al signor __________ al 100%, retroattivamente al 1° gennaio 2002, con il
conseguente adeguamento della rendita.
2.3.
Decaduto il diritto alla copertura totale del
premio mensile dell'assicurazione obbligatoria, il nostro Servizio verifica
direttamente se gli assicurati possono beneficiare del sussidio
dell'assicurazione contro le malattie.
Nel caso in questione, come dai nostri ordini 21
luglio 2003, il sussidio viene riconosciuto ad entrambi i coniugi ed è
stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di
tassazione 1999/2000 per l'anno 2002 e 2001/2002 per l'anno 2003 (periodi
determinanti stabiliti dal Consiglio di Stato). La quota calcolata è stata
dedotta dall'importo totale chiesto in restituzione.
2.4.
Lo scrivente Ufficio chiede pertanto ai coniugi
__________ la restituzione dei premi nel frattempo versati al loro assicuratore
malattie per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (mese relativo
all'ultimo versamento eseguito), dedotti gli importi di sussidio riconosciuti
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per un importo di
fr. 1'224.60 chiesto al signor __________ e fr. 1'533.30 chiesto alla signora
__________." (doc. _)
1.3. Contro la
predetta decisione sono tempestivamente insorti gli assicurati, affermando:
"
1.1
In data 1 gennaio 2003 mi viene riconosciuto
un'invalidità al 100% prima di questa data ero a beneficio di una invalidità al
50% con diritto di prestazioni complementare.
1.2
In data 25.03.2003, mi viene comunicato Decisioni
di rifiuto della prestazione Complementare, non ho presentato ricorso in quanto
non ero a conoscenza dell'ammontare mensile della rendita.
- IN DIRITTO
2.1
Ricevo dal 1 gennaio 2003 dall'Ai fr. 1906.-
mensile, e fr. 1178.00 rendita __________ e fr. 654 di cassa pensione
__________, per un totale di fr. 3783.- pago fr. 1300.- di affitto la moglie
non lavora, ho un figlio disoccupato che non ha più diritto alle indennità
giornaliere.
2.2
Deducendo l'affitto e gli oneri sociali ci resta
il minimo vitale, per cui siamo in difficoltà economiche, è mia intenzione
ripresentare quanto prima richiesta delle prestazione complementari. Per queste
ragioni chiedo cortesemente al lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazione
di giudicare." (doc. _)
1.4. Con risposta
dell'8 ottobre 2003 l'IAS chiede di respingere il ricorso e osserva:
"
In forza all'art. 41 cpv. 1 LCAMal, "il
premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli
assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto
direttamente dal Cantone agli assicuratori.
La qual cosa è puntualmente avvenuta anche nella
pratica in oggetto.
A seguito del riconoscimento, nei confronti del
ricorrente, di un grado di invalidità più elevato, il diritto alla PC è venuto
a decadere retroattivamente, con effetto 1° gennaio 2002. (cfr. decisione AI
13.03.2003).
A quanto sopra è seguita la compensazione da
parte delle PC per prestazioni nel frattempo anticipate. Tali compensazioni non
hanno interessato la questione dei premi assicurativi di base.
Una decisione PC in questo senso, che data 25
marzo 2003, è pacificamente cresciuta in giudicato: per sua stessa ammissione
la parte qui ricorrente non ha impugnato la predetta decisione.
Da cui la richiesta di restituzione del premio
assicurativo avanzato dall'UAM per il periodo posteriore al 1° gennaio 2002;
ossia dalla data a partire dalla quale al ricorrente non è più riconosciuta la
PC AI.
Dall'importo dei premi lordi versati dal Cantone
all'assicuratore malattie, in sede di procedura di richiesta di restituzione è
stato defalcato, ex ufficio, la parte di sussidio spettante alla famiglia
__________.
La parte restante, effettivamente richiesta in
restituzione, si configura pertanto come segue:
__________: fr. 1'224.60
__________: fr. 1'533.30
Totale fr. 2'757.90
Quanto alla restituzione di prestazioni
indebitamente riscosse, il riferimento va posto in direzione dell'art. 25 cpv.
1 LPGA.
In base al disposto normativo testè citato - che
ricalca del resto l'impostazione previgente con riferimento alla LAVS - la
restituzione non deve essere richiesta se, cumulativamente, l'interessato:
a. era in buona fede;
b. verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Orbene, la seconda clausola di cui sopra viene
manifestamente a cadere; e più particolarmente per le ragioni seguenti:
il rifiuto della PC sta a indicare che ai
ricorrenti deve essere riconosciuta una situazione finanziaria al di sopra dei
minimi esistenziali contemplati dalla rete di protezione sociale applicabile;
l'Autorità cantonale è disposta a riconoscere una
rateazione del credito in oggetto, così da rendere maggiormente agevole la
restituzione dello stesso.
Irrilevante, a questo punto, l'esame relativo
alla prima clausola di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA: il ricorso deve in ogni
caso essere rigettato in quanto manifestamente i ricorrenti non verrebbero
"a trovarsi in gravi difficoltà".
Qualora, in tempi futuri, al ricorrente dovesse
ancora essere riconosciuto un diritto alla PC, sarà giusta premura dell'UAM
intervenire con la copertura dei premi LAMal, se del caso anche in forma
retroattiva." (doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti.
In particolare
con scritto del 28 maggio 2004 questo Tribunale ha chiesto all'amministrazione:
"
(…)
con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che per l 'art. 41 cpv. 1 LCAMal il premio lordo
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari è corrisposto direttamente dal Cantone agli
assicuratori, mentre l'art. 59 cpv. 1 LCAMal prevede
che i sussidi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal beneficiario
all'assicuratore presso il quale egli è affiliato.
Con la decisione impugnata avete chiesto all'insorgente di
restituire a voi l'importo del sussidio percepito in troppo.
Ai fini del giudizio, alla luce degli art. 59 cpv. 1 LCAMal e 41
cpv. 1 LCAMal, vi chiediamo di voler precisare su quale base (legale,
direttive, ecc.) vi siete fondati per chiedere direttamente al ricorrente la
restituzione dell'importo percepito. (…)" (Doc. _)
1.6. Il 4 giugno
2004 l'amministrazione ha affermato:
"
(…)
con lo scritto richiamato in ingresso lei solleva la pertinente
questione legata alle procedure di incasso - in caso: restituzione di
"sussidi" indebitamente percepiti - in rapporto agli art. 41 cpv. 1,
rispettivamente 59 cpv. 1, LCAMal.
Nei casi ordinari operazioni similari si svolgono tuttora
attraverso gli assicuratori malattie, ragione per la quale i predetti disposti
normativi mantengono la loro ragion d'essere.
Tuttavia in due situazioni del tutto particolari le operazioni di
gestione dei sussidi avvengono "all'esterno" dell'assicuratore
malattie e si svolgono sul piano bilaterale tra l'Autorità cantonale e la
persona interessata.
Si tratta dei seguenti ambiti:
• gestione
dei ricuperi di premi pagati per assicurati beneficiari di PC AVS/Al (cfr.
Comunicazione IAS n. 4/2001 del 3 dicembre 2001; doc. allegato).
• concessione
di sussidi retroattivi per periodi anteriori nel tempo (cfr. Circolare IAS n.
1/2002 del 24 giugno 2002; doc. allegato);
La questione legata al gravame di specie si iscrive nel primo
filone di cui immediatamente sopra.
Sostanzialmente si tratta di due innovazioni introdotte a far
tempo del 1 ° gennaio 2002 (gestione della restituzione per premi indebitamente
beneficiati), rispettivamente 1 ° luglio 2002 (sussidi soggettivi per periodi
particolarmente retroattivi), nell'ottica di contenere gli oneri amministrativi
degli assicuratori malattie, suscettibili di ingenerare pretese finanziarie nei
confronti del Cantone richiamato l'art. 65 cpv. 5 LAMal.
In ogni caso, per altre situazioni attinenti ai sussidi - ossia
quelle ordinarie - il flusso finanziario transita sempre attraverso gli
assicuratori malattie.
Si è trattato dunque, per le ragioni testè richiamate, di
agevolare i compiti amministrativi degli assicuratori nella finalità di evitare
le loro pretese finanziarie, anche se ciò, di riflesso, ha comportato maggiori
oneri amministrativi per i servizi cantonali.
Le direttive a cui si fa riferimento per i contesti di specie
sono, in concreto, le seguenti (ambedue allegate):
• Comunicazione
IAS n. 4/2001 del 3 dicembre 2001: per quanto riguarda più particolarmente
l'oggetto di specie: cfr. pag. 2, p.to 2,
• Circolare
IAS n. 1/2002 del 24 giugno 2002: per quanto richiamato in questo scritto: cfr.
pag. 2. (…)" (Doc. _)
Nell'allegato
scritto del 3 dicembre 2001 viene indicato quanto segue:
"
(…)
abbiamo il piacere di informare gli assicuratori malattie operanti
nel Cantone Ticino circa le innovazioni procedurali che saranno introdotte a
far tempo del 1° gennaio 2002 nel settore del pagamento dei premi assicurativi
di base per cittadini al beneficio di PC AVS/Al.
La finalità di queste nuove procedure è quella di alleggerire il
lavoro amministrativo degli assicuratori, anche se ciò comporterà un
conseguente aggravio per il settore amministrativo cantonale preposto a questo
compito.
In concreto si tratta di:
-
indicazione
del numero di assicurato nelle procedure di comunicazione dei dati;
-
gestione
degli ordini di restituzione dei premi per assicurati che perdono il diritto
alla PC AVS/AI;
-
nuova impostazione nelle comunicazioni delle mutazioni.
Di seguito si entrerà nel merito dei tre temi testè indicati.
1.Indicazione del numero di assicurato nelle procedure di
comunicazione dei dati
Di questa procedura, che indubbiamente faciliterà i lavori di
identificazione degli interessati, gli assicuratori malattie sono già stati
informati in via preliminare.
Le indicazioni circa le necessità interne di completare la banca
dati sono già pervenute agli assicuratori malattie, così come i relativi
supporti di comunicazione. Non appena concluse le operazioni amministrative di
ripresa dei dati che sono già stati richiesti agli assicuratori, l'indicazione
sistematica del numero di assicurato nelle future comunicazioni ordinarie
diventerà pratica corrente.
- Gestione degli ordini di restituzione dei premi per
assicurati che
perdono il diritto alla PC AVS/AI
A far tempo del 1° gennaio 2002 tutte le operazioni di
recupero dei premi assicurativi indebitamente pagati ad assicurati che hanno
perso la PC AVS/AI saranno gestite dall'Ufficio dell'assicurazione malattia.
Gli assicuratori saranno pertanto sgravati di tutte le incombenze
riguardanti questa delicata problematica.
I premi versati dal Cantone resteranno agli assicuratori malattie,
che nel frattempo hanno versato le prestazioni.
- Comunicazione delle
mutazioni
A far stato del 1 ° gennaio 2002 agli assicuratori malattie
saranno fornite esclusivamente le comunicazioni seguenti:
a) nuovi beneficiari di PC AVS/AI;
b) stralcio
degli assicurati che non sono più al beneficio di PC AVS/AI (decesso o perdita
del diritto).
Gli assicuratori malattie possono pertanto riferirsi alla nostra
distinta di dicembre 2001 e continuare con la situazione qui conosciuta.
Agli assicurati in questione non dovrà essere fatturato il
premio per l'anno 2002.
Per il futuro si tratterà, in sostanza, di gestire due sole
tipologie di mutazioni: le nuove entrate e le uscite definitive.
Verranno a cadere le casistiche relative alle sospensioni
temporanee della PC AVS/AI per esigenze di accertamento interno.
In queste situazioni il Cantone continuerà a pagare regolarmente
il premio di base agli assicuratori malattie, dandone comunicazione diretta
alle persone interessate. Qualora la decisione definitiva, al termine della
procedura di verifica, fosse quella della perdita del diritto alla PC AVS/Al -
sia con effetto immediato che per periodi
antecedenti -, saranno
direttamente i servizi cantonali ad occuparsi dei recuperi di premio presso gli
assicurati interessati.
Agli assicuratori malattie verrà
fornita l'informazione circa il momento a partire dal quale il Cantone non
verserà più il premio assicurativo corrente.
L'assicuratore riscuoterà
pertanto il premio in via diretta presso l'assicurato che nel frattempo non è
più catalogato nella categoria dei beneficiari di PC AVS/AI.
La procedura testè descritta è
del resto analoga, per impostazione, con le indicazioni di cui al titolo
precedente (gestione degli ordini di restituzione dei premi).
- Informazioni importanti
agli assicuratori
Gli assicuratori malattie sono
invitati ad informare tempestivamente, tramite il modulo
ordinario, circa i nominativi delle persone non più soggette all'obbligo
d'assicurazione in Ticino.
E', questa, una condizione
indispensabile per il buon funzionamento delle nuove modalità qui indicate.
Si tratta, in sostanza, delle
seguenti casistiche:
• decessi;
• partenze per altri Cantoni
o all'estero.
In questi casi occorre
sospendere tempestivamente i pagamenti nei confronti dell'assicuratore
malattie; e questo per evitare recuperi di premio che per tali casistiche
avverranno sempre nei confronti dell'assicuratore (che per un determinato
periodo ha incassato, impropriamente, premi per persone non più soggette
all'obbligo assicurativo in Ticino)." (doc. _)
in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito già indicati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
2.2. Con l’art.
31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante
senza far capo alla decisione di tassazione di riferimento, in conformità al
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito
determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera
autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.3. Per l'art.
39 cpv. 1 LCAMal il sussidio è dedotto dal premio del singolo assicurato al
quale è stato concesso.
L'art. 40
LCAMal prevede che i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono
esentati dal presentare l'istanza di sussidio.
Giusta
l'art. 41 LCAMal il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari
AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.
L'importo
complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementari AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell'assicurazione
sociale contro le malattie e in parte attraverso l'Ordinanza relativa
all'aumento dei limiti di reddito a seguito dell'introduzione di una riduzione
di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995.
L'art. 42
LCAMal prevede che l'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 a
carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di regola,
in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito
disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI.
Gli
importi di cui al cpv. 1 sono definiti nella forma forfettaria.
Per
l'art. 59 cpv. 1 LCAMal i sussidi indebitamente percepiti devono essere
restituiti dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato.
Il cpv. 2
prevede che per ciò che concerne la restituzione di tali sussidi o il condono
dell'obbligo di restituirli, sono applicabili per analogia le prescrizioni
relative alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti. A questo proposito il TCA rileva che l'art. 59 cpv. 2 LCAMal rinvia
ancora alle prescrizioni relative alla LAVS che tuttavia dal 1° gennaio 2003
sono state abrogate e sostituite dall'art. 25 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Giusta
l'art. 60 LCAMal la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi
indebitamente percepiti è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il
proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato.
Il
Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61
LCAMal).
2.4. Nel caso di
specie l'IAS ha chiesto ai coniugi ricorrenti la restituzione di un importo
complessivo di fr. 2'757.90. Dalle decisioni del 21 luglio 2003 emerge in
particolare che l'amministrazione cantonale ha allegato una polizza tramite la
quale i ricorrenti avrebbero dovuto versare l'ammontare dovuto (doc. _ e _).
Mentre
per quanto concerne il condono, la competenza dell'IAS a decidere nel merito
della richiesta non è in discussione, poiché l'art. 61 LCAMal prevede
espressamente che a decidere è l'istanza designata dal Consiglio di Stato
(ossia, in concreto, l'IAS), per quanto concerne la restituzione dei sussidi
indebitamente percepiti, l'art. 59 LCAMal prevede che devono essere restituiti
dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato.
Spetta di
conseguenza al TCA stabilire se la competenza dell'IAS è data anche in questo
caso.
2.5. Il TFA ha
rammentato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella
sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo
ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso
del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori,
dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione
con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.;
DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra
parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso
letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica
della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il
vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa
G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412
consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127
consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525
consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF
119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag.
263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V
168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione
letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu
offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione
del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V
44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando
una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse
contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un
valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale
interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF
123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla
dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247
consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b
e 527 f consid. 2b).
L'Alta
Corte ha in particolare affermato:
"
Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem
Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene
Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter
Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich des Zwecks, des Sinnes
und der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn,
der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und
unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a.
dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den nahern
Sinn der Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der
Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem
Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben (BGE 126 V 105 Erw. 3 mit
Hinweisen)."
(RAMI 2001 pag. 137)
2.6. Va
innanzitutto rammentato, a proposito della procedura adottata dai singoli
Cantoni per alleviare gli assicurati dal pagamento dei premi dell'assicurazione
di base, che il Canton Ticino ha deciso per il versamento del sussidio
direttamente all'assicuratore, il quale lo deduce dall'importo mensile chiesto
al beneficiario.
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
malattia (FF 1992 I 65), a pag. 167 ha affermato:
"
Ogni Cantone sarà libero di applicare questo
modello come meglio crede. Inizialmente lo studio dell'ANA proponeva di dedurre
il sussidio agli assicurati direttamente dalle loro imposte. I direttori
cantonali delle finanze si erano mostrati invece assai scettici. I Cantoni
possono scegliere un sistema che non dipende dal prelevamento delle imposte;
spetta loro decidere se vogliono versare la riduzione dei premi agli assicurati
o direttamente agli assicuratori. Il Cantone Ticino, che già conosce questo
sistema, versa sussidi alle casse malati. Queste devono dedurre la somma che
spetta a ogni assicurato dal premio dovuto da quest'ultimo e avvertirlo in
proposito. Resta da determinare se è l'assicurato a dover rivendicare il
diritto a una riduzione dei premi o se questo diritto è stabilito
d'ufficio."
In
particolare, per quanto concerne i beneficiari delle prestazioni complementari,
per l'art. 41 cpv. 1 LCAMal il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie è corrisposto direttamente dal Cantone agli
assicuratori.
Come
visto, dalla lettera della legge, e meglio dall'art. 59 cpv. 1 LCAMal, emerge
chiaramente che i sussidi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal beneficiario
all'assicuratore presso il quale egli è affiliato. Mentre per quanto
concerne il condono, l'art. 60 LCAMal prevede che la domanda è rivolta
dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore,
all'istanza designata dal Consiglio di Stato, il quale fa decidere nel merito
delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
Ciò trova
conferma nel Messaggio dell'allora Dipartimento delle opere sociali del 3
gennaio 1996 sulla legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione
malattie (LCAMal), dove, a proposito degli articoli da 59 a 61, si legge:
"
Le domande di condono dell'obbligo di
restituzione del sussidio sono decise dall'autorità cantonale, e questo in
ragione del principio della parità di trattamento.
L'assicurato dovrà restituire all'assicuratore
il sussidio indebitamente percepito.
Dal canto loro i servizi amministrativi del
Cantone riterranno dal calcolo degli acconti che dovranno essere versati al
medesimo assicuratore gli importi che l'assicurato è tenuto a restituire."
(sottolineature del redattore)
U.
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, pag. 280, n. 14 ad art.
25, a proposito della competenza a decidere nel merito della restituzione,
afferma:
"
Zuständig zur Rückforderung ist derjenige
Versicherungsträger, der die in Frage stehende unrechtmässige Leistung
ausgerichtet hat (vgl. SVR 1995 UV Nr. 38 [Rückforderung von UV-Leistungen
durch IV]; Widmer, Rückerstattung, 135). Freilich können Fälle auftreten, wo
die rückerstattungspflichtige Person im Zeitpunkt der Rückforderung nicht mehr
zum (örtlichen) Zuständigkeitsbereich des berechtigten Trägers gehört (etwa
wegen einer Wohnsitzverlegung ins Ausland, soweit es um die Rückerstattung von
AHV-Leistungen geht); hier sieht die Rechtsprechung - zu pragmatisch - über
allfällige Zuständigkeitsfragen hinweg (vgl. SVR 1999 AHV Nr. 2)."
Alla luce
del Messaggio e della dottrina è pertanto l'assicuratore, e non
l'amministrazione, ad essere competente circa la decisione di restituzione di
sussidi percepiti indebitamente dal beneficiario di una prestazione
complementare. Ciò, come visto al consid. 1.6, è stato confermato anche
dall'IAS.
L'amministrazione
ha tuttavia riservato due casi particolari dove, per motivi di risparmio, la
competenza è passata all'IAS.
Si tratta
della restituzione dei sussidi in caso di perdita retroattiva del beneficio al
diritto ad una prestazione complementare e della concessione dei sussidi
retroattivi.
L'IAS ha
giustificato questa prassi sulla base di motivi di ordine finanziario ed in
entrambi i casi ha emanato una specifica direttiva, trasmessa per conoscenza
agli assicuratori. In particolare si è fondata sull'art. 65 cpv. 5 LAMal giusta
il quale gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto
nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai
Cantoni.
L'art. 65
cpv. 5 LAMal rinvia all'art. 82 cpv. 3 LAMal che nel frattempo, con l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, è diventato il cpv. 1.
Il
disposto, nel tenore fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che su richiesta gli
assicuratori forniscono gratuitamente alle autorità cantonali competenti le
informazioni e i documenti necessari per esercitare il diritto di regresso
sancito dall'art. 41 capoverso 3 e stabilire la riduzione dei premi giusta
l'articolo 65.
La nuova
versione in vigore dal 1.1.2003 non prevede più il rinvio all'art. 65.
Per
costante giurisprudenza le direttive amministrative non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali, il quale deve tenerne conto solo nella
misura in cui esse consentano nel caso di specie una corretta interpretazione
delle disposizioni di legge. Viceversa, egli deve scostarsene, in quanto esse
non siano compatibili con le norme legali (cfr. STFA del 25 settembre 2003 (C
77/00) e DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V
379 consid. 1c e sentenze ivi citate).
Il TCA
non può esimersi dall'esprimere le sue perplessità circa la conformità alla
legge della direttiva relativa alla competenza dell'IAS nell'ambito della
restituzione di sussidi indebitamente percepiti da beneficiari di prestazioni
complementari (l'altra direttiva non è oggetto di esame da parte di questo TCA
poiché non concerne la presente fattispecie).
Tuttavia
visto che questa prassi è limitata ad un caso particolare (i beneficiari delle
prestazioni complementari) e considerato che tale prassi non ha provocato, a
conoscenza del TCA, alcuna difficoltà e soprattutto non lede i diritti dei
cittadini assicurati poiché tratta tutti gli assicurati in maniera uguale,
questo Tribunale ritiene di potere ratificare l'operato dell'amministrazione.
L'IAS è
tuttavia invitato a provvedere affinché su questa questione venga introdotta
una base legale chiara.
Stabilito
che competente a decidere nel caso di specie è l'amministrazione cantonale, va
ora esaminato se sono dati i presupposti per chiedere la restituzione dei
sussidi versati ai coniugi __________.
2.7. A proposito della
restituzione, l'art. 59 cpv. 2 LCAMaI rinvia alle prescrizioni relative alla
LAVS, che dal 1° gennaio 2003 sono state abrogate e sostituite dall'art. 25
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA).
Giusta l'art. 25 cpv. 1
LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. II diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
Per giurisprudenza
costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; RAMI 1995
pag. 6; RAMI 1993 pag. 178 consid. 3c).
Conformemente ad un
principio generale, l'amministrazione può riconsiderare (o riesaminare) una
decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii).
La giurisprudenza ha
precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere ad una
riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 117 V
12 consid. 2a; DTF 119 V 479; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I
339/01).
Dalla riconsiderazione (o
riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la
revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126
V 42; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01).
Il TFA ha dichiarato dover
essere regolato il tema della revisione processuale di provvedimenti
amministrativi per analogia con la normativa relativa alla revisione dei
giudizi resi dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati
nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in
materia di revisioni di decisioni giudiziarie (RAMI 1998 n. K 990 pag. 254).
Questi principi
giurisprudenziali sono stati codificati nella nuova LPGA all'art. 53.
Questo TCA osserva infine che la tematica della
restituzione di cui all'art. 47 LAVS è stata ripresa dall'art. 25 LPGA, per cui
la summenzionata giurisprudenza è valida pure per gli eventi che si sono
realizzati a partire dal 1° gennaio 2003 (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, pag.
285, nn. 26 e 27 ad art. 25 LPGA).
In
concreto i presupposti
della revisione sono adempiuti (cfr.
anche Kieser, op. cit., pag. 278 n. 5
ad art. 25: "Revision der
leistungszusprechenden Verfügung (vgl. Art. 53 Abs. 1 ATSG); Beispiel: Es
stellt sich nachträglich heraus, dass wegen einer rückwirkend festgesetzten
Invalidität die Vermittlungsfähigkeit in der ALV nicht bestand [AVR 1999 ALV
Nr. 95j'). Infatti, vi è un
fatto nuovo nella misura in cui l'assicuratore Al ha deciso
di aumentare l'invalidità al 100%
dal 1.1.2002 con
conseguente perdita del beneficio delle prestazioni complementari
che davano diritto al rimborso del premio lordo dell'assicurazione di base
contro le malattie.
Ne
discende che la decisione dell'amministrazione, per quanto concerne il principio
della restituzione, è corretta.
Circa
l'ammontare della restituzione, da un attento esame degli atti, sembrerebbe
invece che l'importo da restituire è superiore rispetto a quello richiesto.
Infatti,
con la propria decisione l'IAS ha chiesto la restituzione di fr. 2'757.90. In realtà avrebbe dovuto chiedere un ammontare di fr. 3'087.10:
" Esperito
ogni accertamento in margine al gravame di specie, occorre tuttavia rettificare
l'importo di sussidio per l'anno 2002 per entrambi i coniugi __________; e
meglio da fr. 2'262.40, a fr. 1'997.80
(cfr. già citato doc. allegato).
Quanto sopra porta ad un saldo di cui si chiede la restituzione
emendato nei termini seguenti: da fr. 2'757.90 a fr. 3'087.10 (dato definitivo)." (doc. _)
Il
calcolo presentato dall'amministrazione è il seguente:
" __________
e __________ - calcolo sussidio 2002 e 2003
- Calcolo del sussidio 2002 per __________:
Parametri di calcolo:
Quota
media cantonale ponderata: fr.
3'120.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. b);
Premio
riconosciuto per il calcolo del sussidio: fr. 3'089.80
(DE 06.11.2001);
Quota
minima: fr. 600.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. d); Sussidio
annuo minimo: fr. 200.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. f); Reddito
determinante: fr. 23'000.- (art. 30 LCAMal e art. 1 lett. a) DE
06.11.2001)
Formula di calcolo del
sussidio (art. 36 cpv.
2 lett. b) e art. 38 LCAMal):
3089.80 - {{[(3089.80 - (600.00 + 200.00)]:(34000.00 - 20000.00)) x (23000.00 - 20000.00) + 600.00)
Ammontare sussidio: Fr.
1'997.80
- Calcolo del sussidio 2002
per __________:
Parametri di calcolo:
Quota
media cantonale ponderata: fr.
3'120.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. b);
Premio
riconosciuto per il calcolo del sussidio: fr. 3'089.80
(DE 06.11.2001);
Quota
minima: fr. 600.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. d); Sussidio
annuo minimo: fr. 200.00 (DE 06.11.2001 - art. 1 lett. f); Reddito
determinante: fr. 23'000.- (art. 30 LCAMal e art. 1 lett. a) DE
06.11.2001)
Formula di calcolo del
sussidio (art. 36 cpv.
2 lett. b) e art. 38 LCAMal):
3089.80 - {{[(3089.80 - (600.00 + 200.00)]:(34000.00 - 20000.00)) x (23000.00 - 20000.00) + 600.00)
Ammontare sussidio:
Fr. 1'997.80
- Calcolo del sussidio 2003
per __________:
Parametri di calcolo:
Quota media cantonale ponderata:
fr. 3'400.00 (DE 26.11.2002 - art. 1
lett. b);
Premio riconosciuto per il
calcolo dei sussidio: fr. 3'396.00 (DE 26.11.2002);
Quota minima: fr. 600.00 (DE 26.11.2002 - art. 1 lett. d); Sussidio annuo minimo: fr. 200.00 (DE 26.11.2002 - art. 1 lett. f); Reddito determinante: fr. 16'000.- (art. 30 LCAMal e art. 1 lett. a) DE 26.11.2002)
Formula di calcolo del sussidio (art. 35 cpv. 1 e art. 38 LCAMal):
(3396.00 - 600.00) x 3/12
Ammontare sussidio: Fr. 699.00
- Calcolo del sussidio 2003
per __________:
Parametri di calcolo:
Quota
media cantonale ponderata: fr.
3'400.00 (DE 26.11.2002 - art. 1 lett. b);
Premio
riconosciuto per il calcolo del sussidio: fr. 3'396.00
(DE 26.11.2002);
Quota
minima: fr. 600.00 (DE 26.11.2002 - art. 1 lett. d); Sussidio
annuo minimo: fr. 200.00 (DE 26.11.2002 - art. 1 lett. f); Reddito
determinante: fr. 16'000.- (art. 30 LCAMal e art. 1 lett. a) DE
26.11.2002)
Formula di calcolo del sussidio (art. 35 cpv. 1 e art. 38 LCAMal):
(3396.00 - 600.00) x 3/12
Ammontare sussidio:
Fr. 699.00 " (Doc. _)
Per
cui i coniugi __________ avrebbero diritto complessivamente a fr. 5'393.60 di sussidi nel 2002 e nel 2003. Considerato che l'IAS aveva già
versato complessivamente fr. 8'480.70 (cfr. doc. _ e _: 4'086 + 4'394.70),
l'amministrazione potrebbe chiedere un importo in restituzione di fr. 3'087.10 (8'480.70 - 5'393.60).
Ci
si potrebbe chiedere pertanto se non siano dati gli estremi per una reformatio
in pejus del provvedimento impugnato.
Il
TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61
cpv.1 lett. d LPGA; art. 11 b della Legge di procedura per le cause davanti al
TCA; DTF 122 V 166; U. Kieser, op.
cit., ad art. 61, n. 7 segg.).
Questa
Corte, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del
caso, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si
tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A.,
U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno
2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/
G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249).
Di
conseguenza la decisione deve essere confermata.
2.8. Infine, per quanto concerne
il condono dell'obbligo di restituire, va rilevato che la questione deve essere
oggetto di un'altra decisione formale. Infatti, l'amministrazione deve dapprima
decidere sulla restituzione ed in seguito sul condono, i cui presupposti sono,
come rilevato in sede di risposta dall'IAS, la buona fede e l'onere troppo
grave (cfr. art. 47 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2002 e art. 25 cpv. 1
LPGA in vigore dal 1.1.2003).
Spetta di conseguenza
all'amministrazione, cui l'incarto va trasmesso, decidere in merito al condono,
non senza aver ricordato che per decidere circa l'onere troppo grave occorre
esaminare la situazione al momento in cui la decisione viene presa.
Viste le affermazione dei
ricorrenti ed in particolare la loro situazione economica, occorre in questo
caso un esame dettagliato delle condizioni attuali per decidere in merito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L'incarto è trasmesso
all'amministrazione per esaminare la domanda di condono.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- La presente
decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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