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Numero d'incarto:
36.2003.61
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.61
IR/cd
Lugano
14 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 8 luglio 2003
di
contro
in materia di indennità per perdita di
guadagno
considerato, senza scambio di allegati,
ritenuto, in
fatto
1.1. Con foglio
di trasmissione datato 10 luglio 2003 il Segretario Assessore della Pretura di
__________ __________, senza adozione di provvedimento giudiziario e quindi
declaratoria di irricevibilità, ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale
Assicurazioni una petizione, datata 8 luglio 2003, formulata da __________ ed
incoata nei confronti della __________. In uno con la petizione sono stati
trasmessi i documenti annessi alla stessa (doc. _ - _).
Copia del
foglio di trasmissione è stata inviata al signor __________.
1.2. Con la
propria petizione __________ evidenzia - per quanto attiene alla competenza -
l'esistenza dell'art. 47 cpv. 2-4 della LSA :
"
(…)
per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie, ai sensi della legge federale dei
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i Cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il Giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
II 1. gennaio 1996 è entrata in vigore nel Canton Ticino
la legge di applicazione della LAMal (LCAMaI) che, all'art. 75, prevede che "Le contestazioni degli assicuratori tra di
loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni,
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. E' applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause
davanti al TCA"."
(cfr. doc. _)
Relativamente
alla competenza per territorio l'attore così si è espresso:
"
(…)
l'art. 16 Codice di Procedura Civile ticinese - applicabile in
forza del rinvio di cui all'art. 23 Legge Procedura Tribunale Cantonale
Assicurazioni del Canton Ticino - dispone che è competente
il Giudice del luogo in cui il convenuto è domiciliato, riservate le contrarie
disposizioni di legge.
L'art. 28 della Legge federale sulla
sorveglianza degli istituti d'assicurazione privata (in seguito: LSA) precisa
che, in caso di contestazioni relative al contratto d'assicurazione,
l'assicurato ha la scelta fra il foro ordinario e quello del suo domicilio
svizzero.
Riprendendo il contenuto dell'art. 28 LSA, l'art. 14,
cpv. 4 delle Condizioni Generali del contratto d'Assicurazione, che interessa
l'attore, prevede che lo stipulante l'assicurazione o l'avente diritto possono
citare in giudizio la __________ presso il foro giudiziario del luogo di
domicilio in Svizzera del ricorrente. Quindi, nel caso in specie, tenuto conto
che il signor __________ risiede nel Canton Ticino, si
opta per il foro giudiziario del suo luogo di domicilio in Svizzera."
(cfr. doc. _)
Nel
merito __________ rileva di essere inabile al lavoro dal 10.4.2000 quale
dipendente della __________ che ha stipulato un contratto con la __________ di
__________ per la perdita di guadagno.
L'attore
contesta il calcolo operato dall'assicuratore delle indennità a lui dovute.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanto
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256-259; P.-Y. Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de
droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di
assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal
il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione
complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono
una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i
fatti e valuta liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede
che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative
ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di
procedura per le cause davanti al TCA.
2.3. In concreto
va innanzitutto esaminato se la petizione contro __________ sia ricevibile.
Come
visto al considerando precedente questo Tribunale deve giudicare delle vertenze
relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie se praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi
della LAMal.
Per
l'art. 13 cpv. 1 LAMal il Dipartimento autorizza gli istituti d'assicurazione
che adempiono i requisiti della LAMal (assicuratori) a esercitare
l'assicurazione sociale malattie.
L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) pubblica l'elenco degli
assicuratori.
Nell'elenco
degli assicuratori-malattie autorizzati __________ non figura.
Per cui
già solo per questo motivo la petizione è irricevibile per mancanza di
competenza del TCA a giudicare la fattispecie.
2.4. Visto quanto
precede, considerato che l'art.126 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA, prevede che quando un atto è presentato ad una autorità
giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità
competente e ne da comunicazione alla parte che l'ha inoltrato.
Viste le
argomentazioni addotte dall'attore, in sede di petizione, la petizione va
trasmessa alla Pretura di __________.
Non si
assegnato ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é irricevibile.
L'incarto
è trasmesso per competenza alla Pretura di __________.
2.- Non si fa
carico di tasse e spese alle parti e non si assegnano ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro
il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale
di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale
sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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