AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.46
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.46
TB/tf
Lugano
9 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 24 marzo 2003 emanata da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1° marzo
1998 al 31 ottobre 1998 __________, 1964, è stata assunta dall'Hotel __________
(doc. _) quale cameriera ai piani. Poiché in stato interessante, l'11 marzo
1998 il dr. __________, primario dell'Ospedale __________, l'ha dichiarata
inabile al 100% fino al 18 marzo (doc. _). In tale data (doc. _) egli ha pure
avvertito il datore di lavoro dell'assicurata che malgrado la gravidanza
gemellare stesse proseguendo senza problemi, il 31 marzo 1998 l'interessata
necessitava di essere nuovamente ricoverata. Il medico ha comunque certificato
che dal 23 marzo l'assicurata poteva riprendere il proprio lavoro.
1.2. Con scritto
del 19 marzo 1998 (doc. _) l'Hotel __________ ha comunicato all'assicurata che
data la poca affluenza di clienti in quel periodo, i giorni dal 23 al 31 marzo
1998 le sarebbero stati calcolati come vacanza.
1.3. Inabile
quindi al 100%, l'11 marzo 1998 la Cassa malati __________ ha iniziato a
versarle delle indennità giornaliere intere per perdita di guadagno di Fr. 77.-
(docc. _ e _).
1.4. In data 24
maggio 1998 __________ ha partorito due gemelli, ciò che le ha permesso di
beneficiare di un'ulteriore indennità per perdita di guadagno di 16 settimane –
da aggiungere alle normali 720 indennità (art. 74 cpv. 2 LAMal) -, di cui otto
successive al parto. Di conseguenza, la Cassa malati __________ le ha versato
per maternità delle indennità giornaliere dal 29 marzo 1998 fino al 18 luglio
1998.
1.5. Trascorsi i
quattro mesi di maternità, l'assicurata non ha ripreso il proprio lavoro poiché
presentava sempre un grado di incapacità lavorativa del 100% (docc. _). Su
consiglio del servizio giuridico __________ (doc. _), l'Hotel __________ ha
anticipatamente rescisso l'11 ottobre 1998 il contratto di lavoro in essere
ritenendo che l'inabilità lavorativa era stata debitamente certificata solo
fino a quel momento (doc. _) e che dal giorno successivo l'assicurata non s'era
nemmeno più presentata al lavoro (doc. _).
1.6. Come risulta
dalla distinta delle indennità giornaliere versate all'assicurata (doc. _), dal
12 al 31 ottobre 1998 quest'ultima ha ancora beneficiato dell'assicurazione
collettiva legata al contratto di lavoro. Dalla sua scadenza in poi
l'interessata è rimasta invece affiliata alla medesima Cassa a titolo
individuale e fino al 16 dicembre 1999 ha continuato a percepire delle
indennità giornaliere intere.
Dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 2001 le
prestazioni ricevute da __________ sono state ridotte proporzionalmente, poiché
essa aveva un grado di incapacità del 50%.
1.7. Con
comunicazione in lingua francese del 10 ottobre 2001 (doc. _) l'assicuratore ha
informato la beneficiaria delle prestazioni che il 6 gennaio 2001 essa aveva
esaurito il diritto alle 720 indennità giornaliere, per cui non poteva più
rivendicare alcuna ulteriore prestazione. La Cassa malati __________ ha
pertanto rescisso retroattivamente al 31 gennaio 2001 l'assicurazione
d'indennità giornaliera ed ha intimato all'assicurata di restituire l'ammontare
di Fr. 6'737,50, corrispondente alle prestazioni pagate di troppo nel periodo
dal 7 gennaio 2001 al 30 giugno 2001.
1.8. In data 23
ottobre 2001 (docc. _ e _) la Cassa ha ribadito all'assicurata la richiesta di
rimborso di Fr. 6'737,50 e, vista la sua situazione finanziaria, ha proposto
alla debitrice di restituire quanto dovuto con il pagamento di rate mensili.
1.9. __________
ha accettato con scritto del 5 novembre 2001 (docc. _ e _) la proposta di
rimborsare all'assicuratore l'importo di Fr. 100.- al mese a titolo di
indennità giornaliere ricevute in eccesso, non senza porre a quest'ultimo dei
quesiti chiarificatori in merito alle indennità già percepite.
1.10. Il successivo
6 dicembre (docc. _ e _) la Cassa malati ha a sua volta confermato l'importo
delle rate invitando l'interessata a saldarle. L'assicuratore ha poi dato
seguito alle domande poste.
1.11. Non avendo
ancora restituito un anno dopo i Fr. 6'737,50, il 19 novembre 2002 (docc. _ e
_) la Cassa __________ ha emanato una decisione formale con cui l'assicurata è
stata invitata a versare entro trenta giorni la predetta somma indebitamente
percepita per il periodo dal 7 gennaio 2001 al 30 giugno 2001.
1.12. Il 9 dicembre
2002 sia l'assicurata medesima (doc. _) che la sua rappresentante avv.
__________ (doc. _) si sono opposte con argomentazioni respinte dalla Cassa
__________ con decisione su opposizione del 24 marzo 2003 (docc. _ e _) del
seguente tenore:
"
(…)
II. DIRITTO
(…)
- Conformemente all'art. 72 cpv. 3 LAMal le indennità giornaliere
in caso di malattia sono versate durante un periodo di 720 giorni. In caso di
maternità le indennità sono versate durante 16 settimane (art. 74 cpv. 2 LAMal)
e non possono essere computate dei 720 giorni.
La signora __________ dispone d'una copertura assicurativa in
caso di malattia di CHF 77.- al giorno. Se l'incapacità lavorativa è del 50%,
la durata si prolunga proporzionalmente fino all'ammontare completo che
corrisponde ai 720 giorni.
-
Secondo l'art. 72 cpv. 2 LAMal il termine d'attesa di 60 giorni
viene dedotto dei 720 giorni d'indennità giornaliere. Le indennità giornaliere
versate di troppo dal 7 gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001 ammontano a CHF
6'737.50 (cfr. allegato _).
-
Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite
per analogia coll'art. 47 cpv. 1 LAVS. La seconda frase di quest'articolo non
si applica, dato che con scritto del 5 novembre 2001, la signora __________ ha
accettato il rimborso dell'importo di CHF 6'737.50 e il modo di pagamento che
la Cassa ha proposto in considerazione della sua situazione finanziaria. Quindi
l'assicurata non può essere di buona fede e un rimborso mensile di CHF 100.-
non presenta un onere tropo grave. E' sottolineato che con questa proposta la
Cassa ha presa in considerazione il fatto che la signora __________ dispone
unicamente del minimo vitale.
(…)
Visto che la signora __________ ha dato il suo accordo per il
rimborso dell'importo in questione il 5 novembre 2001, il suo argomento che non
aveva mai ricevuto le lettere richiamandola il rimborso prima della decisione
del 19 novembre è infondato.
In considerazione del attuale rifiuto della signora __________
di rimborsare la somma dovuta malgrado il suo accordo iniziale la Cassa
presuppone che l'assicurata non sia di buona fede.
- Quanto al pagamento delle indennità giornaliere durante il
periodo di vacanze è stabilito che la Cassa non aveva conoscenza delle vacanze
della signora __________ fino alla sua missiva del 5 novembre 2001 alla quale
era allegata la lettera del suo datore di lavoro. E' sottolineato che non
incomba alla Cassa d'informarsi sull'inizio d'incapacità al lavoro in caso di
maternità, ma al suo datore di lavoro o all'assicurata di fornire le
informazioni necessarie, e questo all'inizio dell'incapacità e non sei mesi più
tardi come nel caso presente. Inoltre, questo quesito non cambia nulla in
riguardo al calcolo delle indennità (720 giorni su deduzione dei 60 giorni del
termine d'attesa e 16 settimane o 112 giorni in caso di maternità).
(…)".
Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b OPGA, la Cassa ha
revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.13. Con ricorso
del 25 aprile 2003 (doc. _) __________, per il tramite del lic. jur. __________
dello Studio legale __________, ha chiesto che sia la decisione del 19 novembre
2002 che la decisione su opposizione del 24 marzo 2003 della Cassa malati
__________ vengano annullate, nel senso che la stessa non sia condannata al
rimborso di Fr. 6'737,50 reclamati con le citate decisioni amministrative. La
ricorrente sostiene che
"
(…)
- (…) mal si vede come la predetta Cassa malattia possa reclamare
la restituzione di CHF 6'737.50, fondandosi tra l'altro su un'errata
interpretazione dell'art. 72 LAMal, quando 60 x 77.- = 4'620.-, ovverosia ben
CHF 2'117.50 in meno di quanto richiesto.
(…)
- Chiedendo a distanza di anno il rimborso di un importo versato
a sua detta in eccesso, la __________, agente in qualità di autorità
amministrativa, lede la buona fede dell'assicurata.
Infatti, tra i principi generali del diritto amministrativo
figura pure quello della buona fede, che deriva direttamente dall'art. 9 CF ed
è pertanto costituzionalmente protetto.
(…)
Vista la difficilissima situazione economica in cui versano la
Signora __________ ed i suoi tre figlioletti, è palese che la restituzione di
una così ingente somma di denaro costituirebbe per tutta la famiglia un grave
pregiudizio, poiché le somme percepite sono logicamente già state spese per
sbarcare il lunario.
(…)
3.1. (…)
Ora, la __________ non può certo pretendere di inficiare la
buona fede, presunta, della ricorrente sulla scorta dell'interpretazione da lei
data alla lettera 5 novembre 2001 della Signora __________.
(…)
3.2. (…)
Le spese riconosciute superano quindi sensibilmente i redditi
determinanti, per cui la restituzione di quanto reclamatole dall'__________
costituirebbe per la Signora __________ un onere eccessivo giusta l'art. 47
cpv. 1 LAVS.
(…).".
La ricorrente ha contestualmente chiesto al TCA
di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria comprendente il
gratuito patrocinio del rappresentante. Detta istanza è stata accolta con
decreto dell'8 luglio 2003 (doc. _).
Il ripristino dell'effetto sospensivo chiesto con
istanza del 28 aprile 2003 (doc. _) è stato concesso il 7 maggio 2003 (doc. _).
1.14. Con la
propria risposta di causa dell'11 giugno 2003 (doc. _) la Cassa malati
__________, procedendo all'esame della buona fede dell'assicurata, ha
confermato la decisione su opposizione:
"
(…)
- Secondo l'art. 47 cpv. 1 LAVS, la restituzione di prestazioni
indebitamente riscosse non può essere chiesta se l'interessata era in buona
fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Queste condizioni sono
cumulative. (…)
In effetti, è stabilito che la Cassa ha agito come autorità
competente in un caso concreto. E' ammesso che in un primo tempo la signora
__________ non si poteva rendere conto che a partire dal 7 gennaio fino al 30
giugno 2001 aveva riscosso indebitamente delle indennità giornaliere.
La Cassa aveva realizzato solo in ottobre 2001 che aveva
versato delle prestazioni al di là del periodo legale di 720 giorni. Per
contro, al più tardi col ricevimento dello scritto del 10 ottobre 2001 della
Cassa, la ricorrente sapeva che aveva ricevuto indebitamente delle prestazioni.
E' sottolineato che la detta lettera esplica chiaramente la situazione
giuridica alla ricorrente. Il fatto che la Cassa ha versato delle indennità al
di là del periodo legale non implica che la ricorrente era di buona fede o che
da ciò può dedurre un qualsiasi diritto.
E' stabilito che il diritto della Cassa di esigere la
restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si estingue dopo un anno
a decorrere dal momento in cui l'autorità ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Allora la Cassa non
è tenuta a richiamare l'ammontare dovuto immediatamente. Non si vede la ragione
per la quale la ricorrente era sorpresa quando ha ricevuto il richiamo, dato
che sapeva già dal ottobre 2001 che doveva rimborsare quest'ammontare alla
Cassa e che la Cassa non l'ha mai informato del contrario.
(…) Di conseguenza, la signora __________ aveva evidentemente
conoscenza del suo dovere di rimborsare l'importo in questione e si dichiarava
nel stesso tempo disposta a procedere al pagamento. In effetti, la ricorrente
non ha mai contestato l'importo di CHF 6'737.50 e ha confermato l'accetto del
rimborso nella sua missiva del 5 novembre 2001.
(…)
Riguardo ai certificati medici, è sottolineato che la
ricorrente violava il suo obbligo di collaborazione (art. 23 del regolamento).
In considerazione di quanto precede, la ricorrente non è di
buona fede.
Non è dunque necessario di verificare se il rimborso di CHF
100.- per mese costituisce un onere troppo grave per la ricorrente, dato che le
disposizioni dell'art. 47 cpv. 1 LAVS sono cumulative.
(…).".
1.15. Il 17 luglio
2003 (doc. _) la Cassa malati __________ ha sollevato dei sospetti di sovrindennizzo
dell'assicurata che avrebbe pure percepito contemporaneamente una rendita AI
senza averglielo comunicato. Di conseguenza l'assicuratore ha chiesto al TCA
l'edizione dell'incarto AI dell'assicurata di cui essa era già entrata in
possesso, ma per la divulgazione del quale l'interessata ha negato la propria
autorizzazione.
in
diritto
In ordine
2.1. Con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal.
Tuttavia, dal profilo del diritto materiale si applicano le disposizioni in
vigore in precedenza, poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme (sostanziali) in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale
federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione
amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid.
1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni
sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi
dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in
lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno
2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.
G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid.
1.3, pag. 3).
Pertanto, siccome la fattispecie porta su delle
indennità per perdita di guadagno versate in eccesso dal 7 gennaio 2001 al 30
giugno 2001, ogni riferimento alle norme applicabili va inteso nel loro tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel merito
2.2. L'11 marzo
1998 l'assicuratore malattia ha iniziato a versare a __________ delle indennità
giornaliere intere di Fr. 77.- per malattia. Tuttavia, da una parte esso ha
considerato il periodo contrattuale d'attesa di 60 giorni durante il quale il
datore di lavoro era tenuto a versare all'assicurata il salario; dall'altra le
16 settimane per la nascita dei gemelli della ricorrente durante le quali la
Cassa le ha corrisposto le relative indennità giornaliere (art. 74 cpv. 2 LAMal).
Perciò, è soltanto dal 30 agosto 1998 che l'interessata ha effettivamente
ricevuto le restanti 660 indennità giornaliere che le spettavano (doc. _).
La ricorrente lamenta invece che nella decisione
su opposizione la Cassa malati __________, deducendo dal numero massimo di 720
indennità il periodo contrattuale di differimento di 60 giorni, ha erroneamente
interpretato il disposto dell'art. 72 cpv. 2 LAMal.
A mente dell'assicurata, essa avrebbe dovuto
percepire tutte le 720 indennità, poiché i predetti 60 giorni d'attesa
sarebbero da aggiungere al limite legale massimo e non da sottrarre, per cui,
in specie, l'importo da restituire per delle indennità percepite in eccesso
sarebbe al limite pari a Fr. 4'620.- (Fr. 77.- x 60 giorni).
La restituzione postulata dall'assicuratore
malattia porta sul periodo dal 7 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, quindi su 165
giorni che, calcolati ad un grado di incapacità del 50% per una prestazione
giornaliera di Fr. 77.-, dà un importo di Fr. 6'737,50.
2.3. Giusta
l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Nel caso concreto, il Regolamento
dell'assicurazione d'indennità giornaliera della Cassa malattia __________,
edizione 01.00 (doc. _), prevede all'art. 16 cpv. 2 che in caso di incapacità
di lavoro parziale di almeno il 50% l'assicurato percepisce delle indennità
giornaliere ridotte proporzionalmente.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art.
12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche all'art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di
salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto
in misura ridotta, oppure ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF
111 V 239 consid. 1b; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-recht, T. I,
pag. 286 segg.).
La questione a sapere se esista un'incapacità
lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va
valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,
comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne
scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la
sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)
- bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal
danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene
valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di
adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione
normalmente esercitata dall'assicurato.
In relazione alle conseguenze economiche
dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito
dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a tutti i
campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53;
DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF
105 V 178 consid. 2).
Va dunque considerato che l'assicurato ha
l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il
più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione
economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella
professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare
le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente
prospettabili.
Del resto deve essere ricordato che il principio
dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità.
Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un
determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (PETER, Die Koordination
der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).
Nel caso concreto, va osservato come la
resistente non ha mai messo in dubbio l'incapacità lavorativa dell'assicurata,
anche se l'assicuratore stesso ha dichiarato di aver più volte riscontrato
delle difficoltà ad entrare in possesso di diversi certificati medici
comprovanti l'inabilità della ricorrente (docc. _ punto 6 e _).
2.4. Questo Tribunale
deve dunque innanzitutto verificare la validità della decisione di restituzione
della Cassa con oggetto delle indennità giornaliere indebitamente corrisposte
alla ricorrente (Fr. 6'737,50), ossia esaminare se la stessa è stata emanata
tempestivamente oppure se era già perenta.
Nell'assicurazione per la vecchiaia ed i
superstiti, il diritto alla restituzione sottostà, giusta l'art. 47 cpv. 2 LAVS
(nel tenere in vigore fino al 31.12.2002), ad un termine relativo di perenzione
di un anno e ad un termine assoluto di perenzione di cinque anni (DTF 111 V 137
consid. 3c); delle normative simili si possono trovare in altri ambiti
assicurativi (art. 49 AI, art. 27 cpv. 1 LPC, art. 20 Legge sulle indennità di
perdita di guadagno (LIPG) e art. 11 cpv. 2 LAF). Le disposizioni sulla
restituzione esistenti in ambito di assicurazione infortuni (art. 52 cpv. 2
LAINF) e contro la disoccupazione (art. 95 cpv. 4 LADI) sono inoltre state
formulate sul modello dell'art. 47 cpv. 2 LAVS (DTF 119 V 298 consid. 4b)aa).
Nel campo dell'assicurazione malattia fa invece
difetto una norma portante sul diritto alla restituzione di una prestazione
indebitamente versata dall'assicuratore o dall'assicurato.
Nella decisione di principio STFA del 3 luglio
1967 nella causa __________, confermata in DTF 102 V 99, DTF 112 V 194 ed in
DTF 115 V 118 consid. 3b, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che quando manca in quest'ambito una regolamentazione statutaria,
l'art. 47 LAVS è applicabile per analogia. Il motivo risiede nel fatto che
malgrado la loro autonomia (art. 1 cpv. 2 LAMal), le Casse svolgono un compito
pubblico. La domanda di restituzione non può quindi essere solo una questione
di diritto civile, per cui le regole sulla restituzione di una prestazione
indebitamente ricevuta (art. 62 segg. CO) non possono entrare in linea di
conto.
Vi è così una lacuna su quest'aspetto, che deve
essere colmata facendo riferimento ad altri campi del diritto. Come visto,
l'AVS regola questa tematica aIl'art. 47 LAVS, che allo stesso tempo contempla
gli obiettivi dell'assicurazione e la protezione degli interessi sociali
dell'assicurato (DTF 119 V 298 consid. 4b)bb).
Di conseguenza, il diritto di richiedere la
restituzione di prestazioni indebitamente versate nell'assicurazione malattia,
non espressamente regolamentata dalla LAMal, può quindi seguire le sorti del
disposto dell'art. 47 LAVS (DTF 103 V 145 consid. 4; RAMI 1995 pag. 6; RAMI
1993 pag. 177 consid. 3b).
Giusta l'art. 47 cpv. 1 LAVS, applicabile dunque
in virtù di una consolidata giurisprudenza pure in ambito LAMal, le rendite e
gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere
restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era in buona
fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave.
Il capoverso 2 di questo disposto prevede che il
diritto di esigere la restituzione è perento trascorso un anno a contare dal
momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al
più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere
la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
Va osservato che a norma dell'art. 78 OAVS, se
una Cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante
legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita
troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente
ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di
un'autorità a norma dell'art. 76 cpv. 1 OAVS, quella è tenuta alla
restituzione. E' riservata la prescrizione conformemente all'art. 47 cpv. 2
LAVS.
2.5. Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 consid. 2b; RAMI 1995 pag. 6; RAMI 1993 pag. 178 consid. 3c).
Conformemente ad un principio generale,
l’amministrazione può riconsiderare (o riesaminare) una decisione passata
formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua
rettifica rivesta un’importanza notevole (DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii).
La giurisprudenza ha precisato che
l'amministrazione non può essere obbligata a procedere ad una riconsiderazione
in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 117 V 12 consid. 2a;
DTF 119 V 479; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01).
Una decisione è stata ad esempio considerata
senza dubbio errata in caso di calcolo illegale di una rendita, di una
valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137; DTF 119 V 483 consid.
3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la
revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle
decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a
procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 126 V 42; STFA del 29 novembre 2002 nella
causa B., I 339/01).
Il TFA ha dichiarato dover essere regolato il
tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi per analogia
con la normativa relativa alla revisione dei giudizi resi dalle autorità di
ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di
prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisioni di
decisioni giudiziarie (RAMI 1998 n. K 990 pag. 254).
Questi princìpi giurisprudenziali sono stati
codificati nella nuova LPGA all'art. 53.
2.6. Circa il
termine di un anno la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini
dell'art. 47 LAVS, contrariamente al tenore letterale della norma,
costituiscono un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V
431 consid. 3a; DTF 119 V 298 consid. 4a; DTF 111 V 135; RAMI 1993 pag. 177 consid.
3b; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo
1996, pag. 192).
I termini di perenzione non possono essere né
interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid.
3b; cfr. pure LOCHER, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al
considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che il
termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si
richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel
momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei
fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29
aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01).
Il TFA ha precisato ancora che qualora tale
restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di
perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da
quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per
esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui
venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della
pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid.
2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile 2003 nella causa
SECO contro A.P., C 317/01).
Per poter esaminare i presupposti della
restituzione l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti,
da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per
determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza
di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che
permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid.
4a; STFA del 29 aprile 2003 nella causa SECO contro A.P., C 317/01; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa M., C 11/00, consid. 2).
Circa l'inizio del termine annuale di perenzione
quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le
conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione, al considerando
4b del DTF 112 V 180 il TFA ha sottolineato che:
"
(…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis, wonach
der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der von der
Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur bei der Beantwortung
der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete Meldung die erforderliche
Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist sinngemäss auch auf die von der
Verwaltung in der Folge zu treffenden Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat
die ihr zumutbare Aufmerksamkeit insbesondere auch bei
den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit ihre noch
ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch
die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen
Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung
innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis
nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem solchen
Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt
festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem
erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der Rückforderungs-anspruch
die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer Verfügung möglich wird. (…).".
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la
determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi
organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento
in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF
119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; STFA del 29 aprile 2003 nella
causa SECO contro A.P., C 317/01).
Questo TCA osserva infine che la tematica della
restituzione di cui all'art. 47 LAVS è stata ripresa dall'art. 25 LPGA, per cui
la summenzionata giurisprudenza è valida pure per gli eventi che si sono
realizzati a partire dal 1° gennaio 2003 (KIESER, ATSG-Kommentar, 2003, pag.
285, nn. 26 e 27 ad art 25 LPGA).
2.7. Nel caso di
specie, nel mese di ottobre 2001 la Cassa __________ si è accorta di aver
versato all'assicurata più di 720 indennità giornaliere per perdita di guadagno
dovuta a malattia. Con scritto del 10 ottobre 2001 (doc. _) l'assicuratore ha
quindi chiesto alla beneficiaria la restituzione delle indennità giornaliere
percepite in eccesso. A suo dire, infatti, il diritto all'indennità giornaliera
di 720 giorni sarebbe giunto a termine il 6 gennaio 2001. Di conseguenza, le
indennità corrisposte alla ricorrente dal 7 gennaio 2001 fino al 30 giugno
2001, per un importo totale di Fr. 6'737,50, dovrebbero essere restituite.
Va innanzitutto rammentato che la Cassa, avendo
ravvisato un caso di indebito versamento di una prestazione, era tenuta ad
emanare una decisione di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti
per la riconsiderazione (o riesame) della decisione di versamento di indennità
giornaliere per perdita di guadagno dovuta a malattia.
Da una parte, infatti, la decisione di
corrispondere alla ricorrente un'indennità giornaliera dovuta alla sua
incapacità lavorativa del 100% risulta ora manifestamente errata, anche se
limitatamente alle indennità giornaliere versate in eccedenza alla beneficiaria
dell'assicurazione per perdita di guadagno rispetto alle 720 stabilite per
legge
D'altra parte, il riesame di tale decisione
riveste un'importanza notevole, ritenuto come l'importo da rimborsare raggiunga
quasi Fr. 7'000.- e la ricorrente non sia - come comprovano gli atti a disposizione
del TCA – particolarmente abbiente.
In simili condizioni, di principio la decisione
di restituzione è corretta.
2.8. Tuttavia, è
soltanto il 19 novembre 2002 (docc. _ e _) che la Cassa malati ha emanato una
decisione formale di restituzione del predetto ammontare a cui si è opposta
l'assicurata.
Va dunque
ora esaminato se la richiesta di restituzione è stata formulata entro il
termine di perenzione di un anno previsto dall'art. 47 LAVS (cfr. consid.
2.6.). Il termine assoluto di 5 anni è stato dal canto suo rispettato, poiché
le indennità chieste in restituzione sono state erogate nel primo semestre del
2001 e la domanda di rimborso è avvenuta mediante risoluzione informale della
Cassa nell'ottobre 2001, mentre con decisione formale impugnabile nel novembre
2002.
Per rispondere al quesito sulla perenzione
bisogna pertanto chiarire se la comunicazione del 10 ottobre 2001 (doc. _) ha
lo stesso valore di una decisione formale. In caso di risposta negativa, ci
troveremmo infatti di fronte all'annullamento degli effetti della decisione
formale del 19 novembre 2002. Dal momento in cui la Cassa malati __________ è
venuta a conoscenza del sovrindennizzo dell'assicurata (ottobre 2001) a quando
essa ha fatto valere formalmente il suo diritto alla restituzione delle
indennità corrisposte in sovrappiù (novembre 2002), è infatti trascorso più di
un anno. In tale ipotesi, la decisione formale non sarebbe quindi stata
introdotta nel termine perentorio di un anno e pertanto il diritto alla
restituzione sarebbe perento, nel senso che la ricorrente non dovrebbe
restituire alcunché alla Cassa.
Quando un assicurato non è d'accordo con una
risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta
entro trenta giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato (art. 80
cpv. 1 LAMal).
L'assicuratore deve motivare la decisione ed
indicare il rimedio giuridico; la notifica irregolare di una decisione non può
essere di pregiudizio all'assicurato (art. 80 cpv. 2 LAMal).
Questi capoversi riprendono il vecchio art. 30
LAMI.
Per le Casse malati non esiste un obbligo
legale di regolare per ogni caso i rapporti con i propri affiliati mediante
l'emanazione di una decisione formale. Secondo il citato disposto, la Cassa
deve emettere una decisione scritta contenente i mezzi di diritto soltanto
quando l'assicurato non è d'accordo con la risoluzione ricevuta. La Cassa è
dunque obbligata ad agire in tal senso quando l'assicurato espressamente
(oralmente o per iscritto) oppure con il suo comportamento fa sapere alla Cassa
che non è d'accordo con la risoluzione presa nei suoi confronti. Non è invece
lecito che l'emanazione di una decisione sia fatta dipendere dall'esplicita
richiesta dell'assicurato (DTF 102 V 15 consid. 1a; RAMI 1990 pag. 80).
Di massima, la Cassa può far valere il diritto
alla restituzione mediante una decisione informale ai sensi dell'art. 80 LAMal:
in questo caso, è salvaguardato il termine perentorio di un anno di cui
all'art. 47 cpv. 2 LAVS, applicabile, come visto, per analogia secondo la
giurisprudenza; non occorre in proposito notificare una decisione formale
conformemente all'art. 80 cpv. 1 LAMal (RAMI 1990 pag. 80).
Stante quanto precede, si può quindi affermare
per il caso in esame che la risoluzione del 10 ottobre 2001 (doc. _) con cui
l'assicuratore, constatata un'indebita corresponsione di indennità giornaliere,
ha invitato la ricorrente a restituire Fr. 6'737,50, esplica i medesimi effetti
di una decisione formale, ossia essa ha regolarmente interrotto l'anno di
perenzione dell'art. 47 cpv. 2 LAVS.
Ne discende pertanto che se si considera che il
termine legale di un anno ha preso avvio all'inizio di ottobre 2001 – ossia
quando la Cassa ha scoperto di aver commesso un errore nell'accredito di
indennità giornaliere alla ricorrente (doc. _ punto 2) - e dopo solo pochi
giorni l'assicuratore malattia ha emanato la predetta risoluzione di
restituzione, questo TCA deve concludere che la domanda di restituzione
dell'indebito ammontare è stata formulata entro il termine di perenzione dell'art.
47 cpv. 2 LAVS, che è stato così pienamente rispettato.
La successiva decisione formale del 19 novembre
2002 contro cui si è opposta l'assicurata è, come tale, ininfluente per la
soluzione del problema che qui ci occupa.
2.9. Questo TCA
deve esaminare ancora la correttezza dell'importo chiesto alla ricorrente in
restituzione.
A causa di un'inabilità lavorativa del 100% (doc.
_), l'11 marzo 1998 è sorto, come visto, il diritto dell'assicurata di
percepire da parte del suo assicuratore malattie delle indennità giornaliere
intere di Fr. 77.-. Ciò nonostante, la ricorrente non si è vista accreditare
immediatamente quanto dovuto, bensì la Cassa malati __________ le ha
conteggiato da subito un periodo d'attesa di 60 giorni, nel senso che durante
questo lasso di tempo il datore di lavoro dell'assicurata ha continuato a
versarle l'80% del salario convenuto (doc. _). L'ente assicuratore è
intervenuto con il versamento effettivo di indennità intere soltanto al termine
di questi sessanta giorni, e meglio al 30 agosto 1998.
Bisogna ancora evidenziare che la decorrenza del
citato termine d'attesa è stata interrotta dalla maternità dell'assicurata,
poiché conformemente all'art. 74 cpv. 2 LAMal la partoriente ha diritto a
sedici settimane di indennità giornaliera, di cui almeno otto dopo il parto. In
concreto, dal 29 marzo 1998 al 18 luglio 1998 la Cassa __________ è sì
intervenuta corrispondendo 112 indennità intere alla ricorrente, ma le stesse
erano dovute a titolo di indennità giornaliera in caso di maternità e non per
malattia.
Secondo la Cassa, dunque, dall'11 marzo al 28
marzo 1998 sono decorsi i primi diciotto giorni d'attesa, senza corrispondere
all'interessata alcuna indennità. Dal 29 marzo 1998 l'insorgente ha poi
percepito sedici settimane di indennità giornaliere in caso di maternità,
mentre dal 19 luglio 1998 fino al 29 agosto 1998 sono stati conteggiati gli
ultimi quarantadue giorni del citato termine d'attesa. Dal 30 agosto 1998 fino
al 16 dicembre 1999 l'interessata, inabile al lavoro nella misura del 100% (docc.
-), ha continuato a percepire delle indennità intere per un totale, a quel
momento, di 534 di cui 60, come visto, non le sono però state effettivamente
erogate. In seguito, dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2001 il grado
d'inabilità della ricorrente è stato fissato al 50% (docc. -), per cui essa
ha ricevuto le restanti indennità ridotte proporzionalmente (doc. _).
Considerando il conteggio allestito
dall'assicuratore (doc. _), il diritto di __________ di beneficiare di
indennità per perdita di guadagno è terminato il 6 gennaio 2001, ossia quando
sono state corrisposte tutte le indennità di cui essa poteva beneficiare,
quindi le 720 previste dall'art. 72 cpv. 3 LAMal.
Ora, a mente di questo Tribunale, la
corresponsione delle citate indennità giornaliere, così come eseguita dalla
Cassa malati __________, è corretta e conforme sia alla legge che al suo
regolamento.
Infatti, il capoverso 2 dell'art. 72 LAMal tratta
la questione del termine d'attesa come segue:
"
Il diritto all'indennità giornaliera è dato
qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può
essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio. Qualora per il
diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa,
durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo
termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.".
Inoltre, il Regolamento dell'assicurazione
d'indennità giornaliera della Cassa malattia __________ - edizione 01.00 (doc.
_), applicabile su rinvio della LAMal, ricalca le norme legali relative alle
prestazioni in ambito di assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera (artt.
16-22).
A proposito del termine d'attesa, l'art. 16 cpv.
4 del predetto Regolamento recita difatti che
"
Se era stato concordato un termine d'attesa
durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio, la durata
del versamento delle indennità giornaliere è ridotta del numero di giorni del
termine d'attesa.".
In merito alla durata delle prestazioni, l'art.
17 del Regolamento riprende essenzialmente l'art. 72 LAMal e prevede che
"
Le indennità giornaliere sono versate, per una o
più malattie, durante 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi
(cpv. 1).
L'assicurato ha diritto all'equivalente di 720
indennità giornaliere complete, con deduzione del termine d'attesa, conformemente
all'art. 16 comma 4 di questo regolamento (cpv. 2).
Quando l'indennità giornaliera è ridotta in
seguito ad un indennizzo eccessivo, la durata del diritto alle prestazioni è
prolungata in funzione della riduzione (cpv. 3).
Dopo il decorso del periodo delle prestazioni
previsto dai commi 1 e 2, l'assicurazione ha termine automaticamente (cpv.
4).".
Alla luce di quanto precede, non v'è pertanto
alcun dubbio che nel caso di specie l'assicuratore ha dato seguito alla
possibilità offerta dall'art. 72 cpv. 2 LAMal, ovvero ha previsto nel suo
regolamento che dalla durata minima di 720 indennità giornaliere venisse
dedotto il termine d'attesa convenuto contrattualmente con ogni assicurato (artt.
16 cpv. 4 e 17 cpv. 2). Il conteggio allestito dalla resistente è di
conseguenza esatto: il diritto della ricorrente di ricevere 720 indennità
giornaliere per perdita di guadagno è iniziato l'11 marzo 1998 ed è terminato
il 6 gennaio 2001 (doc. _), ritenuta un'attesa di sessanta giorni durante la
quale la beneficiaria ha continuato a ricevere il proprio stipendio dal suo
datore di lavoro.
A buon diritto la ricorrente ha quindi ricevuto
660 indennità delle 720 previste.
Errata si dimostra pertanto la tesi della
ricorrente, giusta la quale la stessa avrebbe dovuto percepire ulteriori 60
indennità da parte dell'assicuratore, corrispondenti al termine d'attesa
imposto dalla Cassa. Secondo l'insorgente, il versamento di dette 60 indennità
doveva essere reale; essa avrebbe dovuto perciò continuare a ricevere le
indennità giornaliere anche oltre il 6 gennaio 2001.
Tuttavia, come visto, né la legge né il
regolamento della Cassa contemplano questa possibilità.
2.10. Quanto al
fatto che l'assicuratore malattia si sia erroneamente assunto il pagamento di
indennità giornaliere per i giorni dal 23 al 31 marzo 1998 (doc. _) malgrado
l'interessata fosse, a sua insaputa (doc. _ punto D), in vacanza, ciò non muta
l'importo che l'assicurata è chiamata a restituire.
Infatti, anche se la Cassa malati si fosse
effettivamente sbagliata nel corrispondere all'insorgente delle indennità
durante quella settimana di vacanza, se si togliessero dal mese di marzo 1998
le sei indennità giornaliere non dovute (già dal 29 marzo 1998 la ricorrente
era stata infatti posta al beneficio delle indennità per maternità)
occorrerebbe poi comunque aggiungerle dal 7 gennaio 2001 in avanti. L'importo
da restituire complessivo sarebbe comunque il medesimo.
Di conseguenza, il risultato non cambia né nella
sostanza né nell'ammontare da restituire.
ha incassato dalla Cassa malati __________ a titolo di indennità per perdita di
guadagno Fr. 57'552,45 mentre avrebbe avuto diritto di ricevere Fr. 50'814,95,
v'è dunque una differenza di Fr. 6'737,50 (doc. _) che la ricorrente è tenuta a
restituire all'assicuratore malattia.
2.11. Nel gravame
l'insorgente fa poi valere la propria buona fede.
Nell'evenienza concreta tuttavia i presupposti
per la protezione della buona fede non sono dati. In effetti non risulta dagli
atti che l'amministrazione sia intervenuta in una situazione concreta presso
l'insorgente dandole un'informazione errata. La Cassa malati __________ ha
semplicemente versato all'assicurata delle indennità giornaliere, superando il
limite di 720 previsto dalla legge. Ciò ha comportato che la beneficiaria
avrebbe anche potuto e dovuto accorgersi da sola che il suo diritto era giunto
a termine già nel gennaio 2001 o, al limite, secondo la sua tesi, nel marzo
2001.
Una decisione errata dell'amministrazione non può
quindi essere equiparata ad un'informazione. Altrimenti sarebbe illusoria la
possibilità per un'amministrazione di reclamare il rimborso delle prestazioni
versate a torto in caso di errori da parte sua.
In queste circostanze la decisione con la quale
la Cassa chiede la restituzione merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.12. Infine, la
ricorrente avanza la richiesta di condono degli importi da restituire
evidenziando la propria situazione finanziaria e la buona fede.
Giusta l'art. 79 cpv. 2 OAVS, il condono è
pronunciato dalla Cassa di compensazione a domanda scritta della persona tenuta
a restituire. La domanda di condono, motivata, deve essere presentata alla
medesima Cassa entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordine di
restituzione emanato dalla Cassa di compensazione.
In secondo luogo, la decisione di condono deve
essere notificata alla richiedente (art. 79 cpv. 5 OVS).
Dato il presente ricorso presso questo Tribunale
contro l'ordine di restituzione della Cassa malati __________, la domanda di
condono potrà essere presentata alla medesima Cassa entro trenta giorni
dall'intimazione del presente giudizio.
Per il momento, poiché la Cassa malati __________
non ha ancora emanato una decisione di condono nei confronti dell'insorgente,
questo TCA non può – come autorità di ricorso - esprimersi in merito, non
essendo questa la sede competente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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