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Numero d'incarto:
36.2003.19
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.19
IR/cd
Lugano
9 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 24 febbraio
2003 di
-
-
contro
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
__________ e __________ domiciliati a __________ si sono rivolti al TCA con
atto del 24 febbraio 2003 segnalando una "divergenza" con la
__________, contenzioso relativo ai premi della copertura complementare di
__________.
In
particolare i signori __________ hanno segnalato di avere ricevuto una
"polizza di versamento del premio assicurazione complementare pari a fr.
33.-- in luogo di 17.--" segnalando in pari tempo di non avere mai
ricevuto una notifica di aumento del premio della complementare.
I signori
__________ hanno dettagliatamente evidenziato come:
"
(…)
- non ha mai ricevuto comunicazione
dell'aumento del premio come
pure il nuovo contratto 2003 riguardo
l'assicurazione complementare
- non ho mai ricevuto un comunicato che il premio
assicurazione
complementare del 2002 passava da fr. 16.10 a
fr. 17.-- cioè più
0.90 fr.
- ritengo la polizza di versamento per il premio
ass. compl. 2003 di
fr. 33.-- quale nuovo contratto ricevuto il 16
gennaio 2003, quindi
premio aumentato.
Di conseguenza il mio scritto raccomandato del 16
gennaio 2003 lo ritengo quale disdetta retroattiva al 01 gennaio 2003.
Chiedo che il Tribunale cantonale delle
assicurazioni sociali prenda posizione e mi confermi se tale agire è conforme
alle leggi, norme e regole del vivere civile oppure che mi indichi come devo
procedere." (cfr. doc. _);
- che in
sostanza la signora __________ ha reagito alla notifica dell'aumento di premio
relativo alla Copertura complementare __________.
Unitamente
alla petizione la signora __________ ha prodotto, tra gli altri, uno scritto 16
gennaio 2003 con cui, alla luce dell'aumento del premio della complementare, la
copertura è stata disdetta;
- che il 25
marzo 2003 __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
"
con riferimento alla causa citata a margine,
__________ ha preso
conoscenza del termine fissato al 25 marzo 2003.
Spedita in data odierna, la presente lettera rispetta questa scadenza.
La convenuta aderisce alle conclusioni dei
ricorrenti, nel senso che l'assicurazione complementare delle prestazioni
particolari __________ di __________ è rescissa retroattivamente al 31 dicembre
2002, nella misura in cui l'aumento dei premi per l'anno 2003 non le sarebbe
stato comunicato." (cfr. doc. _)
L'atto è
stato trasmesso ai signori __________ che non hanno reagito nel termine
fissato;
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
-
che
l'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995
dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996,
dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale
sul contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile (cfr. R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie
complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische
Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de
la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber,
Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice
e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
L’art.
75 cpv. 2 LCAMal dà competenza al TCA - competente a dirimere le vertenze
relative alle assicurazioni sociali - per dirimere le contestazioni sorte fra
assicuratori ed assicurati in materia di assicurazioni complementari
all'assicurazione malattia sociale praticate da assicuratori autorizzati a
praticare l’assicurazione malattia obbligatoria;
-
che, in
sostanza, __________ ha chiesto al TCA di accertare lo scioglimento del
contratto di copertura complementare __________;
-
che
__________ ha dato la sua acquiescenza, ammettendo la mancata comunicazione
dell'aumento del premio e conseguente valide rescissione del contratto da parte
dell'assicurata per il 31 dicembre 2002;
-
che la
causa non va ulteriormente approfondita e quindi la petizione accolta senza
carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione 24 febbraio 2003 é accolta.
Di
conseguenza è accertato lo scioglimento - con effetto al 31.12.2002 - del
contratto d'assicurazione complementare concluso da __________ con la
__________ e denominato __________.
2.- Non si
prelevano tasse e spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il presente giudizio
è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art.
43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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