AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2003.16
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2003.16
IR/cd
Lugano
7 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2003
di
contro
la decisione del 10 febbraio 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
cittadino italiano domiciliato a __________, coniugato con __________ e padre
di __________ e __________ ormai adulti, ha postulato la concessione del
sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2003.
In uno
con la domanda il signor __________ ha prodotto le polizze d'assicurazione e la
decisione di tassazione 15 aprile 2002 da cui si deduce un reddito imponibile
di CHF 34'557.--.
La
domanda non è stata accolta.
1.2. Con lettera
8 gennaio 2003 il signor __________ ha domandato la revisione della decisione
in conseguenza al termine del rapporto di lavoro della moglie __________.
Il signor
__________ ha prodotto inoltre una attestazione della __________ relativa agli
introiti conseguiti nel 2002 ammontanti a CHF 33'720,60.
1.3. L'amministrazione
ha respinto la domanda di revisione con le seguenti argomentazioni (decisione
10 febbraio 2003):
"
(…)
stabilito che, dalla documentazione prodottaci in
conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del
reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al
reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie
quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), al momento dell'istanza di
sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 4'237.-- (tenuto conto
del suo reddito lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità e
della rendita __________);
osservato che, dopo conversione del reddito lordo
mensile medio di fr. 4'237.-- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72
Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie
senza figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 38'000.--;
ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett.
c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito
determinante non supera
fr. 34'000.--;
d e c i
d e :
-
L'istanza di revisione è respinta.
-
E' confermata la nostra decisione negativa
datata 31.10.2002." (cfr. doc. _)
1.4. Con atto del
17 febbraio 2003 __________ si è aggravato a questo TCA contro la decisione 10
febbraio 2003 indicando la cessazione dell'attività lavorativa della moglie.
In merito
l'amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…)
La normativa in oggetto prevede la possibilità di
definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di
diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile
da parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è
stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale
applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la
definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più
recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria
condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta dal calcolo seguente (cfr.
allegati al doc. n° _):
salario lordo annuo marito
= 37'440.00
senza considerare gli assegni familiari,
dal momento che la figlia del ricorrente è
maggiorenne - __________, nata nel __________;
rendita __________: 12 x 1117
= 13'404.00
salario/reddito moglie
= 0.00
Totale reddito
lordo 50'844.00
=========
L'ammontare summenzionato risulta essere
inferiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di
tassazione 2001/2002 (cfr. doc. _ - reddito lordo = 39'088.-- + 27'825.--+
12'840.--
= fr. 79'753.--).
Il reddito lordo mensile medio della controparte
ammonta a fr. 4'237.-- (fr. 50'844 : 12) il che, dopo la relativa conversione
in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione
(art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il
diritto al sussidio alle famiglie senza figli giusta l'art. 1 lett. c) DE
26.11.2002." (cfr. doc. _)
Al
ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Il signor
__________ ha impugnato la decisione dell'UAM con cui è stata rifiutata la
revisione della decisione con cui è stata negata la concessione del sussidio
per l'anno 2003.
Va qui
rammentato come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata,
come rammenta l’art. 48 Reg. LCAMal, in caso di emanazione di una decisione di
tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi
dell’art. 67 Reg. LCAMal riportato per esteso più in avanti.
Nel caso
concreto a fondamento della domanda di revisione della decisione dell'UAM è
stata posta la diminuzione del reddito conseguito dalla famiglia per la perdita
del lavoro da parte della signora __________.
Ritenuto
come la mancanza di un introito come quello conseguito dall'assicurata sia da
ritenere pacificamente una diminuzione importante del reddito, l'UAM ha
rettamente operato un accertamento autonomo del reddito famigliare e
correttamente - dal profilo formale - proceduto ad un esame di merito della
domanda di revisione.
Il
ricorso in discussione appare poi ricevibile siccome tempestivo e - ancorché
stringato - sufficientemente motivato.
Nel
merito
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il
2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il
2001/2002.
Il DE 26
novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai
sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF
22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.
Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale;
d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Nel caso di
specie il signor __________ ha indicato la perdita dell'entrata finanziaria
derivata dal lavoro della moglie __________. Questa circostanza ha imposto, ed
impone in questa sede, una verifica delle entrate lorde e la loro conversione
secondo le apposite tabelle.
2.5. Per
l'accertamento autonomo del reddito l'UAM è partito dal reddito lordo
conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il
quale il sussidio è richiesto. Infatti nel caso concreto, alla luce
dell'art. 67 Reg.LCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più
recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati
da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto, che vanno, in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal citato,
posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove
necessario.
II lordo accertato va poi
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo
regolamento.
2.6. Per eseguire
il calcolo l'amministrazione si è fondata sui dati prodotti agli atti da cui ha
desunto un salario annuo nel 2002 per il signor __________ di CHF 34'560.-- cui
vanno aggiunti la tredicesima e gli assegni famigliari.
A questo
importo va aggiunta poi la rendita di CHF 1'104.-- mensili nel corso del 2002,
che ammontata invece a CHF
1'117.--
dall'inizio 2003, versata al ricorrente dalla __________.
Anche
senza volere eseguire il calcolo preciso delle entrate con un introito lordo
superiore ai 50'000.-- una conversione in reddito imponibile non permette la
concessione del sussidio all'assicurato coniugato. In effetti il reddito
accertato convertito secondo le tabelle il cui uso è obbligatorio è di quasi
37'000.-- e quindi superiore ai limiti.
Il
ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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