AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.88
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00088
cs/cd
Lugano
5 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione del 7 giugno 2002 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
affiliata presso la __________ per l'assicurazione di base oltre che per alcune
assicurazioni complementari.
Costatando
che l'assicurata era in mora con il pagamento di alcune partecipazioni ai
costi, l'assicuratore ha fatto spiccare un precetto esecutivo chiedendo il
pagamento dell'importo di
fr.
1'009.30 (doc. _).
In
seguito all'opposizione presentata da __________, con decisione formale dell'8
marzo 2002 la __________ ha condannato l'assicurata al pagamento dell'importo
di fr. 1009.30 oltre alle spese e ha rigettato l'opposizione al PE nr.
__________ (doc. _).
L'interessata
ha presentato opposizione in data 22 aprile 2002 (doc. _).
Con
decisione su opposizione del 7 giugno 2002 la Cassa ha dichiarato il reclamo
dell'insorgente tardivo, poiché inoltrato oltre il termine di 30 giorni
previsto dalla legge (doc. _).
1.2. Contro la
predetta decisione __________ è insorta, rilevando:
"
(…)
"Lo Schema "Assicurazione __________ " , (doc.
_) recita: Copertura integrale (dei costi) in tutta la
Svizzera presso medici, chiropratici, levatrici, logopedisti ergoterapisti,
infermiere e infermieri riconosciuti.
Copertura integrale (dei costi) in tutta la
Svizzera nella divisione comune di ospedali pubblici e privati (elenco
degli ospedali secondo la LAMal), ecc. ecc. (doc. _).
Lo schema; "Per le esigenze individuali: le assicurazioni
complementari" (doc. _) recita: L'assicurazione __________ é a
carattere complementare della LAMal, ideata, per una totale assistenza
medica di base. L'assicurazione standard offre la libera scelta del medico
e ospedale in tutta la Svizzera (reparto comune), prestazioni per cure
dentarie ecc. ecc. (doc. _).
Infatti, i due schemi sopra citati (doc. , doc. ) sono
molto chiari, non occorrono interpretazioni, confermano esplicitamente quanto
dall'istante sostenuto che, la partecipazione ai costi è
integralmente coperta con l'assicurazione complementare "________",
oltre all'assicurazione complementare di cura medica per malati cronici.
In data 19.02.2002 la __________ ha fatto spiccare precetto
esecutivo no. __________, nei confronti della sottoscritta per fatture del
20.9.2000, del 24.11.2000, del 20.2.2001, del 24.4.2001, del 1.6.2001, del
18.9.2001 e del 16.10.2001 per una somma di fr. 1'009.30 +
spese fr. 35.--, a suo dire, per arretrato nel pagamento
di partecipazioni ai costi al quale la sottoscritta ha opposto integrale
opposizione (doc. _).
Le summenzionate richieste, di partecipazioni ai costi, sono
tuttora integralmente contestate, perché non dovute, il comportamento della
__________ è disonesto e ingannevole.
In data 08.03.2002 la __________ ha emanato la decisione formale,
ricevuta dalla ricorrente in data 11.03.2002, nella quale si legge: "Sussiste
un arretrato di fr. 1'009.30 + spese fr. 35.--" con allegata una polizza di
versamento di fr. 1'079.30 (doc. _, doc. _).
Prove:
Decisione formale +busta originali 08 03.2002 (doc. _) Polizza di
versamento originale di fr. 1'079.30 (doc. _)
In data 22.04.2002 (doc. _) la ricorrente ha inoltrato
opposizione sulla decisione della __________ rispettando i termini consentiti
dalla legge (art. 132 e 133 CPCT), la stessa cosa recita la norma di
legge (art 13 Legge di procedura per le cause amministrative, e art. 34 OG) in considerazione delle vacanze di
Pasqua. Oltre ad aver subìto, la sottoscritta, in data 13.03.2002 un
intervento chirurgico di vitrectomia all'occhio ed ha avuto delle
complicazioni postoperatorie, ha contestato la pretesa di pagamento arretrata,
a dire della , di fr. 1'009.30
concernente le partecipazioni ai costi, oltre a fr. 35.--
di spese, in quanto, non dovute. Pur se, le stesse, esistessero sono
coperte con le assicurazioni complementari pagate dall'assicurata, in
particolare, con l'assicurazione complementare ""
(doc. _, doc. _) e l'assicurazione supplementare di cura medica e per
malati cronici (doc. _).
L'assicurata chiedeva ancora, per l'ennesima volta, alla
__________ di trasmetterle il dettaglio di tutte le prestazioni
riconosciute nelle assicurazioni complementari e l'assicurazione di base,
essendo un sacrosanto diritto dell'assicurata e un obbligo della
convenuta. Contrariamente, la convenuta continua a non dar seguito alle sue
richieste, e continua a violare tutti i diritti dell'assicurata previsti dalla
legge (art. 16 LAMal), ed a rimanere sorda e muta ad ogni sua
rimostranza. Per cui si prega codesta lodevole Corte di volere adottare i
dovuti provvedimenti in merito, nei confronti della convenuta, affinché tutti i
diritti della ricorrente vengono rispettati come prevede la legge e non violati
vengono violati.
Nello stesso tempo, la ricorrente, ha chiesto alla convenuta di
dimostrare con conteggio dettagliato l'arretrato, a suo dire, scoperto di fr. 1'009.30, e questo, nonostante l'assicurata non deve pagare
nessuna partecipazione ai costi perché è totalmente coperta con le
assicurazioni complementari che paga, in particolare con l'assicurazione "__________"
(doc. _, doc. _ doc. _). Purtroppo, sembra che la
convenuta parla una lingua diversa dall'italiano, non capisce,
non rispetta i suoi obblighi, non rispetta i diritti dell'assicurata, resta
continuamente sorda e muta ad ogni rimostranza, continua a non prendere mai i
dovuti provvedimenti in merito alle richieste fatte dell'istante (art. 16
LAMal).
La situazione è divenuta veramente grave, insopportabile,
insostenibile e inaccettabile. II suo comportamento, é disonesto, ingannevole,
disumano e senza scrupolo di coscienza, ha superato ormai ogni limite
immaginabile della sopportazione. Anche la pazienza ha un limite, questo limite
si è ormai esaurito. Pertanto si invita codesta lodevole Corte a prendere, i
dovuti provvedimenti in merito alla fattispecie, immediatamente, tenendo conto
della gravità del comportamento della convenuta, e addossarle ultra e più
spese, tasse di giustizia e ripetibili (art. 22 Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni) ritenuta la
temerarietà della pretesa e il suo comportamento, come si dirà ancora in
seguito.
Prove: Opposizione su decisione del 22.04.2002 (doc.
_)
Schema, Assicurazione __________ (doc. _)
Schema, Per le esigenze individuali le
assicurazioni complementari, l'assicurazione __________ (doc. _)
Alle norme (art. 64 LAMal) l'assicurato deve partecipare ai
costi delle prestazioni del 10% eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Alle norme (art. 103 OAM del 27.06.1995).
La franchigia prevista all'art. 64 cap. 2
lettera a della legge, ammonta a fr. 230.--
per anno civile, mentre l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale (partecipazione
ai costi) secondo l'art. 64 cap. 2
lettera b della legge ammonta a fr. 600.--
per gli assicurati adulti e fr. 300.-- per gli assicurati
che non hanno ancora compiuto 18 anni.
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è
determinante la data della cura.
Quindi, alle norme di legge della LAMal, la franchigia è di
fr. 230.-- e la partecipazione ai costi è di fr. 600.-- annua a partire dalla data della cura. Praticamente,
questa partecipazione ai costi del 10% fino ad un importo annuo di fr. 600.--, concerne l'assicurazione di base, per gli assicurati
che non hanno la copertura integrale delle assicurazioni complementari.
Stessa cosa dicasi per quanto concerne la franchigia di fr. 230.--annui, vale per gli assicurati che non hanno stipulato
una franchigia diversa da quella di base.
Tale importo, sia di franchigia, sia di partecipazione ai
costi, è obbligatoriamente dovuto solo nel caso in cui l'assicurato non
abbia stipulato, con l'assicuratore, le assicurazioni complementari a
copertura integrale, ciò che non fa al caso che ci occupa della
sottoscritta.
Contrariamente a quanto prevede la legge, l'istante ha stipulato
con la convenuta __________ le assicurazioni complementari, a copertura
integrale dei costi in tutta la Svizzera, "in generale", in
particolare l'assicurazione complementare "__________" che è a
copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera (doc. _, doc. _),
oltre che all'assicurazione supplementare di cura medica per malati cronici
(doc. _).
Stessa cosa dicasi per quanto concerne la franchigia di base che
per legge è di fr. 230.--, però l'assicurato, se lo
desidera, può stipulare una franchigia opzionale maggiore di quella di base; di
fr. 400.--, di fr. 600.--, di fr.1'200.--, oppure di fr. 1'500.-- (art. 93 OAMal).
Ritenuto che l'istante è integralmente coperta con le
assicurazioni supplementari, "della partecipazione ai costi", in
tutta la Svizzera, contesta integralmente l'inesistente e assurda
pretesa della __________, a suo dire, dell'esistenza di arretrati di pagamento
delle partecipazioni ai costi delle prestazioni, di fr. 974.30,
in quanto, la ricorrente nulla deve alla __________, ha sempre pagato
tutto quanto le era e le é dovuto, si é solo astenuta la ricorrente di
dover effettuare pagamenti particolarmente illeciti, illegali, illegittimi,
trattasi esclusivamente di appropriazione indebita e di indebito arricchimento
da parte della convenuta nei confronti dell'assicurata di voler far pagare
all'assicurata, due volte, la partecipazione ai costi, una
già pagata con le assicurazioni complementari ed é, già integralmente
coperta, e una seconda partecipazione ai costi la pretende affermando
l'esistenza di arretrati nel pagamento.
Le assicurazioni complementari provano pacificamente la fondatezza
della ricorrente che ha la copertura integrale dei costi in tutta la
Svizzera (doc. _, doc. _) che non deve pagare nessuna partecipazione dei
costi del 10% a suo carico e nulla le deve alla convenuta.
Pertanto é integralmente contestata la decisione formale della
__________ e va integralmente respinta, per contro il ricorso va integralmente
accolto e il precetto esecutivo va annullato.
Si invita pertanto, questa lodevole Camera di prendere i dovuti
provvedimenti in merito al caso, anche penalmente, nei confronti
della convenuta e di accollarle tasse, spese di giustizia e ripetibili per il
comportamento ingannevole, truffatore e temerario della procedura.
Prove: Come sopra
Si richiamano: tutti gli incarti __________
/__________ C/O questa
Camera.
In data 07.06.2002 la __________ ha emanato la decisione su
opposizione (doc. _). La stessa è integralmente contestata.
- Come già sopra esposto, non esiste nessun pagamento
arretrato delle partecipazioni ai costi delle prestazioni a carico dell'istante
per un importo totale di fr. 974.30, né
tantomeno esiste l'importo di fr. 1'009.30
(importo comprensivo di fr. 35 - quali
spese) oltre alle spese esecutive (fr. 70.
spese del precetto e altre), in quanto, l'assicurata é integralmente
coperta della partecipazione ai costi delle prestazioni, in generale,
per tutta la Svizzera e nulla deve alla convenuta, (doc. _, doc. _).
II comportamento della convenuta é divenuto insopportabile e
inaccettabile, non mira ad altro che all'inganno, a guadagni facili e illeciti
nei confronti dell'assicurata che fa, inoltre, dei grandi sacrifici per
pagare le assicurazioni complementari per essere coperta e non costano poi poco
Pertanto la decisione su opposizione va integralmente respinta, in quanto, é
infondata e il ricorso é integralmente accolto. Documenti come sopra.
- Si fa inoltre osservare, ancora una volta, come la
convenuta agisce sempre con comportamento ingannevole e disonesto nei
confronti dell'istante, e resta sempre sorda e muta ad ogni sua rimostranza.
Infatti, in data 24.04.2001, la __________ ha allestito il
conteggio no. __________ di fr. 1'033.90, per medicamenti,
del 29.01.2001 e ha messo a carico dell'istante un pagamento di fr. 400.-- da versare per la franchigia, più fr. 63.40 per la partecipazione ai costi (doc. _).
Ritenuto che nel certificato di assicurazione, "PANORAMICA
DEI PREMI" anno 2001, non risulta nessuna franchigia a carico
dell'istante di fr. 400.-- (doc. _), e ritenuto
che, della partecipazione ai costi, l'assicurata, ha la copertura
integrale in tutta la Svizzera, paga le assicurazioni complementari (doc. _,
doc. _) oltre al (doc. _) ecc. In data 17.08.2001, con
raccomandata (doc. _ punto 2) la ricorrente contestò la franchigia di fr. 400.--, oltre alla partecipazione ai costi di fr. 63.40, e comunicò alla convenuta che avrebbe
effettuato entro qualche giorno il pagamento di fr. 230.--
per la franchigia di base, a totale pagamento, che l'istante versò in data
22.08.2001 (doc. _), di cui, non sembra che sia servito a qualcosa per la
__________.
Infatti, in data 05.12.2001, la ricorrente, é stata sollecitata
dalla convenuta di effettuare, a suo dire, gli importi scoperti dal 20.09.2000
al 01.06.2001, senza neppure dedurre dal conteggio il versamento della
franchigia di fr. 230.-- effettuato il 22.08.2001 (doc.
_, doc. _, doc. _). Oltre che, l'istante, nulla doveva e nulla deve di
importi scoperti, alla convenuta __________, per partecipazione ai costi. Si
prende atto che la convenuta si é impossessata addirittura, illecitamente,
come di solito fa, anche dell'importo di fr. 230.--
versato dall'assicurata, che tuttora sembra che se ne sia tranquillamente impossessata
visto che non sembra che sia stato neppure dedotto questo importo dal conteggio
La convenuta non sa più quale trucco adottare per poter truffare l'assicurata,
oltre il danno anche la beffa deve continuamente subire l'assicurata.
II comportamento della convenuta é divenuto insopportabile e
insostenibile, non se ne può proprio più, di cui questa lodevole Corte voglia
tenerne sostanzialmente conto e voglia prendere i dovuti provvedimenti in
merito, anche penalmente, nei confronti della __________, perché anche la
pazienza ha un suo limite, questo limite é ormai raggiunto. Pertanto la
decisione su opposizione della __________ é integralmente respinta in quanto é
infondata e il ricorso é integralmente accolto.
Prove: Conteggio __________ del 24.04.2001
(doc. _).
Scritto racc. __________ /__________ del 17.8.01 (doc.
_).
Ricevuta di versamento franchigia di fr. 230.-- del 22.08.2001 (doc. _).
Prove come sopra
- Si fa inoltre notare che, l'istante, oltre ad avere la
copertura integrale dei costi in tutta la Svizzera che paga con le
assicurazioni complementari (doc. _, doc. _, doc. _) ecc. e non deve
pagare nessuna partecipazione del 10% a suo carico dei costi, la convenuta le
addossa addirittura la partecipazione dei costi del 10% dell'assicurazione
complementare __________ che l'assicurata paga per avere la copertura
integrale dei costi in tutta la Svizzera. E' veramente incredibile il
comportamento della convenuta.
Infatti da circa un paio di anni a questa parte, la convenuta
oltre ad applicare la partecipazione ai costi su quasi tutti i conteggi, che
prima non lo faceva questo, ma applica addirittura la partecipazione ai costi,
da un pò di tempo a questa parte, anche sull'assicurazione complementare "__________"
in quanto, la suddetta assicurazione assicura la copertura integrale dei costi
in tutta la Svizzera.
Pertanto é integralmente contestata la la partecipazione ai costi
sopra citata, unitamente alla partecipazione ai costi dell'assicurazione di
base, in quanto sono illegali infondate e non dovute le partecipazioni ai
costi. La decisione su opposizione della convenuta é respinta, per contro é
integralmente accolto il ricorso in quanto é fondato.
Prove: come sopra
II comportamento della convenuta é temerario e ne va tenuto
ampiamente conto. E' inaccettabile, illecito, illegale, abusivo, disumano,
vergognoso, é disonestà ingannare e truffare l'assicurata con questo
inaccettabile e insopportabile comportamento.
Inoltre, é inaccettabile e si contesta integralmente l'impostazione
dello scritto nella decisione su opposizione della convenuta del 07.06.2002, in
quanto, lo stesso, di diretto, intestato a __________ ha solo il suo indirizzo
e null'altro. La decisione su opposizione é diretta a terze persone e non alla
sottoscritta. E' come se fosse stata indirizzata al Tribunale e non
all'assicurata.
Pertanto un simile scritto, indirizzato a terze persone e non alla
sottoscritta, é integralmente respinto non viene accettato come già, la
ricorrente, ha avuto modo precedentemente di contestare un'altra decisione su
opposizione, simile a questa, dinanzi a questa lodevole Camera, in quanto,
risulta veramente inaccettabile e inammissibile una simile discrepanza ritenuto
che la convenuta é stata messa sufficientemente a conoscenza che simili
decisioni su opposizione "in tal modo impostate" venivano respinte,
rigettate dall'istante in quanto non conforme alle norme. La decisione su
opposizione va integralmente indirizzata alla diretta persona intestataria e
non a terze, per cui non si entra neppure nel merito. (doc. _) Codesta lodevole
Corte voglia tenerne debito conto e voglia dichiarare inammissibile la
decisione su opposizione del 07.06.2002 della convenuta.
Si richiama:
la decisione su opposizione della convenuta del 7.06.2002
(doc. _)
- Inoltre, la decisione su opposizione della
convenuta porta la data 07.06.2002. Alle norme (art. 80 LAMal) la
decisione é ampiamente tardiva non rispetta i termini di legge di 30 giorni.
II termine assegnato dalla legge é perentorio, non é prorogabile e
non può essere sospeso neppure con consenso delle parti. Se l'assicurato non
accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una
decisione scritta entro il termine di 30 giorni a decorrere dall'esplicita
domanda dell'assicurato.
La ricorrente ha presentato la decisione su opposizione in data
22.04.2002, nei termini consentiti dalla legge ritenuto le ferie di Pasqua,
come già avanti esposto, oltre che la ricorrente ha subìto un intervento
all'occhio in data 13.03.2002 con conseguenze postoperatorie, ricevuta
l'opposizione dalla __________ il 23.04.2002.
La decisione su opposizione non rispetta il termine di 30 giorni
prescritto dalla legge, é pertanto ampiamente tardiva, non si entra neppure nel
merito della stessa.
L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione
all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso (art. 80 cpv. 3,
LAMal).
Ritenuto la tardività si chiede a questa lodevole Camera di non
entrare nel merito della decisione su opposizione emanata
dalla __________ (doc. _).
PER QUESTI
MOTIVI:
visto quanto sopra esposto, richiamato tutti gli articoli di legge
e tutti quelli che fanno al caso,
SI CHIEDE GIUDICARE:
- II ricorso
presentato da __________ é integralmente accolto,
§. Di
conseguenza la decisione su opposizione del 07/18.06.2002 presentata dalla
Cassa Malati __________ é integralmente respinta,
- La
decisione su opposizione del 07/18.06.2002 è
ampiamente
tardiva non rispetta il termine di 30 giorni
assegnato
dalla legge (art. 80 LAMal),pertanto non si entra
neppure
nel merito,
L'esistenza di pagamento arretrato delle partecipazioni ai costi delle
prestazioni é infondato, in quanto la ricorrente nulla deve alla __________, le
assicurazioni complementari pagate dalla ricorrente coprono la copertura
integrale dei costi "in generale" per tutta la Svizzera. (doc. _,
doc. _),
Oltre a fr. 230.--
di franchigia, di base, già pagati (doc. _), dalla ricorrente. Inoltre,
la ricorrente nulla deve alla , ritenuto che buona parte della
partecipazione ai costi é stata addirittura addebita sull'assicurazione
complementare "",
-
Ritenuta
la temerarietà e l'infondatezza della pretesa e il comportamento insopportabile
e inaccettabile della convenuta la stessa va caricata di tutte le spese, tassa
di giustizia e ripetibili (art. 22 Legge di procedura davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni),
-
Si
fa ordine immediato alla __________ di trasmettere le condizioni generali delle
assicurazioni, complementari, di base, statuti, regolamenti, liste, ecc. con
tutte le prestazioni dettagliate (art. 16 LAMaI)." (cfr. doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 9 settembre 2002 la Cassa propone di respingere il gravame e
osserva:
"
(…)
2.1 Oggetto del
ricorso è la decisione su opposizione della __________ del 07.06.2002.
Oggetto
del litigio nella presente procedura è unicamente la questione a sapere se la
convenuta, con la decisione su opposizione del 07.06.2002, abbia a giusto
titolo dichiarato tardiva l'opposizione di __________ del 22.04.2002 contro la
decisione dell'08.03.2002 e, vista l'irrecevibilità dell'opposizione, non sia
entrata nel merito della stessa (cfr. DTF 125 V 345). Non costituisce invece
oggetto del litigio nella presente procedura l'esistenza e l'entità del debito,
per i quali la convenuta si è espressa solo "in via abbondanziale"
nella decisione su opposizione del 07.06.2002. Considerato dunque come il
debito arretrato di __________ avverso la __________ non abbia costituito
l'oggetto della decisione su opposizione, esso non dev'essere ulteriormente
esaminato nella presente.
Di
diverso parere la ricorrente che con l'impugnativa contesta invece l'importo
escusso e a sostegno della tempestività della propria opposizione adduce le disposizioni relative alle ferie giudiziarie di cui al CPC e
della LPAmm.
2.2 In virtù
dell'art. 85 LAMal l'assicurato ha la possibilità di fare opposizione presso
l'assicuratore contro le decisioni di quest'ultimo.
L'opposizione
dev'essere interposta nel termine di 30 giorni dalla notifica. Tale termine non
può essere, ex lege, né sospeso, né prorogato (cfr. DTF
123 V 128, consid. 1). Trattasi di termine perentorio.
La
sospensione dei termini per ferie giudiziarie non è applicabile alla procedura
di opposizione in ambito dell'assicurazione malattie (DTF 123 V 129; DTF 126 V
121). Le norme cantonali procedurali invocate da __________ non sono
applicabili alla fattispecie.
2.3 La
decisione va considerata notificata quando entra nel "Machtbereich"
dell'assicurato e quindi potenzialmente di sua conoscenza. Non è
necessario che costui ne abbia effettivamente preso conoscenza (secondo il "Zugangsprinzip", principio di accessione; cfr. DTF
118 II 44).
In caso
di impossibilità di notifica, come pure di volontaria sottrazione alla notifica,
la decisione è comunque considerata come notificata: secondo costante giurisprudenza,
la notifica della decisione è da ritenersi effettuata dal momento che essa è
stata conservata presso la posta per una settimana. In tal caso, la notifica
avviene allo scadere del 7. giorno di giacenza in posta.
Nella
fattispecie la decisione litigiosa è datata 08.03.2002. La decisione è stata
intimata per raccomandata il giorno stesso. Volendo pure considerare un
eventuale periodo di giacenza in posta di 7 giorni, la scadenza ultima per
l'inoltro dell'opposizione era il 18 aprile 2002. L'opposizione
dell'assicurata, recante la data 22 aprile 2002 non è dunque tempestiva; come
tale essa non è ricevibile.
Del
resto, nemmeno i motivi invocati solo successivamente da __________ (cfr.
consid. 1.5 e 1.7, dopo aver appreso della tardività dell'opposizione)
permettono di ravvisare gli estremi per una restitutio in intero del termine. I
motivi invocati non costituiscono motivo grave per giustificare il mancato
rispetto del termine stabilito. Dall'insorgente si poteva senz'altro
ragionevolmente esigere che la stessa organizzasse altrimenti la sua assenza
provvedendo alla nomina di un
rappresentante. La ricorrente avrebbe
altrimenti avuto la possibilità di presentare un'opposizione cautelativa.
La
convenuta si riconferma per il resto nelle proprie affermazioni di cui alla
decisione su opposizione del 07.06.2002.
Il ricorso di __________ non merita tutela.
2.4 Le censure
formali sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione su
opposizione del 07.06.2002 sono infondate (come essa ben sa: cfr. inc. n.
__________). Alla stessa rimaneva comunque impregiudicata la possibilità di
procedere conformemente a quanto previsto dall'art. 80 LAMal e presentare ricorso.
2.5 Dopo aver
seriamente valutato la situazione la convenuta diffida __________ a voler
immediatamente adottare un comportamento confacente e a voler omettere ogni
atteggiamento offensivo sia nei confronti della __________, che dei propri
collaboratori. La stessa intende altrimenti sporgere querela penale e segnalare
il caso alle competenti autorità." (cfr. doc. _)
1.4. Con scritto
21 settembre 2002, l'assicurata ha fatto pervenire al TCA uno scritto del
seguente tenore:
" con
Vostro scritto 11/14.09.2002 mi é stata trasmessa la risposta di
causa presentata dalla convenuta __________ e, nello stesso tempo
mi assegnate un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di prova.
Prendo atto che, con la risposta di causa del 09.09.2002, la
convenuta ha prodotto i documenti da 1 a 7, quindi, per potermi determinare in
merito su ulteriori mezzi di prova da presentare, necessito di dover prima
esaminare la documentazione prodotta dalla convenuta __________.
Richiamo: in esame, per mia conoscenza e per poter prendere
posizione in merito su ulteriori mezzi di prova, l'intera documentazione
prodotta dalla convenuta con la risposta di causa.
Come pure chiedo una proroga, non inferiore a 15 giorni,
per presentare ulteriori mezzi di prova, in quanto ho problemi agli
occhi." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto
26 settembre 2002 il TCA ha scritto all'assicurata quanto segue:
"
con riferimento alla vertenza a margine e alla
sua richiesta di proroga,
ritenuto che desidera prendere visione dei documenti
allegati dalla Cassa con la risposta di causa e rilevato che lo scritto del TCA
dell'11 settembre 2002 è stato trasmesso per posta semplice, e dunque non è
possibile stabilire quando è stato ricevuto dalle parti, le trasmettiamo gli
allegati da 1 a 7 prodotti dalla __________ e le comunichiamo che il termine
per presentare nuove prove è prorogato di 15 giorni." (cfr. doc. _)
1.6. In data 23
ottobre 2002 l'insorgente ha fatto pervenire al TCA ulteriori osservazioni:
" IN
ORDINE:
L'assegnazione del termine per presentare ulteriori mezzi di prova
é tempestivo. In data 26/30.9.2002 questo Giudice ha assegnato alla
sottoscritta la proroga del termine di 15 giorni, ritirato in posta in data
8.10.2002.
Si contesta fermamente che, a dire della __________, la ricorrente
dispone della franchigia di fr. 400.--.
Ritenuto che la convenuta afferma continuamente il falso, si
richiama come prova fondatissima la panoramica dei premi anno 2000 e 2001 (doc.
_, doc. _) attestati di assicurazione, gli stessi provano che la
ricorrente, contrariamente alle affermazioni della convenuta, negli stessi non
risulta nessuna franchigia di fr. 400.-- e, neppure é
stata richiesta dalla ricorrente, la convenuta agisce continuamente con
comportamento ingannevole, ne abbiamo la prova anche di tutti gli altri incarti
che si trovano pendenti presso questa Camera.
La convenuta si é addirittura permessa di falsificare gli
attestati introducendo la franchigia di fr. 400.--.
Come pure si é permessa addirittura di affermare, cercando ingratamente
di ingannare e truffare la ricorrente, sostenendo che il pagamento di fr. 230.-- del 22.8.2001 (doc. _), la sottoscritta
l'aveva effettuare per saldare i conteggi delle partecipazioni, quanto, in
realtà il versamento effettuato é esplicitamente chiaro e ben descritto a cosa
era diretto il pagamento, lo stesso si riferiva alla franchigia per l'anno 2001
(doc. _).
La convenuta continua a persistere con il suo comportamento
ingannevole e da truffatrice, divenuto ormai da tempo inaccettabile,
insopportabile e inammissibile in ogni punto di vista supera ormai ogni limite
di sopportazione, per cui, si invita questo Giudice di voler prendere i dovuti
provvedimenti in merito, non solo civili, ma anche penali e di annunciare tutti
i casi al Procuratore Pubblico al più presto perché, come detto, anche la
pazienza ha il suo limite di sopportazione, questo limite é stato ormai
abbondantemente superato già da molto tempo.
Si fa notare che, nonostante, l'istante dopo aver ricevuto in data
2.5.2001 il conteggio no. __________ datato 24.4.2001 (doc. _) e, dopo
aver preso atto che nel conteggio la __________ convenuta chiedeva un importo
per la franchigia di fr. 400.--,oltre a fr. 63.40
di partecipazione ai costi, la franchigia non risultava menzionata
nell'attestato di assicurazione (doc. _), la ricorrente dopo aver.
sollecitato prima la __________ Agenzia di __________ e ha contestato la
franchigia, oltre alla partecipazione alle spese.
Visto la sordità della convenuta, ormai é divenuta un vizio, che
non dà mai seguito alle rimostranze dell'assicurata, anziché provvedere in
merito e prendere i dovuti provvedimenti ha notificato alla ricorrente il
sollecito di pagamento, seguito poi dall'ingiunzione di pagamento.
Vista la situazione la ricorrente ha contesto la franchigia in
data 27.8.2001 con scritto raccomandata (doc. _) direttamente alla Sede
centrale di __________ che, purtroppo, neppure la raccomandata é servita a
nulla, ormai é un vizio della convenuta a non prendere mai provvedimento
neppure con solleciti raccomandati, segue solo ed esclusivamente la strada che
le fa comodo persistendo sempre nel suo intento di pretendere il pagamento.
Prove: scritto racc. __________ / __________ del 17.8.2001 (doc.
_)
Si precisa che, nonostante, l'istante in data 22.8.2001 ha effettuato
il versamento di fr. 230.-- per il pagamento della
franchigia di base per l'anno 2001 (doc. _), la convenuta, oltre ad aver
già incassato
fr. 230.-- pagati dalla ricorrente, pretende
addirittura, ancora tuttora, il pagamento di fr. 400.--
di franchigia, oltre a fr. 230.-- già versati. E'
veramente incredibile ma vero, il comportamento della __________ lascia
allibiti, stupefatti, é inspiegabile, dà il voltastomaco, é insopportabile, ha
superato ormai ogni limite immaginabile del comportamento civile che una
persona deve avere, é rivolto solo alla truffa, all'inganno, alla
sottomissione, alla burocrazia. Purtroppo questo non lo dice la ricorrente, ma
sono i fatti e gli atti che parlano da soli non occorre commento.
Richiamo:
ricevuta di pagamento di fr. 230.-- franchigia di base
anno 2001 (doc. _).
Come detto, é un vizio della __________ agire sempre inumanamente
e senza scrupolo di coscienza, sta di fatto che, la stessa cosa si ripete anche
quest'anno per il 2002 con la franchigia.
Infatti, nella polizza di assicurazione dal 1.1.2002 al 31.12.
2002, é stata applicata alla ricorrente la franchigia di fr. 400.--
senza che ne abbia fatto richiesta la ricorrente (doc. _).
La ricorrente, infatti, dopo aver ricevuto la polizza
d'assicurazione e dopo aver constatato che le era stata applicata la franchigia
di fr. 400.00, senza che ne aveva fatto nessuna richiesta,
ha scritto prima all'Agenzia di __________, comunicandole che non desiderava la
franchigia di fr. 400.00, in quanto, non richiesta e,
nello stesso tempo ne chiedeva la franchigia di base di fr. 230.--
(doc. _).
Ritenuto che fino al 23.4.2002, la sottoscritta, non avendo ancora
ricevuto nessuna notizia in merito e neppure aveva ricevuto il nuovo
certificato di assicurazione con l'attestazione della franchigia di base di fr. 230 -- ha notificato il fatto anche alla Sede centrale di
__________ (doc. _) notificandole che non desiderava la franchigia di fr. 400.-- in quanto non richiesta e che desiderava la
franchigia di base. In seguito ha poi ancora contattato, telefonicamente,
l'Agenzia di __________ rimasta, purtroppo, anche questa é rimasta nuovamente
sorda ad ogni rimostranza e non ha dato seguito a quanto richiesto dalla
sottoscritta che non desiderava, assolutamente, la franchigia di fr.
400.00.
Sembra incredibile ma é vero é trascorso quasi tutto l'anno 2002 e
alla ricorrente non le é stato ancora trasmesso il nuovo certificato di
assicurazione con la rettifica della franchigia di base di
fr. 230.-- anzi, al contrario, la convenuta
ha continua a sollecitare il pagamento della franchigia di fr. 400.00
alla ricorrente.
Sta di fatto che, la ricorrente, dopo aver versato già fr. 230.-- (doc. _), la convenuta continua a persistere
fermamente nella sua assillante e ingiustificata pretesa di franchigia di fr. 400.--.
Roba veramente dell'altro mondo dover sopportare un comportamento
così schifoso della convenuta la quale cerca solo continuamente di sottomettere
la ricorrente, senza alcuno scrupolo, e di costringerla a dover sottostare ai
suoi desideri e a dover accettare tutto quanto le viene imposto e che ritiene
comodo, comportamento veramente assurdo, incredibile e inaccettabile, é del
tutto fuori dalla logica.
Ritenuto la gravità di inganno e di truffa, si invita questo
Giudice di prendere i dovuti provvedimenti in merito e di procedere anche
penalmente nei confronti dalla convenuta per comportamento disonesto,
ingannevole, inaccettabile, inammissibile, insopportabile, appropriazione
indebita, truffa ecc..
Visto la temerarietà della convenuta si chiede che la stessa venga
caricata di spese, tassa di giustizia e ripetibili da versare all'istante per
inganno, truffa, danni morali, danni alla salute.
Oltre ad essere integralmente contestata la pretese di
partecipazione ai costi avanzata dalla convenuta, come già esposto nel ricorso
in quanto nulla le deve la ricorrente essendo essa coperta integralmente
con le assicurazioni complementari compreso la partecipazione ai costi (doc.
_ e _).
E' ormai l'ennesima volta che la ricorrente ha chiesto alla
convenuta di trasmetterle, come é di suo diritto, il dettaglio di tutte le
prestazioni di cui ha diritto, come prevede la legge, (art. 16 LAMal),
compreso le CGA, REGOLAMENTI, STATUTI ecc. (Vedi doc. _), se la
__________ si rifiuta continuamente di trasmettermele se ne assume ogni
responsabilità, perché la convenuta non può dire a voce, all'assicurato, una
cosa per poi fare quello che vuole, quindi ci si interroga; "perché la
convenuta non trasmette alla ricorrente tutta la documentazione che è di suo
diritto, cosa nasconde?" per cui se ne assume tutta la responsabilità, il
comportamento della __________ non è corretto, viola i diritti e gli obblighi
nei confronti dell'assicurata.
Si prende atto che la convenuta finora non ha presentato nessun
conteggio dettaglio, a suo dire di arretrato, nonostante l'istante ne ha fatto
anche richiesta con l'opposizione su decisione in data 22.4.2002 (doc. _),
per cui è invitata a presentare il conteggio dettagliato.
Inoltre, si prende atto che la convenuta ha prodotto un estratto
informatico in lingua tedesca (doc. _) di cui se ne chiede, a norme di
legge la traduzione in lingua italiana.
Si contesta fermamente l'affermazione della convenuta, che a suo
dire, l'opposizione su decisione è tardiva, in quanto rispetta integralmente i
termini assegnati dalla legge di 30 giorni, ritenuto che alle norme di legge (art.
34 OG) stabilisce che; "I termini stabiliti dalla legge o fissati dal
giudice non decorrono; a. dal 7 giorno precedente a 7 giorno successivo alla
Pasqua" il termine è pertanto rispettato.
Inoltre, come ben la convenuta ne é a conoscenza, come pure questa
Camera, la ricorrente ha subito un intervento all'occhio di vitrectomia,
macula, retina ecc. il 13.3.2002 all'__________ é stata dimessa il 17.3.2002,
poi per sopraggiunte complicazioni postoperatorie la ricorrente é stata
praticamente impedita di poter leggere e scrivere (doc. _). Inoltre non
si intravede la tardività in nessun punto della fattispecie, ritenuto che
trattasi di termini stabiliti dalla legge gli stessi non decorrono alle norme
di legge (art. 34 OG).
Le contestazioni della convenuta sono integralmente respinte per
tutte e due le motivazioni, l'opposizione su decisione del 22.4.2002 (doc.
_) é integralmente accolta.
Poco si capisce cosa ha da ridire la convenuta sul termine che
rispetta integralmente ogni punto, oltre a tener presente che, contrariamente
alle contestazioni della convenuta sull'intervento all'occhio, la ricorrente
trova veramente sorprendente le argomentazioni della convenuta che, a suo dire,
non costituiscono motivo grave per giustificare il mancato rispetto del termine
stabilito, pur essendo essa stessa l'assicuratrice e ne é bene a conoscenza.
Inoltre, la convenuta si é addirittura permessa di emanare la
decisione su opposizione dopo quasi 2 anni in un altro incarto di causa, quanto
la legge prescrive 30 giorni a meno che i termini non sono sospesi ai sensi di
legge (art. 34 OG).
Prove: certificato medico dr. __________ del 22.10.2002 (doc.
_).
Per contro é integralmente contestata e va respinta la decisione
su opposizione emanata dalla convenuta in data 7.6.2002 (doc. _), in
quanto, é ampiamente tardiva, non rispetta i termini di 30 giorni assegnati
dalla legge (art. 80 LAMal) i quali sono termini perentori stabiliti
dalla legge non possono essere prorogati neppure con l'accordo dalle parti,
detti termini si reputano sospesivi solo alle norme di legge (art. 34 OG).
L'opposizione su decisione é stata emessa dall'istante in data
22.4.2002, unendo più il termine di giacenza in posta, se questa vi rimane,
ritenuto che per la convenuta non é il caso che la raccomandata possa rimanere
posta, in quanto, la posta la ritira tutti i giorni.
La decisione su opposizione porta la data del 7.6.2002 quindi é
ampiamente tardiva e va respinta, nel caso concreto non si giustifica neppure
la sospensione del termine alle norme di legge (art. 34 OG) per beneficiare della sospensione
del termine la convenuta, va pertanto integralmente respinta perché tardiva.
Prove: decisione su opposizione del 7.6.2002 (doc. _).
In data 24.4.2002 la convenuta ha comunicato alla ricorrente che, a
suo dire, l'opposizione su decisione era tardiva e che avrebbe proceduto a
chiedere il proseguimento per via esecutiva (doc. _)
comportamento veramente inumano, disonesto e ingannevole, ha
superato ogni limite la __________, ritenuto che non può assolutamente prendere
da sola tutte le decisioni che vuole e fa come le pare e piace, per cui la
ricorrente se ne riserva denuncia penale per inganno e truffa.
In realtà, la convenuta, aveva già chiesto il proseguimento in via
esecutiva data 19.4.2002, (doc. _) non aveva neppure atteso il termine
per la prescrizione cose dell'altro mondo che solo la __________ può fare.
In data 29.4.2002 la convenuta ha fatto spiccare avviso di
pignoramento nei confronti della ricorrente (doc. _).
In data 2.5.2002 la ricorrente dopo aver ricevuto l'avviso di
pignoramento ha scritto all'UE chiedendo inoltre di trasmetterle la
documentazione prodotta dalla __________ e ne chiedeva lo stralcio del
proseguimento esecutivo (doc. _, _).
In data 16.5.2002 (doc. _) la ricorrente con raccomandata
ha notificato alla __________ che i termini erano sospesi per le ferie di
Pasqua (art. 34 OG), inoltre,
oltre che la convenuta ne era bene a conoscenza dell'intervento eseguito
all'occhio in quanto ha dovuto rilasciare la garanzia già prima dei ricovero,
la ricorrente le ha trasmesso anche il certificato medico della dottoressa
__________ del 22.4.2002 (doc. _) in quanto la ricorrente era impedita
di leggere e di scrivere, non vedeva, era impossibilitata non per sua volontà.
Prove: scritto raccomandato __________ /__________ 16.5.02 (doc.
_).
Purtroppo non é ancora finita qui la favola, infatti la ricorrente
credeva che la procedura di proseguimento era stata ritirata, invece non era
così. In data 9.9.2002 (doc. _) la ricorrente si é vista intimare un
secondo avviso di pignoramento.
Contestato presso l'Ufficio Esecuzione di __________, dalla
ricorrente, in data 13.9.2002 (doc. _) l'UE ha notificato alla
ricorrente di aver interpellato la __________ e che la stessa in data 9.9.2002,
ricevuta per posta il 12.9.2002 aveva ritirato la domanda di pignoramento nella
emarginata procedura no. __________, poiché, effettivamente, lei si era rivolta
al competente Tribunale delle assicurazioni interponendo ricorso. L'UE afferma
che in precedenza non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo la vertenza
giudiziaria da parte della creditrice, e confermava alla ricorrente che
l'avviso di pignoramento emesso in data 9.9.2002 doveva essere ritenuto del
tutto nullo. L'agire della convenuta é veramente crudele, inammissibile,
insopportabile, é inumano, pieno di cattiveria, lo pretende anche se non può
pretenderlo, per cui, oltre alla riservazione di una denuncia penale, la
ricorrente si riserva il risarcimento di tutti i danni e spese che le sta
creando ingiustamente, che non sono poche, inoltre lede gravemente la
personalità e l'onorabilità della ricorrente.
Prove: come sopra.
Purtroppo, la cronistoria non é finita qui. Infatti la __________
si é addirittura permessa, "crudelmente, ingiustamente,
arbitrariamente, inumanamente e disonestamente, violando i diritti di
legge" di intimare alla ricorrente un secondo precetto esecutivo no.
__________, in data 2.8.2002 (doc. _) riferimento del credito fr. 254.05, a dire della convenuta, l'obbligazione del credito
si basava sulla sentenza del 16.5.2001, inc. no. __________, emanata da questa
Camera, causa che é ancora pendente dinanzi a questa camera, non si é ancora
conclusa e neppure é cresciuta in giudicato. Come si legge nella sentenza del
16.5.2000, la __________ aveva già fatto spiccare precetto esecutivo in data
3.2.2000, no. __________ nei confronti della ricorrente, quindi trattasi dello
stesso credito, la convenuta non può permettersi di intimare anche precetti
esecutivi a destra e a manca come le pare e piace.
Si richiama: presso questa Camera l'inc. no. __________.
La __________, come sopra detto, ha superato ogni limite
immaginabile, il suo comportamento é divenuto insostenibile, insopportabile,
come detto, non so la pazienza fino a quando potrebbe durare ancora, e
veramente una situazione impossibile, accadono cose gravissime, per cui
procederò anche per questa cronistoria nei confronti della convenuta, per inganno,
truffa, ecc. con risarcimento di tutti i danni e spese di ogni genere causati
che la convenuta ha causato, é veramente inumano un simile agire.
Per cui si invita questo Giudice di prendere i dovuti
provvedimenti nei confronti della __________ al più presto.
Si chiede:
giudicare come sopra richiesto e come richiesto nel ricorso.
Inoltre, si chiede di caricare la convenuta di tasse, spese di
giustizia e ripetibili, ritenuto l'atteggiamento temerario e insostenibile
della convenuta.
Prove: come sopra." (cfr. doc. _)
1.7. L'8 novembre
2002 la __________ ha trasmesso, su richiesta del TCA, i documenti tradotti in
italiano (doc. _). Il Tribunale li ha trasmessi alla ricorrente in data 15
novembre 2002, con facoltà di presentare osservazioni entro 5 giorni (doc. _).
L'assicurata
con fax datato 4 dicembre 2002 (doc. ) ha chiesto una proroga del termine
"avendo subito un intervento all'occhio e dimessa dall'_________ in
data 28.11.2002, le mie condizioni poste operatorie non mi permettono attualmente
di poter prendere posizione in merito in quanto non vedo e non posso sforzare
l'occhio né per leggere né per scrivere, ritenuto che anche dall'altro occhio
non vedo bene, come da certificato di dimissione del 28.11.2002 dell'__________
(doc. _) che si produce. Si chiede pertanto una proroga del termine non
prima di un mese, ammesso che le mie condizioni non migliorano."
Il 9
dicembre 2002 il TCA ha scritto all'insorgente informandola che "prima
di decidere sulla domanda di proroga, necessitiamo avere un certificato del suo
medico curante con l'indicazione della malattia e delle relative conseguenze
circa la possibilità, per Lei, attualmente, di svolgere gli affari correnti
della vita quotidiana." (doc. _).
Il 30
dicembre 2002 l'insorgente ha prodotto un certificato medico (doc. _).
Con
scritto 10 gennaio 2003 il giudice delegato del TCA, ha informato l'insorgente
che l'allegato certificato medico non era sufficiente per decidere circa la
proroga richiesta. "Le chiediamo pertanto di volerci far pervenire un
certificato del suo medico curante con indicato il tipo di malattia di cui
soffre, quale intervento ha subito, di quale tipo di disturbo visivo soffre
dopo l'intervento, fino a quando sussisteranno i disturbi alla vista, e se le
difficoltà con la visione da vicino e da lontano all'occhio destro le
impediscono di svolgere gli affari correnti della vita quotidiana ed in
particolare di prendere posizione in merito alle osservazioni presentate dalla
controparte." (doc. _)
In data 3
febbraio 2003 la ricorrente ha scritto al TCA trasmettendo il nuovo certificato
medico (doc. _).
Con
scritto 5 febbraio 2003, il TCA, visto l'allegato certificato medico, ha
accordato alla ricorrente una proroga del termine fino al 7 marzo 2003,
indicando che "non verrà ulteriormente prorogato" (doc. _)
Il 7
marzo 2003 l'assicurata ha scritto al TCA dicendo che "mi vedo
purtroppo costretta a dover richiedere una ulteriore proroga del termine in
quanto non mi è possibile poter prendere posizione in merito per motivi già a
voi noti. In data 14.03.2003 dovrò effettuare un controllo all'__________, nel
caso vi occorre un altro certificato medico me lo comunicate." (doc.
_)
in
diritto
2.1. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3,
pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127
V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Come
visto in precedenza la ricorrente chiede un'ennesima proroga del termine per
presentare osservazioni scritte
Va
innanzitutto rilevato che il previsto ricovero del 14 marzo 2003, per un
controllo, non è sufficiente per la concessione di una nuova proroga, essendo
il ricovero successivo allo scadere del termine.
Inoltre,
l'insorgente ha avuto oltre un mese di tempo per presentare brevi osservazioni
su documentazione che in gran parte, nella sua versione tedesca, le era già
conosciuta da tempo. La traduzione in italiano si limita a poche parole,
infatti per lo più a scrivere "fattura" in luogo di
"Rechnung."
Va poi
rammentato che sovente l'insorgente, come da lei stessa ammesso (cfr. doc. _),
per quanto concerne il ritiro delle raccomandate, è stata aiutata dal figlio.
__________ avrebbe potuto far capo al figlio anche per stendere brevi
osservazioni in merito ai documenti tradotti in italiano.
Del
resto, come si vedrà in seguito, i documenti presentati dalla Cassa non sono di
alcun rilievo per la fattispecie in esame, trattandosi in concreto unicamente
di stabilire se l'opposizione presentata dalla ricorrente era tempestiva.
Va poi
rammentato che per quanto concerne il pagamento delle prestazioni richieste
dalla Cassa, la fattispecie è già ampiamente stata trattata in altre occasioni
sia da questo TCA che dal TFA (STCA del 20 novembre 2000 (inc. ) e
del 25 ottobre 2000 (), oggetto di due distinte decisioni del TFA di
data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K 10/01), contro cui l'interessata ha
presentato due istanze di revisione ritenute inammissibili dall'Alta Corte per
mancato versamento dell'anticipo (STFA del 20 settembre 2002 (K 144/01) e STFA
del 15 ottobre 2002 (K 143/01)).
Ancora
recentemente, con sentenza del 21 marzo 2003, il TCA ha respinto il
gravame/petizione della ricorrente la quale ha sollevato argomenti simili a
quelli fatti valere nella presente fattispecie (inc. __________).
Per cui
un'ulteriore proroga provocherebbe unicamente un prolungamento della procedura
in netto contrasto con le norme di celerità e semplicità previste sia dalle
norme federali (art. 87 lett. a LAMal in vigore fino al 31 dicembre 2002 e
nuovo art. 61 lett. a LPGA) che internazionali (art. 6 CEDU: diritto ad un equo
processo in termini ragionevoli; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa D., H 299/99).
Il TCA
non ritiene pertanto adempiuti i presupposti per prorogare ulteriormente il
termine per la presentazione di osservazioni scritte alla traduzione dei
documenti in italiano.
2.2. L'insorgente
fa valere l'intempestività della decisione su opposizione del 7 giugno 2002.
Giusta
l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore
deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica
irregolare di una decisione non può essere di pregiudizio all'assicurato.
Le
decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 80 sono, poi,
impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
I
rapporti fra le parti iniziano con una richiesta di prestazioni proveniente
dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguono, poi, in caso di
disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di
essa, di un'opposizione e, infine, con l'emanazione di una decisione su
opposizione cui può fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art.
86 LAMal.
Tale mancanza di decisione nel termine di 30
giorni permette all'assicurato di rivolgersi al competente Tribunale per
ottenere l'emanazione di una decisione e non solo per l'ottenimento di una
decisione su opposizione. La dottrina, in particolare Gerhard Eugster,
Krankenversicherung in Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht, 1998, Helbing
& Lichtenhahn, Basilea, nota 1039 pag. 229, rammenta come:
"
Verfügungen sind innerhalb von 30 Tagen seit
Eingang des
entsprechenden Gesuchs zu erlassen (Art. 80 Abs.
1 KVG). Wo der Versicherer objektiv nicht in der Lage ist, die notwendigen
Sachverhaltsabklärungen innerhalb dieser Frist abzuschliessen, ist die der
versicherten Person innerhalb dieser Frist unter Angabe der Gründe und der
mutmasslichen Wartezeit anzuzeigen, wobei die Berufung auf Arbeitsüberlastung
als Begründung nicht genügt. Bei ausreichender Begründung muss der Rechtsweg
der Beschwerde nach Art. 86 Abs. 2 KVG verschlossen belieben."
A proposito dell'art. 80 cpv. 1 LAMal, la nostra
Alta Corte federale, in una sentenza del 29 marzo 1999 nella causa O., ha già
deciso che il termine di 30 giorni stabilito dalla succitata disposizione
legale va ritenuto termine d'ordine e, quindi, non è perentorio (cfr.,
pure, RAMI 1985 K624, p. 114 e riferimenti; G. Eugster,
"Krankenversicherung", in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, nota n. 1047 ad cifra marg. 411 e D. Wyler,
"Die Verfahren in der Krankenversicherung", in Schaffhauser/Schlauri
(Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St. Gallen 1996, p.
163s.).
La legge fissa, per l'emanazione del
provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni, mentre
un termine analogo non esiste per la decisione su opposizione. In caso
d'applicazione dell’art. 86 cpv. 2 LAMal alla mancata emanazione di una
decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale occorre
dunque richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
ritardata giustizia. Non va invece applicato per analogia il termine di trenta
giorni previsto dal citato art. 80 LAMal (DTF 125 V 189).
È dato in particolare ritardo ingiustificato se
l'autorità differisce la pronuncia della decisione al di là di un termine
ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura si valuta in
funzione delle circostanze concrete di causa. Si deve in particolare
considerarne l'ampiezza e la difficoltà, così come il comportamento
dell'interessato. Circostanze estranee alla vertenza, quali il carico di lavoro
dell'autorità, non entrano in linea di conto (DTF 125 V 188 e giurisprudenza
citata). Nella predetta sentenza il TFA ha ritenuto che non sussisteva denegata
giustizia in presenza di una fattispecie relativamente complessa che
necessitava approfondita istruttoria nonostante il trascorrere di quattro mesi
tra opposizione e ricorso (in proposito cfr. anche STCA inedita del 12 aprile
1999 nella causa T.).
In concreto l'opposizione è del 22 aprile 2002,
mentre la decisione su opposizione è datata 7 giugno 2002. A mente del TCA nel
caso di specie la __________ ha emanato la decisione in termini ragionevoli
(circa un mese e mezzo dopo la presentazione dell'opposizione).
Le
censure sollevate dalla ricorrente circa l'intempestività della decisione sono
pertanto infondate e vanno respinte.
In
secondo luogo l'interessata contesta la forma della decisione su opposizione,
affermando che in realtà il contenuto e le motivazioni sono indirizzate a terze
persone avendo per oggetto la fattispecie che coinvolge la ricorrente.
Anche
questa censura risulta infondata (cfr. anche STCA del 21 marzo 2003, inc.
__________). Infatti la decisione impugnata riporta per esteso i fatti, nonché
il diritto applicabile in concreto e non risulta essere stata redatta per altre
persone.
2.3. Va ora
esaminato se l'opposizione presentata dall'insorgente è tempestiva.
Ai sensi
dell'art. 85 cpv. 1 LAMal le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Va a
questo proposito rilevato che un invio raccomandato è reputato notificato al
momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario
non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua
bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato
notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la
scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera
notificato allo scadere di questo periodo (cfr. Condizioni generali della posta
"servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione di gennaio 2001).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale
risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti).
Questa finzione
di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati,
comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF
117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
La
decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella
sfera di dominio del destinatario.
Irrilevante
é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto
la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo
contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che
necessita una ricezione e non un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286;
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63;
RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).
2.4. Secondo la
giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe
all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
pag. 61).
Nel caso
in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel
dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella
dell'assicurato (DTF 103 V 66).
Infatti
se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al
destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17
agosto 1993 nella causa G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
2.5. In concreto
la decisione formale della Cassa, datata 8 marzo 2002 è stata ricevuta dalla
ricorrente l'11 marzo 2002 (cfr. punto 3 pag. 2 del ricorso:"In data
08.03.2002 la __________ ha emanato la decisione formale, ricevuta dalla
ricorrente in data 11.03.2002,…").
L'insorgente
ha presentato opposizione in data 22 aprile 2002 (cfr. ricorso pag. 2 punto 4),
ossia 42 giorni dopo.
I 30
giorni previsti dalla legge sono pertanto trascorsi infruttuosamente.
L'interessata
tuttavia sostiene che al caso di specie vanno applicate le norme previste dal
CPC, dalla LPAmm e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria secondo le quali
i termini sono sospesi nei 7 giorni precedenti e susseguenti la Pasqua.
Giusta
l'art. 85 LAMal le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate. Le decisioni su
opposizione devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico. La
procedura d'opposizione è gratuita; non possono essere assegnate indennità
ripetibili. L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione su
opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
Per
l'art. 86 LAMal le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso
di diritto amministrativo. Il ricorso va interposto entro trenta giorni dalla
notifica della decisione su opposizione al tribunale delle assicurazioni
designato dal Cantone a dirimere le liti che oppongono un assicuratore a un
altro assicuratore, a un assicurato oppure a un terzo.
L'art. 87
LAMal prevede che i Cantoni regolano la procedura la quale deve soddisfare
determinate condizioni (lett. a - i).
Per
l'art. 23 LPTCA per quanto non stabilito dalla legge cantonale valgono le norme
federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di
procedura civile.
Giusta
l'art. 133 CPC applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, in
assenza di disposizioni nella LAMal, le ferie giudiziarie sono stabilite dal 15
luglio al 15 agosto.
La
situazione nel caso di specie è tuttavia diversa, poiché la procedura di
opposizione non si svolge presso il TCA, bensì presso l'assicuratore.
La
questione è già stata risolta dal TFA.
L'Alta Corte
in una sentenza del 30 giugno 1997, pubblicata in DTF 123 V 128 ha infatti
affermato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 85 cpv. 1 LAMal non
può essere, ex lege, sospeso:
"a) Contrairement au point de vue soutenu par
l'assuré, le Tribunal cantonal a considéré que l'opposition écrite motivée,
adressée le 9 septembre 1996, était tardive.
b) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LAMal, toute
décision peut être
attaquée, dans les trente jours, par voie
d'opposition auprès de l'assureur qui l'a notifiée. La LAMal ne prévoit pas de
période de suspension des délais de procédure; elle ne contient pas davantage
de renvoi aux dispositions de la procédure administrative, particulièrement aux
art. 20 à 24 PA; enfin, la loi fédérale sur la procédure administrative ne fait
pas entrer dans son champ d'application les litiges entre les caisses-maladie
et leurs assurés (art. 1er PA a contrario). Dès lors, le délai de
trente jours prévu à l'art. 85 al. 1 LAMal pour faire opposition ne peut
être, ex lege, suspendu.
Sur ce point, le jugement cantonal doit être confirmé." (sottolineature del redattore)
Diversa
la situazione in ambito LAINF, ove gli art. 96 segg. prevedono l'applicabilità
della legge sulla procedura amministrativa e alcune norme per quanto concerne
il rispetto dei termini (cfr. art. 97 LAINF). Infatti il TFA ha stabilito che
la normativa in materia di sospensione dei termini di cui all'art. 22a PA è
applicabile al termine per proporre opposizione avverso le decisioni di tutti
gli assicuratori contro gli infortuni (DTF 126 V 119).
L'Alta
Corte ha affermato:
"
2.- a) Die Verfügung der Ersatzkasse UVG, bei welcher es sich
um eine privatrechtliche Stiftung handelt (Art.
72 Abs. 1 UVG, Art. 80 ZGB), ist der früheren Rechtsvertreterin der
Beschwerdeführerin nach der verbindlichen Feststellung des kantonalen Gerichts
am 5. Juli 1996 zugestellt worden. Die Einsprachefrist von 30 Tagen gemäss Art.
105 Abs. 1 UVG lief am Montag, 5. August 1996, ab. Soweit der in Art.
22a VwVG (lit. b: vom 15. Juli
bis und mit 15. August) geregelte Fristenstillstand auf Verfügungen der
Ersatzkasse UVG Anwendung findet, ist die am 5. September 1996 der Post
übergebene Einsprache als rechtzeitig zu betrachten, andernfalls wäre sie
verspätet.
b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat in BGE 124
V 372 die Frage der Anwendbarkeit von Art. 22a VwVG auf nicht dem VwVG
unterstellte Unfallversicherer offen gelassen, die Gründe, die für oder gegen
eine Anwendbarkeit der Fristenstillstandsbestimmung sprechen, indessen
eingehend dargelegt (vgl. dazu auch die Urteilsbesprechung von UELI KIESER in
AJP 1999 S. 339 f.).
Für die Beantwortung der umstrittenen Frage ist
davon auszugehen, dass die übrigen registrierten Versicherer und die
Ersatzkasse UVG - im Unterschied zur Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
(SUVA) - nicht dem VwVG unterstellt worden sind (Art. 96 UVG in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 lit. e und Art. 3 lit. a VwVG; BGE 115 V 299 Erw. 2b; vgl. auch RKUV
1994 Nr. U 194 S. 209 Erw. 2b). Die sich an und für sich daraus ergebende Nichtanwendbarkeit
von Art. 22a VwVG entspricht der in verschiedenen
Sozialversicherungszweigen herrschenden Rechtslage, wo es eidgenössische,
kantonale oder private Durchführungsstellen gibt, auf welche das VwVG,
kantonales Verwaltungsverfahrensrecht oder lediglich die allgemeinen, aus der
Bundesverfassung oder aus Art. 6 Ziff. 1 EMRK abgeleiteten
Verfahrensgrundsätze anwendbar sind (BGE 125 V 401; MEYER-BLASER, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 S. 21 f.; UELI KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zürich 1999, S. 126 ff.,
insbes. S. 134 Rz. 296). Was den Bereich der Unfallversicherung anbelangt, hat
der Gesetzgeber in Art. 96 UVG die Verfahrensbestimmungen des UVG auch
für diejenigen Versicherer anwendbar erklärt, die nicht dem VwVG unterstehen.
In den folgenden Artikeln (Art. 97 ff.) hat er einen Mindeststandard
aufgestellt, z.B. in Art. 97 Abs. 1 UVG (Fristwahrung), Art. 97 Abs. 2 UVG
(Fristwiederherstellung), Art. 99 UVG (Verfügung) und Art. 105 Abs. 1
UVG (30-tägige Einsprachefrist), welche für alle Versicherer - SUVA und übrige registrierte Unfallversicherer -
gelten. Gerade keinen solchen Mindeststandard hat der Gesetzgeber für den
Fristenstillstand vorgesehen, was im Übrigen mit der Rechtslage hinsichtlich
des kantonalen Beschwerdeverfahrens übereinstimmt: Dort ist die Regelung des
Fristenstillstandes den Kantonen überlassen, was zur Folge hat, dass eine
Partei im kantonalen Gerichtsverfahren, je nach örtlichem Gerichtsstand, vom
Fristenstillstand profitieren kann oder nicht.
Dementsprechend hat das Eidg.
Versicherungsgericht Art. 22a VwVG auf die kantonalen
Beschwerdeverfahren als nicht anwendbar erklärt (BGE
116 V 265; RKUV 1994 Nr. U 194 S. 208; für den Bereich der Krankenversicherung
[Art. 86 Abs. 1 KVG]: nicht veröffentlichtes Urteil C. vom 9. April
1998).
c) Diese Rechtslage ist unter dem Gesichtswinkel
der verfassungsmässigen Rechtsgleichheit (Art. 8 Abs. 1 BV) als
unbefriedigend zu betrachten, weil die Anwendbarkeit des Fristenstillstandes
nach Art. 22a VwVG ausschliesslich vom Umstand abhängig gemacht wird,
welcher Unfallversicherer die mit Einsprache anfechtbare Verfügung erlassen
hat, und diese prozessuale Eigenheit den Rechtsuchenden in der Regel nicht
bekannt ist. Dies erscheint umso bedenklicher, als der Gesetzgeber mit dem
Erlass der Verfahrensvorschriften nach Art. 96 ff. UVG - im
Unterschied zu anderen Sozialversicherungszweigen - bereits auf der Stufe des
Verwaltungsverfahrens einen gewissen Mindeststandard setzen wollte.
Insbesondere strebte er mit Art. 97 UVG "die Gleichbehandlung
Versicherungsträgern" an (Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1976,
BBI 1976 III 222). Nicht nur fasste er den Wortlaut von Art. 97 UVG
entsprechend den Art. 20 Abs. 3, Art. 21 und Art. 24 VwVG, sondern er
vertrat auch die Auffassung - obgleich dies im Gesetzestext keinen Niederschlag
gefunden hat - dass die Art. 20 Abs. 1 und 2, Art. 22 und Art. 23 VwVG
sinngemäss anwendbar sein sollen (bundesrätliche Botschaft, a.a.O.). Nach
seinem klaren Willen sollte mithin gerade im Bereich der Fristen im
Verwaltungsverfahren vor den Versicherern eine einheitliche und rechtsgleiche
Regelung im Sinne eines Mindeststandards gelten. Nach Inkrafttreten des UVG
wurde im Zusammenhang mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege (OG) vom 4. Oktober 1991, in Kraft seit 15.
Februar 1992 (AS 1992 S. 288), neu Art. 22a VwVG über den Stillstand der
Fristen ins VwVG eingefügt und damit erstmals in diesem Gesetz eine
Fristenstillstandsregelung getroffen. Diese Gesetzesänderung geht auf einen
parlamentarischen Vorstoss in Form eines Postulats durch Nationalrätin Josi
Meier zurück (Amtl.Bull. 1979 N 352 f.), wonach zum Schutze der Rechtsuchenden
für die in bundesrechtlich geordneten Verwaltungsverfahren vorgesehenen
gesetzlichen Fristen ein Stillstand (Gerichtsferien) vorzusehen sei, der
zeitlich an die entsprechenden Bestimmungen des OG anknüpfe. Anlässlich dieser
Gesetzesrevision unterblieb eine Angleichung von Art. 97 UVG an die neue
Rechtslage. Dass dies bewusst geschehen sein könnte, lässt sich den Materialien
nicht entnehmen. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass für andere
Sozialversicherungszweige angesichts der in Art. 96 AHVG enthaltenen
generellen Verweisung auf die Art. 20-24 VwVG eine Gesetzesanpassung
nicht nötig war (vgl. dazu auch BGE 122 V 65 und ZAK 1992 S. 154). Unter diesen
Umständen ist auf eine vom Gericht nach Massgabe des Art. 1 Abs. 2 ZGB
zu füllende echte Gesetzeslücke (zu diesem Begriff vgl. BGE 125 V 11 f. Erw. 3
mit Hinweisen) zu schliessen. Angesichts der vom Gesetzgeber mit Art. 97 UVG
angestrebten Gleichbehandlung der Rechtsuchenden im Bereich des Fristenwesens
ist die Anwendung von Art. 22a VwVG im Verfahren vor sämtlichen
Unfallversicherern zu bejahen, wie dies auch im Schrifttum
(GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents
[LAA], S. 264 und 338) und in der kantonalen Rechtsprechung (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons Waadt vom 15. März 1994, publiziert in SVR
1995 UV Nr. 18 S. 49 f.) vertreten wird." (cfr. DTF 126 V 119)
In questa
sentenza il TFA ha pertanto esteso, in ambito LAINF, l'applicabilità delle
norme in materia di sospensione dei termini previste dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (art. 96 LAINF), anche agli assicuratori privati,
essendo contrario al principio della parità di trattamento (prevista, per
quanto concerne i termini, all'art. 97 LAINF) far dipendere la sospensione dei
termini dalla qualità dell'assicuratore infortuni (SUVA o assicuratore
privato).
Alla luce
della giurisprudenza federale citata occorre constatare che, in ambito LAMal,
dove tutti gli assicuratori sono soggetti alle stesse norme e non vi è né un
rinvio alla legge federale sulla procedura amministrativa né una norma sui
termini in ambito di procedura di opposizione alla Cassa malati (cfr. art.
80-85 LAMal), il termine per opporsi alla decisione formale della Cassa,
previsto dall'art. 85 LAMal, non è sospeso dalle ferie giudiziarie.
L'opposizione
del 22 aprile 2002 presentata dall'insorgente è di conseguenza tardiva.
L'insorgente
fa tuttavia valere di aver subito, il 13 marzo 2002, un intervento di
vitrectomia all'occhio con conseguenti complicazioni postoperatorie.
Essa fa
implicitamente valere una restituzione dei termini.
Ora,
indipendentemente dalle norme applicabili in concreto, va rilevato che in data
28 marzo 2002, ossia ancora entro il termine di 30 giorni per presentare
opposizione alla decisione formale della __________, l'insorgente, nell'ambito
di un'altra procedura pendente innanzi al TCA (inc. __________), ha scritto una
lettera a questo Tribunale, chiedendo una proroga per poter prendere posizione
in merito ad alcuni documenti a lei trasmessi (doc. _ inc. __________).
Ora,
nella citata sentenza del 30 giugno 1997 (DTF 123 V 128), il TFA ha affermato
che "la conclusion des juges cantonaux qui n'ont pas tenu la forme
écrite spéciale comme obligatoire dans la procédure d'opposition s'avère ainsi
conforme au droit." e che "aussi bien, par analogie avec la
disposition légale précitée (ndr: art. 87 let. b seconde phrase LAMal)
l'assureur-maladie doit-il impartir à l'assuré un délai convenable pour que
celui-ci remédie au défaut de motivation de son opposition. Ainsi il incombe
dans tous les cas à l'assureur d'interpeller l'assuré dont l'opposition ne
serait pas suffisamment motivée ou claire avant d'en tirer des conséquences
définitives (Maurer, op. cit.. p. 163; Ghölew/Ramelet/Ritter, op. cit., p.
285). Le comportement contraire de l'assureur relèverait en effet du formalisme
excessif, proche du déni de justice, dès lors que la stricte application d'une
règle de procédure au demeurant non écrite - ne se justifie par aucun intérêt
digne de protection (…)."
Per cui,
considerato come, perlomeno fino al 31 dicembre 2002, l'opposizione ad una
decisione formale di una Cassa non doveva necessariamente avvenire per iscritto
ed in ogni caso, se non motivata, l'assicuratore doveva permettere
all'interessato di completare il proprio reclamo (cfr. DTF 123 V 128), non si
vede quale motivo avrebbe impedito l'insorgente di telefonare alla Cassa o
trasmettere una semplice lettera, come ha fatto con lo scritto del 28 marzo
2002 al TCA, per formulare opposizione, con possibilità di eventualmente
completarla e motivarla successivamente.
Alla luce
di quanto sopra esposto, l'opposizione della ricorrente è tardiva.
Visto
tutto quanto precede, le ulteriori censure dell'insorgente contro il contenuto
della decisione formale che la condanna al pagamento di un importo di fr.
1'009.30 non vanno esaminate.
Esse sono
del resto già state ampiamente trattate sia dal TCA che dal TFA (cfr. STCA del
20 novembre 2000 (inc. __________) e del 25 ottobre 2000 (inc. __________),
oggetto di due distinte decisioni del TFA di data 25 luglio 2001 (K 203/00 e K
10/01), contro cui l'interessata ha presentato due istanze di revisione
ritenute inammissibili dall'Alta Corte per mancato versamento dell'anticipo
(STFA del 20 settembre 2002 (K 144/01) e STFA del 15 ottobre 2002 (K 143/01).
Inoltre,
ancora recentemente, con sentenza del 21 marzo 2003 (inc. __________) il TCA ha
nuovamente esaminato in dettaglio tutte le censure sollevate dall'insorgente,
simili a quelle fatte valere in concreto, respingendole.
Infine,
per quanto concerne le asserite violazioni del Codice Penale da parte della
Cassa, questo TCA rammenta alla ricorrente quanto esposto nella sentenza 21
marzo 2003 __________ a pag. 50 e 2.10. in fine.
Il
gravame va di conseguenza respinto mentre la decisione impugnata merita conferma.
Non si
percepiscono tasse e spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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