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Numero d'incarto:
36.2002.82
Data decisione, Autorità:
02.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00082
IR/sc
Lugano
2 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 19 luglio 2002
interposto da
__________,
contro
la decisione del 28 giugno 2002 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in fatto ed
in diritto
- __________,
nata nel 1982, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei
premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie voluta dalla
LAMal.
Con
decisione su reclamo del 28 giugno 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
ha respinto la richiesta rilevando in particolare un reddito sufficiente e
superiore ai limiti per la concessione del sussidio, ciò in seguito a
determinazione autonoma del reddito da parte dell’amministrazione in assenza di
dati fiscali.
-
Con
l’impugnativa la signora __________ ha prodotto la decisione di tassazione per
gli anni 2001 – 2002 da cui è deducibile un reddito imponibile di CHF 18'462.-.
-
Con
risposta di causa del 25 luglio 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha
chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli con le seguenti motivazioni:
"
lo scrivente Ufficio rende noto a codesta
Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa
citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali
hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare
alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per
l'anno 2002 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede
pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (Doc. _)
Alla
risposta di causa è stata annessa la comunicazione 24 luglio 2002 alla signora
__________ del seguente tenore:
"
con riferimento al suo ricorso del 19.07.2002
avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra
decisione negativa in materia di sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno
2002, le comunichiamo che in data odierna abbiamo annullato la decisione
impugnata.
In sostituzione della decisione annullata,
nel corso dei primi giorni del prossimo mese di agosto riceverà da parte nostra
una nuova decisione di carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato a decorrere
dal 1° gennaio 2002. La Cassa malati interessata verrà informata in merito
all'importo del sussidio in suo favore direttamente da parte nostra all'inizio
del mese di agosto.
Ritenuto quanto precede, la Cassa malati
dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati
d'assicurazione validi per l'anno 2002, da cui risulti l'ammontare del
sussidio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi
per l'anno 2002 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di
conguaglio con effetto 1° gennaio 2002." (Doc. _)
-
Il giudice
delegato ha chiesto alla ricorrente di esprimersi in merito all’interesse al
mantenimento del gravame e la signora __________ ha indicato che il ritiro del
gravame sarebbe intervenuto al momento del versamento del sussidio.
-
Oggetto
del gravame è la decisione dell’amministrazione di rifiuto del sussidio. Con lo
scritto del 24 luglio all’assicurata e la comunicazione del giorno successivo
l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha, nella sostanza, emanato nuova decisione
con cui riconosce il diritto al sussidio alla signora __________. Una
decisione, preannunciata per i primi giorni del mese di agosto, cifrerà quanto
riconosciuto alla ricorrente.
La nuova
decisione dell’amministrazione rende quindi privo d’oggetto il gravame che
aveva quale scopo, come indicato, quello di vedersi riconoscere il diritto al
sussidio.
L’amministrazione
emanerà una decisione nuova, dopo quella di cui allo scritto 24 luglio 2002,
con cui fisserà l’importo riconosciuto alla signora __________. Questa
decisione dovrà essere munita dell’indicazione delle vie di ricorso possibili
ed all’assicurata sarà possibile contestare, se del caso, l’entità dell’importo
del sussidio fissato.
- Da quanto
precede si deduce che, in quanto divenuto privo d’oggetto, il gravame va
stralciato dai ruoli senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di
ripetibili avendo l’assicurata adeguatamente salvaguardato suoi diritti.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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