AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.5
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00005
cs/sc
Lugano
23 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 12 dicembre 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha respinto
il reclamo contro la decisione del 2 novembre 2001 con la quale è stata
rifiutata la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per gli anni
dal 1998 al 2000 presentata da __________ (doc. _).
1.2. Contro la
predetta decisione è tempestivamente insorto l'interessato rilevando:
"
(…)
Nella sua decisione del 12 dicembre 2001, l'Istituto delle
assicurazioni sociali dimostra di non aver valutato più attentamente la mia
richiesta per l'ottenimento dei sussidi arretrati.
Infatti, nella risposta al mio reclamo del 30 novembre 2001 contro
la decisione negativa del 2 novembre, non viene apportata alcuna motivazione o
spiegazione ulteriore alla precedente decisione negativa.
Le due decisioni vengono motivate con la semplice frase di
circostanza "... le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo
dell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate da parte dello
scrivente Ufficio come una giustificazione sufficiente ... ".
Sia nella precedente decisione, sia nella decisione sul reclamo,
non è fatto riferimento e nemmeno viene contestato alcuno dei punti spiegati
dal sottoscritto, a comprova della mancanza di un fondamento giuridico per il
sostenimento del rifiuto.
Gli articoli 53-55 LCAMal, richiamati nelle decisioni citate, in
parte danno ragione al sottoscritto ed in parte vengono interpretati in modo
alquanto soggettivo e restrittivo, in particolare per quanto riguarda la
validità delle motivazioni.
Infatti, secondo l'art. 53 LCAMal, il diritto al beneficio di un
sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in
cui tale diritto si verifica. I termini per la richiesta e la concessione del
sussidio sono quindi osservati.
Essendo nato il diritto al beneficio del sussidio per gli anni
1998, 1999 e 2000, solo verso la metà dell'anno 2000 in seguito alla modica
della mia notifica di tassazione, non avrei potuto inoltrare la richiesta negli
anni precedenti. Ritengo perciò che questa sia da ritenere una motivazione
valida, sufficiente e fondata.
Si potrebbe discriminare al massimo sul ritardo dell'inoltro
dell'istanza per il solo anno 2000. Qui il livello dell'asta riguardante la
valutazione sulla sufficienza delle giustificazioni è alquanto soggettivo ed
opinabile.
Secondo il sottoscritto, le
motivazioni addotte nella richiesta sono particolari e fondate. II ritardo non
è sicuramente dovuto a negligenza (…)" (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 28 gennaio 2002 l'IAS propone di respingere il gravame e osserva:
"
(…)
Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi
retroattivi per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie
occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.
A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere
evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.
In effetti, dallo scritto 30.11.2001 della parte ricorrente (doc.
_), risulta in modo pacifico la negligenza della stessa nell'inoltro
dell'istanza del sussidio.
L'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal stabilisce che "gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso".
Nel caso di specie, la controparte ha contratto matrimonio in data
28.11.1997 e la prima tassazione emessa nei suoi riguardi quale persona
coniugata, da cui risulta un reddito determinante inferiore ai limiti fissati
per l'ottenimento del sussidio per gli anni 1998, 1999 e 2000, è stata intimata
alla stessa in data 27.03.2000 (notifica di tassazione su reclamo relativa al
biennio fiscale 1999/2000).
II matrimonio è una delle situazioni previste all'art. 67 Reg. LCAMal,
per le quali il diritto al sussidio deve essere determinato, in caso di assenza
di tassazione fiscale applicabile, sulla base delle entrate lorde mensili
accertate al momento dell'inoltro della richiesta di sussidio.
In applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal, la parte
ricorrente avrebbe pertanto potuto inoltrare la richiesta di sussidio per gli
anni 1998, 1999 e 2000 nel corso degli anni stessi, dal momento che a quel
tempo non era in possesso di una notifica di tassazione applicabile.
Le tassazioni utili al fine di decidere in margine al sussidio per
gli anni 1998, 1999 e 2000 sono state intimate all'assicurato in data
27.03.2000.
Ciò sta ad indicare che l'istanza di sussidio è stata inoltrata
circa un anno e mezzo dopo (settembre 2001) che l'interessato è giunto a
conoscenza delle notifiche fiscali utili.
A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.
La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale
da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal
1°.01.1994.
Si può dunque legittimamente ritenere che durante gli anni 1998,
1999 e 2000 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle
particolarità legate alle pratiche di specie.
Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata
di tutti.
L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione
nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono
ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a
singole richieste di utenti.
La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza
meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano
ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente -
comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata
incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana,
...), la stessa non deve essere evasa in modo
positivo dai servizi amministrativi preposti." (Doc. _)
1.4. Con osservazioni
del 13 febbraio 2002 l'assicurato afferma:
"
(…)
L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) cerca con ogni tipo
di ingiustificata supposizione di aver ragione del gravame volendo dimostrare
un'inesistente negligenza del sottoscritto.
Esso richiama gli art. 45 cpv. 1 lett. d) e art. 67 Reg. LCAMal,
asserendo che in base alle disposizioni degli stessi avrei dovuto inoltrare
richiesta di sussidio durante gli stessi anni 1998, 1999 e 2000 sulla base
delle entrate lorde mensili accertate, dal momento che a quel tempo non ero in
possesso di una notifica di tassazione applicabile.
Questo non corrisponde alla realtà. In quel periodo io ero in
possesso di una notifica di tassazione, il cui reddito imponibile tuttavia era
superiore al minimo consentito per la richiesta dei sussidi, per cui non avrei
potuto inoltrare la richiesta.
Infatti la tassazione che mi consentiva di richiedere il sussidio
mi fu notificata solo in data 27.03.2000 e si trattava di una decisione su
reclamo. Da notare che l'abbassamento del reddito imponibile sotto la soglia
minima per la richiesta del sussidio fu solo una conseguenza delle discussioni
avute con l'ufficio di tassazione e non il motivo del reclamo stesso.
È quindi evidente che non avrei potuto richiedere i sussidi prima
di questa data.
Gratuita e tutta da dimostrare anche l'affermazione secondo la
quale si debba ritenere che durante gli anni 1998, 1999 e 2000 ogni cittadino
potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle
pratiche di specie.
A questo proposito tengo a precisare che per mia moglie
__________, fino a quando eravamo tassati separatamente, il sussidio era stato
richiesto ed accordato anche per l'anno 1998 (ultimo anno con tassazione
separata). Non vedo quindi il motivo perché non avrei dovuto richiedere i
sussidi anche per il sottoscritto se ne fossi stato a conoscenza della
possibilità.
Le informazioni date "costantemente" secondo I'IAS alla
popolazione dall'Autorità cantonale riguardano generalmente solo le
informazioni principali, ma non contemplano i dettagli ed i cavilli
procedurali.
Infatti quando venni a sapere che avrei potuto richiedere i
sussidi per gli anni in questione, nessuno, né all'Ufficio di tassazione, né
all'Ufficio delle assicurazioni sociali mi rese attento sul fatto che il tutto
doveva svolgersi entro termini temporali ben precisi.
L'istituto delle assicurazioni sociali richiama anche la
valutazione in base alla ratio della LCAMal per negare il sussidio.
Questa valutazione è alquanto soggettiva e opinabile.
Chi o come si stabilisce la gravità delle ragioni e dei fattori
oggettivamente - o umanamente - comprensibili?
Secondo il sottoscritto, in base a quanto sopra esposto ed in
particolare richiamata la lettera di spiegazioni del 17 settembre 2001
(allegata) le ragioni del ritardo sono sicuramente fondate e oggettivamente - o
umanamente - comprensibili.
La situazione personale sopportata negli anni 1999 e 2000, a
rischio di una crisi depressiva evitata probabilmente solo per un soffio, può
senza dubbio essere considerata come una incapacità di una gestione degli
affari correnti ...- causata dal problema della disoccupazione e senza
intravvedere una via di sbocco e dalla precaria situazione finanziaria, con una
famiglia da mantenere composta da quattro persone con due figli piccoli."
(Doc. _)
1.5. Pendente
causa il TCA ha richiamato l'incarto pendente presso questo Tribunale che vede
l'insorgente opposto alla propria Cassa malati per il pagamento dei premi negli
anni per i quali è stato richiesto il sussidio (inc. __________).
in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del
Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza
sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.2. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite
presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di
presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44
Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza
dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per
l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Per
l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da
parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale
richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53
cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.
L'art. 55
LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande
di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato
rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi retroattivi può
essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa
i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
2.3. In concreto,
è incontestata la circostanza che l'insorgente ha chiesto di poter beneficiare
dei sussidi per il 1998, il 1999 e il 2000 nel settembre del 2001.
A motivo
del ritardo dell'inoltro della domanda l'assicurato ha precisato:
"
(…)
II motivo principale è che negli anni precedenti il 1998, non ero
al beneficio di questa possibilità in quanto il mio reddito imponibile, come
persona sola, era superiore al limite consentito per l'ottenimento del
sussidio.
Solo in occasione di un colloquio con l'ufficio di tassazione di
__________ durante l'anno 2000, per la definizione del reddito imponibile del
biennio precedente venni informato di questa possibilità in quanto il reddito
imponibile, in seguito al matrimonio contratto nel novembre del 1997, veniva
modificato.
Altri problemi personali e famigliari hanno invece contribuito al
ritardo nell'inoltro delle richieste.
Tra questi voglio citare solo la perdita del lavoro a inizio 1999
che mi causò ripercussioni di vario genere, da quelle finanziarie a problemi
psicologici ecc. che mi spinsero in una specie di stato depressivo. Senso di
delusione e di scoraggiamento che si aggravava sempre più col passare del tempo
a causa delle moltissime risposte negative ricevute, gran parte motivate solo
dalla mia età, con la conseguenza che lasciai perdere qualsiasi iniziativa o
impegno che non fosse indirizzato alla ricerca di un altro lavoro.
Da febbraio 2001 ho finalmente ritrovato un lavoro che mi permette
di ritornare lentamente ad una vita normale ed è anche per questo che solo da
poco tempo ho ripreso a cercare di mettere a posto tutta la situazione
finanziaria, compresa la richiesta dei sussidi per l'assicurazione malattia.
La mia situazione finanziaria rimane tuttavia problematica siccome
non dispongo di risparmi e sono l'unica fonte di reddito in famiglia, con due
figli piccoli e mia moglie che non lavora per potersene occupare.
Non disponendo dell'importo necessario a pagare le pretese della
cassa malati per gli anni arretrati e considerando quanto sopra, vi prego
perciò di voler concedere il massimo del sussidio possibile per gli anni in
questione, scusandomi ancora per il ritardo nell'inoltro della richiesta.
A tal proposito mi permetto segnalarvi che per l'anno 1998 mia
moglie __________ aveva già ricevuto indipendentemente il sussidio per lei e
per la 1a. figlia con decisione positiva del 30.12.1997, per cui per il 1998 il
sussidio riguarderebbe solo il sottoscritto, mentre dal 1999 in avanti, tutta
la famiglia." (Doc. _)
Come
visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la
corresponsione del sussidio.
In
concreto le parti sono concordi nell'affermare che la tassazione determinante
per ottenere i sussidi richiesti dal 1998 al 2000, da cui risulta un reddito
inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio, è stata emessa nel
marzo 2000. Per cui in precedenza non era disponibile una tassazione che
avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto statale. Tuttavia,
una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare
la propria domanda in termini relativamente brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2
LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i
termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da
motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido
per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Ora, pur
potendo comprendere lo stato di grande abbattimento in cui si trovava
__________ a causa della perdita di lavoro e della difficoltà nel trovare un
nuovo impiego, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio
retroattivo (da marzo 2000 a settembre 2001) è un periodo troppo lungo per
giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda. Ciò a maggior ragione nel
caso concreto, ove emerge che per il 1998 la moglie aveva ottenuto il diritto
al sussidio (doc. _).
Per cui
l'insorgente sapeva perlomeno della possibilità di inoltrare una domanda in tal
senso ed era in grado di gestirsi. Tant'è che dagli atti richiamati da questo
TCA (cfr. consid. 1.5) e relativi alla vertenza che lo oppone alla propria
Cassa malati per il pagamento dei premi da marzo a dicembre 1997, del 1998 e
del 1999, emerge che nel febbraio 2000 l'assicurato aveva fatto opposizione ad
una decisione della Cassa informandola che avrebbe chiesto i sussidi cantonali
(doc. _ inc. __________).
L'insorgente
non ha del resto reso verosimile l'esistenza di motivi medici tali da
impedirgli di essere tempestivo nella sua richiesta. Indica una "crisi
depressiva" evitata per un soffio e, comunque, rammenta la consapevolezza
del diritto al sussidio (concesso sino al 1998 alla moglie __________) e
ricorda l'inizio dell'attività lavorativa dal febbraio 2001.
Va poi in
ogni caso rammentato che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione
fiscale, poteva inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta
all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria
(art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal).
Va a
questo proposito rilevato che l'interessato non può prevalersi della
circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, per
giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei
benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3;
DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).
In queste
circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'insorgente negli anni in
esame, il TCA non può che confermare la tardività delle domande volte
all'ottenimento dei sussidi dal 1998 al 2000 e confermare la decisione
dell'IAS.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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