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Numero d'incarto:
36.2002.47
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00047
IR/cd
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di
__________,
contro
la decisione del 15 marzo 2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
luglio 2001 __________, nato nel 1979, cittadino italiano domiciliato a
__________, ha inoltrato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia dell’Istituto
delle assicurazioni sociali una richiesta di sussidio dell’assicurazione
malattia per l’anno 2002. Egli ha in particolare evidenziato di essere
salariato, di non essere coniugato e di essere assicurato presso la __________
con premio per le prestazioni obbligatorie della LAMal e per la copertura degli
infortuni di CHF 183,50.
Con scritto del 12 ottobre
2001 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha comunicato all’assicurato che:
" (…)
Considerato che lei rientra nella categoria di persone sole con
reddito imponibile uguale a zero o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.--
(tassazione 1999/00), per l'accertamento del diritto al sussidio nel suo caso
specifico, il nostro Ufficio necessita della documentazione attestante le sue
entrate lorde mensili relative agli ultimi sei mesi."
(Doc. _)
__________ ha quindi
allestito un apposito formulario in data 29 ottobre 2001 in cui ha indicato il
conseguimento nel corso del 2001 di un salario lordo di CHF 37'800.- producendo
di seguito una attestazione dei datori di lavoro __________ (CHF 24'836.-
lordo) e __________ (CHF 14’950.-).
Con scritto 22 gennaio
2002 __________ ha chiesto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia di
riesaminare la sua situazione alla luce della locazione da parte sua di un
appartamento e delle spese sopportate. Egli ha prodotto quindi il contratto di
locazione, l’ultima notifica di tassazione e copie di documenti atti a
giustificare sue spese per coperture assicurative e per gli spostamenti.
L’atto è stato ritenuto
reclamo contro la decisione negativa dll’Ufficio. Il 27 febbraio 2002
l’autorità amministrativa ha respinto l’impugnativa richiamando le norme
applicabili al caso di specie, rilevando come dalla notifica di tassazione
risulti un reddito lordo annuo di CHF 3'591.- e considerato che:
" (…)
in applicazione degli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE
06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo inferiore a fr.
6'000.- è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro
sostentamento e che è dato diritto al sussidio qualora il reddito di
riferimento non supera fr. 55'000.-;
considerato che, giusta gli artt. 32 cpv. 3, 84 LCAMal e 52 cpv. 1
Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate
dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza
hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole
ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/Al, su base
mensile (fr. 1'406.-);
stabilito che, in base alla documentazione prodottaci, il suo
reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza di sussidio
ammonta a fr. 3'737.50 (tenuto conto del salario lordo mensile medio percepito
dal mese di settembre 2001 comprensivo della tredicesima mensilità), il
che, secondo la tabella di conversione del reddito lordo mensile in reddito
imponibile (art. 72 Reg. LCAM), equivale ad un reddito imponibile annuo pari a
fr. 34'000.-;
in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, secondo cui
hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non
supera fr. 22'000.-;
decide:
il reclamo contro la decisione del 28 dicembre 2001 dell'Ufficio
dell'assicurazione malattia
è respinto."
(Doc. _)
1.2. Con scritto del 15 marzo 2002
__________ formula nuova impugnativa contro la citata decisione evidenziando di
vivere da solo e di sopportare spese “… che influiscono negativamente nelle mie
economie mensili”. L’atto è stato trasmesso dall’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, è stato ricevuto
dall’amministrazione il 22 marzo 2002 ed è stato successivamente trasmesso al
TCA il 18 aprile successivo. All’accoglimento del gravame si oppone l’UAM con
osservazioni del 16 maggio 2002 con argomenti che riprendono il contenuto della
decisione impugnata e che saranno analizzati, semmai, in corso di motivazione.
Al ricorrente è stata
offerta la possibilità di formulare osservazioni e di richiedere l’assunzione
di nuove prove.
In diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato
verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con
effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E.
14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per
l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2000.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il 2002 (come nel caso
in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito
che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta
cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione
intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31
LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito
determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei
seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr.
6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività
lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone soggette
all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
E' d’interesse, nella presente procedura, accertare
che sono dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito da parte
dell'amministrazione.
2.3. Per
le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo
inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della
famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di
riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:
“Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono
esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI, su base mensile.
Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC
è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della
domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare
l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui.
2.4. Nel caso concreto __________
ha conseguito nel biennio 1997 – 1998, imposto nel periodo fiscale 1999 – 2000,
un reddito lordo di CHF 3'591.- mentre il reddito netto ammontava a CHF 1'898.-
(non è stata percepita quindi alcuna imposta). Alla luce di ciò
l’amministrazione ha accertato l’entrata mensile lorda del ricorrente come
imposto dall’art. 52 cpv. 1 RegLCAMal fissandola in CHF 3'737,50, la
circostanza è desumibile in effetti dalla attestazione della __________ e dal
fatto che l’assicurato continua a lavorare presso questa società (doc. _,
reclamo 22 gennaio 2002). Il salario lordo percepito presso __________
ammontava a CHF 3'104,50 mentre quello presso l’attuale datore di lavoro assomma
a CHF 3'737,50. Questo salario mensile lordo – che, contrariamente al desiderio
del ricorrente, non può essere preso in considerazione al netto dalle spese per
il sostentamento – va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito
in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi
dell’art. 72 del medesimo regolamento. La conversione del reddito conseguito,
anche se si volesse unicamente tenere in considerazione il reddito conseguito
presso __________, appare decisamente superiore ai parametri (CHF 22'000.- di
cui all’art. 1 litt. c) DE 6 novembre 2001) fissati per la concessione del
sussidio.
2.5. Alla luce di quanto precede
il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata siccome conforme
alla legge. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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