AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.38
Data decisione, Autorità:
03.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00038
IR/cd
Lugano
3 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14.02.2002 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
__________,
ottantaduenne coniugato e degente presso la casa per anziani di __________ poiché
affetto da grave malattia che ne ha provocato la quasi totale infermità, ha
chiesto - mediante l’inoltro dell’apposito formulario in data 23 ottobre 2000 -
la concessione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2001.
__________ ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia (UAM qui di
seguito) documentazione da cui si desume come l’assicurazione obbligatoria sia
stata conclusa presso la Cassa Malati delle __________ con un premio mensile di
CHF 301,90 nel 2001 (premio identico a quello versato per la moglie __________)
e la decisione di tassazione per il biennio 1999 – 2000 con un reddito
imponibile di CHF 44'593.-.
A seguito
del rifiuto dell’UAM del 28 febbraio 2001 di concedere il sussidio in data 5
ottobre 2001 il signor __________ ha chiesto di rivedere la decisione in quanto
la situazione sarebbe mutata. Il ricorrente ha redatto nuova richiesta di
sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2001 producendo una decisione
di tassazione per il biennio 2001 – 2002 indicante un reddito imponibile di CHF
29'640.-. L’UAM ha quindi chiesto all’assicurato la trasmissione dei
giustificativi relativi all’ammontare del reddito lordo conseguito dal 1
gennaio 2001 dall’assicurato stesso e dalla moglie.
Il figlio
dell’assicurato ha prodotto all’amministrazione documentazione attestante le
spese di cura presso la __________ ammontanti a CHF 3'149.- mensili pari a CHF
75.- al giorno ed all’ammontare dell’assegno di grande invalido. Ha indicato in
CHF 1545.- l’ammontare della pensione percepita dalla signora __________ ed in
CHF 2'369.- quella del ricorrente stesso (con la precisazione che l’importo di
CHF 824.- dell’assegno per grande invalido viene versato direttamente alla Casa
per anziani).
Con
decisione del 14 febbraio 2002 l' UAM ha respinto la domanda di revisione della
decisione negativa del precedente 28 febbraio 2001 evidenziando come i
parametri da tenere in considerazione per la decisione siano i dati della
tassazione 1999 – 2000, nel caso concreto superiori ai limiti di reddito per la
concessione del sussidio.
1.2. Avverso la
decisione dell’amministrazione insorge __________, patrocinatore dell'avv.
__________, con ricorso del 15 marzo 2002 in cui evidenzia:
"
(…)
II ricorrente non condivide le motivazioni addotte dall'autorità
di prime cure, in quanto a suo giudizio le stesse per un verso misconoscono il
senso e la portata dell'art. 30 LCAMal., e per l'altro verso violano il
principio della proporzionalità. Da qui la necessità di sottoporre la decisione
ad un ulteriore accertamento.
(…)
La precitata normativa di legge contiene un criterio di
valutazione atto a stabilire il reddito determinante, il quale non può
certamente ritenersi assoluto, come preteso dall'Istituto delle
assicurazioni sociali, bensì va considerato di riferimento e suscettibile di
essere modellato all'insieme delle circostanze riferite al caso concreto.
In altre parole, l'avverbio "di regola" lascia
aperto il campo ad ulteriori parametri per rispetto a quelli enunciati
dall'art. 30 LCAMal., atteso che il legislatore ha inteso sì elencare tassativi
criteri di valutazione, i quali tuttavia non vanno intesi esclusivi ed unici, e
ritenuto che all'autorità amministrativa è pur sempre lasciato un ampio potere
di apprezzamento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la notifica di
tassazione che lo concerne per il biennio 2001-2002, la quale menziona un
reddito imponibile pari a fr. 29'640.--. Inoltre ha attestato che il costo
giornaliero di degenza presso la casa anziani di __________ ammonta a fr.
75.--, ovverosia a ca. fr. 27'000.-- annui.
Pur riconoscendo che la notifica di tassazione sopra menzionata
non si riferisce al periodo di tassazione contemplato dall'art. 30 cpv. 1
LCAMal., il ricorrente ritiene ciò nondimeno che tale decisione fiscale possa e
debba venire considerata ai fini di riconoscimento del di lui diritto al
sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001, atteso che tale decisione
acquista maggiore rilevanza di una tassazione intermedia, per la quale sono
unicamente previsti i requisiti di cui all'art. 55 LT, i quali evidentemente
non possono ricorrere nella presente fattispecie. Ad ogni buon conto la
precitata notifica di tassazione 2001-2002 contempla tutti i fattori vincolanti
e atti a desumere il diritto del ricorrente al sussidio dell'assicurazione
malattia per l'anno 2001.
Sulla base delle considerazioni testé illustrate, il ricorrente
postula che la notifica di tassazione 24 settembre 2001 possa venire ritenuta a
tutti gli effetti nell'ambito della fissazione del reddito determinante per
l'anno 2001.
(…)
- In
ultima analisi il ricorrente ravvisa nella decisione avversata una violazione
del principio della proporzionalità. Infatti:
-- il
mezzo utilizzato deve essere idoneo a raggiungere lo scopo di interesse
pubblico desiderato, rispettando il più possibile la libertà individuale;
-- deve
comunque esistere un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le
restrizioni necessarie (DTF 102 la 455);
- la
proporzionalità è una nozione indeterminata, la cui portata varia a seconda
delle circostanze e dei punti di vista;
in
concreto, la violazione consiste nel fatto che l'autorità amministrativa, alla
quale è lasciato l'ampio potere di apprezzamento sancito dall'art. 30 LCAMal.,
a fronte delle documentate giustificazioni di natura economica apportate dal
ricorrente in sede di procedura, le quali attestano che per l'anno 2001 il
reddito determinante è sensibilmente inferiore ai parametri fissati, ha ciò
nondimeno ritenuto di applicare in maniera assai rigida e restrittiva la
precitata normativa di legge, omettendo di far uso del potere di apprezzamento
concessole in casi assai particolari quali quello che interessa il signor
__________." (Doc. _)
Dal canto
suo l’UAM si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni dell’11
aprile 2002 del seguente tenore:
"
(…)
NEL MERITO
Trattasi di una situazione in cui la parte convenuta ha provveduto
a valutare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett.
m) Reg. LCAM.
II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato per l'anno
2001 ammonta complessivamente a fr. 55'516.- (cfr. allegati al documento _),
come risulta dal calcolo seguente:
rendita AVS sig. __________ = fr.
1'545 x 12 = 18'540
rendita AVS sig.ra __________ = fr.
1'545 x 12 = 18'540
pensione __________ sig.
__________ = fr. _______18'436
Reddito lordo totale fr. 55'516
L'importo summenzionato risulta essere maggiore rispetto al
reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (pensioni
e rendite = fr. 18'183.- e rendite AVS = fr. 33'816.-; da cui un reddito lordo
totale pari a fr. 51'999.-; cfr. doc. _).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di
legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il diritto al
sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante
desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato."
(Doc. _)
Alla
parte ricorrente è stata offerta la possibilità di formulare ulteriori
osservazioni e di presentare altri mezzi di prova (IV).
in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore
ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il
Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto d’interesse nella presente procedura
appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma
del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Va qui evidenziato come la possibilità data
all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di
fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata
aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così
all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il
legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha
voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad
importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo
rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad
esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato,
è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo
regolamento d’applicazione.
Nel caso concreto occorre verificare il
sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui
ci si deve riferire secondo detta norma é quello del 2001 – ossia il reddito
più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene
richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS)
a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il
sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da
considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono i
dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto
con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.
Occorre
domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede
l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega
del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con
l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente
sentenza di questo TCA (cfr STCA del 6 febbraio 2002 nella causa S.,
__________).
Va subito
rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente
ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge.
La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento
per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare
l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,
il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza
giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione
dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione
temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora
quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI
"dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così
ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle
persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi
specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI
rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza
sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza
finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita
di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata
ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.
Il Consiglio di Stato ha considerato
nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono
direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,
conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che
cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza
6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il
mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della
persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per
l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).
Questo TCA ha quindi considerato come non si
possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente
fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.
Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni
fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte
considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore
rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nel caso concreto, non si può
fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il
principio di proporzionalità. In presenza di una significativa diminuzione del
reddito dopo la tassazione di riferimento occorre far capo alla procedura
voluta dal legislatore e quindi procedere alla verifica del guadagno lordo
conseguito ed in caso di diminuzione rispetto al guadagno lordo ritenuto in
sede di tassazione emessa per il periodo di riferimento, si procederà alla
conversione del nuovo e più recente reddito lordo al reddito imponibile secondo
l’utilizzo obbligatorio di specifiche tabelle. In questo modo appare rispettato,
come detto, il principio di proporzionalità ed anche quello della parità di
trattamento.
2.2. Nel caso
concreto risulta, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, che
__________ è stato oggetto di una tassazione per il periodo 1999/2000, che
entra in considerazione per la fissazione degli importi limite per la
concessione del sussidio della CM. Il reddito imponibile ritenuto dall’autorità
fiscale (UT di __________) è stato di CHF 44’593.- con chiaro superamento del
limite di reddito fissato dal DE citato. Di tutta evidenza quindi non sono
rispettati i parametri fissati, per delega del legislatore, dall’esecutivo
cantonale e ricordati sub. 2.1.
L’amministrazione
ha ritenuto doveroso, in sede di osservazioni, procedere all’esame del reddito
lordo, parametro al quale ci si deve attenere in virtù del Regolamento, al fine
di verificare l’esistenza di sua possibile diminuzione significativa degli
introiti per eventualmente calcolare autonomamente il reddito e convertirlo in
virtù delle apposite tabelle.
Tale
reddito lordo ammontava, secondo l’amministrazione, a franchi 51'999.- ed è
stato così calcolato:
Rendite
AVS 33’816.-
Pensioni 18'183.-
Totale 51'999.-
Ciò a
fronte di redditi conseguiti nel corso del 2001 di franchi 55'516.- (pari a
fr. 4'626,30 mensili) così calcolati:
AVS
signor __________ 18'540.-
AVS signora __________ 18'540.-
Pensione signor __________ 18436.-
Affinché
possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il
reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. In una recente
sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una diminuzione del reddito
del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A, __________). Nella
fattispecie il reddito da pensioni è aumentato nel 2001.
2.3. Nel caso in
esame vanno però anche considerati i valori del reddito della sostanza ritenuti
in sede di tassazione 1999 – 2000 e quelli riferiti al 2001.
Dalla
decisione di tassazione del 25 ottobre 1999 si desume un reddito da sostanza,
che va a comporre il reddito lordo, di fr. 5'063.- che aumenta il reddito
complessivo di paragone a fr. 57'062.-.
Per
l’anno 2001 va ritenuta un’assenza di sostanza (al 1.1.2001) come rilevabile
dalla decisione di tassazione 24 settembre 2001 ma un reddito da sostanza
tassato esiste. L’Ufficio di tassazione ha infatti ritenuto un importo di
franchi 4'631.-. Pur essendo intervenuta una diminuzione di questo reddito il
lordo complessivo conseguito nel corso del 2001 è aumentato (franchi 55'516.- cui
si assommano franchi 4'631.- per un totale di franchi 60'147.-.
Il
paragone dei redditi va fatto tra l’importo citato e quello di franchi 57'062.-
con il rilievo che non vi è stata diminuzione ma anzi aumento che non permette
di eseguire una nuova valutazione autonoma da parte dell’UAM del reddito di
riferimento.
A
prescindere da quanto appena esposto va comunque ancora rilevato come, un
reddito di franchi 4626,30 mensili (cfr Consid. 2.2) se convertito in reddito
imponibile come all'art. 72 cpv. 1 Reg. LCAMal e mediante l’uso delle tabelle
che l'IAS ha allestito d'intesa con l'Amministrazione delle contribuzioni (oggi
Direzione delle contribuzioni) il cui uso è obbligatorio (cfr. sentenza TCA del
31 ottobre 2001 nella causa A. __________) e finalizzato alla parità di
trattamento degli assicurati, non avrebbe comunque permesso la concessione del
sussidio.
Infatti
la tabella di conversione valida per gli anni 2001/2002 indica, per un reddito
mensile lordo quale quello indicato, un reddito imponibile superiore ai
parametri ritenuti dalla normativa applicabile e non consentirebbe di concedere
il sussidio richiesto.
Alla luce di
quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza
riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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