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Numero d'incarto:
36.2002.20
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00020
IR/sc
Lugano
10 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 28 dicembre 2001 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1
febbraio 2002 __________ si è rivolto a Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
con uno scritto in cui rammenta di essere membro della Cassa Malati __________
dal 1957 ed in cui rammenta come l’assicuratore dal 1997 non avrebbe
"
(…)
più pagato le fatture del dottore senza motivo e
senza ritardo dei pagamenti della mia parte. Questo non è contestato dalla
cassa. Allegato N° _.
Sotto queste condizioni ho anch'io bloccato i
miei pagamenti dei premi. Sono sicuro che non può esistere un obbligo della mia
parte di continuare a pagare premi senza che la cassa rispetta sugli obblighi.
Ho il diritto di essere pagato senza che ho bisogno di entrare in procedure di
incassi etc. etc. (Streitfrei) (…)" (doc. _, pag. 1)
Il
ricorrente indica poi che un importo di CHF 200.- sarebbe stato pagato alla di
lui moglie e non a lui come preteso dalla Cassa ed indica ancora di essere al
beneficio di una rendita AI al 100% anche se non dispone di una pensione
massima, di essere senza patrimonio, di avere allestito le sue dichiarazioni
fiscali a termine, con la precisazione che:
"
(…)
ma fin qui non ho ricevuto nessuna tassazione
definitiva con quella potrei giustificare il mio diritto di __________. Il
system è conosciuto non sono in Ticino. Il mio diritto può esser documentato
con semplice aritmetica anche il fatto che sotto queste condizioni non è
possibile pagare premi e anche i costi del dottore. (…)" (Doc. _, pag. 2)
lamenta poi che la Cassa
"
(…)
si fa pagare la __________ direttamente e anche
qui è un semplice calcolo è evidente che la cassa è il beneficio di questo modo
(non legale) di trattare al mio debito, dunque è logico, giusto e legittimo che
la cassa deve anche sopportare i disagi di questo system." (Doc. _, pag.
2)
Nelle sue
conclusioni l’assicurato chiede:
"
(…)
A. Con
la mia opposizione la decisione della cassa è da rimandare, non può entrare in
vigore.
B. La decisione della cassa è da annullare.
C. La
cassa è obbligata di compensare la sua rivendicazione con mie fatture dei
medici.
D. La
cassa è obbligata di compensare la sua rinvendicazione con l'indennizzo per i
miei occhiali fr. 200.--.
E. La cassa è obbligata a rinunciare a tutti
gli interessi.
F. La
cassa è obbligata di aspettare 1 esecuzione finanziaria della __________ o di
cedere in un modo valido i questi rivendicazione a me." (Doc. _, pag. 2)
Unitamente
al gravame __________ ha prodotto una copia dell’impugnativa in lingua tedesca
(con il rilievo qui che la lingua ufficiale del Cantone Ticino – dove
l’assicurato è domiciliato – è l’italiano e quindi il TCA si fonderà per il suo
giudizio sulle argomentazioni sviluppate nel gravame redatto in lingua
italiana), una copia della decisione della Cassa Malati __________ del 28
dicembre 2001 (Einsprache –Entscheid), la polizza di assicurazione valida per
l’anno 2002 da cui si desume copertura esclusivamente per le cure medico
sanitarie obbligatorie con franchigia di CHF 400.-. Il doc. _ prodotto con il
gravame è costituito da un “tentativo di ricostruzione” indicante una lista di
medici accanto ad importi in danaro.
Con
scritto 6 febbraio 2002 la Cassa Malati __________ ha trasmesso al Tribunale
Cantone delle Assicurazioni del Cantone Ticino i documenti della causa contro
__________ con una comunicazione breve (Kurzmitteilung) e con l’indicazione che
“per ogni necessità restiamo a Vostra disposizione”. Lo sconcertante scritto
dell’amministrazione, rivolto ad un Tribunale Cantonale, ha imposto al giudice
delegato di intervenire presso l’amministrazione (scritto _ del 14 febbraio
2002).
In data
25 febbraio 2002 la Cassa Malati __________ ha preso posizione in merito al
ricorso in discussione nei seguenti termini:
"
(…)
Dato che nel suo ricorso il ricorrente non espone nessun fatto
nuovo, con la presente desideriamo in generale rimandare alla nostra decisione
su reclamo, insieme a tutti gli allegati, inoltratavi il 6 febbraio 2002. Per
una questione di semplicità riprendiamo tuttavia brevemente posizione sui punti
in essa citati:
- Rifiuto di
fornire prestazioni da parte della __________ Cassa malati nell'allegato no. _
(nostro scritto del 9 marzo 2001, conformemente alla nostra decisione su
reclamo, vedasi allegato _) scriviamo semplicemente che, conformemente alla
richiesta del Signor __________, abbiamo richiesto al Dr. __________ copie
delle sue fatture e che nel frattempo abbiamo anche provveduto a pagare gli
importi corrispondenti al medico in questione.
Per
quanto riguarda l'allegato no. _, si tratta dell'indennità per gli occhiali,
vedasi allegati 4 e 5 della nostra decisione su reclamo. Come potete desumere
dagli stessi, l'indennità per gli occhiali è stata compensata con le
partecipazioni ai costi (franchigia 1998) del Signor __________.
Per
il resto, rimandiamo ai nostri considerandi (B.), capoverso 2, in cui viene
descritto che la LAMal non prevede in realtà una regola sulla compensazione. In
base alla prassi adottata finora dalla LAMI, i cui principi d'applicazione sono
stati estesi alla LAMal, l'assicurato non ha alcun diritto di compensare premi
o partecipazioni ai costi in arretrato con prestazioni che gli spettano,
contrariamente al caso opposto.
Non
siamo molto in chiaro con quanto intenda il Signor __________ con l'allegato
no. _, pagina 3, paragrafo 1, dato che in questa pagina, al paragrafo 1 (C.
Decisione) non viene ammessa da parte nostra nessuna volontà di pagamento. Se
nella fattispecie egli si riferisce al paragrafo 1, con esso volevamo
semplicemente attirare la sua attenzione sul fatto che, in caso avesse delle
fatture di medici non ancora contabilizzate, egli doveva inviarcele mediante
posta separata.
In
merito all'allegato no. _, retro della polizza d'assicurazione, alla voce
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI, si rende attenti gli assicurati che, in caso di premi
in arretrato, le prestazioni vengono sospese e che inoltre, a sollecito
avvenuto, la copertura assicurativa si riduce alla sola assicurazione
obbligatoria per cure medico-sanitarie. Questa disposizione si applica
ovviamente solo alle prestazioni delle assicurazioni complementari (LCA). Per
quanto riguarda le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per cure
medico-sanitarie, le basi legali in vigore sono per analogia le disposizioni di
legge della LAMal.
- Sussidio
Desideriamo qui far riferimento alla
lettera dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, __________, del
31 ottobre 2001, nella quale si conferma che essi non hanno ricevuto da parte
del Signor __________ nessuna richiesta di sussidio per gli anni 1997 -2001.
Non vediamo perciò una nostra
corresponsabilità, poiché non possiamo influire sulla decisione di accordare o
meno un sussidio. Tale decisione viene infatti presa esclusivamente
dall'istanza competente in materia.
In considerazione di tutti i punti
sopracitati, non possiamo perciò entrare in materia sulla proposta relativa ai
futuri pagamenti dei premi, sotto riserva di accettazione della domanda F, e
rimandiamo all'obbligo di pagamento degli stessi.
Vi chiediamo perciò di rigettare
integralmente il ricorso del Signor __________." (Doc. _)
1.2. Va
rammentato come __________ è stato richiamato al pagamento di suoi debiti nei
confronti della Cassa Malati, in particolare per premi non soluti dovuti in
virtù della copertura per le cure medico sanitarie obbligatoria. La Cassa ha
quindi escusso l’assicurato con PE __________ del 2 agosto 2001 reclamando il
versamento dei premi per i seguenti periodi:
Periodo Importo
03-06.1998 1560.-
1999 2340.-
2000 2532.-
01-06.2001 1'392.-
Totale 7'824.-
ha interposto opposizione al PE ed il 7 agosto successivo la Cassa ha deciso
formalmente l’obbligo dell’assicurato di versare gli importi citati a titolo di
premi per l’assicurazione di base, premi rimasti impagati ed ha deciso il
rigetto dell’opposizione interposta al PE indicato.
Contro la
decisione 7 agosto l’assicurato ha inoltrato opposizione con scritto del 24
aprile 2001 pervenuto alla Cassa il 7 agosto 2001 (come rilevabile dal doc. _)
rispettivamente con lettera 23 aprile 2001 (doc. _). In particolare
l’assicurato aveva già manifestato con la lettera 24 aprile 2001 pervenuta alla
Cassa il giorno dell'emanazione della decisione formale 7 agosto 2001, la sua
opposizione alla decisione con scritto del seguente tenore:
"
Betrifft: Krankenkassenprämien
Sehr geehrte Damen und Herren!
Sie haben mich Betrieben und ich habe dagegen
Rechtsvorschlag erhoben. Sollten Sie die Aufhebung des Rechtsvorschlages
beantragen, werde ich auch dagegen begründete Einsprache erheben, auf der Basis
meines Schreibens vom 24.04.01 welches leider von Ihnen nie beantwortet wurde.
Ich darf Sie darüber in Kenntnis setzen, dass ich
bis mindestens 15.10.01 ausser Landes bin.
Bedauern tu ich den Umstand, dass Sie weder auf mein
Angebot vom 24.04.01 eingegangen sind noch mich einer Antwort würdigten." (Doc. _)
Lo
scritto del 23 ottobre 2001 ribadisce nella sostanza l’opposizione alla
decisione del 7 agosto precedente con il rilievo che la decisione sarebbe stata
“zugestellt am 15.10.2001”. L’amministrazione ha considerato l’opposizione
tempestiva. L’assicurato ha ribadito in particolare l’esistenza di suoi crediti
verso la Cassa per rimborsi di spese mediche ed ha imputato, in particolare,
alla Cassa la non compensabilità dei crediti della stessa verso la moglie del
ricorrente con pretese dello stesso assicurato verso la Cassa (in particolare
per l’importo di CHF 200.- per un rimborso per occhiali).
La CM
__________ si è rivolta all’IAS per ottenere informazioni in merito alla
concessione o meno di sussidi in favore dell’assicurato nel periodo 1997 – 2001
ed ottenuta risposta negativa da parte dell’Ufficio dell’Assicurazione malattia
(che ha accertato l’assenza di domanda di sussidio) ha emanato la sua decisione
su opposizione del 28 dicembre 2001 che risulta essere stata intimata
all’assicurato il 7 gennaio 2002.
Nella
decisione su opposizione l’amministrazione evidenzia in particolare che la
tempestività dell’opposizione può essere ammessa e comunque la questione può
essere lasciata indecisa. Richiamando la prassi precedente la nuova LAMal
l’assicuratore ha indicato come eventuali diritti nei confronti della
__________ sarebbero da far valere separatamente e comunque non potrebbero
essere compensati con i premi pretesi per l’assicurazione obbligatoria. La
Cassa ha quindi negato di avere mai operato compensazione di pretese dell’assicurato
per occhiali con conteggi riferiti a premi della moglie. L’assicuratore ha
rammentato il conteggio in favore dell’assicurato e la compensazione della
franchigia dovuta dallo stesso signor __________.
Per
quanto attiene ai sussidi la Cassa così si è espressa nella decisione su
opposizione:
"
(…)
Hinsichtlich der vom Einsprecher geltend gemachten
kantonalen "Ausgleichszahlungen" kann nur wiederholt werden, was
ebenfalls bereits im Schreiben vom 9. März 2001 mitgeteilt wurde. Individuelle
Prämienverbilligungen sind von demjenigen, der solche beanspruchen will, selber
bei den zuständigen Stellen geltend zu machen. Es sind sodann auch die Kantone
und nicht etwa die Krankenkassen, die darüber entscheiden, wer solche
Verbilligungen bekommen soll. Die Krankenkassen haben darauf keinen Einfluss
und können solche Verbilligungen auch nicht von sich aus beanspruchen.
(…)" (Doc. _)
Come
detto contro detta decisione __________ si è aggravato a questo TCA con le
argomentazioni sopra riportate.
1.3. Al
ricorrente è stata trasmessa copia delle osservazioni della Cassa. __________
si è quindi rivolto al TCA con scritto impostato l’8 marzo 2002 redatto in
lingua tedesca. Il giudice delegato ha invitato il ricorrente a rivolgersi
all’autorità giudiziaria ticinese in lingua italiana. Il signor __________ ha
provveduto con lettera 20 marzo 2002 in cui ha chiesto che fosse il Tribunale a
far tradurre, a spese dello Stato, i suoi allegati. Al ricorrente è stato
ricordato il suo domicilio in Ticino ed il suo obbligo di rivolgersi
all’autorità giudiziaria in lingua ufficiale del Cantone. Nella traduzione
dello scritto __________ ha in particolare evidenziato come:
"
(…)
La dichiarazione che non ho fatto una domanda di restituzione non
posso accettarla in questo modo. Ho fatto fino luglio 1998 la domanda con
telefono a l'istituto assicurazione sociali a Bellinzona e anche personalmente
al buco di IV/AHV con il comune di __________ sono stato informato in modo
conformo, che devo prima aspettare la tassazione. E l'aspetto sempre! Ho fatto
la dichiarazione a tempo e anche e molto semplice ma e sempre non liquidato
delle otorini responsabile Prova: Anlage N° _. Anche io comincio
pianissimo a capire i sistemi subitile e delicati con quelli qualche cantoni
provano di scappare de loro responsabilità.
(…)
Non rispetto delle obbligazione da la parte della cassa.
E il puro zynismo se la cassa mi chiede di spedire le fatture non pagate da loro, queste fatture
sono state spedite qualche anni fa e il "non pagamento" (e dopo, io
penso, sotto pretesto dei condizione Generale) di queste fatture e stato la
basa dei differenzi attuale. E' logico che queste
fatture non posso averle più e mi mancano questi elementi di
prova, anche non è normale e sarebbe una protesa inaccettabile di essere
obbligato di spedire le fatture con
lettera raccomandata. E quelli motivi potevano esistere della mia parte di non
volere incassare i soldi (ridicole). Ho trovato qualche avvisi (Mahnungen) che
provano che si tratta di tosi reali. Anlage N° 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f,
2g, 2h
(…)
In altro spedisco anche una copia della mia lettera riccomandata
del 03.03.1998 a la cassa incluso la confermazione postale. Si vede
senza dubbio che già 4 anni fa sono stato obbligato di reclamare il pagamento
di vecchie fatture, questi sono stato pagato 3 anni più tardi in marzo
2001. direttamente al dottore. Anlage N° 4.
Sono sicuro senza comportarmi come lo fato, (e anche è stata la
mia unica possibilità e anche e assolutamente normale, un standard fondamentale
conformo a tutti regoli mondiale, di non pagare il contraente quando questo non
rispetti le sue obbligazione) anche queste fatture non sarebbe stato pagate
mai." (Doc. _)
La Cassa
è stata invitata a prendere posizione in merito e con scritto 4 aprile 2002
così si è espressa:
"
Sussidio
Nel presente caso possiamo solo riconfermare che
abbiamo richiesto al riguardo una presa di posizione scritta all'Istituto delle
assicurazioni sociali di Bellinzona, Signor __________. In questa presa di
posizione si conferma che l'istituto delle assicurazioni sociali non ha
ricevuto da parte del Signor __________ nessuna richiesta di sussidio per gli
anni 1997 - 2001. Di conseguenza, non siamo in alcun modo i destinatari del
sussidio, né tantomeno dei profittatori, in quanto i sussidi ci vengono versati
solo in seguito a richieste concrete ed approvate.
Inadempimento dell'obbligo di fornire
prestazioni da parte della Cassa
Come già comunicato nel nostro scritto del 19
febbraio 2002, nonché in quello del 28.12.2001, siamo naturalmente pronti a
prendere in esame eventuali fatture di medici non ancora conteggiate. Abbiamo
ripetutamente fatto presente al Signor __________ che egli deve fornirci
indicazioni più precise in merito rispettivamente inoltrarci le copia delle
fatture ancora da liquidare. Solo in seguito allo scritto del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 27.03.2002 abbiamo finalmente ricevuto un
elenco risp. le copie dei solleciti di pagamento delle fatture ancora da
liquidare. Sulla scorta di questi dati e documenti richiederemo ai fornitori di
prestazioni le copie delle fatture in questione che provvederemo quindi a
regolare.
Attiriamo nuovamente l'attenzione sul fatto che
eventuali crediti relativi a prestazione verranno trattati in via separata e
che non hanno nulla a che vedere con questa esecuzione, poiché la LAMal non
conosce nessuna regolamentazione in materia di compensazione." (Doc. _)
Su tale
lettera al ricorrente è stata data possibilità di esprimersi.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ deve pagare i
premi per complessivi CHF 7'824.- richiesti con la decisione su opposizione
impugnata e se, di riflesso, debba essere mantenuta o meno l’opposizione al PE
2 agosto 2001 no. __________, rispettivamente se il ricorrente possa porre in
compensazione suoi crediti nei confronti della Cassa a deduzione dei premi.
2.3. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Se la legge non prevede eccezioni, l'assicuratore riscuote dai
propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono
possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).
Per gli
assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare
un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore
(adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).
L'ammontare
dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve
essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni
possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la
loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv.
4).
L'art. 90
OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.4. Il pagamento
del premio non costituisce l’unico intervento finanziario dell’assicurato il
quale deve anche partecipare, come impone l'art. 64 cpv. 1 LAMal, ai costi
delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso
per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai
costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU
1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).
A norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500
(cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli
assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita
questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.
2.5. Va anzitutto
rilevato che l’insorgente non contesta sostanzialmente di essere debitore dei
premi chiesti dalla __________, egli lamenta infatti che non sarebbe diritto
della Cassa pretendere il pagamento di premi non pagando a sua volta le
prestazioni dovute. Egli ricorda infatti di avere “bloccato i mie pagamenti di
premi” (cfr. doc. _ pag. 1). Come detto __________ sostiene di non dover pagare
gli importi richiesti, per prestazioni per fatture da rimborsare da parte
dell’assicuratore. Nel suo gravame il ricorrente fa anche riferimento a sussidi
che non potrebbe ottenere per la mancata emanazione di una decisione
dell’autorità di tassazione.
La
documentazione versata agli atti dall’assicuratore (corrispondenza, estratti
conto) dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la fondatezza
della pretesa fatta valere nei riguardi del ricorrente.
Nel
dettaglio, l'importo di fr. 7'824.- richiesto con l'esecuzione n. __________
del 2 agosto 2001 è composto da premi così calcolati:
Periodo Importo
03.06.1998 1560.-
1999 2340.-
2000 2532.-
01.06.2001 1'392.-
Totale 7'824.-
Non solo
il ricorrente non ha contestato di dovere pagare i premi, ma neppure ha
contestato l’ammontare degli stessi limitando le sue critiche di ricorso alla
compensazione di suoi crediti verso la Cassa. Rilevato quindi come la
__________ abbia reso verosimile l'ammontare totale dello scoperto a carico di
__________, va ora esaminato se le censure sollevate dal ricorrente sono
fondate.
2.6. Come
osservato in precedenza l’insorgente sostiene di
aver diritto ai sussidi che non può comunque pretendere non avendo ottenuto la
decisione di tassazione (in realtà dalla documentazione prodotta dallo stesso
ricorrente sembra piuttosto che sia pendente un reclamo in materia di
tassazione; cfr. XI/1). La questione non va risolta in questa sede. __________
è consapevole di potere domandare i sussidi. Infatti conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31
LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito
determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti
casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale
sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994
modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999
avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare
nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza
sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che
l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli
ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli
richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. Per l'art. 45 cpv. 1
Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso
dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno
medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli
assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di
cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono
presentare istanza nel corso dell'anno stesso.
Il cpv. 2
prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle
assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei
termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Per l'art. 54 LCAMal il
sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato
all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare
le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio
viene applicato d'ufficio. L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato
fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono
accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva.
Come
detto, comunque, qui non occorre chinarsi sulla problematica, non oggetto di
decisione da parte dell’autorità amministrativa competente. Unica osservazione
è l’avvenuta verifica di __________ presso l’Istituto delle assicurazioni
sociali circa l’esistenza o meno di sussidi in favore di __________. L’Ufficio
Assicurazione Malattia ha comunicato il 31 ottobre 2001 “il nostro Ufficio non
ha ricevuto alcuna istanza di sussidio per gli anni 1997-2001 da parte del
signor __________ ”.
2.7. Il ricorrente
fa valere di vantare un credito nei confronti della Cassa e chiede pertanto,
perlomeno implicitamente, la compensazione con i premi richiestigli.
Va
anzitutto rilevato che l’insorgente ha prodotto alcune copie di richiami di
fatture (doc. _) ed una lista dei suoi pretesi crediti (doc. _). Le fatture
datano del 1998/1999. In merito la Cassa rinvia allo scritto 9 marzo 2001
(XI/4) dove indica un pagamento di un importo di CHF 3'800.-.
Ora, va
rammentato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, cfr. STFA del 9 maggio 2001
nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00; DTF
125 V 193, consid. 2 pag. 195 e i riferimenti ivi citati). E’ dunque compito
del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 e i
riferimenti ivi citati; G. Beati "Relazione tra diritto civile e
assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente
giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno
1992, CFPG fascicolo 8; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de
jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA del 27 dicembre 2001 nella causa
P., I 603/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio
2001 nella causa L., P 52/00; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C
178/99; DLA 2000 N. 25, consid. 3 pag. 123-124; DLA 1996/1997 N. 17, consid. 2
pag. 83-84; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1994 pag. 211; RAMI
1993 pag. 158-159 consid. 3a). Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L.
DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH.
Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il
quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
Dagli
atti risulta che __________ lamenta il mancato rimborso di spese mediche
durante gli anni 1998/1999 per prestazioni ottenute da vari medici ticinesi
(dott. __________, __________, __________, __________, __________) asserendo
che le fatture sono state trasmesse alla __________ per i necessari conteggi.
Dal canto suo genericamente la Cassa rammenta pagamenti per CHF 3'800.- senza
precisazione alcuna ulteriore. L’assicurato non ha prodotto conteggi
dell’amministrazione e non indica neppure di avere sollecitato l’emanazione di
decisioni formali in merito alle sue pretese.
La
questione non va comunque ulteriormente approfondita a prescindere da questa
circostanza, infatti, la censura va in ogni caso respinta. La compensazione tra
i premi dovuti dagli assicurati e le eventuali prestazioni a carico della Cassa
non è possibile.
In una
sentenza del 16 luglio 1984 pubblicata in DTF 110 V 183 il TFA ha precisato che
le casse malati riconosciute possono compensare prestazioni assicurative
scadute con crediti di pagamento di quote arretrate. Pari diritto non spetta
agli assicurati. L'alta Corte ha in particolare affermato:
"
3.- Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob auch
der Versicherte eine Forderung der Kasse gegen ihn durch Verrechnung mit seiner
eigenen Leistungsforderung tilgen kann. Kasse und Vorinstanz haben dies
verneint, was die Beschwerdeführer als Rechtsungleichheit rügen.
In dem in RSKV 1970 Nr. 78 S. 184 publizierten
Urteil hat das Eidg. Versicherungsgericht das Recht des Versicherten zur
Verrechnung gegenüber einer öffentlichen Krankenkasse verneint. Es stützte sich
dabei auf Art. 125 Ziff. 3 OR, wonach Verpflichtungen gegenüber dem Gemeinwesen
gegen dessen Willen nicht durch Verrechnung getilgt werden können. Da die
damals betroffene öffentliche Krankenkasse als Teil einer Stadtverwaltung,
somit eines Gemeinwesens, betrachtet wurde und da sich die Kasse mit der
Verrechnung nicht einverstanden erklärt hatte, wurde der Verrechnungsanspruch
des Versicherten verneint (Erw. 4 des zitierten Urteils). - Das in RSKV 1980
Nr. 411 S. 125 veröffentlichte Urteil hatte den Fall eines Versicherten zum
Gegenstand, welcher die Verrechnung gegenüber einer Krankenkasse geltend
machte, die als Genossenschaft organisiert war. Das Gericht erachtete die
Verrechnung durch den Versicherten hier als zulässig, weil sich die Kasse als
Genossenschaft nicht auf Art. 125 Ziff. 3 OR berufen könne (Erw. 2b des
Urteils).
Diese unterschiedliche Handhabung der
Verrechnungsmöglichkeit, je nachdem ob die Verrechnung gegenüber einer
privatrechtlich oder einer öffentlichrechtlich organisierten Krankenkasse
geltend gemacht wird, vermag indessen nicht zu befriedigen. Bekanntlich weisen
die Rechtsverhältnisse in einer privatrechtlich organisierten Krankenkasse
sowohl zivilrechtliche als auch öffentlichrechtliche Elemente auf. Die
letzteren überwiegen jedenfalls dort, wo es um die der Krankenkasse übertragene
öffentliche Aufgabe geht, nämlich die Durchführung der sozialen
Krankenversicherung durch Erbringung von Leistungen einerseits und deren
Finanzierung durch Beiträge der Versicherten anderseits. In diesem Rahmen ist
es unerheblich, ob eine Krankenkasse privatrechtlich oder öffentlichrechtlich
organisiert ist. Die Rechtsstellung des Versicherten bezüglich seines
Versicherungsverhältnisses darf nicht von der Organisationsform der Kasse
abhängen.
Wie bereits dargelegt, ist in den meisten
Sozialversicherungs- gesetzen des Bundes das Verrechnungsrecht geregelt.
Übereinstimmend wird dieses Recht jeweils nur der Verwaltung eingeräumt; die
gesetzlichen Formulierungen schliessen ein Verrechnungsrecht des Versicherten
aus. Der Grund für diese übereinstimmenden Regelungen liegt darin, dass nur die
Verwaltung befugt ist, Verfügungen zu erlassen, d.h. einseitig und hoheitlich
über Rechte und Pflichten der Versicherten zu befinden (vgl. Art. 5 VwVG). Hieraus ergibt sich die einseitige Zuerkennung
des Verrechnungsrechtes an die Verwaltung. Das hat insbesondere auch für die
Krankenversicherung zu gelten. Würde man in diesem Bereich das
Verrechnungsrecht auch dem Versicherten zugestehen, so hätte es dieser in der
Hand, zunächst von sich aus zu bestimmen, welche Kassenleistungen er für
richtig hält, und damit die Krankenkasse zu veranlassen, eine Beitragsverfügung
zu erlassen, bei der die Beiträge an sich gar nicht streitig sind, sondern eben
die Leistungen. Zudem liegt es im Interesse der Vereinheitlichung des
Sozialversicherungs- rechts, auch in der Krankenversicherung das Recht zur
Verrechnung einseitig nur den - öffentlichen und privaten - Krankenkassen
einzuräumen. In diesem Sinn eist die bisherige Rechtsprechung zu ändern."
(DTF 110 V 183)
In una
sentenza del 30 aprile 1996 il TFA, ha lasciato irrisolto il tema di sapere se
al ricorrente fosse consentito di estinguere un proprio debito invocando la
compensazione, considerato come il credito della cassa era ormai perento (DTF
122 V 331).
La
dottrina, a proposito della compensazione dei premi con le prestazioni dovute
dall'assicuratore malattia, ricorda che, in mancanza di regolamentazione, la
compensazione, nell'ambito della LAMI, poteva essere invocata unicamente
dall'assicuratore e non dall'assicurato. Neppure la LAMal, e la relativa
ordinanza, contengono disposizioni in merito. Secondo la dottrina la precedente
giurisprudenza conserva la sua validità anche nel nuovo regime (J.-L. Duc, in
Recueil de travaux en l'honneur de la Société Suisse de droit des assurances,
Losanna 1997, pag. 469ss).
In queste
circostanze, considerata la giurisprudenza applicabile in concreto e la
dottrina, a mente del TCA le richieste di __________ tendenti alla
compensazione dei premi scaduti con le pretese avanzate relative a rimborsi non
possono trovare accoglimento.
Sarà
compito della Cassa, senza perdita di tempo, verificare le fatture ancora in
sospeso trasmesse dall’assicurato e procedere all’allestimento del relativo
conteggio, considerando le quote di partecipazione e le franchigie
dell’interessato. Non essendo stato allestito conteggio alcuno e non apparendo
essere stata sollecitata l’emanazione di formali decisioni all’amministrazione
non risultano in favore del ricorrente crediti ammessi dall’amministrazione. In
caso di inazione della Cassa Malati __________ potrà, semmai, adire l’autorità
giudiziaria per denegata giustizia per l’ottenimento delle decisioni formali
che potranno poi essere impugnate in base alle norme relative al contenzioso
contenute nella LAMal (art. 85 e segg. LAMal).
Per
quanto attiene l'importo di CHF 200.-- costituito da un credito del ricorrente
verso la Cassa per occhiali, la Cassa si è così espressa:
"
(…)
Für die Brillenentschädigung wurde Ihnen am 25.08.97
ein ASR über Fr. 200.-- zugestellt.
Dieser wurde leider von Ihnen nicht eingelöst und
deshalb haben wir anschliessend eine Verrechnung mit der Leistungsabrechnung
Nr. __________ vom 06.07.98 über Fr. 208.05 vorgenommen (siehe auch Beilage 1).
Den Restbetrag von FR. 8.05 haben wir abgeschrieben.
(…)" (Doc. _)
Lo stesso
ricorrente ha prodotto l'estratto informatico relativo al conteggio 25 agosto
2997 per gli occhiali.
La Cassa
ha accertato come l'
"
ASR über Fr. 200.-- … wurde leider von Ihnen
nicht eingelöst"
ed ha
operato la compensazione con l'importo di CHF 208.05 così costituito:
"
Fattura Laboratorio __________ CHF
153.90
Fattura Ospedale __________ CHF
54.15"
Il
conteggio data del 6 luglio 1998 indica come ricevente "Empfaenger"
la signora __________ ma quale assicurato risulta essere lo stesso ricorrente
(che ha indicato lo stesso indirizzo nella sua lettera 3.3.1998 (XI/3 alla
__________).
L'agire
dell'assicuratore non è quindi soggetto a critica.
2.8. Per quanto
concerne l'incasso forzato dei premi dell’assicurazione per le cure medico
sanitarie obbligatorie, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse
malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197),
la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un precetto esecutivo con una decisione formale che
si riferisca precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
Alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 28
dicembre 2001 della Cassa Malati __________ merita tutela.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo dell'Ufficio
Esecuzioni e Fallimenti di __________ n. __________ del 2 agosto 2001 di CHF
7'824.- oltre alle spese cifrate in CHF 70.- per il precetto e CHF 39,10 di
tassa d’incasso, é rigettata in via definitiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata del 28 dicembre 2001 della
Cassa Malati __________ è confermata integralmente.
L’opposizione
interposta al precetto esecutivo dell'Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di
__________ n. __________ del 2 agosto 2001 è rigettata in via definitiva.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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