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Numero d'incarto:
36.2001.92
Data decisione, Autorità:
14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00092
ir/nh
Lugano
14 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 13 settembre 2001
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con atto del
5 aprile 2001 __________ ha postulato la concessione di un sussidio per i premi
di Cassa malati per l'anno 2001.
__________ è celibe, nato nel __________,
beneficiario di un permesso C. Egli ha prodotto, con la richiesta, attestazione
della __________ (premi per CHF 230,30 mensili) ed il certificato di salario
del biennio 1999/2000 (CHF 9'730.- e CHF 39'336.-).
Il ricorrente ha altresì prodotto all'Ufficio
assicurazione malattia (UAM qui di seguito) un listino rate di un contratto
leasing da lui concluso con __________.
1.2. A seguito di
decisione 31 maggio 2001 dell'amministrazione il ricorrente ha comunicato
all'UAM (il 12 giugno 2001) di essere in malattia e di avere inoltrato domanda
di AI percependo un'indennità di CHF 2'200.- mensili.
L'UAM ha invitato __________ a volere produrre
tutti i giustificativi attestanti le entrate lorde ciò che l'assicurato ha
fatto.
Con decisione 13 settembre 2001 l'amministrazione
ha respinto il reclamo di __________ con le seguenti motivazioni:
"
Osservato che, nel caso specifico, dalla
notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile pari a fr.
22'269.-, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta
dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per
l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per
l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.-
per le famiglie), un reddito determinante di fr. 23'000.-;
considerato che, in
applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 14.11.2000, hanno diritto al sussidio le
persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000." (doc. _)
1.3. In data 11
ottobre 2001 __________ si è rivolto al TCA chiedendo il riesame della
decisione evidenziando entrate mensili di CHF 2'200.-, di necessitare di cure e
di avere inoltrato domanda di AI.
Con osservazioni 21 novembre 2001 l'UAM rileva
che:
"
Il reddito lordo annuo della parte ricorrente
accertato per l'anno 2001 ammonta complessivamente a fr. 35'360.- (salario
lordo mensile fr. 2'720.- per tredici mensilità - cfr. allegati al documento
_), il che risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini
della notifica di tassazione 199912000 (reddito lordo del lavoro = fr. 31'000.-
e reddito dell'assicurazione contro la disoccupazione = fr. 1'216.-; da cui un
reddito lordo totale pari a fr. 32'216.-; cfr. doc. _).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i
presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il
diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito
determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di
Stato." (IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
Va ancora
rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia
riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento
allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del
Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Per quanto
d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli
estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
2.3. Nel concreto
caso va rilevato come __________ abbia conseguito, nel biennio di riferimento
per l'accertamento del diritto al sussidio, un reddito medio di CHF 32'216.-
come appare al doc. _.
Ritenuto come il reddito imponibile sia stato
fissato dall'autorità fiscale in un importo superiore ai limiti fissati dal
Consiglio di Stato per la concessione dei sussidi rettamente l'autorità
amministrativa ha rifiutato la concessione del sussidio.
2.4. Occorre
allora verificare se, come rileva implicitamente il ricorrente, vi sia una
significativa riduzione del reddito tale da imporre all'autorità amministrativa
di accertare autonomamente il reddito lordo di __________ convertendolo poi in
reddito imponibile secondo le apposite tabelle.
Nel caso in esame il reddito lordo nel biennio
fiscale di riferimento assommava a CHF 32'216.- (doc. _) come già rilevato.
Il nuovo reddito lordo - come appare dalle
cedoline prodotte dal ricorrente - assomma a CHF 2'720.- mensili per un
complessivo annuo di CHF 32'640.- senza la tredicesima mensilità (CHF 35'360.-
se compresa la tredicesima).
Pur trattandosi di redditi modesti che non
consentono agio questo Tribunale deve, purtroppo, constatare come il reddito
conseguito da __________ è superiore a quello del biennio di riferimento ciò
che esclude l'applicabilità dell'art. 67m Reg. LCAMal.
La decisione amministrativa appare corretta e
deve essere confermata nella consapevolezza del rigore che le norme applicabili
ed obbligatorie per il giudice causano in situazioni come quella in esame.
Il ricorso deve quindi essere respinto senza
conseguenza di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
11 ottobre 2001 formulato da __________ é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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