AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.76
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00076
ir/nh
Lugano
20 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 21 agosto 2001 del TFA nella causa promossa con__________ da
__________,
rappr. da: __________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
richiamate - la sentenza 1°
febbraio 2000 emanata a Giudice unico dall'allora vicepresidente del TCA con
cui è stato deciso:
"1.- Il
ricorso é irricevibile.
§) Gli atti sono trasmessi alla __________ affinché emani una
decisione su opposizione secondo quanto indicato al punto 5."
-
il
ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni formulato in data 23 febbraio
2000 da __________;
-
la
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni di data 21 agosto 2001
pervenuta a questo TCA il 13 settembre 2001;
-
rilevato
come con la sentenza 21 agosto 2001 l'Alta Corte federale ha respinto il
ricorso di diritto amministrativo con trasmissione della causa al TCA
"perché proceda conformemente ai considerandi";
-
osservato
come in sede di motivazione il TFA ritenga in particolare:
" Deriva
da quanto precede che nulla di rilievo è stato fatto valere dall'assicurato che
possa mettere in dubbio il giudizio impugnato. Deve quindi essere confermato
quanto ritenuto dalla Corte cantonale, mentre va respinto il ricorso.‑
3.‑ In data 10 marzo 2000, la
__________ ha già provveduto a rendere una decisione su opposizione
conformemente a quanto ordinato dal giudice di prime cure il 1° febbraio 2000.
Contrariamente a quel che la Cassa ha considerato esprimendosi il 19 aprile
2000 nella risposta in questa sede, non può essere ritenuto che il termine per
impugnare il provvedimento 10 marzo 2000 dinanzi alla Corte cantonale sia nel
frattempo scaduto, né che sia da reputare quale gravame interposto avverso la
medesima decisione su opposizione il ricorso di diritto amministrativo del 23
febbraio 2000. L'interessato non essendosi sinora potuto determinare in
merito ad una decisione su opposizione, deve infatti essergli data la
possibilità di impugnare dinanzi alla precedente autorità di ricorso quella del
10 marzo 2000.
Date le specifiche circostanze del caso concreto,
il giudizio cantonale dev'essere modificato nel senso che gli atti di causa
sono trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché
proceda nel senso dei considerandi e statuisca di nuovo."
-
che
__________ non ha potuto, per la pendenza del gravame dinanzi al TFA,
determinarsi in merito alla decisione su opposizione, allo stesso deve essere
concessa la possibilità di impugnare la decisione 10 marzo 2000 dinanzi a
questo TCA;
-
che,
nonostante la reiezione del ricorso 23 febbraio 1999 al TFA di __________,
questo TCA deve statuire di nuovo nel senso voluto dall'Alta Corte federale;
-
che,
allora, la sentenza 1 febbraio 2000 va riformata nel senso che va fatto ordine
alla __________ di intimare ad __________ la decisione 10 marzo 2000 affinché
il ricorrente possa determinarsi in merito;
-
il
presente giudizio non comporta carico di spese e non permette, visto anche
l'esito dell'impugnativa federale, attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Vista la
sentenza 21 agosto 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni (K 35/00) è
fatto ordine alla Cassa malati __________, di intimare nuovamente ad __________
la decisione 10 marzo 2000 con salvaguardia dei termini d'impugnativa.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster