AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2001.25
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00025
ir/nh
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
domiciliato in Svizzera sin da prima dell’entrata in vigore della LAMal (1.
Gennaio 1996) e non si è mai assicurato presso un assicuratore malattia
autorizzato. Il Comune di __________ dove egli risiede non l’avrebbe reso
attento a tale obbligo conformemente al dovere di sorveglianza imposto dagli
art. 13 e 14 LCAMal ed egli avrebbe fatto quindi capo a coperture italiane
(mutua e coperture complementari) poiché in quella nazione il ricorrente
esercita la sua attività lavorativa. A seguito di notifica di possibile
affiliazione tardiva del 15 gennaio 2001, conseguente a domanda di concessione
di un sussidio per l’anno 2000 e per il successivo anno 2001, il preposto Ufficio
dell’assicurazione malattia (UAM qui di seguito) ha deciso, in data 29 gennaio
2001 e dopo constatazione di una affiliazione tardiva del ricorrente, l’inizio
teorico dell'obbligo di assicurazione dal 1 gennaio 1996 e l’esistenza di un
ritardo ingiustificato siccome dati gli elementi che avrebbero potuto portare
ad un’iscrizione in termini utili. L’UAM ha quindi obbligato l’assicuratore a
prelevare un supplemento di premio fissandolo sulla scorta della situazione
economica dell’assicurato.
ha impugnato con reclamo 19 febbraio 2001 la decisione rilevando
sostanzialmente una assenza di conoscenza delle leggi da parte sua, un’assenza
di intervento da parte del Comune, l’entrata in vigore della LAMal dopo la sua
entrata in Svizzera e l’assenza di malafede per la mancata affiliazione.
1.2. Con la
decisione qui impugnata l’IAS ha respinto il reclamo con decisione 22 febbraio
2001 in cui ribadisce che il reclamante era astretto all’assicurazione, che
detta affiliazione doveva avvenire il 1 gennaio 1996, che vi è stato ritardo e
che tale ritardo non appariva giustificato. L’IAS ha quindi confermato in toto
la decisione contestata.
1.3.Con ricorso 6 marzo 2001 __________ si aggrava a questo Tribunale
ribadendo sostanzialmente le medesime ragioni già addotte in precedenza, egli
ribadisce la sua buona fede, l’esistenza di coperture italiane “per coprire la
mia lacuna assicurativa in caso di spese mediche ed ospedaliere in Svizzera”,
egli ha in particolare precisato che:
"
L'affiliazione tardiva ai sensi dell'articolo 5
cpv. 2 LAMal lo ritengo giusto fino a un certo punto. L'articolo 13 e 14 della
LCAMal, dice che un organo di controllo, in questo caso il municipio, deve
verificare che tutti i domiciliati siano assicurati in senso alla legge
dell'assicurazione malattia. Poiché sono entrato in Svizzera prima dell'entrata
in vigore delle presente legge, chi doveva verificare la questione
sopraindicata? Secondo l'Ufficio opere sociali dovevo informarmi io, ma mi
sembra una risposta un po' vaga.
Con questo non voglio dire che io non ho colpa,
ma vorrei far presente che da parte mia non c'è stata nessuna prova di
malafede. Mi sono assicurato privatamente in Italia per la copertura
supplementare all'estero, non appena ho saputo dell'obbligatorietà mi sono
subito affiliato alla cassa malati svizzera. Considero il ritardo di
affiliazione tardiva giustificabile in seno alla mia ignoranza nel campo legale
e assicurativo.
Secondo l'Ufficio delle Opere Sociali, il comune
di residenza doveva o poteva effettuare controlli più stretti, ma secondo loro
la cosa non ha assolutamente peso.
Egregi Signori, con la presente vi chiedo di
esaminare il mio ricorso e valutare se è possibile evitare di pagare tutti i
premi retroattivi di 4 anni. Sperando in un vostro responso positivo in merito,
vi porgo i miei migliori saluti."
Dal canto
suo l’IAS, con osservazioni 29 marzo 2001, rileva come il ricorrente sia
domiciliato a __________ dal 1994 in provenienza dal Comune di __________. Per
l’IAS __________ deve quindi essere obbligatoriamente assicurato contro le
malattie in virtù della LAMal dall’entrata in vigore della legge, con il
rilievo che tale obbligo sussisteva anche in virtù della previgente normativa.
Il competente Ufficio cantonale ritiene non giustificabile il ritardo con l’ignoranza
della legge, come preconizzato dal ricorrente, e reputa che non possa essere
addossata una responsabilità del Comune per non essere intervenuto nell’ambito
dei suoi doveri di controllo
"
Quand'anche, come già si è avuto modo di
rilevare in sede di atto di reiezione del reclamo, quest'ultimo avrebbe potuto
dar prova di maggior solerzia nei controlli verso la popolazione.
Vale comunque qui la pena sottolineare come tali
controlli fossero, ai sensi del previgente diritto, più di natura
amministrativa che non inquisitoria.
Come lo è del resto oggi, ai sensi della ratio
degli artt. 13 e 14 LCAMal (dove si precisa una responsabilità finanziaria
del Comune in caso di situazioni particolari dovute a inadempienza da parte
dell'Amministrazione comunale nello svolgimento di compiti di controllo
demandati dal Cantone).
Anche una labile azione di controllo da parte del
Comune di residenza, non solleva in alcun caso un cittadino astretto
all'obbligo d'assicurazione dal dovere personale di iscriversi presso un assicuratore
nei tempi e nei modi fissati dalla legge.
Resta in sostanza pienamente confermato il fatto
che, in casu, vi è stata un'inadempienza nell'obbligo di assicurarsi ai
sensi del diritto svizzero in materia di assicurazione malattie; inadempienza
che richiama i provvedimenti di legge indicati dall'Autorità cantonale."
Con
scritto 11 aprile 2001 __________ ha preso posizione sulla risposta di causa
dell'IAS ribadendo sostanzialmente la sua posizione (VII).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Non è
contestato che al 1.1.1996 - data dell'entrata in vigore della LAMal –
__________ era domiciliato a __________, in provenienza dal 1994 dal Comune di
__________, e quindi, almeno a partire dal 1996, soggiaceva all’obbligo
assicurativo posto dall'art 3 cpv. 1 LAMal.
L’esercizio
di una attività professionale in Italia, dove il ricorrente sarebbe obbligato a
pagare il premio della mutua e l’esistenza di coperture complementari scelte
dallo stesso ricorrente, nulla tolgono all’obbligo di assicurazione –
circostanza questa rimasta incontestata – ad un assicuratore svizzero
riconosciuto per la copertura obbligatoria. __________, a giusta ragione, non
ha postulato l’esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico sanitarie
ai sensi del diritto svizzero richiamando l’art. 2 cpv. 2 OAMal non essendone manifestamente
dati i presupposti legali (cfr. in questo senso STCA del 22 marzo 2001,
__________, in re __________ e citazioni ivi riportate).
A partire
quindi dal 1 gennaio 1996 __________ avrebbe dovuto affiliarsi presso un
assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le
malattie, non avendolo fatto egli ha accusato un ritardo.
2.3. In forza
dell'art 5 cpv. 1 LAMal, in caso d'affiliazione tempestiva - cioè se
l'affiliazione avviene entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla
nascita in Svizzera - l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o
dalla nascita in Svizzera.
Per
contro, in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno
dell'affiliazione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il
ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del
ritardo (art 5 cpv. 2 LAMal).
2.4. Giusta l'art
8 OAMal - adottato in forza della delega di competenza di cui all'art 5 cpv. 2
LAMal - il supplemento di premio in caso d'affiliazione tardiva è riscosso per
una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. Esso è compreso
tra il 30 e il 50% del premio.
L'assicuratore
stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se
il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato,
l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30%, considerate equamente la
situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.
Non è
riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un'autorità d'assistenza
sociale.
2.5. In concreto
è evidente che l'affiliazione non è stata tempestiva e tale ritardo non appare
giustificabile nonostante la contestazione del ricorrente.
Risulta
dagli atti che __________ risiede in Svizzera da numerosi anni, egli sarebbe
infatti giunto a __________ non dall’Italia ma da __________ dove risiedeva
sino al 1994. In quest’ottica egli doveva essere perfettamente a conoscenza
dell’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera che tanto è stata dibattuta
prima della sua adozione (ed invero anche dopo) ed oggetto di votazione
popolare il 4 dicembre 1994, l’esistenza di un obbligo assicurativo è
circostanza notoria per chi vive in Svizzera e tale fatto avrebbe imposto al
ricorrente di sincerarsi presso un assicuratore malattia rispettivamente presso
i competenti organi di controllo (ossia all’autorità cantonale) per la verifica
della sua posizione.
ritiene, nella sua impugnativa, che non tutte le responsabilità del ritardo
debbano essergli addossate, il Comune di suo domicilio sarebbe infatti stato
carente nelle verifiche di sua competenza.
In virtù degli
art. 13 e 14 LCAMal invocati dal ricorrente il Comune di domicilio è
responsabile del controllo dell’applicazione dell’obbligo d’assicurazione, con
necessità per l’autorità comunale di segnalare in forma scritta alla preposta
autorità cantonale i casi di non assicurazione o di assicurazione tardiva. In
caso di mancata segnalazione tempestiva – a fronte dei dati per poterlo fare –
il Comune è solidalmente responsabile – con la persona interessata – del
pagamento delle “spese medico sanitarie … per il periodo di ritardo in cui
quest’ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto”.
Il tenore delle
norme è chiaro una responsabilità dell’autorità comunale interviene laddove – a
conoscenza di una situazione di ritardo nell’assicurazione o di non
assicurazione – l’autorità comunale non interviene con la dovuta sollecitudine.
D’altra parte chiara è pure la lettera dell’art. 10 OAMal (si veda anche l’art.
6 LAMal) che costringe i Cantoni a fornire periodica informazione circa
l’obbligo d’assicurazione provvedendo a che le persone in provenienza
dall’estero (ciò che non era il caso nella fattispecie ritenuto che il
ricorrente risiedeva in Svizzera – all’entrata in vigore della LAMal – da
diversi anni) siano tempestivamente informati.
Ritenere
che il ritardo sia imputabile all'inazione dell'autorità amministrativa appare
ai limiti del temerario: basta sottolineare, da un lato, che, per una regola
generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF 124 V 220
consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è pertinente il
richiamo ad un presunto obbligo di informazione dell'amministrazione ritenuto
come lo stesso si attui in generale solo dopo domanda da parte dell'assicurato
e in tal caso può, qualora la risposta sia errata, trovare tutela nel rispetto
del principio della buona fede (cfr. DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55
consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).
Il
compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito
dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo
di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti.
Spetta,
invece, ai singoli assoggettati far fronte a tale obbligo senza che sia
necessario un preventivo avvertimento da parte dell'autorità cantonale.
In
concreto, come visto, __________ (che comunque pretende solo di non vedersi addossate
“tutte le colpe”), risiede in Svizzera da prima ancora che la LAMal fosse
adottata ed è innegabile che detta legge abbia fatto l’oggetto di più d’un
intervento sui mass media ed a livello di informazione. E’ comunque circostanza
risaputa, almeno per le persone che risiedono all’interno del Paese, che la
LAMal imponga un obbligo di assicurazione per le spese medico sanitarie. Va
quindi ritenuto un ritardo ingiustificato che impone l’applicazione di un
supplemento di premio ai sensi di legge.
2.6. __________,
come detto, non ha dato seguito all’obbligo legale sino al contatto con
__________, suo consulente, ed indica un’assenza da parte sua di malafede per
argomentare la richiesta di non applicare un supplemento di premio (ex art. 5
cpv. 2 LAMal). Come rilevato al considerando che precede, pur avendo il
supplemento di premio un carattere punitivo come osservato da Alfred Maurer in
“Das neue Krankenversicherungs- recht”, Verlag Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 39 [“”Es handelt sich um einen
eigentlichen Strafzuschlag”], lo stesso deve essere applicato quando il ritardo
nell’affiliazione non è giustificato, come in casu, anche in caso di mancata
volontà di ottenere un indebito vantaggio economico come indica il ricorrente.
2.7. La questione
dell'ammontare del supplemento di premio richiesto - e, quindi, la questione
della proporzionalità - non va esaminata in questa sede poiché possono essere
sottoposti a verifica giudiziale soltanto i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione
competente si è pronunciata con una decisione vincolante (DTF 110 V 51
considerandi 3b e sentenze ivi citate): la decisione costituisce il presupposto
e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V
51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23
marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,
Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
La
questione potrà essere affrontata nell'ambito di un eventuale ricorso interposto
contro la decisione (su opposizione) dell'assicuratore contro le malattie che
definirà l'importo del supplemento richiesto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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