AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2001.103
Data decisione, Autorità:
07.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00103
RG/sc
Lugano
7 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 4 dicembre
2001 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha sottoscritto, il 25 settembre 2000, una domanda d’assicurazione presso la
__________ al fine di ottenere sia la copertura delle prestazioni obbligatorie
secondo la LAMal sia coperture complementari. A tal fine egli ha compilato il
formulario trasmessogli dall’assicuratore per potere beneficiare delle prestazioni
__________ denominate __________ (assicurazione integrativa di cura medica per
prestazioni speciali), __________ (per la copertura delle cure preventive e per
il rimborso di costi della medicina complementare) e __________ (assicurazione
per le spese di ricovero in reparto semiprivato), attestando – in risposta a
precisi quesiti – di non avere sofferto in passato e di non soffrire di
malattie agli organi respiratori, agli organi sensoriali (occhi orecchie,
naso), affermando che non era previsto un trattamento ambulatoriale o
stazionario, accertando di non essere in cura medica e di non essere malato.
La
domanda d’assicurazione è stata accettata dalla __________ e __________ ha
potuto beneficiare, con effetto al 1 gennaio 2001, delle coperture complementari
evocate.
Il 2
agosto successivo l’assicurato è stato ricoverato presso la Clinica __________
per una “affezione respiratoria naso” (doc. _ certificato dott. __________ del
2 agosto 2001). L’assicuratore ha fornito la garanzia per le spese ed il 7 agosto
ha ricevuto il certificato medico d’uscita con conferma della diagnosi e la
precisazione “seni paranasali”.
Il 7
agosto 2001 __________ ha chiesto al medico curante di rispondere ad alcune
domande, ciò che il dott. __________ ha fatto il 14 agosto con comunicazione
pervenuta all’assicuratore il successivo 20 agosto 2001. Con le sue risposte il
professionista ha specificato la diagnosi indicando una rinopatia occlusiva
recidivante. In merito all’anamnesi il dott. __________ ha segnalato l’esistenza
di “esiti da intervento endonasale nel 1998 con miglioramento momentaneo della
respirazione. Da qualche mese recrudescenza di ostruzione respiratoria
bilaterale, perenne senza rinorrea o attacchi di starnuti né prurito endonasale
o iposmia. L’ostruzione respiratoria ha costretto il paziente ad utilizzare
decongestionanti topici quotidianamente”. La malattia si sarebbe manifestata
negli ultimi mesi con accertamenti dal 30 gennaio 2001. Il medico ha
specificato che nella tarda estate 2000 era stata prescritta una cura di
Rhinovent senza ulteriori consultazioni né valutazioni sino alla fine di
gennaio 2001. A domanda tendente a sapere se __________ fosse stato in cura in
precedenza per la medesima diagnosi il professionista ha specificato:
“operazione del setto nasale presso il dott. __________ … nel 1998”.
1.2. __________,
sulla scorta dello scritto del dott. __________, ha interpellato l’assicurato
con scritto del 24 agosto 2001. __________ ha preso posizione telefonicamente
come all’annotazione del 28 agosto 2001 (doc. _). Con scritto 19 settembre 2001
__________ ha comunicato all’assicurato che:
"
(…)
In data 25 settembre 2000 lei ha presentato
all'__________ una domanda d'ammissione con effetto al l. gennaio 2001,
tendente ad ottenere le seguenti coperture:
• Categoria
AA1: assicurazione integrativa per prestazioni speciali __________ secondo
LCA;
• Categoria
AA2: assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la
medicina complementare __________, secondo LCA
• Categoria
HUV3: assicurazione integrativa per il reparto semiprivato __________, secondo
LCA.
Nel compilare il questionario sullo stato di
salute, alla domanda n. 9 - ...soffre al momento oppure ha sofferto in passato
di una delle seguenti malattie o disposizioni a malattie...? - lei ha risposto
in modo negativo a tutti i punti.
Dalla documentazione medica in possesso del
nostro servizio medico, abbiamo potuto appurare che nel corso dell'anno 1998
lei si é sottoposto, sempre presso l'istituto indicato in entrata, ad
un'operazione del setto nasale, intervento effettuato dal Dr. __________.
Lei avrebbe assolutamente dovuto indicare questa
circostanza di fatto, rilevante per la valutazione del rischio, tanto più che
la domanda per le assicurazioni integrative riporta, in grassetto, che "… dati
incompleti e non veritieri oppure dati di fatto nascosti possono causare un
rifiuto di prestazioni, riserve, richieste di restituzione o esclusioni risp.
rescissione del contratto ...".
Per quanto precedentemente indicato, ai sensi
delle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (art. 4 e
6 LCA) e delle nostre Condizioni generali d'assicurazione ( art. 17 CGA) per le
assicurazioni integrative di malattia (AIM), procederemo all'annullamento
retroattivo al 1. gennaio 2001 delle coperture poc'anzi menzionate."
(Doc. _)
ha onorato unicamente la nota della clinica riferita al reparto comune.
1.3. __________
ha inoltrato petizione il 4 dicembre 2001 al TCA rammentando l’intervento al
setto nasale del dott. __________, circostanza questa non dichiarata alla Cassa
Malati “avendo ritenuto l’operazione subita nel 1998 un intervento e non una
malattia”. Manifestandosi un disturbo nella respirazione “durante l’estate del
2000” il signor __________ ha consultato il dott. __________ il quale
“Effettivamente ha riscontrato delle anormalità e mi ha prescritto una cura con
Rhinovent”. Il 30 gennaio 2001 vi è quindi stato il secondo consulto con il
medico e
"
(…)
Per la prima volta si è parlato di provare a
risolvere il problema con un intervento. Subito ho chiesto chiarimenti, siccome
nel 1998 ero già stato operato al setto nasale e quindi ho temuto che
l'operazione non fosse andata a buon fine. Il Dr. __________ mi ha subito
tranquillizzato spiegandomi nei dettagli che questa nuova operazione non aveva
niente a che fare con quella subita nel 1998 (vedi allegato copia "certificato
medico").
Poiché ho finito gli studi in gennaio 2001 e ho
iniziato a lavorare a partire dal 1 ° febbraio 2001 presso il mio attuale
datore di lavoro, ho deciso di rimandare l'operazione di qualche mese e più
precisamente al mese di agosto. (…)" (Doc. _)
Il signor
__________ ha quindi precisato:
"
(…)
Capisco di aver sbagliato non annunciando
l'intervento al setto nasale subito nel 1998 alla __________, ma non essendoci
nessuna relazione con quello subito nel 2001 (vedi certificato medico
allegato), chiedo che la __________:
-
riconosca
che non si è trattato dello stesso intervento e che tra le due operazioni non
esiste alcun nesso causale;
-
che
applichi le coperture assicurative complementari stipulate nel 2000;
-
che mi rimborsi l'intera operazione."
(Doc. _, pag. 2)
Dal canto
suo __________ ha postulato la reiezione della petizione richiamandosi agli
art. 4 e 6 LCA ed alla reticenza palese dell’assicurato, indicando come:
"
(…)
in primo luogo, risulta pacifico che il signor
__________ ha compilato l'usuale formulario di affiliazione in base a delle
proprie considerazioni e convinzioni: nel dubbio avrebbe dovuto chiedere
se - effettivamente - quanto subìto in precedenza non doveva fare oggetto di
menzione.
In base a questa premessa, dovrebbe apparire
evidente che quando un soggetto si sottopone ad un'operazione questa è resa
necessaria dalla presenza di un problema fisico di una certa importanza che
dovrebbe far oggetto di menzione;
poi, risaputo che l'operazione subìta nel 1998
doveva servire a porre rimedio a die problemi respiratori, pure l'operazione
che ha seguito nel 2001 aveva lo stesso scopo e cioè alleviare una fastidiosa
situazione ben nota al signor __________;
in conclusione, ribadito che alla base delle due
operazioni vi è un identico problema - e cioè una difficoltà agli organi
sensoriali - e che la seconda è stata effettuata a causa proprio del sussistere
di questi, a mente della qui convenuta, si può - oggettivamente - sostenere che
la presente vertenza nasce dalla negligenza da parte del signor __________ di
sincerarsi al momento di compilare il citato formulario di affiliazione.
Inoltre, condividere la visione del signor
__________ corrisponderebbe a negare, non solo, i più elementari presupposti
fondanti la libertà contrattuale ma pure, la necessità di compilare un
formulario di affiliazione inerente delle coperture integrative rette dalla
LCA.
Per quanto attiene al diritto alla qui convenuta
appare evidente che la fattispecie inerente il signor __________ concretizzi un
caso di reticenza atteso come l'assicurato in narrativa - cognito dei suoi
problemi fisici (affezione respiratoria) - ha risposto in modo, non completo,
ad una serie di domande riguardanti la sua salute ed il suo stato fisico. La
qui convenuta desidera sottolineare che i problemi fisici del signor __________
erano a lui noti e lo stesso attore ammette di aver sottovalutato l'importanza
che riveste il fatto d'informare - in modo esaustivo - l'assicuratore
prescelto.
Indiscutibilmente, il signor __________ omettendo
d'indicare la presenza di un'affezione respiratoria nonché l'intervento subìto
nel 1998 - a tal proposito la qui convenuta sottolinea il tenore della risposta
data il 14 agosto 2001 dal medico curante al quesito no. 7 (cfr. doc. _) -
è venuto meno ai propri obblighi contrattuali impedendo alla qui convenuta di
valutare serenamente la situazione.
Più precisamente, II comportamento del signor
__________ ha reso impossibile alla __________ l'esame della situazione reale
rispetto alla portata delle coperture assicurative prescelte, così facendo, il
signor __________ è venuto meno agli obblighi imposti dall'art. 4 LCA e
pertanto, visto le diverse tempestive comunicazioni, l'assicuratore può
validamente ritenersi non vincolato al contratto assicurativo (cfr. art. 6 LCA
1 art. 17 CGA). " (Doc. _)
1.4. Il giudice
delegato ha chiesto al dott. __________ di rispondere a precisi quesiti, ciò
che il professionista ha fatto con scritto dell’8 febbraio 2002 (doc. _). In
merito a tale certificazione le parti hanno potuto esprimersi.
Non sono
state acquisite ulteriori prove.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile
e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Dagli atti
prodotti si desume che, con effetto al 1 gennaio 2001, il 25 settembre 2000
__________ ha accettato la domanda d’assicurazione per coperture complementari
__________, __________ e __________ formulata da __________.
Detto
contratto è stato risolto con effetto retroattivo al momento della sua
conclusione ed entrata in forza mediante lettera 19 settembre 2001 dell’assicuratore
sulla scorta degli elementi venuti a sua conoscenza il 20 agosto 2001 con
l’attestazione medica del dott. __________.
La parte
attrice contesta la risoluzione del contratto retroattiva, contesta l’esistenza
di reticenza poiché la patologia oggetto dell’intervento chirurgico del 1998 da
parte del dott. __________ al setto nasale sarebbe patologia diversa e comunque
non considerata malattia, __________ chiede l’applicazione del contratto ed il
pagamento di prestazioni dovute da __________.
Occorre
anzitutto verificare la competenza di questo TCA a giudicare la fattispecie.
L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
Il 1°
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
Vista la
natura del contratto in discussione ai rapporti fra le parti è applicabile la
LCA e le disposizioni del contratto concluso fra __________ e la __________ e
non è contestata una competenza di questa Corte. In effetti, trattandosi di
prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A.
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996,
pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi
non sono autorizzati a emanare decisioni -, il TCA è competente a statuire
sulla petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2
LCAMal come detto.
2.3. Prima di
esaminare se __________ ha diritto a prestazioni derivanti dal contratto di
assicurazione in discussione occorre esaminare se tale contratto è stato
validamente risolto dalla convenuta, con effetto retroattivo, e ciò a fronte
della pretesa reticenza di parte attrice.
Va
anzitutto osservato che l’art. 6 LCA è norma semi imperativa alla quale non è
possibile derogare in sfavore dell’assicurato (art. 98 LCA). Il termine di 4
settimane per notificare la recessione dal contratto è termine di perenzione
(DTF 119 V 287) che decorre dalla conoscenza completa di tutti i punti relativi
alla reticenza. Non bastano semplici sospetti, anche se gravi, di reticenza per
stabilire la decorrenza del termine (DTF 118 II 333; SJ 1984 162, cfr. Olivier
Carré: Loi fédérale sur le contrat d’assurance, pag. 148, Ed. Carré, maggio
2000). L’assicuratore agisce in tempo utile anche quando cerchi delle
informazioni precise e receda dal contratto solo dopo averle ottenute. Il
termine decorre unicamente dalla conoscenza positiva della reticenza e non dal
momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto sapere o conoscere dell’esistenza
della reticenza (in questo senso: DTF 119 V 283; 116 V 218; 118 II 333 c. 3),
il legislatore non ha voluto creare un dovere di diligenza particolare per
l’assicuratore. Decorre poi un termine di 4 settimane da ogni reticenza
ritenuta, in effetti per ognuna delle reticenze commesse dall’assicurato inizia
a decorrere un termine nuovo di 4 settimane dalla conoscenza effettiva della
stessa da parte dell’assicuratore (DTF 109 II 159). Qualora l’assicuratore
abbia liquidato dei sinistri in rispetto del contratto prima della sua
conoscenza con sicurezza della reticenza non se ne può dedurre che abbia
rinunciato a prevalersi del suo diritto (DTF 116 V 218). Come rammenta O. Carré
(op. cit. pag. 148/149) il termine di 4 settimane decorre se l’assicuratore
apprende di un soggiorno in ospedale ed era a conoscenza dell’esistenza della
malattia che l’assicurato aveva omesso di indicare nella sua proposta
d’assicurazione, non costituendo il ricovero – quanto piuttosto la malattia –
il fatto importante per l’apprezzamento del rischio (cfr. TF in RUA XVII n. 8
in re P. Ass. c./B.). Ancora agisce con ritardo l’assicuratore che, orientato
della reticenza, va alla ricerca di nuove informazioni che nulla apportano di
nuovo alle sue conoscenze e non rispetta così il termine di 4 settimane (O.
Carré, op. cit., pag. 149; RUA XVII 8).
La
reticenza può essere invocata anche dopo che sia subentrato l’evento assicurato
(DTF 118 II 333; 109 II 159; SJ 1984 164). L’avviso del medico curante
l’assicurato reso in corso di un’udienza è sufficiente per far decorrere il
termine, senza che sia necessario attendere l’esito del giudizio e
l’apprezzamento dato alla prova (DTF 116 II 338).
La
reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La legge presume importanti i
fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato domande scritte. Occorre
comunque che le domande scritte poste siano precise e non equivoche.
Nell’ambito di una assicurazione individuale contro gli incidenti la domanda tendente
a sapere di cure di una certa durata appare generica e non può quindi fondare
una reticenza (RUA XVII 7), costituisce invece reticenza – nello stesso ambito
– il fatto di tacere l’esistenza di una incapacità lavorativa al 50% (RUA XVI 5
citata da Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d’assurance, Ed.
Universitaires Fribourg Suisse, pag. 12). Nell’ambito della conclusione di una
assicurazione sulla vita costituisce reticenza negare di avere sofferto di male
allo stomaco quando siano stati consultati due medici in proposito e ciò anche
se gli esami non hanno rilevato l’esistenza di malattie gravi (RUA XV 22). Se
ad una domanda l’assicurato non abbia risposto l’assicuratore non potrà
prevalersi di questo fatto per risolvere il contratto, a meno che dal contesto
particolare (altre risposte del proponente), la domanda lasciata in bianco
possa essere ritenuta evasa in un determinato senso e che questa risposta
costituisca una reticenza (Carron, citato pag. 13; DTF 110 II 499). Se
circostanze importanti non hanno fatto oggetto di domande, in generale non se
ne potrà dedurre una reticenza. Nell’ambito dell’assicurazione contro le
malattie la domanda a sapere se negli ultimi 5 anni sia stata eseguita una
radiografia verte su di un fatto importante, non tanto per la radiografia come
tale quanto per le indicazioni che se ne possono dedurre riferibili al rischio
assicurabile (Carron, citato, pag. 15 no. 42) mentre l’assicuratore non può
invocare la reticenza a fronte di risposta imprecisa a domanda non intelligibile
per tutti e se il proponente non l’aveva compresa (DTF 101 II 339). Non può
essere inoltre ritenuta una reticenza laddove il proponente l’assicurazione
ometta di segnalare dei sintomi di una malattia alla domanda tendente a sapere
di quale malattia importante abbia sofferto, ciò se la malattia sia stata
indicata (TA del Cantone Ticino, RUA XVII 6). Come ricorda Carron (citando un
giudizio del Cantone Svitto pubblicato in RUA XVI 9):
"
Comme la réticence ne peut être admise qu’avec
la plus grande retenue, sa preuve n’est pas apportée lorsque les médecins
traitants du preneur d’assurance n’étaient pas au courant d’un petit infarctus
qu’il aurait subi et n’ont décelé aucune trace de troubles cardiaques … “
E’
d’altra parte possibile al proponente l’assicurazione dimostrare che la domanda
alla quale ha risposto con reticenza non sia stata determinante per la
conclusione del contratto da parte dell’assicuratore (cfr. comunque l’art. 4
cpv. 3 LCA), e che l’assicuratore avrebbe comunque concluso il contratto se a
conoscenza del fatto (SJ 1986 557).
La
giurisprudenza ha ammesso reticenza, con riferimento all’assicurazione contro
le malattie, per domande alle quali non sia stata data veritiera o completa
risposta relativa a precedenti patologie del tubo digerente (Carron, citato,
pag. 23 n. 64).
In merito
all’esattezza delle risposte fornite occorre considerare gli aspetti soggettivi
connessi al proponente. In altri termini il fatto di ignorare in maniera
volontaria o per negligenza una circostanza può essere opposto al proponente.
Come rammenta Carron (citato, no. 65) “Le proposant satisfait à son obligation
de faire des déclarations lorsqu’il indique, outre les faits qui lui sont
connus sans autre, ceux dont l’existence ne peut pas lui échapper s’il réfléchit
sérieusement aux questions de l’assureur”.
2.4. Nel concreto
caso allo stipulante sono state chieste informazioni dettagliate circa il suo
stato di salute e ciò mediante un formulario sufficientemente preciso e
dettagliato. __________ ha negato l’esistenza di una cura medica al momento
della redazione del formulario ed ha negato una malattia in quel momento. La
realtà dei fatti appariva invece ben diversa. Il dott. __________, nelle
risposte alle domande del giudice delegato, ha attestato l’esistenza di
patologia preesistente che poteva comportare un intervento chirurgico. In
particolare il giudice delegato ha posto le seguenti domande:
"
Con riferimento all'ospedalizzazione di
__________ dal 2 al 4 agosto 2001 ed al Suo intervento ed, ancora, con
riferimento alle cure da lei prestate in precedenza al signor __________, Le
sarei grato se potesse rispondere ai quesiti seguenti:
a) Quando
ha avuto in cura il sig. __________ la prima volta e per quale patologia
riscontrata.
b) Quando
nella tarda estate 2000 (v. suo certificato 14.8.01 alla __________) si è
presentato da lei (data precisa).
c) Qual
è stata la sua diagnosi per la patologia presentata nella tarda estate 2000 dal
sig. __________.
d) Quali
medicamenti prescrisse e quante volte (in quali date) visitò il paziente.
e) Informò il paziente della possibilità di un
intervento chirurgico?
f) Vi
è relazione tra la patologia poi oggetto dell'intervento del suo collega dott.
__________ del 1998 e la patologia del 2000? Rispettivamente tra l'intervento
del 1998 ed i suoi esiti con la patologia del 2000?
g) Con lettera 7 agosto 2000 __________ Le ha
formulato la domanda:
"7. Sa se il paziente è stato in cura altrove per la
stessa diagnosi? In caso affermativo da quando e presso chi?"
riferendosi alla
diagnosi 2000/intervento 2001.
La sua risposta è
stata:
"7. Operazione del setto nasale presso il dott.
__________ (nel frattempo pensionatosi) nel 1998."
Si deduce da ciò
che la medesima patologia o affezione che ha imposto l'intervento 2001 sia
stata curata nel 1998.
Può spiegare tale
Sua risposta anche alla luce del certificato 22 novembre 2001?
(si annettono fotocopie dei doc. _ e _)
Può spiegare le
motivazioni che indussero nel 1998 alla resezione sottomucosa del setto?” (Doc.
_)
Ed il
medico interpellato ha così risposto:
"
(…)
a) 09.08.200
la causa di una lieve tendenza all'ostruzione respiratoria nasale, a quel
momento manifestantesi in modo fluttuante.
b) 09.08.2000.
c)
Rinite fluttuante in esiti da resezione sottomucosa del setto con risultato
inizialmente soddisfacente.
d) Rhinovent spray.
Non si stabilì un
termine di controllo, l'assicurato si ripresentò spontaneamente per una nuova
valutazione il 30.01.01.
e) In
questi casi si procede in genere dapprima ad un tentativo terapeutico
medicamentoso. Di regola, come in questa circostanza, si accenna anche ad altre
possibilità terapeutiche fra le quali quelle chirurgiche, generalmente senza
spiegazioni di dettaglio. Certamente non si è discusso di reinterventi al setto
nasale.
f)
Non
dispongo degli atti concernenti la pratica terapeutico-chirurgica
dell'assicurato che furono prodotti dal Dr. __________. Alla mia prima
valutazione dell'agosto 2000 ho comunque potuto constatare, così come conferma
anche la mia seguente proposta terapeutica, una situazione conveniente del
setto nasale. Si deve per questo motivo concludere che non vi sia una relazione
diretta fra la patologia del 1998 e quella del 2000.
g)
occorre in questo caso precisare quanto segue: se la diagnosi può essere
corrispondente, "ostruzione respiratoria persistente" non di meno la
causa è senza dubbio differente.
Nel
1998 si trattò di una patologia del setto nasale, nel 2001 eravamo confrontati
con una dilatazione delle mucose all'interno del naso nell'ambito di una
rinopatia vasomotoria, che condusse all'abuso di decongestionanti topici (spray
nasali). Si può quindi capire come alla medesima diagnosi non soggiacia una
patologia o affezione uguale. Questo spiega la mia risposta alle domande poste
dall'assicurazione __________.
Per quanto concerne le motivazioni che indussero
nel 1998 alla resezione sottomucosa del setto posso solo supporre, sempre senza
disporre degli atti d'allora, che il paziente si fosse lamentato di
un'ostruzione respiratoria nasale ed il chirurgo avesse constatato un setto
nasale storto." (Doc. _)
Non solo.
L’assicurato ha inoltre negato di avere sofferto rispettivamente di soffrire,
al momento della sottoscrizione del formulario, di malattie agli organi
respiratori (ed il naso in una concezione ampia può essere compreso negli
organi respiratori), e comunque ha negato malattie agli organi sensoriali tra i
quali è segnalato il naso.
Gli
accertamenti istruttori svolti (v. certificato del dott. __________ citato) e
le ammissioni stesse dell’assicurato indicano che __________ ha taciuto fatti
decisamente importanti quali pregresse malattie ad organi sensoriali
particolarmente sensibili quali il naso. Egli non ha taciuto semplice
raffreddore od irritazione al naso ma importante intervento al setto nasale nel
1998 ed ha omesso di indicare la patologia che si era manifestata nel corso
dell’estate del 2000 e per la quale egli era stato visitato dal dott.
__________ il 9 agosto di quell’anno. Si tratta di circostanze rilevanti ed
importanti per l’assicuratore al fine della valutazione del rischio, non per
nulla le stesse hanno fatto oggetto di specifica domanda.
Da
osservare che lo stesso questionario specifica come il firmatario confermi –
con l’apposizione della sua firma in calce - l’esattezza delle risposte alle
domande formulate. Viene poi specificato che in caso di risposte incomplete,
non conformi alla verità o nascoste __________ si riserva il diritto, tra
altri, di ritirarsi dal contratto. Questa dicitura dimostra all’assicurato l’importanza
delle risposte che egli è chiamato a fornire per la conclusione del contratto.
Da quanto
precede discende in maniera chiara che l’assicurato è stato reticente anche
ammettendo che la patologia presentata nel 1998 non è correlata con quella oggetto
delle cure della tarda estate 2000 e dell’intervento dell’agosto 2001. Non può
essere seguito l’assicurato, che ha completato la sua formazione nel gennaio
2001, laddove sostiene di non avere ritenuto l’intervento del 1998 una malattia
(I pag. 1 in medio). In effetti non poteva sfuggire che l’intervento chirurgico
subito nel 1998 da __________, come tale, costituiva una pratica medica
tendente a correggere un problema (patologico) al setto nasale. La rilevanza di
tale intervento era palese e ciò soprattutto alla luce del fatto che, al più
tardi il 9 agosto 2000, __________ presentava ancora una patologia al naso per
la quale egli si era recato presso il dott. __________, patologia che ha
condotto poi ad un nuovo intervento chirurgico indicato come possibile dallo
stesso medico.
2.5. Ammessa
una reticenza va accertato come __________ abbia reagito nei termini di legge,
ossia nelle 4 settimane dalla conoscenza della patologia nascosta del 1998 e
della patologia nascosta della tarda estate del 2000. La parte attrice non ha
contestato la tempestività della reazione della compagnia d’assicurazione che
ha avuto notizia delle patologie taciute con il certificato medico del dott.
__________ del 14/20 agosto 2001. La reazione del 19 settembre 2001 appare
quindi tempestiva e valida. Il contratto è quindi stato validamente risolto con
effetto retroattivo alla sua conclusione e non può dare a __________ il diritto
alle pretese da esso scaturenti.
Alla
luce di quanto precede la petizione va quindi respinta senza carico di tasse e
spese e senza riconoscimento di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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