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Numero d'incarto:
36.2001.102
Data decisione, Autorità:
04.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00102
IR/sc
Lugano
4 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 23 novembre 2001
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________ __________,
Letti ed esaminati gli atti.
- Con atto del 23 novembre 2001 __________ ha interposto ricorso
al TCA contro il “modus operandi” della __________ in materia di indennità per
la perdita di guadagno.
Come rammenta
l’impugnativa:
" __________ è
assicurato per l'indennità giornaliera in caso di malattia presso la __________
per il tramite del contratto d'assicurazione collettiva stipulato dal suo
datore di lavoro __________, presso il quale lavora in qualità di giardiniere
dal 24.04.1995.
(…)
A causa malattia il ricorrente è incapace
al lavoro dal 25 settembre 2000 in quanto si è reso necessario l'innesto di "una
protesi totale all'anca sinistra ed una protesi totale all'anca destra".
(…)
La qui convenuta ha assunto il caso ma si
ostina in un atteggiamento, ritenuto dall'assicurato, intollerabile e poco
consono ad un Ente assicurativo.
La __________ dal 1° marzo 2000 non versa
regolarmente le indennità giornaliere assicurate e ai ripetuti solleciti
telefonici del Signor __________ si sono susseguite altrettanto numerose
promesse che altro non possono essere qualificate se non da "marinaio".
Il datore di lavoro, __________, sensibile
alle necessità del dipendente ha versato degli acconti per un totale di Fr.
10'500.--.
__________ in considerazione del modo
d'agire della __________, ha ritenuto rivolgersi a questa Organizzazione al
fine d'avere assistenza e patrocinio.
L'__________ con lettera raccomandata di
data 23 ottobre 2001, comunica alla qui convenuta che non può comportarsi con
gli assicurati, rispettivamente con il prenditore di assicurazione come nel
caso concreto, che poco si addice ad una Cassa Malati.
Essa, infatti, non può procrastinare
sine-die il pagamento delle indennità giornaliere assicurate e nel caso avesse
dubbi, circa l'incapacità al lavoro dell'assicurato non ha che disporre una
visita presso un medico fiduciario al fine di avere maggiori e/o più precise
indicazioni sulle reali condizioni di salute.
È contestato che spetta ad ogni Cassa,
grande o piccola che sia, organizzarsi in modo tale da assicurare un'istruzione
completa ed adeguata di ogni caso.
(…)
__________, "finalmente" la fine
di ottobre ha avuto il piacere di ricevere per il tramite del datore di lavoro,
le indennità relative al periodo marzo-giugno, e pari a Fr. 16'402.05 fatta
deduzione dell'importo di Fr. 10'500.-- ricevuto in acconto.
(…)
Con tale ultimo versamento, __________ dal
gennaio al novembre 2001 ha quindi ricevuto in totale:
indennità giornaliere gennaio-febbraio Fr. 7'867.65
indennità giornaliere marzo-giugno Fr. 16'402.05
Fr. 24'269.70
a fonte di un credito di (gg. 334 x
133.35) Fr. 44'538.90
Risulta lecito
chiedersi se è ammissibile che la __________ effettui nell'ottobre il pagamento
delle indennità relative il mese di marzo e che alla data odierna non sia
avvenuto quello relativo il mese di luglio-agosto-settembre-ottobre. (…)"
(Doc. _)
- L’atto è stato trasmesso alla __________ per la risposta di
causa giunta in lingua tedesca con data del 27 dicembre 2001 con richiesta di
traduzione 3 gennaio 2002 da parte del giudice delegato.
Con risposta dal
tono inaccettabile la __________ ha comunicato di non essere in grado di
operare una traduzione, nonostante si tratti di una associazione nazionale
comprensiva anche di membri attivi nella Svizzera Italiana, indicando al
giudice delegato che la Svizzera è un paese con quattro lingue (“Die Schweiz ist
nun einmal vier-sprachig”) senza obbligo per l’__________ di operare ed esigere
traduzioni di testi, in questo confondendo manifestamente i ruoli che competono
ai Tribunali ed alle associazioni, anche quella __________. Il signor
__________ della __________ ha inoltre precisato come, nel caso di difficoltà
(Schwierigkeiten) con l’associazione il Tribunale competente sarebbe quello
zurighese.
Alla __________
vale la pena di rammentare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone
possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr.
DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56) ed ancora come in una sentenza del
13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il
Tribunale federale ha precisato:
" il principio della
territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai
pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che vale soltanto nei
rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale
non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima
della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF
106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr.
le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989
nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e
Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può
pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto
contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione
non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso
di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità,
concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione
dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.).";
-
Con comunicazione anticipata telefonicamente l’__________ in
rappresentanza del signor __________, ha comunque dichiarato di ritirare il
ricorso siccome divenuto privo di oggetto;
-
Il ritiro dell’impugnativa, di per sé di dubbia ricevibilità
visto come apparentemente l’associazione convenuta non sembra essere
assicuratore malattia autorizzato non risultando nell’elenco apposito allestito
dall’UFAS, permette lo stralcio del gravame senza ulteriore approfondimento;
-
Visto quanto precede non si giustifica il carico di tasse di
giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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