AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.87
Data decisione, Autorità:
21.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00087
mm
Lugano
21 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: __________, __________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di settembre 1999, __________ ha chiesto
il sussidio per l'assicurazione malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.
La sua
istanza è stata respinta in data 31 marzo 2000.
Uguale
sorte è toccata al reclamo interposto contro tale provvedimento.
1.2. Avverso la
decisione su reclamo 15 giugno 2000 è tempestivamente insorto __________,
patrocinato dal __________, affermando, segnatamente, quanto segue:
"
(…).
In sostanza l'Istituto delle assicurazioni
sociali respinge la domanda di sussidio considerando che il ricorrente ha un
reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM di fr. 4579, pari ad un
reddito determinante di fr. 35'000.
Questa tesi è contestata dal ricorrente. Egli è
occupato in un'impresa edile in qualità di lavoratore generico. Il rapporto di
lavoro è regolato dal CCL del settore. In base alle dichiarazioni rilasciate
dal datore di lavoro, il ricorrente ha percepito, nel corso del 1999, un
salario lordo di fr. 49'772.25, ai quali deve venire aggiunto l'ammontare
dell'assegno famigliare (183 x 12 = fr. 2'196) totale del salario percepito fr.
51'968.25.
Diviso per 12 mensilità risulta un salario
mensile di fr. 4'330 pari ad un reddito imponibile di fr. 33'000.
Successivamente all'inoltro del ricorso
l'Istituto delle assicurazioni sociali ha richiesto al ricorrente copia delle
buste paga 2000. In base alle stesse ha potuto stabilire che il salario lordo
ammontava a fr. 4579. L'Istituto è giunto a questa somma moltiplicando il
salario costante, pari a fr. 4058 x 13 mesi, ed aggiungendo l'importo degli
assegni famigliari. La somma annuale ipotetica di fr. 54950 è stata divisa in
dodici mensilità.
Tale simulazione del salario annuo non è corretta
e realistica. Infatti è sufficiente che il ricorrente effettui un periodo
d'inabilità lavorativa, durante il quale egli riceve unicamente l'80% del salario,
per modificare sostanzialmente il calcolo.
Di conseguenza si contesta le modalità di calcolo
utilizzate per la determinazione del salario mensile e conseguentemente del
reddito imponibile su un ipotetico salario annuo. Più corretto sarebbe di
utilizzare i dati relativi all'anno precedente" (cfr. I).
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato un'integrale
reiezione del gravame con i seguenti argomenti:
"
(…).
Si tratta di gravame concernente una famiglia
soggetta all'imposta alla fonte (permesso B). La pratica di sussidio per l'anno
2000 deve pertanto essere evasa in conformità di quanto previsto agli artt. 31
lett. b) LCAM e 2 DE 27.10.1999.
In applicazione dell'art. 45 lett. b) Reg. LCAM,
gli assicurati tassati alla fonte devono presentare l'istanza nel corso
dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio. Per i casi in
questione il diritto al sussidio deve essere stabilito sulla base delle entrate
al momento dell'istanza di sussidio, vale a dire le entrate lorde conseguite
nel corso dell'anno per il quale viene richiesto il sussidio.
Nel caso di specie, il reddito imponibile
risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel
corso dell'anno 2000 da parte del signor __________ supera i limiti di reddito
determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono
il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno
2000.
(*) il calcolo del reddito lordo mensile medio,
pari a fr. 4'579.15, risulta dal conteggio seguente:
(4'058 x 13) + (183 x 12)
12
…" (III).
1.4. In replica,
l'interessato ha avuto ancora modo di puntualizzare la sua tesi ricorsuale:
"
La tesi sostenuta dall'IAS non è per nulla
corretta e precisa. I lavoratori edili, sottoposti al CNM e al CCL del Canton
Ticino sono lavoratori retribuiti con un salario orario, calcolato in base alle
ore di lavoro svolte e suscettibile di importanti variazioni a seconda di
eventuali inabilità lavorative o condizioni meteorologiche.
Ad esempio:
· l'articolo 62 del CNM
fissa un'indennità in caso d'interruzione del lavoro causa intemperie pari
all'80% del salario.
· L'articolo 64 cpv. 3 del
CNM fissa un'indennità in caso di malattia pari all'80% del salario, con un
giorno di carenza a carico del dipendente.
· L'articolo 65 del CNM
fissa un'indennità in caso d'infortunio pari all'80% del salario.
Il CNM, alfine di scongiurare un'eccessiva
variazione del salario nei diversi mesi dell'anno prevede un salario costante
dopo 7 mesi di lavoro nell'azienda. Salario costante significa semplicemente
che il singolo lavoratore percepisce durante tutti i mesi dell'anno un anticipo
pari ad 1/13 del salario annuo.
A fine anno, con il versamento della tredicesima,
l'impresa effettua un conguaglio del salario, ricalcolando il salario dovuto in
base alle ore ed in base alle ipotetiche ore d'inabilità e intemperie.
L'articolo 47 del CNM è al proposito alquanto
chiaro: "se la retribuzione viene corrisposta in base alle ore
prestate, per rapporti di lavoro di durata superiore ai sette mesi consecutivi,
bisognerà convertire le ore in un salario mensile medio in modo da garantire
una retribuzione mensile costante. Il calcolo si farà moltiplicando il salario
orario per il totale delle ore annuali diviso per 12 mesi".
La concretizzazione di questo disposto
contrattuale nel CCL è stato decretato con la circolare CPC del 23 novembre
1998 nella quale si indicava:
· l'introduzione
dell'obbligo del salario costante a partire dal 1 gennaio 1999
· la retribuzione di un
salario costante sulla base della moltiplicazione dell'orario medio
· il conguaglio a fine anno
sulla base delle ore effettivamente prestate
· la deduzione in caso di
assenze (malattia, infortunio e intemperie) del 20% del salario.
La documentazione agli atti, ed in particolare il
salario percepito nel corso del 1999, conferma quanto sopra. Il lavoratore ha
percepito un salario annuo pari a fr. 49772, che diviso per 13 mensilità porta
ad una retribuzione di fr. 3828.62. Il salario costante (vedi acconto)
percepito durante i 12 mesi del 1999 corrispondeva invece a fr. 3958, vale a
dire fr. 129 mensili in più.
Ne consegue che la determinazione del salario
medio mensile del ricorrente, se basato sul reddito 2000, non può venire svolta
prima della fine del corrente anno, momento in cui si avranno tutti gli
elementi di calcolo.
Possiamo ammettere che l'indicazione contenuta
sulla busta paga del ricorrente possa aver tratto in inganno l'IAS. Infatti sul
conteggio paga mensile il salario costante non è indicato con questa definizione
ma con la definizione di "salario mensile". Il richiamo, presso la
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia, della copia del controllo
annuale + distinta dei salari 1999 della datrice di lavoro del ricorrente
permetterà di chiarire l'equivoco"
(V).
1.5. L'autorità
convenuta, in duplica, si è essenzialmente limitata a riconfermarsi nelle
proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VII).
1.6. In data 13
dicembre 2000, lo scrivente TCA ha chiesto al patrocinatore di __________ di
produrre copia di tutti i conteggi di salario relativi all'anno 2000 (cfr.
VIII).
La
documentazione richiesta è pervenuta il 27 dicembre 2000 (IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza
dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000,
verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi
limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia
più recente e relativa all'anno di competenza;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla
tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr.
200'000.-- per le famiglie.
(art. 30
LCAMal).
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza
(cfr. D.E. 27.10.1999).
2.3. ln concreto,
l'IAS ha accertato autonomamente il reddito determinante conformemente all'art.
2 lett. a D. E. 27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in
vigore il 1° gennaio 2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994
- l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di
fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel
caso di persone soggette all'imposta alla fonte (cfr., del resto, l'art. 31
lett. b LCAMal).
L'autorità
convenuta ha stabilito in fr. 4'579.15 il reddito lordo mensile medio
per l'anno 2000, secondo il calcolo seguente:
(fr.
4'058¹ x 13) + (fr. 183² x 12)
12
¹salario mensile
risultante dal conteggio paga di aprile 2000;
²assegni
familiari.
Successivamente,
l'IAS ha provveduto a trasformare il summenzionato reddito in imponibile annuo,
in applicazione delle tabelle di conversione elaborate dall'Istituto convenuto
in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni (cfr. art. 3 cpv. 1
D.E. 27.10.1999).
Secondo
tali tabelle, l'entrata lorda di cui beneficia
l'insorgente corrisponde ad un reddito imponibile annuo di fr. 35'000.--.
Trattandosi di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale
quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--),
a __________ è stato negato il diritto di beneficiare del sussidio per
l'assicurazione contro le malattie.
Con il
proprio gravame, l'assicurato ha censurato l'operato dell'IAS, nella misura in
cui il salario lordo annuo medio e, quindi, il reddito determinante ai fini del
diritto al sussidio, è stato calcolato riportando su di un anno il salario
lordo percepito in un mese. Al proposito, __________ ha osservato che, nel
settore dell'edilizia, il salario orario può essere soggetto ad importanti
variazioni a seconda delle contingenze, come ad esempio in caso d'inabilità
lavorativa oppure d'intemperie. A mente del ricorrente, la convenuta avrebbe
pertanto dovuto o utilizzare i dati relativi all'anno precedente o attendere la
fine del corrente anno, quando si avranno tutti gli elementi di calcolo.
In data
13 dicembre 2000, questo TCA ha chiesto al __________ di trasmettergli copia di
tutti i conteggi di salario relativi all'anno 2000 (cfr. VIII).
Va da sé
che, grazie alla documentazione prodotta, è ora possibile calcolare il salario
lordo mensile medio effettivamente percepito dall'interessato, così come
da lui stesso postulato in sede di replica.
A calcoli
fatti, nel 2000, __________ ha realizzato un reddito lordo pari a fr.
52'312.60, importo al quale vanno ancora aggiunti gli assegni familiari (fr.
183.-- x 12).
Se ne
deduce che il reddito lordo mensile medio ammonta a fr. 4'542.40.
Ora,
procedendo alla trasformazione dell'entrata lorda in reddito imponibile annuo,
in ossequio a quanto disposto dall'art. 3 cpv. 1 D.E. 27.10.1999, si ottiene
l'importo di fr. 35'000.--. Per il resto, su tale reddito non è possibile, per
il principio della legalità, operare altre deduzioni.
L'importo
di fr. 35'000.-- è superiore, seppur di poco, a quanto stabilito dal Consiglio
di Stato quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr.
34'000.--): l'insorgente non può pertanto pretendere di essere posto al
beneficio del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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