AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.8
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00008
grw/nh
Lugano
7 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 dicembre 1999 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________.
La sua
copertura assicurativa comprende, oltre all’assicurazione sociale contro le
malattie, l’assicurazione complementare dei costi di guarigione Ambulatoriale ,
l’assicurazione complementare dei costi di guarigione Ospedale (reparto comune
con cure), l’assicurazione complementare dei costi di guarigione Cura di lunga
durata e, infine, l’assicurazione complementare dei costi di guarigione
Complementare.
1.2. Dal 10 al 20
febbraio 1999 l’assicurata è stata degente presso il reparto di ginecologia
dell’__________ dove, l’11 febbraio, è stata sottoposta ad un intervento di
isterectomia totale addominale con anessestomia bilaterale.
Prima
della dimissione, i medici dell’__________ hanno consigliato alla paziente un
breve periodo di cure in una clinica: così consigliata, la signora __________
è pertanto entrata alla Casa di cura __________ dove è rimasta (degente nel
reparto comune) sino al 6 marzo 1999.
1.3. La
__________ non ha considerato data, per il periodo di degenza presso la
__________, la necessità di ospedalizzazione.
Pertanto,
con lettera 18 febbraio 1999, ha comunicato all’assicurata che, per tale
degenza, avrebbe corrisposto, nell’ambito dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie, unicamente le prestazioni di cura e, dalle assicurazioni
complementari, soltanto l’importo giornaliero di fr. 50.- (dall’assicurazione
ospedaliera, reparto comune).
Scoperto è
rimasto l'importo di fr 600.-.
1.4. Contro la
decisione su opposizione che confermava il rifiuto di assumere i costi della
degenza, __________, rappr. da __________, ha inoltrato tempestivo ricorso
chiedendo la condanna della __________ all’assunzione dell'integralità dei
costi causati dalla sua degenza alla clinica __________.
Nel
ricorso è stato dapprima affermato che un'impiegata dell’Agenzia di __________
della __________ ha garantito all’assicurata, quando ancora essa si trovava
degente all’, che i costi della prospettata degenza alla __________
sarebbero stati assunti se nel certificato medico d'uscita dall'’ ci
fosse stata l'indicazione “continuazione delle cure":
"
… la signora __________ ha telefonato alla sua
Cassa malati (a __________) e le hanno detto di dire al medico che se il
certificato medico d'uscita diceva "continuazione delle cure" la
Cassa malati avrebbe assunto tutte le spese. La dottoressa __________, medico
assistente in ginecologia, si ricorda che la paziente ha scritto queste parole
sul retro di un quotidiano ticinese…. " (I pag. 1)
Per il
resto, nel ricorso è stato ribadito che la degenza alla __________ era necessaria
poiché lo stato dell’assicurata necessitava ancora di cure “sia dal lato fisico
(aveva ancora dei punti) che dal lato morale (la signora era abbastanza provata
e depressa per questa operazione) e sottolineato quanto segue:
"
… Da una parte mi sembra anche poco corretto
comunicare tardivamente una decisione di questo tipo ad un'assicurata che ha
fatto di tutto per comunicare e applicare i consigli dei suoi medici curanti e
da un'altra parte mi sembra che questo periodo di degenza presso la Casa di cura
__________ doveva esser riconosciuto come periodo di cura con relativa
assunzione dei costi di degenza.
Desidero inoltre precisare che la
diaria presso l'ospedale __________ è di fr. 376.- (nel 1999) e che dal lato
medico sarebbe stato anche giustificabile prolungare la degenza della signora
__________. Saperla ben curata, sia dal lato organico sia dal lato psicologico,
presso la Clinica __________ ha fatto decidere ai medici curanti la
continuazione delle cure e il trasferimento in detta clinica…. " (I pag.
2)
1.5. In risposta,
la __________ ha postulato la reiezione del gravame rilevando quanto segue:
"
… E' indubbio che dal 20 febbraio al 6 marzo
1999 la ricorrente è stata ricoverata nella Casa di cura __________. Facciamo
nuovamente notare esplicitamente che si tratta di un istituto medicalizzato
riconosciuto come tale dal CAMS, secondo l'elenco degli istituti di cura e
delle case di convalescenza (stato al 1.1.1999) e non si tratta di un ospedale.
Di conseguenza non sono state fatturate all'assicurata le tariffe ospedaliere,
bensì le prestazioni di cura. La ricorrente afferma che dopo l'uscita
dall'Ospedale __________ necessitava ancora del ricovero ospedaliero e richiede
adesso le prestazioni assicurative ospedaliere per la degenza nella Casa di cura
__________. Ciò non è possibile già per il semplice fatto che non si tratta di
un prestatore di servizi sanitari ai sensi dell'art. 35 cpv. 2 lett. h LAMal.
Per il resto rimandiamo all'argomentazione nel penultimo paragrafo a pagina 2
della nostra decisione su opposizione del 13 dicembre 1999.
…
Per quanto riguarda la necessità del
ricovero ospedaliero, ribadiamo le nostre precedenti argomentazioni. Ciò, tanto
più che la ricorrente richiama i certificati medici noti e non fa valere nuovi
elementi medici. Secondo informazione del nostro medico fiduciario, in base al
certificato d'uscita al decorso postoperativo non presentava complicazioni.
Dopo aver consultato il nostro medico fiduciario, si rileva dalle informazioni
mediche disponibili che dopo l'ospedalizzazione per malattia acuta
nell'Ospedale __________ non c'erano altri fattori atti a giustificare
un'ulteriore degenza stazionaria come, ad esempio, affezioni coadiuvanti
rilevanti, intervento di particolare difficoltà, complicazioni operative,
evidente insufficienza funzionale postoperativa e/o necessità estesa e regolare
di sorveglianza ed assistenza sanitaria. Pertanto egli giunge alla conclusione
che non si rileva la necessità di ricovero ospedaliero per riabilitazione
stazionaria. Pertanto una simile riabilitazione non era appropriata né
economica e con ciò, dal punto di vista medico, l'obbligo di prestazione della
Cassa malati può essere ammesso unicamente per le prestazioni di cura…"
(V pag. 3 e 4)
1.6. Il 10 aprile
2000, il 22 maggio 2000 e il 20 giugno 2000, alla presenza delle parti, sono
stati sentiti come testi le signore __________, impiegate presso l'agenzia di
__________ della __________, e la dott. , medico assistente presso il
reparto di ginecologia dell' al momento della degenza della
ricorrente.
considerato in
diritto
2.1. Secondo quanto disposto
dall'art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a
quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
Alla netta divisione
materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni
complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta netta cesura dei
rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile.
In caso di disaccordo,
dunque, l'assicurato che dispone, oltre che dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, anche di assicurazioni ad essa complementari, deve
avviare due distinti processi: uno avente per oggetto le pretese fondate sulla
LAMal, l'altro avente, invece, per oggetto le pretese fondate sulle
assicurazioni complementari.
Competente a conoscere
entrambe le vertenze è in Ticino, in forza degli art 74 e 75 LCAMal, il TCA.
In concreto,
l’assicurata ha adito lo scrivente TCA con un atto denominato “ricorso/petizione”.
Anche il petitum -
condanna della cassa convenuta all’assunzione dell’integralità dei costi
causati dalla degenza - e dalle motivazioni - contestazioni della qualifica del
caso - si evince che essa reclama prestazioni non soltanto dall’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie ma anche dalle assicurazioni
complementari.
Pertanto, la questione
sottoposta a giudizio verrà esaminata, con due giudizi separati: il presente è
limitato alle pretese derivanti all'assicurata dall'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
La
vertenza fondata sulle assicurazioni complementari verrà decisa separatamente.
2.2. Giusta l’art
25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia e i relativi postumi.
Secondo
quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni
comprendono, in particolare:
-
per la lett. a: gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente,
al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa
di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni
previa prescrizione o indicazione medica;
-
per la lett. b: le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi
diagnostici e terapeutici prescritti dal medico;
-
per la lett. e: la degenza nel reparto comune di un ospedale .
-
per la lett. f: la degenza in un istituto che fornisce prestazioni
semiospedaliere.
2.3. I
presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art.
25ss sono specificati all’art 32 LAMal.
Questo
disposto precisa che “le prestazioni di cui agli art 25-31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche”.
2.4. Gli art 35 -
40 LAMal indicano i fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare a carico
dell’assicurazione obbligatoria.
Per quanto
riguarda le cure stazionarie, l’art 39 precisa che gli stabilimenti e i
rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o
all’attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali)
sono autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria
se:
a)
garantiscono una sufficiente assistenza medica
b)
dispongono del necessario personale specializzato
c)
dispongono di appropriate installazioni mediche e garantiscono una fornitura
adeguata di medicamenti;
d)
corrispondono alla pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero,
approntata da uno o più Cantoni, dopo aver preso in considerazione
adeguatamente gli enti privati;
e)
figurano nell’elenco, compilato dal Cantone e classificante le diverse
categorie di stabilimenti secondo i rispettivi mandati.
Giusta
l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'introduzione
della LAMal, i Cantoni dovevano approntare la pianificazione intesa a coprire
il fabbisogno ospedaliero nonché gli elenchi giusta l'art. 39 LAMal entro il 1°
gennaio 1998.
Finché
non è compilato l’elenco degli ospedali e delle case di cura di cui all’art 39
cpv. 1 lett. e in forza dell’art 101 cpv. 2 LAMal, gli stabilimenti o i loro
reparti ritenuti stabilimenti di cura secondo il diritto previgente continuano
ad essere autorizzati quali fornitori di prestazioni ai sensi del nuovo
diritto.
In questi casi, in forza
dell’art 101 cpv. 2 seconda parte, circa l’obbligo degli assicuratori di
fornire prestazioni e l’ammontare della remunerazione sono applicabili, fino
alla data stabilita dal Consiglio federale, le previgenti convenzioni o
tariffe.
(cfr. , su questo punto,
la decisione incidentale del Dipartimento federale di giustizia e polizia del
3.4.1998 nel ricorso promosso dalla FTAM contro il decreto esecutivo n° 104 del
17.12.1997 del Consiglio di Stato inerente l’elenco degli istituti autorizzati
ad esercitare a carico dell’assicurazione malattia obbligatoria in cui si
legge, al punto 4, in particolare che:
"
..l’art 101 cpv. 2 resta applicabile anche oltre
il 1° gennaio 1998 nella misura in cui entro tale data la lista ospedaliera
non sia ancora stata pubblicata o, come nella fattispecie, non sia ancora
cresciuta in giudicato. Il termine previsto dall’art 2 cpv. 2 dell’Ordinanza é
quindi da considerare come un termine d’ordine e non perentorio...” )
2.5. Nel febbraio
1999 la pianificazione ospedaliera elaborata dal Canton Ticino non era ancora
cresciuta in giudicato.
Pertanto, in
applicazione dell’art 101 cpv. 2 LAMal, gli istituti ritenuti stabilimenti di
cura secondo il diritto previgente erano autorizzati ad esercitare quali
fornitori di prestazioni ai sensi del nuovo diritto.
La
Clinica __________ era un istituto di cura secondo il diritto previgente: sino
alla crescita in giudicato della pianificazione ospedaliera cantonale, essa era
da considerare un fornitore di prestazioni autorizzato ad esercitare a carico
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. STCA
15.9.1997 in re M.M. c. Cassa malati __________).
2.6. Nel suo
allegato ricorsuale, __________ ha invocato il principio della buona fede per
il quale l'amministrazione può essere costretta a concedere ad un amministrato
- in contrasto con il principio della legalità e quello della mutualità - una
prestazione non prevista né dalla legge né dagli statuti di una cassa malati.
La
giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 66 consid 2a e riferimenti; 116 V 298ss) e la
dottrina (cfr. B. Knapp, "Précis de droit administratif", 3è Ed., p.
94ss) hanno enumerato 5 condizioni che devono essere cumulativamente
realizzate per tutelare la buona fede dell'assicurato, nei casi in cui
l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario
alla legge.
Queste
condizioni sono le seguenti:
"1.- l'informazione
deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
Nel
campo dell'assicurazione contro le malattie, è stata ritenuta vincolante un'errata
informazione contenuta negli statuti di cassa malati (cfr. RJAM 1983, pag.
148), l'informazione data dal cassiere di una sezione locale di una Cassa (RAMI
1972, p. 136ss) e quella data dall'impiegata abilitata a fornire informazioni
diverse da quelle contenute nel certificato d'assicurazione, e ciò anche se i
limiti interni della sua competenza risultavano più ristretti di quanto
apparissero all'esterno (RAMI 1989, p. 413);
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti
essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta
l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;
104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un
comportamento che gli è pregiudizievole.
Il destinatario dell'informazione, fidandosi di questa, deve aver preso
disposizioni irreversibili. Tali possono essere i pagamenti che non sono più
ricuperabili. E' tuttavia necessario poter costatare un nesso causale adeguato
tra l'informazione ricevuta e la disposizione presa.
Non può infatti essere protetto l'agire di un assicurato il quale già ha preso
disposizioni prima dell'errata comunicazione o che comunque avrebbe presumibilmente
deciso in tal senso anche senza l'informazione dell'amministrazione (cfr. STFA
1967, pag. 40).
Questa
condizione è realizzata pure allorché l'assicurato, sulla base
dell'indicazione errata, non prende disposizioni che gli avrebbero permesso di
evitare il pregiudizio (cfr. DTF 106 V 72 a proposito della mancata
affiliazione facoltativa all'AVS);
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;
111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante
una modifica dei regolamenti interni di una cassa)."
2.7. Come visto
in initio, l'assicurata ha affermato di avere, prima di lasciare l'__________
per la Clinica __________, chiesto telefonicamente all'agenzia di __________
della __________ se i costi della degenza alla casa di cura sarebbero stati
assunti dalla cassa e di averne ricevuto risposta positiva.
Sentite
quali testi, le impiegate della citata agenzia hanno tutte negato di avere dato
una simile risposta: chi ha escluso categoricamente una tale eventualità, chi
ha affermato che una simile garanzia non è conforme alla prassi normalmente
seguita e chi, non ricordando la telefonata, esclude di essere stata
l'interlocutrice dell'assicurata.
Tuttavia,
l'asserzione della ricorrente è stata confermata dalla deposizione della dott.
__________ che, all'epoca della degenza dell'assicurata, lavorava quale medico
assistente presso il reparto di ginecologia dell'__________.
La
dottoressa ha, infatti, dichiarato quanto segue:
"
… Non ho personalmente assistito alla telefonata
che la signora __________ ha fatto dall'ospedale all'agenzia di __________
della __________. Tuttavia ricordo benissimo che il 16 febbraio 1999 sono
entrata - dopo il colloquio in cui avevamo discusso con la paziente della prosecuzione
delle cure in un altro istituto - nella camera della signora __________ e che
lei mi ha mostrato una rivista femminile sulla cui ultima pagina aveva annotato
le indicazioni che aveva ricevuto da un'impiegata della __________. In
sostanza, la signora aveva scritto sul giornale che l'impiegata della
__________, durante la telefonata che la signora aveva appena fatto, le aveva
detto che occorreva un certificato in cui il medico doveva dire che era
necessaria la degenza per la continuazione delle cure. Ricordo che si era
rimasti intesi che con un certificato di quel contenuto non ci sarebbero stati
problemi per quanto riguarda la copertura delle spese. Ricordo che durante la
stessa giornata ho praticamente ricopiato la frase annotata dalla signora sul certificato.
Preciso che sia io che i miei superiori
- al di la delle modalità della compilazione del certificato - eravamo convinti
che la continuazione delle cure in ambito stazionario fosse necessaria.
Preciso che lo stesso giorno - ancora
in mattinata - ho spedito via fax il certificato alla __________.
A richiesta confermo ancora una volta
che, quando sono rientrata nella sua camera, la signora __________ mi ha detto
di aver parlato con un'impiegata della __________ di __________ e che questa le
aveva detto che, con un certificato in cui il medico attestava la necessità di
prosecuzione delle cure, non ci sarebbero stati problemi per l'assunzione dei
costi. Confermo ancora che la signora mi ha mostrato un settimanale femminile
sulla cui ultima pagina lei aveva annotato quanto dichiarato dall'impiegata
della __________ (e di cui io ho riferito sopra).
…
A domanda confermo ancora una volta che
sia io che i miei superiori eravamo convinti della necessità della prosecuzione
della degenza per la signora. Ho redatto il certificato conformemente alle
indicazioni ricevute dalla signora __________ perché le era stato detto che in
quel modo non ci sarebbero stati problemi. In particolare, non c'era la
necessità - sempre secondo le indicazioni ricevute dalla signora - di indicare
la diagnosi.
Tengo ancora a ribadire che la
continuazione delle cure in ambito stazionario era sicuramente indicata per la
signora __________: ricordo che lei era particolarmente provata fisicamente e
moralmente dall'intervento subito e soprattutto dall'angoscia dovuta al timore
di una malattia tumorale maligna. Questa ipotesi era stata fortunatamente
scartata dall'esame istologico. Tuttavia lo stato della signora non era
migliorato in modo subitaneo alla ricezione della diagnosi. La degenza alla
__________ le ha permesso, oltre che di ricevere le cure necessarie, di
recuperare le forze necessarie ad un suo rientro a domicilio dove, peraltro,
c'era il marito bisognoso di cure.
Mi viene chiesto cosa succede in genere
alle pazienti dopo un intervento di isterectomia quale quello subito dalla
signora __________. Rispondo che dipende dai casi concreti. Per alcuni casi,
dopo 10/15 giorni di degenza, vi è il trasferimento in ospedali meno attrezzati
per la prosecuzione delle cure. In altri è invece possibile il ritorno a
domicilio. In altri ancora la degenza al __________ viene prolungata di alcuni
giorni così da permettere un pieno recupero delle forze.
(XXVIII pag. 2 e 3)
La
testimonianza della dott. __________ ha integralmente confermato la
versione dei fatti fornita sin dall'inizio dalla ricorrente.
Grazie a
questa testimonianza è possibile ritenere accertato che, quando ancora era
degente all', l'assicurata abbia telefonato all'agenzia della
__________ per verificare se i costi della degenza alla __________ che i medici
dell' le avevano prospettato come indicata sarebbero stati coperti
dalla cassa e che, dalla persona con cui ha parlato, abbia ricevuto una
risposta affermativa, condizionata alla sola esistenza di un certificato medico
attestante la necessità di prosecuzione delle cure.
Le
versioni contrarie delle impiegate non bastano a togliere fedefacenza alla
testimonianza della dott. __________: il tempo trascorso e il fatto che per
loro, certamente, la telefonata della signora __________ non rappresentava
nulla di particolare può giustificare una dimenticanza dell'accaduto.
Sempre la dott. __________
ha confermato che l'assicurata ha annotato sull'ultima pagina di una rivista la
risposta ricevuta e non vi sono indizi che inducano a pensare che la signora
__________ abbia trascritto qualcosa di diverso da quanto riferitole
dall'impiegata della __________.
In queste condizioni
occorre ritenere accertato che un'impiegata della cassa malati ha, secondo
quanto poteva e doveva comprendere l'assicurata, garantito a quest'ultima che i
costi della degenza alla __________ sarebbero stati assunti a condizione che il
medico avesse certificato che ulteriori cure erano ancora necessarie.
Ritenuto che le altre
condizioni appaiono manifestamente realizzate - esse non sono nemmeno oggetto
di contestazione - e ritenuto che, secondo costante giurisprudenza vigente
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie e negli altri campi delle
assicurazioni sociali, i rapporti che esistono tra gli interessati sono retti
dal principio della buona fede e che, perciò, gli assicurati devono poter fare
affidamento sulle informazioni ricevute dalle persone che rappresentano le
casse malati nei rapporti con il pubblico, la cassa convenuta va condannata ad
assumere integralmente i costi della degenza della signora __________ alla
Clinica __________ senza che sia necessario verificare se, effettivamente,
erano date le condizioni per poter ammettere il diritto a prestazioni di natura
ospedaliera anche per il periodo successivo alla dimissione dall'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 13.12.99 è annullata e la __________ è condannata ad
erogare, dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le
prestazioni per degenza ospedaliera per il soggiorno di __________ alla Clinica
__________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo
Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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