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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.45
Data decisione, Autorità:
02.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00045
grw/nh
Lugano
2 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di
__________,
contro
la decisione del 9 marzo 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 30.11.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________
(__________e senza attività lucrativa) chiedeva il sussidio per
l'assicurazione contro le malattie per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 9 marzo 2000, l'istanza di revisione presentata
dall'istante.
1.2. __________
ha interposto ricorso contro la citata decisione riproponendo le proprie
richieste e affermando quanto segue:
"
…
-
dal 9 settembre 1999 non lavoro
-
attualmente non percepisco la disoccupazione e nessun altro
reddito.
-
Il sig. __________ non contribuisce al pagamento della mia
assicurazione malati. Il sig. __________ paga attualmente l'affitto e le altre
spese che prima avevamo in comune però non può aggiungere a queste sue spese
anche quella della mia assicurazione malati ed è per questo che chiedo il
sussidio.
Allego alla presente l'estratto del mio conto bancario al
31.12.1999.
… " (I)
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).
2.3. In concreto,
non é contestato che, per il periodo determinante giusta l'art 30 LCAMal, la
ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a Fr 30.119.-, quindi un reddito
superiore al limite fissato dall'art 49 LCAMal e che, pertanto, esclude la
ricorrente dal diritto al sussidio.
2.4. L'art 2 del
D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi
nell'assicurazione sociale malattie 27.10.1999 (con cui è stato modificato
l'art 67 RegLCAm.) prescrive che l'IAS procede autonomamente all'accertamento
del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale
applicabile, in particolare, in caso di persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno 6
mesi di inattività lucrativa (lett. f) e in caso di diminuzione importante del
reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili.
Ritenuto
che - come risulta dagli atti - la ricorrente ha esaurito il diritto
all'indennità di disoccupazione e non esercita alcuna attività lucrativa, l'IAS
ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito in applicazione dei citati
disposti.
Da tali
accertamenti è risultato che l'assicurata, accanto ad una sostanza pari a Fr
4.813.- (valore al 1° gennaio 2000) non dispone di alcun reddito.
Pertanto,
applicabile è l'art. 32 cpv. 1 LCAMal secondo cui , per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: é dato, in questi casi, diritto al sussidio
qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.- (cfr. pure l'art.
51 RegLCAM secondo cui le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a Fr 6.000.- che ritengono di avere diritto al sussidio
devono indicare il reddito di riferimento , cioè, in forza dell'art 59 REgLCAM,
il reddito desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio
determinante della persona o della famiglia da cui dipende per il proprio
sostentamento).
In
concreto, l'assicurata ha indicato - nella richiesta di sussidio - che
__________ provvede "parzialmente e provvisoriamente" al suo
sostentamento.
E'
incontestato che __________ ha un reddito imponibile superiore a Fr 55.000.-:
in queste condizioni, la richiesta di sussidio deve essere respinta.
2.5. Né, infine,
si può ipotizzare, vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS
nell'applicazione di tale disposto, che il caso della ricorrente presenti
particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai
sensi dell'art. 54 ReglcaM: come
ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “il caso di specie non presenta
connotazioni eccezionali tali da far propendere per l'applicazione di altri
mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari" (III) .
In
effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo
scrivente TCA, l'IAS ha comunicato al TCA quanto segue:
" ...
La ratio del disposto qui in discussione è da intravedere nella
concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di
specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:
·
dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
·
non hanno manifestamente una "persona di
riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam)
a cui far capo;
·
non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
·
dispongono comunque di entrate proprie assai
prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone
sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese
si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio
assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia
di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII,
inc. __________)
La
ricorrente non rientra in questa casistica.
L'intervento
dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso,
dunque, non si giustifica.
2.6. Pertanto, in
applicazione dell'art. art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del
diritto al sussidio é la persona da cui l'istante dipende per il proprio
mantenimento: il sussidio deve, perciò, esserle negato visto che il reddito
della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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