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Numero d'incarto:
36.2000.133
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00133
mm/IR
Lugano
6 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 9 ottobre 2000 emanata
da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, - nel
corso degli anni 1995-1996, la famiglia di
__________ era assicurata contro le malattie presso la __________, beneficiando
e dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e di una
copertura complementare;
-
in data 15 gennaio 1997, __________ ha riconosciuto
essere debitore, nei confronti della __________, di un importo pari a fr.
7'271.60, corrispondente a premi e partecipazioni ai costi arretrati, e si è,
altresì, impegnato a saldare il suddetto debito in rate mensili di fr. 250.--
ciascuna, a far tempo dal 1° gennaio 1997 (cfr. doc. _);
-
in data
1° aprile 2000, l'assicuratore malattie - visto il mancato rispetto della
summenzionata convenzione - ha fatto intimare all'assicurato un precetto
esecutivo per un importo di fr. 3'871.90 (fr. 3'771.90 relativi a premi e
partecipazioni ai costi ancora scoperti + fr. 100.-- di spese amministrative -
cfr. doc. _).
__________,
da parte sua, si è opposto alla citata ingiunzione di pagamento;
-
con
decisione formale 10 maggio 2000 (doc. _) - confermata, successivamente, il 9
ottobre 2000 (doc. _) - la Cassa malati ha rigettato l'opposizione interposta
al PE;
-
con
tempestivo ricorso 6 novembre 2000, __________ ha chiesto che gli venga
concessa la possibilità di saldare il proprio debito nei confronti della
__________ mediante rate mensili di fr. 200.-- a decorrere dal 1° dicembre
L'insorgente
ha, altresì, fatto presente di non aver potuto rispettare pienamente gli
accordi presi, in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui si è trovato
nel passato (cfr. I);
- la
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III);
considerato che, - in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99);
-
l'assicurazione
contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che é
stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo art. 102
cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a decorrere
dalla sua entrata in vigore;
-
giusta
l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono rette dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
L’art. 102 cpv. 2 LAMal recita che le disposizioni delle casse in materia di
prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all’articolo 34
capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere
adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore
della presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal
previgente diritto sino all’effettuazione dell’adeguamento;
-
trattandosi
dei premi, rispettivamente delle partecipazioni ai costi, afferenti all’assicurazione
di base, il caso di specie deve, dunque, essere esaminato, in parte,
secondo la LAMI e, in parte, conformemente alla LAMal.
Per quel
che riguarda le assicurazioni complementari, questa Corte ha già avuto
modo d'appurare, nell'ambito di altre procedure ricorsuali (cfr., ad esempio,
inc. n. 36.97.00178), che la __________ non aveva, nel 1996, effettuato
l'adeguamento previsto dall'art. 102 LAMal: alla fattispecie, secondo quanto
suesposto, è, pertanto, ancora applicabile la LAMI;
-
sia ai
sensi dell'art. 6bis LAMI che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al
pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (cfr. STFA 30.6.1998 in re
M. e P. c. C.M.H., inedita);
-
l'affiliazione
di __________ e dei suoi familiari all'assicuratore
malattie convenuto, durante il periodo qui in discussione, non è affatto
oggetto di contestazione;
-
d'altro
canto, l'insorgente medesimo ha espressamente riconosciuto essere a tutt'oggi
debitore nei confronti della __________, di un
importo di fr. 3'871.90, ossia esattamente dell'importo posto in
esecuzione (cfr. I, p. 1: "Dal debito iniziale di Frs. 7'271.60 all'attuale
scoperto di Frs. 3'871.90 (spese di Frs. 100.-- incluse), ho versati alla
__________ Frs. 3'500.--, …" - cfr., pure, doc. _; un versamento mensile
di Frs. 200.-- a decorrere dal 01.12.2000 sino all'estinzione del
debito");
-
con il
proprio gravame, l'assicurato si è limitato a chiedere che gli venga concessa
la possibilità d'estinguere il proprio debito attraverso il pagamento di rate
mensili di fr. 200.-- ciascuna, argomentando con difficoltà economiche;
-
le
difficoltà finanziarie in cui il ricorrente verserebbe non modificano il suo
obbligo al pagamento delle quote sociali (cfr. STCA 20.4.1994 in re T. non
pubblicata; 26.1.1995 in re T. non pubblicata; 20.3.1995 in re T. non
pubblicata).
È
all'amministrazione della cassa malati convenuta che
__________ potrà, semmai, nuovamente chiedere l'accordo ad un'estinzione
rateale del suo debito residuo;
-
per
quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte
dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 =
DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P.E., con una
decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora
abbia iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima
aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in
tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80
LEF;
-
alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione 9 ottobre
2000 della __________ merita tutela. Di conseguenza, il rigetto
dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UEF di __________, é
confermato per l’importo di fr. 3'871.90.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
Di
conseguenza, il rigetto dell’opposizione interposta al P.E. n. __________
dell’UEF di __________, é confermato per l’importo di fr. 3'871.90.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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