AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2000.119
Data decisione, Autorità:
16.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00119
IR/nh
Lugano
16 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 29 agosto 2000 emanata
da
__________,
__________,
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 29 agosto 2000, la __________ ha ribadito la sua
precedente decisione 7 maggio 1999 confermando la pronuncia del rigetto
dell’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n° __________
dell’UEF di __________ limitatamente all’importo di fr. 2'982,80
(corrispondenti ai premi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 cui
sono stati aggiunti fr. 20.- per la diffida.
1.2. __________,
rappr. dall’avv. __________, ha impugnato tale decisione con ricorso 18 ottobre
2000 (I).
1.3. In risposta
la __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto (recte: dichiarato
irricevibile) per intempestività (V).
1.4. Il 24
novembre 2000 l’avv. __________ ha prodotto il formulario per la domanda di
ricerca postale relativo all’invio raccomandato della decisione impugnata (VII
e VIIbis). La __________ ha preso posizione in merito il 30.11.2000.
Il
ricorrente si è rivolto, il 7 dicembre 2000, a questo TCA ribadendo la
tempestività dell'impugnativa (XI) ed il 19 dicembre ha prodotto attestazione
della resistente relativa alla fine del rapporto assicurativo di __________
nonché estratto della sentenza 25 maggio 1999 di questo TCA, inc. __________.
__________ ha pure presentato la fotocopia di una pagina di una sentenza TFA 15
settembre 2000.
La Cassa
ha preso posizione il 3 gennaio 2001 (XIV) e __________ si è ulteriormente
espresso il 22 gennaio 2001 (XVII). In tale atto il ricorrente ha indicato di
avere:
"
delegato l'Ufficio postale di __________ di
trattenere tutta la corrispondenza in arrivo a suo nome, durante la sua
assenza, delegando inoltre il citato Ufficio postale ad avvisare il mittente di
eventuali atti raccomandati o altro con un termine di consegna.
Con ricezione della raccomandata della
__________, l'Ufficio postale di __________ ha inviato alla Cassa malati una
cartolina d'avviso dove spiegava che la loro raccomandata non poteva
in quel momento essere recapitata al destinatario e di conseguenza decidere se
ritirarla o farla rimanere in giacenza sino alla regolare notifica
dell'interessato.
La __________ ha deciso di far rimanere in
giacenza la citata raccomandata, che è poi stata notificata al signor
__________ in data 22 settembre 2000."
Con
scritto 20 febbraio 2001 il giudice delegato del TCA ha chiesto al ricorrente
di volere produrre attestazione dell'ufficio posta di __________ tendente a
chiarire se:
"
per il ritiro dell'invio raccomandato 29
agosto 2000 della __________ recante il numero __________ ed impostato alle ore
17°° all'Ufficio postale di __________ (busta C5), è stato o meno stilato
un invito di ritiro e se lo stesso è stato posto nella cassetta delle lettere
del sig. __________, rispettivamente dove è stato depositato e rispettivamente
a chi è stato consegnato.
Appare inoltre di rilievo sapere quali
disposizioni ha dato il sig. __________ alla Posta, ossia se ha chiesto di
trattenere la posta e, se sì, fino a quando nel corso del periodo d'interesse
(l'invio impostato il 29 agosto 2000 risulta essere stato ritirato all'Ufficio
postale di __________ il 22 settembre 2000), o se ha chiesto altri servizi,
rispettivamente ancora è importante sapere se il sig. __________ è detentore o
fa capo ad una casella postale dove gli invii gli sono recapitati." (XX)
Il
patrocinatore di __________ ha quindi prodotto, il 6 marzo 2001 una lettera del
responsabile della Posta di __________ in cui si attesta che:
"
La lettera raccomandata N° __________
indirizzata al sig. __________ mi è pervenuta il 30 agosto 2000. Come da ordine
rilasciato dallo stesso il 30.3.2000 per un periodo indeterminato, tutta la sua
corrispondenza è deviata al Fermo Posta di __________. L'avviso per il ritiro è
stato depositato il 30.8.2000 nella casella del Fermo Posta. Lo stesso giorno abbiamo
pure inviato alla __________ un avviso informandola che l'invio in oggetto
sarebbe potuto rimanere in giacenza oltre i sette giorni previsti. La lettera
raccomandata è poi stata ritirata personalmente dal sig. __________ il
22.9.2000." (XI/I)
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta l’art
86 cpv. 1 LAMal, le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso
di diritto amministrativo che va interposto al Tribunale delle assicurazioni
designato dal Cantone entro 30 giorni dalla notifica della decisione su
opposizione.
Gli atti giudiziari devono
pervenire alla giurisdizione competente o essere stati consegnati ad un ufficio
postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine (SJ 1997 Nr 2 46ss).
Trascorso
infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata.
Il
termine di 30 giorni previsto dall’art 86 LAMal inizia a decorrere, secondo i
principi generali del diritto, dal giorno seguente la notifica della decisione
su opposizione (cfr. art 20 cpv. 1 LPA).
La
decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella
sfera di dominio del destinatario.
Irrilevante
é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto
la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo
contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che
necessita una ricezione e non di un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286;
Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63;
RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2).
2.3. Secondo la
giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe
all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
pag. 61).
Nel caso
in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel
dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella
dell'assicurato (DTF 103 V 66).
Infatti
se l'amministrazione vuole assicurarsi che la decisione pervenga al
destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17
agosto 1993 in re G.G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-
sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284).
2.4. In concreto,
risulta dalla ricerca postale effettuata dalla cassa convenuta (doc. _) che la
decisione è stata inviata con lettera raccomandata impostata a __________ il 29.8.2000
ed è giunta all’Ufficio postale di __________ il 30.8.2000.
L’invio
non ha potuto essere consegnato al destinatario nei giorni successivi poiché:
"
Da der Empfänger einen Auftrag “Post
zurückbehalten” gemacht hatte, konnte der Brief erst am 22.9.00 zugestellt
werden “ (doc. _)
Gli
accertamenti esperiti da questo TCA hanno comunque permesso di accertare da un
lato che, visto il contenzioso aperto con la Cassa resistente, il ricorrente
doveva attendersi una decisione su opposizione della __________. E' stato pure
accertato che ben dal 30 marzo 2000, come alla dichiarazione del responsabile
dell'ufficio postale di __________ (XXI/1), __________ aveva dato ordine di
trattenere la corrispondenza, e ciò per un periodo indeterminato.
Visto
l'ordine impartito all'ufficio postale da __________, per l'invio raccomandato
in questione (Raccomandata __________ imbucata dalla resistente) è stato
allestito l'avviso per il ritiro che, il 30 agosto 2000, è stato depositato
nella casella Fermo Posta del ricorrente.
Secondo
costante giurisprudenza, in caso di invio raccomandato, una decisione è
reputata notificata al suo destinatario (o ad una delle persone indicate
all’art. 147 lett. b dell'Ordinanza 1.9.1967 del Consiglio federale relativa
alla Legge sul servizio postale) nel momento della consegna effettiva oppure,
se l’invio non è ritirato, l’ultimo dei 7 giorni in cui esso rimane depositato
presso l’ufficio postale. Il reclamante fa valere che la prova dell’avvenuto
deposito di un avviso di ritiro della raccomandata nella sua cassetta della
posta non sarebbe stato portato. Egli si fonda sulla DTF 116 III 59. Gli
accertamenti svolti da questo Tribunale, proprio per il tramite del
patrocinatore del ricorrente (XXI), dimostrano proprio il contrario. L’invio raccomandato
in discussione è pervenuto all’Ufficio postale di __________. Visti gli ordini
impartiti da __________ un avviso di ritiro della raccomandata è stato deviato
nella casella postale fermo posta cui il ricorrente aveva pieno accesso (cfr.
DTF 123 III 492). Dovendosi attendere la decisione in discussione, da lui
provocata, ed avendo __________ dato ordine per tempo indeterminato di
trattenere la sua corrispondenza presso l’Ufficio postale, egli è mal venuto ad
invocare la tempestività del gravame.
In
concreto, occorre, dunque, considerare la decisione impugnata come notificata
al suo destinatario al più tardi l’8 settembre 2000: il termine posto dall'art
86 cpv. 1 LAMal ha iniziato a decorrere il 9 settembre 2000, irrilevante
essendo al riguardo il fatto che l'interessato abbia o meno, a quel momento,
preso conoscenza del contenuto della decisione (Pratique VSI 1993 p. 115
consid. 4b, DTF 113 Ib 297 consid. 2a; DTF 109 Ia 18 consid. 4; 103 V 65
consid. 1b = RCC 1978 p. 61; Gossweiler, Die Verfügung in Schweizerischen Sozialversiche-
rungsrecht, Tesi Berna 1983, p. 152; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, n. 84 B Ia, p. 280).
Pertanto,
l'ultimo termine utile per la consegna alla posta del ricorso contro tale
decisione era il 9 ottobre 2000: il ricorso ora sub judice è, dunque,
manifestamente tardivo.
2.5. Ci si deve
ancora chiedere se l'assicurato poteva invocare validi motivi a giustificazione
del ritardo nella presentazione del ricorso.
Analogamente
a quanto stabilito dall'art 97 cpv. 2 LAINF (cfr. RAMI 1997 pag. 294 e seg.
consid 3a; A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, pag. 162) , può
essere accordata la restituzione del termine inosservato se il richiedente é
stato senza sua colpa impedito d'agire entro il giorno stabilito (cfr. anche
art 137, 139 CPC e 12 LPAmm).
La
motivata domanda di restituzione deve essere presentata entro 10 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e entro lo stesso termine dev'essere compiuto
l'atto omesso.
In
concreto, l'assicurato ha genericamente affermato di non avere potuto ritirare
la posta perché “assente all’estero”.
Una
simile circostanza non è, per costante giurisprudenza, sufficiente a fondare
la restituzione dei termini (cfr. M. Borghi e G. Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, CFPG, pag. 60e giurisprudenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
in quanto tardivo, é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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