AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.75
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00075
grw/nh
Lugano
3
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 aprile 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurata
contro le malattie nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie presso la __________.
Essendo l'assicurata in
mora nel pagamento dei premi, la cassa ha avviato nei suoi confronti una
procedura esecutiva tendente all'incasso di fr. 3.762, 89 corrispondenti ai
premi per i mesi novembre e dicembre 1996, per l'anno 1997 e diverse
partecipazioni ai costi.
L'escussa ha interposto
opposizione al P.E. no __________ notificatole il 5.5.1998 dall'UE di
__________.
La cassa, con decisione
formale 15.12.1998 ha rigettato tale opposizione.
1.2. Con petizione (recte:
ricorso) 16.4.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA affermando quanto
segue:
" In riferimento al precetto
esecutivo __________ con il quale la Cassa malati __________ mi ha chiesto il
versamento dell'importo di fr. 3'762.80, chiedo al Lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni di restituzione del termine di opposizione contro la
decisione 15.12.1998.
Infatti la lettera
del 15.12.1998 con la quale mi viene rigettata l'opposizione al precetto
esecutivo, non mi è mai stata recapitata.
Chiedo quindi che
mi venga assegnata un nuovo termine di 30 giorni per fare opposizione alla
decisione 15.12.1998." (I)
1.3. La __________, con risposta
10 maggio 1999, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui
diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. Giusta l'art 86 LAMal,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal
senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'interessato può adire il TCA mediante ricorso
soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi
dell'art 85 LAMal.
L'opposizione é una via di
diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr,
per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss) e, in assenza di
disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli art
80 e seg LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore anche se le
vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non
era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., p. 52).
In concreto, la questione
che __________ ha sottoposto allo scrivente TCA non ha fatto oggetto nè di una
decisione formale nè di una decisione su opposizione: il ricorso presentato
deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
L'atto con cui
l'assicurata afferma di non avere mai ricevuto la decisione formale con cui la
cassa convenuta ha rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata al P.E.
no __________ notificatole il 5.5.1998 dall'UE di __________ e, pertanto, chiede
l'assegnazione di un nuovo termine per ricorrere contro di essa va inviato alla
__________ che su di esso si dovrà esprimere con una decisione formale e,
eventualmente, con una decisione su opposizione.
Soltanto contro questa
eventuale decisione su opposizione l'interessata potrà, se del caso, adire lo
scrivente TCA.
Parimenti irricevibili
sono le altre questioni sollevate dall'assicurata (III e VII) ritenuto che
nemmeno su di esse la cassa si è pronunciata con una decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati
alla __________ affinché proceda secondo quanto indicato nei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster