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Numero d'incarto:
36.1999.65
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00065
grw/nh
Lugano
3
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 29 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 4 marzo 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, disoccupata, ha
percepito le indennità di disoccupazione dalla ______________.
Il termine quadro
ha avuto inizio il 23.1.1997 e fine il 22.1.1999.
1.2. Il 17.1.1998 l’assicurata è
stata dichiarata inabile al lavoro dal dott. __________.
Il __________ ha versato
le indennità assicurate al 100% dal 18.2.1998 al 15 aprile 1998 e al 50% dal
16 aprile 1998 al 22 gennaio 1999.
1.3. Il 23.1.1999 la
______________ ha aperto un nuovo termine quadro con un grado di idoneità al
collocamento del 50% e un'indennità di disoccupazione di fr. 59,10.
1.4. Il __________, con decisione
formale 17.12.1998 confermata con decisione su opposizione 4.3.1999, ha
comunicato all’assicurata che il versamento delle prestazioni sarebbe cessato
al 22.1.1999:
" In data 22 gennaio 1999 è
scaduto il suo termine quadro nell'ambito della disoccupazione,
conseguentemente, in base all'art. __________ __________ __________, le nostre
prestazioni sono terminate.
La Cassa di
disoccupazione __________ a partire dal 23 gennaio 1999 le ha potuto riaprire
un nuovo termine quadro con un grado di idoneità al collocamento pari al 50%,
con una indennità assicurata di fr. 59.10 al giorno.
In base alle
__________ l'assicurato non può trarre nessun guadagno dalla copertura, pertanto
a partire dal 23 gennaio 1999 l'indennità assicurata presso l'assicurazione
__________ è del 50% ossia fr. 59.10 al giorno.
L'assicurazione
__________ nel nuovo periodo quadro potrà erogare prestazioni solo qualora il
suo grado di inabilità al lavoro sarà del 100%." (doc A1)
1.5. Con ricorso 29 marzo 1999
__________ ha adito lo scrivente TCA chiedendo la condanna del __________ a
proseguire nel versamento delle prestazioni rilevando quanto segue:
" Mi rivolgo a voi in quanto
non mi sembra corretta la decisione presa dalla __________ nel mio caso e vi
espongo brevemente i fatti.
·
Il 19.1.98 sono stata ricoverata alla clinica __________ per un
intervento chirurgico, si trattava dell'asportazione di un fibroma ed è stata
necessaria l'asportazione dell'utero.
·
L'intervento ha avuto delle complicazioni e a seguito di ciò sono
stata incapace al lavoro al 100%, fino al 15.4.98.
·
Dal 16.04.98 ho ripreso l'attività al 50% e tuttora mi trovo in
questa situazione di parziale incapacità lavorativa (50% incapacità lavorativa).
La __________ nel
periodo sopraccitato è subentrata alla Cassa di disoccupazione nel pagamento
delle indennità.
Con mia sorpresa ho
però ricevuto una lettera il 17.12.98 nella quale mi si diceva che le
prestazioni terminavano in quanto terminava il termine quadro il 22 gennaio 99.
Non d'accordo con
questa decisione ho scritto in data 5.2.99 una lettera, alla quale però mi è
stato risposto il 4.3.99 in modo definitivo comunicandomi che le prestazioni
non vengono più erogate poiché la mia incapacità lavorativa è solo al 50%.
Se la __________
avesse ragione mi sembrerebbe veramente una cosa ingiusta che a una persona che
a seguito di una malattia non riesce a lavorare vengano tolte le prestazioni e
deve vivere con la metà di quanto aveva lavorando.
Nella lettera del 4
marzo la __________ scrive che secondo l'art. 13 cpv. 2 l'assicurato non può
tratte nessun guadagno dalla copertura. Ma quale maggior guadagno mi chiedo ???
Se lavoro solo al
50% guadagno il 50% rispetto a prima e l'altro 50% dovrebbe appunto coprirlo
l'assicurazione malattia collettiva... " (I)
1.6. Il __________, con risposta
14.4.1999, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo,
per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. E' principio
giurisprudenziale consolidato (RAMI 1975, 67ss; 1976, p. 169; 1984, p. 92ss,
consid. 4b e c; P-Y Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale, p. 414) che
il diritto alle prestazioni é legato all'affiliazione.
Esso inizia, in linea di
principio, con l'inizio di tale legame e termina, salvo disposizione statutaria
contraria, con la fine del legame societario - e ciò anche se l'origine della
necessità di un intervento terapeutico può essere fatta risalire ad un evento
verificatosi quando tale legame ancora sussisteva (RAMI cit.) o se ancora
sussiste un caso di incapacità lavorativa.
2.3. L'assicurazione indennità
giornaliera é un'assicurazione facoltativa (art 67 LAMal).
Il Titolo terzo della
LAMal - che regolamenta l'assicurazione sociale contro le malattie dal 1.1.1996
- non contiene disposizioni sull'inizio e la fine dell'affiliazione. Gli
assicuratori possono, perciò, d'intesa con gli stipulanti, regolamentare tale
questione.
In concreto, l'assicurata
é affiliata al __________ - consorzio di assicuratori malattia che comprende la
__________, la __________ e la __________ - per il tramite del contratto d'assicurazione
collettiva stipulato dallo Stato e Repubblica del Canton Ticino per
l'assicurazione dei disoccupati totali o parziali residenti nel Cantone contro
i rischi di perdita di guadagno quando le casse di disoccupazione non sono più
tenute a versare le indennità di disoccupazione in seguito a malattia,
maternità e infortunio sulla base dell'art 28 LADI (cfr doc 8 e art 1 delle
Condizioni generali di assicurazione valide per il contratto d'assicurazione
collettiva indennità giornaliera in favore dei disoccupati del Cantone Ticino,
in seguito: CGA).
L'art 5 del Contratto
stipulato dallo Stato del Canton Ticino con il __________ prevede che
l'affiliazione avviene d'ufficio per tutti i disoccupati che non possono
comprovare, nel termine di 5 giorni dall'iscrizione alla Cassa di
disoccupazione, di avere stipulato una copertura pari o superiore all'ammontare
dell'indennità netta di disoccupazione e ciò da almeno 6 mesi presso un
assicuratore malattia riconosciuto.
Il cpv 2 di detto articolo
precisa, poi, che il dettaglio delle modalità d'applicazione é fissato nelle
Condizioni generali d'assicurazione.
Al proposito, l'art 4 CGA
precisa che sono automaticamente assicurati tutti i disoccupati annunciati
dagli uffici regionali di collocamento.
In
forza dell’art 8 CGA, l’indennità assicurata collettivamente corrisponde al
100% dell’indennità lorda di disoccupazione dopo deduzione dei contributi
AVS/AI/IPG.
L'art 5 CGA definisce
l'inizio e la fine dell'assicurazione nei seguenti termini:
" 1 L'assicurazione
ha inizio il giorno indicato dall'Ufficio regionale di collocamento (URC) o
dall'Ufficio cantonale del lavoro (UCL) nell'annuncio alla __________.
2 Essa
ha termine:
alla ripresa dell'attività lavorativa
all'esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione o a
quelle straordinarie di diritto cantonale
all'esaurimento del diritto alle prestazioni
quando nasce il diritto alla rendita di vecchiaia AVS o a quella
intera AI; in questo caso viene applicato l'art. 10 cpv. 4."
In
forza dell’art 10 CGA, le prestazioni sono versate fino alla ripresa della
capacità lavorativa, rispettivamente fino all'esaurimento del diritto alle
indennità di disoccupazione nell’ambito di un periodo quadro, al massimo
comunque per 400 giorni calcolati secondo la LADI durante un periodo di 900
giorni consecutivi.
Se
l’inabilità al lavoro è pari almeno al 50%, i rispettivi giorni contano
interamente ai fini del calcolo della durata.
2.4. In concreto, non è contestato
che il primo termine quadro per il diritto a prestazioni dell’assicurata andava
dal 23.1.1997 al 22.1.1999 (cfr doc 1).
Nell’ambito
di questo termine quadro l’indennità assicurata ammontava a fr. 118,20.
Esaurito
tale termine quadro, l’indennità assicurata dal __________ si è modificata in
forza dell’avvenuta modifica dell’indennità assicurata in ambito AD che, nel
nuovo termine quadro (23.1.1999 -30.4.2000), è stata definita in fr. 59,10
(doc B).
L’indennità
assicurata dal __________ nell’ambito del nuovo termine quadro viene versata
interamente all’assicurata dalla __________.
Visto
il contenuto del contratto assicurativo, la parziale incapacità al lavoro non
crea all’assicurata alcuna perdita di guadagno indennizzabile dal __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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