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Numero d'incarto:
36.1999.6
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00006
mm
Lugano
6
settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di
contro
la decisione del 17 dicembre 1998 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 novembre 1998,
__________ ha chiesto il sussidio per l’assicurazione malattia per gli anni
1995, 1996 e 1997.
Le sue istanze sono state
respinte il 30 novembre 1998 (doc. 2).
Uguale sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione (doc. 4).
1.2. Avverso la succitata
decisione su reclamo, __________ si é aggravato, con atto di ricorso 15 gennaio
1999, innanzi a questo TCA, chiedendo che gli vengano concessi “... in linea
di massima i sussidi per l’anno 1997” (I).
Questi gli argomenti
sviluppati dall’insorgente a supporto della sua pretesa ricorsuale:
" Allo spettabile Ufficio del
tribunale Cantonale delle Assicurazioni, si inoltra la seguente istanza per
domanda di sussidi cassa malattia per gli anni 1995/96/97. In data 4 novembre
1998 era stata fatta presso l’ufficio delle assicurazioni sociali domanda di
sussidi arretrati per cassa malattia inerente gli anni 1995/96/97.
La domanda fu fatta
su consiglio del rappresentante cassa malattia Supra, il quale asseriva che
esisteva la possibilità per aiuti ritardatari. Si tiene a precisare che
all’inizio dell’anno 1995 fui in disoccupazione percependo una quota salariale
quale disoccupato in stato di crisi.
Purtroppo la
situazione si protrae saltuariamente da alcuni anni e a tutt’oggi non ho
trovato un lavoro fisso, malgrado la mia buona volontà.
Questa situazione
mi ha portato ad un ritardo nel pagamento delle quote cassa malattia e la prova
di tale situazione é della tassazione basata su incasso 1995/96 per la
tassazione 1997/98.
A questo punto il 4
novembre 1998 inoltravo domanda di sussidio arretrato per gli anni sopracitati
presso l’Ufficio competente assicurazioni malattia.
Tengo a precisare
che per l’anno 1998 mi fu accordato questo sussidio.
In data 30 novembre
1998 detto ufficio risolveva negativamente la mia domanda” (I).
1.3. L’ICAS, in risposta, ha
postulato la reiezione del gravame, facendo valere, in particolare, quanto
segue:
"
Si tratta di un caso in cui
vengono richiesti i sussidi retroattivi per gli anni 1995, 1996 e 1997.
Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di
specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 e 56 LCAMal.
A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto
deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all’art. 55 cpv. 3 LCAMal.
In effetti, dallo scritto 13.11.1998 della parte
ricorrente (doc. A4), risulta in modo pacifico la negligenza della stessa
nell’inoltro dell’istanza del sussidio.
La scrivente parte convenuta ha modo di ribadire
quanto segue:
·
le tassazioni utili al fine di
decidere in margine al sussidio per gli anni 1995 e 1996 sono state intimate
all’assicurato in data 9.12.1996.
·
Ciò sta ad indicare che l’istanza
di sussidio é stata inoltrata quasi due anni dopo (4.11.1998) che l’interessato
é giunto a conoscenza delle notifiche fiscali utili;
·
per il sussidio 1997 alla parte
qui ricorrente é stato regolarmente inviato il modulo per l’istanza, che
tuttavia la stessa ha omesso di inoltrare all’Ufficio dell’assicurazione
malattia del Cantone Ticino.
La modalità di concessione del sussidio previa istanza
individuale da parte dell’assicurato é stata introdotta nel Cantone Ticino a
partire dal 1°.01.1994.
Si può dunque legittimamente ritenere che alla fine
del 1996 - periodo nel quale il ricorrente ha ricevuto, come detto, la notifica
fiscale utile - ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza
delle particolarità legate alle pratiche di specie.
Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari
alla portata di tutti.
L’Autorità cantonale procede del resto ad una costante
informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi
cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e
specifiche a singole richieste di utenti.
Osservato quanto sopra, si può legittimamente ritenere
che almeno al momento della ricezione del modulo d’istanza per il sussidio 1997
il ricorrente poteva rendersi conto della possibilità di ottenere anche
eventuali sovvenzioni arretrate.
A quel momento si poteva come minimo pretendere questo
atto di accertamento complementare da parte dello stesso interessato.
Ciò che non é avvenuto.
La ratio della LCAMal é, al riguardo, di
evidenza meridiana: senza che alla radice di un’istanza di sussidio tardiva vi
siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o
umanamente - comprensibili (stati di malattia, residenza all’estero, dimostrata
incapacità di gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana
...), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi
amministrativi preposti” (IV).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della vertenza é
circoscritto alla questione di sapere se l’ICAS ha o meno correttamente negato
a __________ il diritto di beneficiare del sussidio retroattivo per gli
anni 1995, 1996 e 1997.
2.3. Ai sensi dell’art. 40 Legge
cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal) - legge entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (cfr. art. 86) - il
sussidio é corrisposto tramite presentazione di un’istanza scritta. Il cpv. 2
prevede che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza
e il contenuto della stessa.
Giusta l’art. 44
Regolamento della legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattia del 18 maggio 1994 (RegLCAM) - disposizione regolamentaria a tutt’oggi
applicabile grazie al rinvio di cui all’art. 84 LCAMal - l’istanza di sussidio
avviene per mezzo dei moduli ufficiali (cpv. 1). I moduli ufficiali sono
recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la
Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L’istanza deve essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Secondo l’art. 45 RegLCAM
- anch’esso applicabile via l’art. 84 LCAMal - i termini di presentazione
dell’istanza sono, di regola, i seguenti:
a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza é presentata nel corso dell’anno
che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati
tassati alla fonte l’istanza é presentata nel corso dell’anno medesimo per
il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati
che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza
nel corso nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il
sussidio;
d) gli assicurati
che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito
(tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per
le situazione di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel
diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno
stesso.
Il cpv. 2 della suddetta
disposizione prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l’ICAS
può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per
l’inoltro della richiesta.
Gli artt. 53 a 56 LCAMal
disciplinano, da parte loro, la questione del diritto al sussidio retroattivo.
Conformemente al cpv. 1
dell’art. 53, il diritto al beneficio del sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall’anno in cui tale diritto si verifica.
L’art. 54 LCAMal recita
che il sussidio retroattivo é oggetto di richiesta scritta da parte
dell’assicurato all’istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta
deve specificare le motivazioni del ritardo.
Giusta l’art. 55, il
Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo
(cpv. 1).
Le stesse sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (cpv. 2).
La negligenza nell’inoltro
dell’istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non é
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (cpv. 3).
L’art. 56 regola, infine,
un aspetto di diritto intertemporale: i sussidi retroattivi rispetto
all’entrata in vigore della presente legge sono calcolati secondo il diritto
previgente. Sono tuttavia applicabili i termini di perenzione definiti dalla
presente legge.
2.3. In concreto, dalle tavole
processuali emerge che l’assicurato ha chiesto d’esser posto al beneficio del
sussidio dell’assicurazione malattie per gli anni 1995, 1996 e 1997, soltanto
in data 2 novembre 1998.
Conformemente al succitato
art. 45 cpv. 1 lett. a RegLCAM (a tutt’oggi applicabile grazie al rinvio
dell’art. 84 LCAMal) - per gli assicurati tassati in via ordinaria - l’istanza
di sussidio va presentata, di regola, nel corso dell’anno che precede la
corresponsione del sussidio.
__________ - tassato in
via ordinaria (cfr. doc. A7 e A8) - avrebbe, dunque, dovuto presentare istanza,
nel 1994 per ottenere il sussidio 1995, nel 1995 per ottenere il
sussidio 1996, rispettivamente, nel 1996 per ottenere il sussidio 1997.
D’altra parte,
l’assicurato, trattandosi del sussidio per il 1998, ha correttamente presentato
la sua istanza nel corso del 1997, così come risulta dalla decisione formale 31
ottobre 1997 dell’ICAS (cfr. doc. A6).
Non vi é dubbio alcuno che
ci si trova qui confrontati a sussidi che sono stati richiesti nella forma retroattiva
- nel 1998 per gli anni 1995, 1996 e 1997 - ragione per cui tornano applicabili
gli artt. 52 a 56 LCAMal (rispettivamente - per quel che riguarda il sussidio
1995 - l’art. 45 cpv. 2 RegLCAM, il cui tenore é, comunque, sostanzialmente
analogo a quello di cui all’art. 55 LCAMal), aspetto quest’ultimo che, del
resto, trova concordi ambedue le parti (cfr. I e IV, p. 2).
In casu -
trovandosi abbondantemente entro il termine di cinque anni - il diritto di
chiedere il sussidio retroattivo non può certo essere ritenuto perento ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LCAMal.
Se ne deduce, quindi, che
il caso di specie dev’essere vagliato alla luce del disposto dell’art. 55
LCAMal. In particolare, lo scrivente TCA dovrà valutare se il ritardo nella
presentazione delle istanze di sussidio, appaia o meno giustificato da
“motivazioni particolari e fondate”, tenuto conto che il cpv. 3 della succitata
disposizione precisa - tutto sommato inutilmente - che la negligenza non
rappresenta “... un motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva”.
__________, nel ricorso 15
gennaio 1999, non ha addotto il benché minimo motivo suscettibile di
giustificare il ritardo nell’inoltro delle diverse istanze di sussidio. Egli ha
semplicemente fatto stato di una difficile situazione finanziaria che gli
avrebbe impedito di pagare regolarmente i premi alla propria Cassa malati.
Interrogato al riguardo
dall’ICAS, l’assicurato, in data 13 novembre 1998, aveva, ciò nondimeno,
affermato d’aver “... solo ora richiesto il sussidio per gli anni 1995-1996-1997,
perché prima non eravamo al corrente ed in seguito parlando con la
nostra Agenzia della Cassa malati __________, ci hanno indicato la possibilità
di richiedere i sussidi per gli anni arretrati, ...” (doc. 1 - la
sottolineatura é del redattore).
Da quanto precede,
traspare che all’origine del ritardo é vi stata, principalmente, l’ignoranza
dell’insorgente in merito al diritto al sussidio ed alla relativa procedura
prevista dalla legislazione cantonale.
In risposta di causa,
l’autorità amministrativa ha fermamente negato l’esistenza di validi motivi
atti a giustificare la concessione dei pretesi sussidi retroattivi. A mente
dell’ICAS - al più tardi al momento in cui il ricorrente ha ricevuto il modulo
ufficiale riguardante il sussidio 1997 (verosimilmente nel corso degli ultimi
mesi del 1996) - egli “... poteva rendersi conto della possibilità di ottenere
anche eventuali sovvenzioni arretrate. A quel momento si poteva come minimo
pretendere questo atto di accertamento complementare da parte dello stesso
interessato” (cfr. IV, p. 2).
Tutto ben considerato,
questa Corte non può che fare propria la tesi manifestata dall’autorità
amministrativa convenuta.
È, infatti, fuor di
dubbio che non é assolutamente scusabile il fatto d’ignorare l’esistenza
medesima del diritto al sussidio.
In primo luogo,
regolarmente, ogni anno, il Cantone procede, al riguardo, ad una capillare
informazione degli amministrati, attraverso i media, di modo che un individuo
che presta anche solo un minimo d’attenzione a quello che accade attorno a sé,
non può certo pretendere di non esserne al corrente.
D’altra parte, considerata
la problematica situazione finanziaria e le conseguenti difficoltà ad onorare
il premio della Cassa malati, da __________ ci si sarebbe ragionevolmente
potuti attendere che provvedesse, perlomeno, ad assumere - tempestivamente -
informazioni circa la possibilità d’essere posto al beneficio del sussidio
nonché circa le modalità da ossequiare per ottenerlo.
Sulla scorta di quanto
precede, si deve concludere che l’assicurato ha agito in maniera negligente,
di modo che il ritardo nell’inoltro delle istanze di sussidio non é supportato
da alcun motivo meritevole d’essere protetto in questa sede: le condizioni
poste dall’art. 55 cpv. 2 LCAMal non appaiono, pertanto, realizzate.
Concludendo, é a ragione
che l’ICAS, con l’impugnata decisione su reclamo, ha negato a __________ il
diritto al sussidio nella forma retroattiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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