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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.45
Data decisione, Autorità:
30.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00045
grw/nh
Lugano
30
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 3 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 1 marzo 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.12.1998,
l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________, chiedeva il sussidio previsto
dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal)
per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il
1.3. 1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso
__________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" ... Il sottoscritto ricorre
contro tale decisione poiché a mio modesto avviso, l'esigua differenza del
reddito imponibile (fr. 464) non può essere determinante per l'assegnazione del
sussidio.
Provvedendo io
stesso a compilare i moduli di tassazione, può anche essermi sfuggita qualche
riduzione.
In una famiglia di
5 persone non sono pochi spiccioli di reddito imponibile che fanno la
differenza... " (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. Giusta l'art 25 LCAMal
costituiscono famiglia
a) i coniugi con o senza
figli
b) i celibi o le nubili
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18
anni;
c) il vedovo, la vedova,
il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza
giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi
compiono 18 anni.
L'art 27 LCAMal precisa,
poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio
nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona
che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla
fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.4. In concreto, non é contestato
che, nel biennio di riferimento, il ricorrente ha avuto un reddito imponibile
pari a fr. 34.464.-, dunque, un reddito determinante di fr. 35.000.-.
Si tratta, dunque, di un
reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al
sussidio delle famiglie: il fatto che il limite previsto sia superato soltanto
di poco è irrilevante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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