AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.43
Data decisione, Autorità:
17.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00043
grw/nh
Lugano
17
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 29 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, cittadino
svizzero, domiciliato nel comune di __________ dal 1.2.1997 al 15.9.1998 e dal
16.9.1998 a __________, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo
29.1.1999 con cui l'IAS ha respinto la sua richiesta di esenzione temporanea
dall'obbligo assicurativo rilevando quanto segue:
" ... Essendomi stabilito in
Ticino e residente a __________, sono assolutamente d'accordo di iscrivermi ad
una Cassa malati riconosciuta dal cantone (infatti ho già contattato la Cassa
malati __________ presso la quale è iscritta anche mia moglie), sottomettendomi
quindi all'obbligo legale svizzero.
Necessito
semplicemente di alcuni mesi dal mio arrivo per il disbrigo di tutte le mie
pratiche.
Di fatto ciò che la
prego di volermi accordare è una semplice proroga fino al 30.06.99 per mettermi
in regola.
Ho fatto in modo di
accelerare i trattamenti medicali e dentistici attualmente in corso, che
termineranno durante il prossimo mese di aprile 1999. Rettifico pertanto la mia
richiesta di proroga al 30.04.99 per legalizzare la mia posizione, ciò che
prova la mia buona volontà.
Tengo a precisare
che durante il periodo dal 1.1.99 al 30.4.99 le tre condizioni dell'articolo 2
OAMal saranno adempiute:
Sono coperto da una assicurazione sociale francese per
prestazioni superiori a quelle delle casse malati svizzere
Non posso disdire il contratto prima del 30.4.99
Se fossi affiliato dal 1.1.99 ad una Cassa malati svizzera,
durante questi quattro mesi dovrei pagare le due quote... " (III)
1.2. Con risposta 26.4.1999, l'IAS
ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art 3 cpv. 1 LAMal
è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Il ricorrente è
domiciliato in Ticino: egli soggiace, dunque, di principio all’obbligo
assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv. 2 e 3 LAMal ha
dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di
assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e
di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi
il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in
Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a
quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera.
2.4. Facendo uso della delega di
cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che
prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione.
In particolare, giusta
l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le
persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto
estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio
onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le
cure in Svizzera.
Le condizioni per
l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
Queste condizioni sono
cumulative.
Con tale disposto, si
vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad
assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in
virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo
al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una
copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
2.5. Il ricorrente non soddisfa
le condizioni per l'esonero poste dall'art 2 cpv 2 OAMal.
In particolare, egli non
ottempera la condizione dell'assoggettamento obbligatorio ad
un'assicurazione estera .
Egli continua a mantenere
l'assicurazione in Francia soltanto per potere portare a termine le cure
iniziate in Francia. Non per ottemprare ad un obbligo legale (obbligo che
sarebbe, del resto, sorprendente visto che egli è cittadino svizzero
domiciliato in Svizzera, cfr. VIII, IX, XI).
Prova ne è il fatto che la
disdetta dell'assicurazione francese che egli ha dichiarato di avere dato
coincide con la fine dei trattamenti medici e dentari cui egli si sottopone in
Francia.
:.
La questione
dell'esistenza di un'assicurazione all'estero è irrilevante: per l'art 2 cpv 2
OAMal, infatti, possono essere prese in considerazioni unicamente le
assicurazioni per cui esiste un'obbligatorietà stabilita dal diritto pubblico.
Per il resto, va osservato
che il Consiglio federale - nella revisione dell'art 2 OAMal entrata in
vigore il 1.1.1997 (RU 1996 3139) - ha ritenuto di non dovere integrare nel
nuovo testo legislativo il cpv 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in
consultazione che riguardava , appunto, i casi particolari costituiti da
"certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso
un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge
un'assicurazione privata".
Pertanto, il ricorrente
non può vantare un diritto all'esonero dall'obbligo assicurativo.
Nemmeno, in assenza di una
disposizione in tal senso, può essere accolta la sua richiesta di
posticipazione dell'obbligo assicurativo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster