AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.182
Data decisione, Autorità:
15.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00182
36.2000.00023
grw/nh
Lugano
15 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sui ricorsi del 17 dicembre 1999
e del 6 febbraio 2000 di
__________,
contro
le decisioni del 19 novembre 1999 e del
18 gennaio 2000 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 29.1.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________
(__________, celibe e studente) chiedeva il sussidio per l'assicurazione
contro le malattie per l’anno 1999.
Analoga
sorte ha avuto, il 19.11.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione.
Successivamente,
il 30 novembre 1999, l'IAS ha respinto l'istanza di sussidio per l'anno 2000.
Il
18.1.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione è stato
pure respinto.
1.2. __________
ha interposto ricorso contro le citate decisioni su reclamo riproponendo le sue
richieste e affermando quanto segue:
"
…
-
la Costituzione federale (sia il vecchio testo che quello
nuovo) prevede che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Parità di
trattamento che riguarda, evidentemente, non soltanto i cittadini del Ct.
Ticino, bensì di tutta la Svizzera. Sono a conoscenza del fatto che altri
cantoni riconoscono il diritto alla deduzione per figli agli studi, anche
quelli che superano i 25 anni. Ne è conferma il fatto che a livello di
tassazioni fiscali, tale deduzione è prevista. La prima domanda che mi pongo è
pertanto questa: come mai il Canton Ticino, lontano da molte sedi universitarie
ha adottato la decisione di riconoscere tale diritto solo per figli aventi al
massimo 25 anni? Le tendenze attuali, derivanti anche dal fatto di richiedere
sempre maggiori e migliori specializzazioni, come pure a causa dell'elevato
tasso di istruzione che l'economia sempre più pretende, dimostrano, a maggior
ragione, che la deduzione unicamente per figli fino a 25 anni non è più adatta.
E pensare poi che il Ticino rivendica, da molto tempo, il diritto ad avere
"quadri nell'economia" che finora sono stati, fin troppo, appannaggio
di cittadini d'oltralpe. Ed è in tale veste che va vista la lettera che mio
padre ha inviato, dandone copia a diversi servizi giuridici del Cantone, agli
indirizzi che figurano nell'allegato documento che lo comprova. Finora non si è
avuta nessuna presa di posizione, né attestazione di ricevuta.
-
Mi sembra di poter affermare che la decisione qui impugnata
presenti un manifesto errore, in quanto essa cita che "in sede di istanza
di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede
al suo sostentamento", precisando pure che il mio reddito lordo annuo è
pari a fr. 94.-.
E pensare che proprio qualche anno fa telefonicamente mi era
stato detto che avrei dovuto proprio indicare i miei genitori come fonte di
sostentamento. A questo punto, ed a maggior ragione, mi pare di dover
sottolineare il fatto del manifesto errore. … "
(I, ricorso contro decisione 19.11.1999)
"…
-
mi
riconfermo integralmente a riguardo del mio precedente ricorso del 17.12.1999,
le cui considerazioni vertevano sulla non concessione del medesimo sussidio per
l'anno 1999.
-
il presente
ricorso viene inoltrato in quanto la decisione del Vs. Onorando Istituto per
ciò che attiene il sussidio per l'anno 1999 non mi é ancora pervenuta.
-
riconfermo
pure le argomentazioni indicate nella mia presa di posizione circa altri mezzi
di prova attinenti il mancato riconoscimento del medesimo sussidio per il 1999
(vedi mia lettera 30 gennaio 2000).
-
nella mia
domanda per il sussidio assicurazione malattia per l'anno 2000 avevo
tralasciato l'indicazione circa chi provvedesse al mio sostentamento. A livello
di Uffici Cantonali qualcuno ha aggiunto, senza la mia autorizzazione, il nome di
mio padre __________ in siffatta veste. Può considerarsi abuso ?
-
a titolo
abbondanziale preciso che in data 03.08.1999 lo scrivente ha ricevuto dallo
Stato un prestito straordinario di fr. 5'000.‑‑ che mi é stato
concesso per l'anno scolastico 1998‑1999. Si potrebbe (o forse ...
dovrebbe) obiettare che si è creata una variazione notevole nel mio reddito
lordo annuo, sicché mi par di ravvedere che anche la decisione di non
riconoscere il sussidio per l'anno 1999 (e di conseguenza anche per l'anno 2000)
va rivista e riesaminata nella sua nuova luce e di tale nuovo fatto. Tra
l'altro: il prestito va certamente considerato debito e pertanto simile cifra
dovrebbe andare in deduzione al reddito di mio padre nella ... sua
"persona che provvede al sostentamento". … "
(I, ricorso contro decisione 18.1.2000)
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato la reiezione dei gravami con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
1.4. In replica e
duplica le parti hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr.
art. 1 lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
Per il 1999
e per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è
rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di
tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa
all’anno di competenza (art. 1 lett. a D.E. 20.10.1998 Consiglio di Stato; art.
1 lett. a D.E. 27.10.1999).
Giusta
gli art. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: é dato, in questi casi, diritto al sussidio
qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-
2.3. In concreto,
non é contestato che, per i periodi determinanti giusta l'art 30 LCAMal, il
ricorrente - studente - ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali pari a fr.
94.-.
Applicabile
al caso é, dunque, di principio, l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per
l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il
proprio mantenimento.
2.4. Il principio
stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art. 32 cpv. 3).
Facendo
uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art. 52 54 RegLCAMal (in
seguito: Reg).
L'art 52
Reg recita quanto segue:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e
il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione."
L'art 53
Reg prevede, dal canto suo, che:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo
o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se, al momento dell'istanza, cumulativamente:
a) conducono un'esistenza autonoma
b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma
non superiore all'età AVS
Il diritto al sussidio e il calcolo dello
stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal biennio
stabilito dal Consiglio di Stato"
Infine,
l'art 54 Reg prevede che:
"
Casi particolari e documentati per i quali, a
giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere
concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo
specificare il nucleo primario di riferimento.
In tali casi l'Istituto delle assicurazioni
sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità
di accertamento previste per il caso più prossimo."
2.5. In concreto,
nessuna delle ipotesi indicate al considerando precedente appare realizzata
ritenuto che l'art. 52 Reg può trovare applicazione unicamente se l'assicurato
dispone di un'entrata lorda non inferiore al limite massimo per persone sole
ai sensi della LPC su base mensile che si situa a fr. 1358.- mensili (fr.
16.460.-- annui) e che l'art 53 Reg pone quale presupposto, oltre ad
un'esistenza autonoma, un'età minima che il ricorrente non raggiunge.
Infine,
non si può, nemmeno, considerare vista la prassi restrittiva concretamente
seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del
ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del
diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM:
egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria
degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr.
6.000” (VII).
In
effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo
scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:
" ...
La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella
concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di
specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:
·
dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
·
non hanno manifestamente una "persona di
riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam)
a cui far capo;
·
non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
·
dispongono comunque di entrate proprie assai
prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone
sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese
si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio
assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia
di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII,
inc. 36.98.131)
Il
ricorrente non rientra in questa casistica.
L'intervento
dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso,
dunque, non si giustifica.
2.6. Pertanto, in
applicazione dell'art. art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del
diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio
mantenimento: il sussidio deve, perciò, essergli negato se il reddito della
persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.
In
concreto, sul formulario di richiesta del sussidio per l'anno 1999 egli ha
indicato, quale persona da cui dipende per il suo mantenimento, il padre il cui
reddito imponibile (risultante dalla decisione su reclamo 10 maggio 1999
cresciuta in giudicato, cfr. X biennio 1997/98) risulta essere di fr. 57'409.-.
Dunque,
un reddito che esclude il ricorrente dal diritto al sussidio.
Per
contro, sul formulario per la richiesta di sussidio per l'anno 2000, il
ricorrente non ha indicato la persona dalla quale egli dipende per il suo
mantenimento.
Ritenuto
quanto indicato nella richiesta per l'anno precedente, l'amministrazione ha
considerato che è il padre __________ a sopperire al suo mantenimento.
Tale
considerazione è immune da censure: infatti, per costante prassi, in questi
casi, viene considerato il reddito imponibile della famiglia d'origine (STCA
25.4.2000 S.G. c. IAS).
Come
visto sopra, dalla notifica di tassazione nel biennio 1997/98 del padre risulta
un reddito imponibile di fr. 57'409.- e tale reddito imponibile è stato
confermato con decisione su reclamo cresciuta in giudicato (X).
Dunque,
un reddito che esclude, anche per il 2000, il ricorrente dal diritto al
sussidio.
Ritenuto
che le critiche rivolte alla struttura della legislazione fiscale sfuggono alla
cognizione dello scrivente TCA, i ricorsi non possono che essere respinti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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