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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.17
Data decisione, Autorità:
22.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00017
grw/nh
Lugano
22
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.9.1998,
l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto
dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito:
LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il
21.1.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso
__________, rappr. da __________, ha riproposto la propria richiesta affermando
quanto segue:
" ... Con la presente sono a
chiedervi se è corretto che per il calcolo della rendita venga inclusa anche la
quota di partecipazione di fr. 304650.-, la quale è esposta nella partita
dell'usufruttuario, ma non è di sua proprietà (nel caso specifico di
proprietà dei figli - vedi estratto stime e istanza di cancellazione diritto di
abitazione).
Mi sembra strano
che si venga penalizzati in materia di sussidio per una sostanza che non si
ha.“ (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997,
il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a
decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono
diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole
e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto, non é contestato
che, nel biennio di riferimento, il ricorrente, persona sola ai sensi dell'art
26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 19.115.- e una sostanza
imponibile pari a fr. 319.096.- (cfr. VII).
La natura della sostanza
ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti
sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag 232 consid 4b; DTF 110
V pag 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.
In applicazione dell’art
30 LCAMal, dunque, il ricorrente ha avuto un reddito determinante di fr.
31.000.-.
Si tratta di un reddito
imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio
delle persone sole.
In queste condizioni, la
decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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