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Numero d'incarto:
36.1999.115
Data decisione, Autorità:
03.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00115
grw/nh
Lugano
3 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 luglio 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 31.5.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva
il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le
malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga
sorte ha avuto, il 20.7.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto
l'annullamento della citata decisione e il "ritorno degli atti all'Ufficio
dell'assicurazione malattia affinché emani una nuova decisione, ritenendo quale
reddito imponibile conseguito fuori Cantone da __________ per il 1999 quello
determinato dall'Autorità di tassazione __________ per il biennio
1997/1998".
A
sostegno della richiesta ricorsuale, è stato, in particolare, affermato quanto
segue:
"
… L'Ufficio dell'assicurazione malattia ha
ritenuto in CHF 13'769 il reddito conseguito nel Canton Ticino. Trattasi del
reddito da attività dipendente della moglie. L'accertamento è corretto. Ha
determinato in CHF 27'500 il reddito conseguito fuori Cantone. Trattasi del
reddito conseguito dal marito con la sua azienda agricola in quel di
__________). Il marito non esercita altra attività né a titolo principale né a
titolo accessorio né quale indipendente né quale dipendente. L'accertamento del
reddito del marito è erroneo.
- Stando alle informazioni raccolte
dall'infrascritto patrocinatore dei ricorrenti, l'Ufficio dell'assicurazione
malattia ha semplicemente ripreso una valutazione di quel reddito fatta
dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________. In effetti, sin qui
l'Autorità fiscale del Canton __________ (la sola che ha competenza a
determinare e a tassare quel reddito del marito) non ha ancora emanato la
tassazione per il biennio 1997/1998. A scanso di equivoci e malintesi, si
precisa che il contribuente ha tuttavia presentato in tempo utile al
Commissario delle imposte di __________ la dichiarazione d'imposta per quel
biennio.
Pure tempestivamente ha inoltrato la
dichiarazione d'imposta per il biennio 1997/1998 all'Ufficio circondariale di
tassazione, __________. A quella dichiarazione era annessa la contabilità
dell'azienda agricola, rilevante per la determinazione dell'aliquota d'imposta.
Da quella contabilità emerge che il reddito aziendale è stato negli anni
1995/1996 (determinanti per la tassazione 1997/1998) pari a zero. Visto quanto
precede, è evidente che il reddito di CHF 27'500 indicato dall'Autorità di tassazione
ticinese e ritenuto nella decisione qui impugnata è perfettamente arbitrario.
Tanto più che non poggia nemmeno su una formale decisione della competente
Autorità di tassazione del Canton __________.
- E' vero che nella notifica di tassazione 23
febbraio 1998 dei qui ricorrenti, per il biennio 1997/1998, è stato ritenuto un
reddito determinante e globale (reddito della moglie più reddito del marito) di
CHF 36'469 ai fini dell'imposizione dell'IFD. Quel reddito non è rilevante in
questo contesto. Soprattutto, i ricorrenti si riservano di chiedere la
revisione della tassazione qui in parola a dipendenza dell'esito della
tassazione di competenza dell'Autorità fiscale __________ …." (I)
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
1.4. Il 29
novembre 1999 il ricorrente ha prodotto copia della tassazione per il biennio
1997/1998 emessa dall'Amministrazione fiscale __________ (VIII, doc. _).
Tale
documento è stato trasmesso all'IAS con l'assegnazione di un termine di 10
giorni per la presentazione di osservazioni (IX).
L'IAS ha
preso posizione il 23.12.1999 (X).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi
superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
In forza
dell'art 57 RegLCAM - emanato in base alla delega di cui all'art 31 lett. a LCAMal
- per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro
reddito o della loro sostanza, viene considerata la somma dei fattori di
reddito che è servita di base per l'applicazione dell'aliquota di imposta, così
come il valore della sostanza.
2.3. In concreto,
non é contestato che, nel biennio di riferimento, dalla notifica di tassazione
emergono i seguenti dati:
Il ricorrente
ha, dunque, avuto un reddito determinante pari a
fr.
41.269.-, dunque, un reddito determinante superiore al limite fissato dalla
legge per il diritto al sussidio delle famiglie.
Il ricorrente contesta la presa in considerazione
dell'importo di
fr. 27.500.- quale reddito fuori Cantone e chiede
che esso venga sostituito con l'importo determinato dall'autorità fiscale
__________ nella sua notifica 13.9.1999.
Da accertamenti esperiti dallo scrivente TCA
risulta che il ricorrente, fondandosi sulla decisione dell'autorità __________,
ha presentato istanza di revisione della notifica di tassazione emessa
dall'autorità fiscale ticinese, limitatamente all'imposta federale diretta.
Tale istanza è stata respinta. Il reclamo
interposto contro la reiezione di tale istanza è stato a sua volta respinto
dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (XII).
Infine, il ricorso presentato contro la citata
decisione su reclamo è stato ritirato dal contribuente in data 24 luglio 2000
(XIV).
In queste
circostanze, le argomentazioni sollevate dal ricorrente non bastano ad
inficiare l’operato dell’amministrazione: l’utilizzo dei dati fiscali é stato
voluto dal legislatore e permea l’intera LCAMal.
Pertanto, ritenuto che il reddito determinante
correttamente stabilito dall'IAS sulla base dei dati accertati in sede fiscale
supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è
conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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