AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.45
Data decisione, Autorità:
13.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurato, colpito da lastra di vetro, riporta frattura malleolare. Negata responsabilità assicuratore relativamente a disturbi collo, schiena e testa (causalità naturale), nonché a turbe psichiche (causalità adeguata). Ammessa piena abilità lavorativa tenuto conto dei soli postumi infortunistici.
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.45
mm/td
Lugano
13 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
marzo 2004, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –
è stato colpito da una lastra di vetro del peso di 200 kg all’arto inferiore
destro, riportando, secondo il rapporto di uscita 17 marzo 2004 della Clinica
di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura del malleolo
mediale destro (doc. 15).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti, con decisione formale del 16 gennaio 2006, l’CO 1 ha
dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro e non più bisognoso di
cure mediche a decorrere dal 1° febbraio 2006, tenuto conto dei soli postumi
residuali dell’evento infortunistico del mese di marzo 2004 (doc. 78).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. 81 e 83), l’assicuratore LAINF, in data 20 marzo 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 86).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che la causa venga retrocessa all’Istituto assicuratore, il quale,
previa audizione personale e esecuzione di una perizia medico-psicologica,
emani una nuova decisione di ripristino delle prestazioni assicurative,
argomentando:
"
Le motivazioni della CO 1 non possono essere
tutelate nella loro interezza. Come già sostenuto nell'opposizione 17.02.06,
anche nel caso in esame sussistono discrepanze tra i referti oggettivi e le
censure soggettive. Nell'economia del giudizio non va unicamente considerata la
gamba sinistra, ma anche la destra (atrofia muscolare limitata da regolare
fisioterapia - sintomo comunque chiaro che l'arto è peggiorato rispetto alla
situazione precedente l'infortunio).
Contrariamente a quanto asserito nella decisione
impugnata, il caso è piuttosto complesso, come comprovato da una parte della
documentazione medica agli atti. Il Dr. __________, rivolgendosi il 04.05.04
allo specialista Dr. __________, annotava trattarsi di un caso relativamente
complesso dovuto a un trauma assai importante, con schiacciamento delle parti
molli.
Il Dr. __________, rispondendo il 10.05.04
annotava a sua volta la gravità dello schiacciamento e la discreta atrofia.
Ma soprattutto è importante approfondire l'aspetto
psicologico.
In conclusione, la perizia dovrà definitivamente
acclarare il nesso di causalità naturale e quello adeguato, stabilendo in
particolare fino a che punto la sintomatologia lamentata è da ricondurre al
trauma dell'infortunio 01.03.04, rispettivamente, al contrario, è da mettere in
relazione con la situazione psicologica del ricorrente, in altre parole quel è
l'aspetto determinante nella prosecuzione dei disturbi.
Nel caso di specie, è determinante l'elaborazione
drammatica e depressiva, carica di negatività, una pregiudiziale questa colma
di presagi per la parallela pratica AI, la cui domanda di prestazioni,
allestita in febbraio, è stata spedita negli scorsi giorni.
Con questo si ribadisce la necessità di una
perizia che si diffonda su ambedue gli aspetti, quello psicologico e quelli
fisico (schiena, collo).
Occorrerà stabilire in che misura i dolori
cervicali e lombari sono dovuti all'infortunio.
La sintomatologia aggravata altro non fa se non
peggiorare il rancore di non essere capito, con la conseguenza che il
ricorrente vive male ed è perennemente arrabbiato, come se tutti l'avessero con
lui.
La situazione è gravida di conseguenze dal
profilo familiare.
Il signor RI 1 era infatti uno sportivo, giocava
a calcio e praticava la corsa; ora, quando porta i figli alle partite, ha
l'impressione di essere preso per i fondelli, sentendosi investito da epiteti
del tipo "guardate lo zoppo", ecc. L'accorciamento di un arto provoca
una pessima deambulazione.
In conclusione, indipendentemente dagli
accertamenti AI, è indispensabile fare chiarezza anche in sede CO 1."
(Doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto della
lite è la questione a sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era
legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1°
febbraio 2006 oppure no.
Preliminarmente,
questa Corte deve esaminare se correttamente oppure no l’CO 1 ha negato
l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati al collo, alla schiena e alla
testa, nonché, per quanto attiene alla problematica psichica, l’adeguatezza del
nesso causale.
2.3. Disturbi
al collo, alla schiena e alla testa
2.3.1. Presupposto essenziale
per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli
infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e
le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. Con la decisione su opposizione impugnata,
l’assicuratore convenuto ha negato che i disturbi al collo, alla schiena e alla
testa costituiscano una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (doc.
86, p. 4).
Tale posizione trova il
proprio fondamento nel rapporto 18 aprile 2005 del dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, relativo alla visita fiduciaria di controllo del 5
aprile 2005 (cfr. doc. 55, p. 3: “I dolori al collo, alla schiena e alla testa
non sono da imputare alle conseguenze dell’infortunio in quanto in questo
infortunio è stato coinvolto solo l’arto inferiore destro dal ginocchio in
giù.”).
Chiamato a pronunciarsi, assenti
pareri specialistici contrari, il TCA giudica altamente plausibile che tra i
disturbi denunciati dall’insorgente e il sinistro del marzo 2004 non vi sia una
relazione causale diretta.
In effetti, così come correttamente
sottolineato dal medico di circondario dell’CO 1, l’infortunio assicurato ha
interessato unicamente l’arto inferiore destro, a livello della caviglia e del
ginocchio.
In sede di ricorso,
affermando che, citiamo: “L’accorciamento di un arto provoca una pessima
deambulazione” (I, p. 5), RI 1 parrebbe sostenere che i
disturbi alla schiena sono stati indirettamente provocati dal danno da lui
riportato alla gamba destra.
Precisato
che ciò potrebbe tutt’al più valere per i disturbi alla schiena (e non certo
per quelli localizzati alla testa e al collo), questa Corte non può fare
propria la tesi del ricorrente, che del resto non è supportata da nessuna
certificazione medica.
Questa conclusione
è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre
procedure ricorsuali.
Ad
esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n.
35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, entrambi
Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________,
hanno indicato che solo in casi eccezionali lo
zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es
eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer
eher kurz und bildgebend sind keine über die
Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."
(perizia
7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica __________
di __________, p. 8s.)
La nostra
Corte federale ha peraltro deciso in questo senso in una sentenza del 28 maggio
2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004, n. 62:
" Innanzitutto si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________
in un suo rapporto del 19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità -
secondo il quale l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo
causale indiretto, nel senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito
all'infortunio e all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una
preesistente problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede
federale, risulta in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla
scorta di quanto ad es. stabilito anche dal dott. H., primario presso
la Clinica X., già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti
procedure cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in
occasione delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11 gennaio
2001 - non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale
fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi deformazioni
(ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm oppure una
situazione di artrodesi dell'anca)."
Il caso
di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.
Da un
lato, dalla documentazione agli atti non emerge che l'assicurato presenti una
dismetria degli arti inferiori dell’entità indicata dagli specialisti bernesi.
D'altra
parte, i disturbi alla schiena erano già presenti in occasione della visita di
controllo del 13 ottobre 2004 (cfr. doc. 40, p. 1), a distanza di 7 mesi circa
dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla
già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome lombare era
insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato
il piede destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato tale
periodo come troppo breve.
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione dell’CO 1 di valutare
l’ulteriore diritto a prestazioni facendo astrazione dai disturbi risentiti
dall’assicurato al collo, alla schiena e alla testa, non presta il
fianco a censure di sorta.
2.4. Disturbi psichici
2.4.1. Per accertare
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e
infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V
104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in
particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella di grado medio.
2.4.1.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.4.1.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.4.1.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.4.1.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.4.2. Lo stato di
salute psichica dell’assicurato è stato indagato, per la prima volta, in
occasione della degenza 20 luglio-24 agosto 2004 presso la Clinica di riabilitazione
di __________.
Gli
psichiatri dottori __________ e __________ hanno diagnosticato la presenza di
un disturbo dell’adattamento con una sintomatologia mista (ICD-10 F43.25),
precisando che tale disturbo comprende pure il fatto per l’assicurato di non
volere abbandonare l’uso delle stampelle anche se ciò non sarebbe necessario da
un punto di vista puramente ortopedico (cfr. rapporto del 16.8.2004 accluso al
doc. 35).
Dimesso
dalla Clinica di __________, l’assicurato è entrato in cura presso il dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Lo
specialista appena citato ha sostenuto che, citiamo: “Il quadro diagnostico è
suggestivo per lo stress postraumatico di media entità, sebbene mancano diversi
criteri diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse
ripresentando e sogni ricorrenti ed intrusivi concernenti il trauma. (…). La
sua sofferenza mi sembra autentica e mi sembra autentica anche la sua volontà
di guarire. Tuttavia ritengo utile controllare il tasso di prolattina per
verificare l’assunzione della farmacoterapia.” (doc. 43).
Fra gli
atti di causa figura ancora uno scritto, datato 31 maggio 2006, dello
psichiatra dott. __________, in cui si fa presente che l’assicurato è sempre
attaccato alle sue stampelle e, citiamo: “… lamenta una miriade di sintomi più
bizzarri e poco congrui alle note sindromi o sequele post-traumatiche.”,
ragione per cui egli ha proposto al curante di verificare il tasso di
gabapentina nel sangue, precisando che, citiamo: “questa verifica ha certamente
un grande valore diagnostico in queste condizioni di salute dove esiste un
ipotetico guadagno secondario.” (doc. 89).
Alla luce
soprattutto di quanto emerge dall’ultima certificazione del dott. __________,
un giudizio circa la natura e l’origine delle turbe presentate da RI 1
necessiterebbe di un approfondimento peritale.
Tuttavia,
questa Corte ritiene di potersi esimere dal compiere atti istruttori in questo
senso, così come dal retrocedere la causa all’Istituto assicuratore affinché vi
proceda esso stesso, poiché, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere accertato
che l’insorgente soffre di disturbi psichici in relazione di causalità naturale
con l’infortunio del marzo 2004, la responsabilità dell’CO 1 non sarebbe
comunque impegnata, difettando l’adeguatezza del nesso causale (questione di
natura squisitamente giuridica).
2.4.3. Nell’esame
dell’adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente.
La
dinamica del sinistro risulta da diversi documenti e, d’altronde, non è mai
stata oggetto di discussione tra le parti:
"
… l’1.3.04 nello scaricare delle palette ha
subito uno schiacciamento da parte di un peso di 200 kg sull’arto inf. dx, con
ricezione del peso sulla parte mediale, schiacciamento diretto ed effetto leva
con meccanismo di varo sul ginocchio dx e forse sulla caviglia dx, …"
(doc. 8)
RI 1 ha
riportato una frattura di avulsione del malleolo mediale destro, sanata grazie
all’asportazione del frammento osseo e refissazione del legamento deltoideo, e
una probabile piccola lesione del corno anteriore del menisco laterale del
ginocchio destro.
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso
all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
all'interno della categoria intermedia.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha deciso in questo stesso
senso in una sentenza del 3 giugno 2004 nella causa R., U 119/02, riguardante
un sinistro in cui un assicurato è stato parzialmente schiacciato fra delle
lastre di granito del peso di 3 quintali e la sponda destra dell'autocarro,
riportando una contusione toraco-addominale, la frattura delle coste basali a
sinistra e un piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro.
Sempre il
TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U 38/89, ha proceduto
ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui
l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto schiacciato fra i
pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano una lunghezza di
2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri.
L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare ed al torace
nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei minuti grazie
all'ausilio di una gru.
La nostra
Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui
una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5
metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura
compressiva della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella
causa S., U 244/96).
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.1.3..
Affinché
possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di
più criteri (cfr. consid. 2.4.1.4.).
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
oggettivabili di natura organica che si trovano in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U
341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante
particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.
Il
sinistro non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari.
Del
resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 3 giugno 2004, il TFA ha ammesso
l’adempimento di questo criterio, risconoscendo soltanto una certa
drammaticità all’accaduto (cfr. STFA del 3 giugno 2004 nella causa R., consid.
6.2: “…contrariamente a quanto sostiene l'interessato, non ci si trova confrontati
neppure con circostanze concomitanti in special modo drammatiche o con una
particolare spettacolarità dell'infortunio (si veda il caso analogo pubblicato
in RDAT 1990 I pag. 236; cfr. pure sentenza del 12 febbraio 2003 in re S., U
170/02, e i riferimenti di giurisprudenza citati al consid. 4.3), sebbene una
certa drammaticità - soprattutto per il fatto di rimanere parzialmente
schiacciato e imprigionato su un automezzo pesante da lastre di dimensioni e
peso importanti (3.5 x 2m, dello spessore di 3cm e del peso di tre quintali) e
di dover essere liberato da un collega - non possa essere negata (si vedano
anche sentenze del 9 luglio 2001 in re V., U 111/01, e, in particolare, del 23
febbraio 1998 in re S., U 244/96).”).
Né il
ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Dagli
atti di causa non risulta nemmeno che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di
errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico.
La durata
della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato, una volta
ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici oggettivabili dell’infortunio
assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).
In proposito,
occorre rilevare che, già in occasione della visita di controllo del 5 aprile
2005, il dott. __________, ha riscontrato, a livello della caviglia e del
ginocchio destri, uno stato oggettivabile nella norma, tanto da dichiarare
l’insorgente totalmente abile al lavoro e da negare l’esistenza di una
qualsiasi menomazione all’integrità (cfr. doc. 55).
Tale
valutazione è stata del resto avallata dal PD dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica privatamente consultato dall’assicurato in data 5 luglio
2005, per il quale quest’ultimo presentava una discrepanza completa tra
lo status oggettivabile e i disturbi da lui soggettivamente risentiti.
Il dott. __________
ha quindi valutato l’arto inferiore destro caricabile al 100% e dichiarato RI 1
abile al lavoro in misura completa (cfr. doc. 69).
Ciò
significa che, al più tardi al momento della visita fiduciaria del 5 aprile
2005 - trascorso dunque poco più di un anno dall’infortunio in questione – i
trattamenti medici prestati al ricorrente non erano più destinati a curare i
postumi residuali dell’evento traumatico assicurato.
In questo
contesto, va rilevato che, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V.
G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente
lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso
soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Questa
Corte ritiene inoltre che non si possa parlare di decorso sfavorevole della
cura medica con rilevanti complicazioni.
È vero
che la scintigrafia ossea eseguita in data 23 agosto 2004 aveva evidenziato, a
livello della caviglia destra, un Morbo di Sudeck di stadio intermedio (doc.
33; cfr., su questo tema, la precisazione contenuta nel rapporto 18 ottobre
2004 del dott. __________, doc. 40, p. 2).
La citata
complicazione dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie
a una semplice terapia farmacologica (Miacalcic-Spray) se è vero che la
scintigrafia ossea del 25 febbraio 2005 ha consentito di escludere la
persistenza di segni per un Morbo di Sudeck (doc. 51).
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza
dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la
situazione somatica, più che soddisfacente da un profilo oggettivo, è stata
sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica che le si è, ben
presto e pesantemente, sovrapposta.
Se ne
deduce che l’infortunio del 1° marzo 2004 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. In siffatte
condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,
la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
2.5. Le tavole
processuali fanno stato pure di disturbi all’orecchio destro, sotto forma di
una riduzione della capacità uditiva.
La
problematica uditiva è stata valutata dal dott. __________, spec. FMH in ORL,
chirurgia maxillo-facciale e medicina del lavoro, il quale ha rilevato che essa
è legata, con verosimiglianza preponderante, al rumore che l’assicurato deve
sopportare nell’esercizio della propria professione, piuttosto che all’evento
infortunistico del marzo 2004 (cfr. doc. 50).
Comunque
sia, sempre secondo il dott. __________, la perdita uditiva di cui soffre RI 1
non è attualmente rilevante, motivo per cui essa non giustifica il
riconoscimento di un’IMI (né incide sulla sua capacità lavorativa).
Da parte
sua, il TCA, che non ha ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa
dall’otorinolaringoiatra di fiducia dell’CO 1, rileva che la problematica
all’orecchio destro non ha alcuna influenza sull’esito della causa sub
judice, nella misura in cui non è attualmente suscettibile di fondare un diritto
a prestazioni.
2.6. Al TCA non
rimane che da esaminare se - tenuto conto della sola situazione oggettivabile a
livello della gamba destra - l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato
a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2006.
Al
riguardo, questa Corte osserva che tanto il medico di circondario dell’CO 1,
dott. __________, quanto il PD dott. __________, entrambi specialisti in
chirurgia ortopedica, hanno sottolineato che la sintomatologia denunciata dal
ricorrente all’arto inferiore destro assolutamente non correla con lo stato
oggettivabile (grazie all’esame clinico e gli esami strumentali a cui
l’assicurato è stato sottoposto) a questo medesimo livello (cfr. doc. 55 e 69).
In
particolare, il referto 18 aprile 2005 del fiduciario dell’CO 1 contiene
numerosi riferimenti relativi a comportamenti sospetti tenuti dell’assicurato
durante la visita, che avvalorano la tesi da lui (e dal dott. __________) difesa
(cfr. doc. 55: “Ha male anche al ginocchio, lo sente scricchiolare, faccio
notare che però ho l’assicurato seduto di fronte a me e gli chiedo di farmi
vedere dove ha male al piede, questi piega il ginocchio senza nessuna
difficoltà, per tirare il piede verso di sé per mostrami dove sente il
dolore. (…). Osservo il paziente mentre si spoglia, seduto sul bordo del
lettino per togliersi i pantaloni, piega il ginocchio senza nessun problema.
(…). Lamenta dolore alla palpazione di tutto il calcagno, quasi urla dal dolore
quando gli tocco il calcagno, lamenta anche importanti dolori se tocco il resto
dell’avampiede, però quando mi occupo del ginocchio e provo i segni
meniscali afferro con forza il piede e non vi è nessuna reazione. (…).
Anche l’asserita difficoltà alla deambulazione con impossibilità di caricare
l’arto inferiore destro non è per niente credibile, infatti non vi sono
segni di atrofia muscolare che invece dovrebbe manifestarsi quando un paziente
scarica un arto per più di un anno.” – il corsivo è del redattore).
Ora, é
utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza,
in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti
dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio,
nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella
misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi
in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo
aspetto organico oggettivabile – Aca Zivanovic, al più tardi a far tempo
dal 1° febbraio 2006, non
necessitava più di cure mediche e aveva ritrovato una piena capacità lavorativa
nella sua abituale professione (donde l’inesistenza di una qualsiasi inabilità
lucrativa), così come stabilito dall’assicuratore infortuni convenuto.
2.7. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. II).
2.7.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo,
cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.7.2. In concreto,
a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel
bisogno, l'ultimo presupposto non è dato. L'infondatezza del ricorso del 21
giugno 2006 risultava in effetti evidente.
In
proposito, il TCA constata che dalla documentazione medica agli atti, in
particolare dai referti allestiti dai dottori __________ e __________
(quest’ultimo consultato dallo stesso assicurato) - le cui conclusioni non sono
state smentite da altri sanitari - emerge con sufficiente chiarezza, da una
parte, che i disturbi localizzati a testa, collo e schiena non costituiscono
delle conseguenze infortunistiche (per quanto riguarda i dolori alla schiena,
l’inesistenza di una relazione di causalità indiretta poteva inoltre essere
agevolmente dedotta dall’esame della sentenza federale pubblicata in RtiD
II-2004, n. 62) e, dall’altra, che i disturbi all’arto inferiore destro non
giustificavano di per se stessi il riconoscimento di ulteriori prestazioni
assicurative (cura medica e indennità giornaliera).
Per
quanto riguarda infine la problematica psichica, la consultazione dell’abbondante
giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito
internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), rispettivamente, in quello
del Cantone Ticino (cfr. www.sentenze.ti.ch), giurisprudenza che comprende numerose
fattispecie analoghe alla presente, avrebbe dovuto consentire al patrocinatore
dell’assicurato sia di procedere a una corretta classificazione
dell’infortunio, sia di concludere all’inadempimento dei criteri di rilievo
elaborati dal TFA (e, quindi, all’inadeguatezza del legame causale).
Va
pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster