AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.75
Data decisione, Autorità:
22.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.75
mm/sc
Lugano
22 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 13 agosto 2003 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
febbraio 2003, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
montatore di riscaldamenti e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l'__________ - è rimasto bloccato con il piede destro e, nel girarsi, il
ginocchio gli è ceduto. A seguito di ciò, ha perso l'equilibrio ed ha picchiato
la testa ed il collo su un pezzo di legno.
L'esame
di risonanza magnetica del 13 febbraio 2003 ha evidenziato una fessura sul
versante inferiore del corno posteriore e sulla parte intermedia del menisco
mediale nonché la presenza di un versamento articolare.
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione alla diagnosticata
lesione meniscale.
1.2. Il 4 aprile
2003, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico di
meniscectomia presso l'Ospedale di __________.
In questa
occasione, i sanitari hanno rilevato la presenza di una lesione condrale di 3°
grado al condilo femorale mediale e laterale nonché di una condromalacia del
piatto tibiale esterno e della superficie articolare rotuale del ginocchio
destro (cfr. doc. _).
Essi
hanno quindi proceduto al prelievo di condrociti autologhi in vista di un
successivo trapianto, avvenuto in data 12 giugno 2003 (referto del 16.6.2003
accluso al doc. _).
1.3. Con
decisione formale del 21 maggio 2003, l'assicuratore LAINF ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 28 maggio 2003 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc.
_ e ), l'_________, in data 13 agosto 2003, ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 13 novembre 2003, __________, patrocinato dal
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli
prestazioni più estese, argomentando:
"
(…)
-
Mediante decisione su opposizione 13.08.2003, la __________ ha
respinto l'opposizione presentata dalla __________.
-
Tale presa di posizione non può essere
accettata dall'interessato.
In effetti, l'evento
all'origine della problematica non è stato per niente banale: rotazione di un
ginocchio con il piede bloccato. A questo si è poi aggiunta la caduta che ha
provocato danni al collo e alla testa. Inoltre, in occasione della visita di
controllo 19.05.2003, il medica di circondario ha accertato l'esistenza di
" un
ginocchio destro gonfio e duro a causa di un enorme versamento
intrarticolare."
Dal referto clinico
rilasciato dopo l'ultimo intervento che non vi è dubbio in merito all'origine
traumatica del danno alla salute (v. referto 16.06.2003 Ospedale di
__________).
" diagnosi
di: lesione cartilagine articolare rotula, condilo femorale med. e lat. ginocchio
destro post-traumatica."
Si respinge
d'altronde l'affermazione secondo la quale il trattamento eseguito in Italia
sarebbe stato sproporzionato. In particolare, l'intervento sulla cartilagine è
stato reso necessario onde evitare nel futuro un'eventuale protesi al
ginocchio. In ogni caso, nella denegata ipotesi che la sproporzionalità fosse
riconosciuta e avesse provocato dei danni, si tratta comunque di complicazioni
che rimangono a carico dell'assicuratore LAINF (art. 6 cpv. 3 LAINF).
- Contrariamente a quanto affermato dalla __________, si ritiene
che la causalità tra i disturbi accusati dall'assicurato e l'infortunio in
questione non può considerarsi estinta.
Nei prossimi
giorni, il ricorrente si sottoporrà ad un esame specialistico approfondito. Ci
si riserva pertanto di produrre ulteriore documentazione medica e di completare
in prosieguo di causa, qualora ne fosse il caso, la motivazione del presente
ricorso." (I)
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.6. In corso di
causa, l'insorgente ha prodotto un certificato, datato 22 novembre 2003, del
dott. __________, medico chirurgo a __________ (cfr. V + allegato).
L'Istituto
assicuratore ha presentato le proprie osservazioni in merito l'8 gennaio 2004
(VII).
1.7. In data 15
marzo 2004, __________ ha versato agli atti dell'ulteriore nuova documentazione
medica (cfr. IX), trasmessa all'__________ per conoscenza (cfr. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 3 febbraio 2003 e oggetto della presente lite sono i disturbi
lamentati dall'assicurato a far tempo dal mese di maggio 2003, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003.
2.3. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ era o meno
legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi
lamentati dall'assicurato al ginocchio destro dopo il 28 maggio 2003.
Per quanto
riguarda la lesione meniscale messa in luce dalla risonanza del 13 febbraio
2003, l'assicuratore LAINF ha ammesso che si tratta di una naturale conseguenza
dell'infortunio del febbraio 2003.
In
particolare, esso ha riconosciuto le proprie prestazioni per un periodo di poco
inferiore ai due mesi a contare dall'operazione del 4 aprile 2003, applicando,
invero con generosità, il parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, a mente del quale, citiamo: "Il decorso dopo una
meniscectomia semplice non è molto lungo, normalmente i pazienti riprendono
l'attività lavorativa dopo 3-4 settimane" (cfr. doc. _, p. 2 - la
sottolineatura è del redattore).
Quest'ultimo
aspetto non è stato contestato dal ricorrente e, pertanto, non verrà più
discusso in questa sede.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella
concreta evenienza, in data 3 febbraio 2003, __________ è rimasto vittima di un
trauma distorsivo al ginocchio destro che, in seguito, è ceduto.
La
risonanza magnetica, eseguita il 13 febbraio 2003, ha mostrato una fessura sul
versante inferiore del corno posteriore e sulla parte intermedia del menisco
mediale nonché la presenza di un versamento articolare (cfr. doc. _).
Il 18
febbraio 2003, l'assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale ha espresso delle riserve riguardo
all'indicazione per un'artroscopia del ginocchio destro (cfr. doc. _:
"Penso, dato che la sintomatologia è prettamente sull'inserzione del
collaterale mediale su probabile stiramento, che solo se dovesse persistere una
sintomatologia algica e meniscale (che al momento non trovo) si potrebbe
valutare indicazione per artroscopia. Sarei cauto nel porre indicazione
chirurgica").
All'inizio
del mese di aprile 2003, __________ è stato sottoposto ad un intervento
artroscopico di sutura meniscale e sinovialectomia parziale.
Nel corso
dell'operazione, i sanitari hanno constatato la presenza di una lesione
condrale di 3° grado al condilo femorale mediale e laterale nonché di una
condromalacia del piatto tibiale esterno e della superficie articolare rotuale
del ginocchio destro.
Per
questa ragione, essi hanno proceduto al prelievo di condrociti autologhi, in
vista di un trapianto (cfr. doc. _).
In data
12 maggio 2003 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del
dott. __________.
Il medico
di circondario, da un canto, ha negato l'eziologia traumatica alla
diagnosticata lesione cartilaginea e, d'altro canto, ha affermato che
normalmente, dopo una meniscectomia semplice, il paziente ritrova una piena
capacità lavorativa trascorse 3-4 settimane dall'operazione:
"
(…).
L'assicurato attualmente asserisce forti dolori
al ginocchio destro e non riesce ad appoggiarlo.
Deve camminare con l'ausilio delle stampelle.
I movimenti sono scarsi a causa di un enorme
versamento intrarticolare.
Alla colonna cervicale si trova un dolore
muscolare paravertebrale bilaterale con una riduzione della sensibilità
all'avambraccio radialmente e al pollice destro.
Per quanto concerne il ginocchio, il trattamento
eseguito in Italia è sproporzionato.
L'assicurato ha subito un semplice cedimento
senza che fosse successo qualcosa di particolare.
Non ha neanche subìto una lesione completa del
menisco, ma solo parziale inferiormente, quindi la lesione della cartilagine al
condilo femorale mediale laterale retro-patellare non può essere dovuta
all'evento.
Anche la sutura al menisco sembra strana.
L'assicurato già prima avvertiva qualche disturbo al ginocchio destro.
Sono dello stesso parere del dr. __________ che
non era data l'indicazione per un intervento per quanto concerne questa lesione
parziale del menisco.
Un trattamento conservativo sarebbe stato più che
sufficiente.
L'attuale risultato operatorio conferma questa
valutazione.
Il decorso dopo una meniscectomia semplice non è
molto lungo, normalmente i pazienti riprendono l'attività lavorativa dopo 3-4
settimane.
In conclusione per quanto concerne il ginocchio e
il banale evento, dobbiamo dichiarare la causalità estinta di 4 settimane dopo
l'intervento.
Per quanto attiene alla schiena, radiologicamente
si trovava una degenerazione abbastanza impressionante a livello C5/C6 con
delle osteofiti sia anteriormente che dorsalmente.
Durante l'evento, l'assicurato ha possibilmente
traumatizzato anche la colonna cervicale, però anche per tale evento la
causalità sarebbe estinta." (doc. _)
Durante
il periodo 11-16 giugno 2003, __________ è rimasto degente presso il Reparto di
ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di __________, dove i medici gli hanno
praticato l'impianto di condrociti autologhi su membrana al condilo femorale
mediale.
La
diagnosi posta all'uscita è stata di lesione della cartilagine articolare della
rotula, del condilo femorale mediale e laterale del ginocchio destro
post-traumatica (cfr. referto del 26.6.2003 accluso al doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione su opposizione impugnata, l'__________
ha nuovamente interpellato il proprio medico di circondario.
Questo il
contenuto del suo rapporto del 29 luglio 2003:
"
Il 3.2.2003 mentre l'assicurato si girava, il
piede rimaneva bloccato e il ginocchio è ceduto, a seguito di ciò ha perso
l'equilibrio picchiando il collo e la testa su di un pezzo di legno.
Questa torsione del ginocchio, anche se dopo ha
picchiato la testa, è un trauma banale.
Per questo motivo manca la causalità naturale per
evidenziare un enorme danno alla cartilagine.
La risonanza magnetica del 13.2.2003 ha
confermato una fessura al versante inferiore del corno posteriore e parte
intermedia del menisco mediale, quindi neanche una lesione completa.
Normalmente una tale lesione non viene operata e
nemmeno suturata.
In Italia, durante l'artroscopia del 4.4.2003,
hanno trovato una lesione condrale di III grado al condilo femorale mediale e
laterale con condromalacia al piatto tibiale esterno o superficiale articolare
rotulea ginocchio destro. Hanno eseguito un prelievo di condrociti autologhi
per procedere dopo 2 mesi a un trapianto.
Siamo dell'avviso, assieme al dr. __________,
ortopedico di __________ e al dr. __________, di __________, visto che secondo
i medici italiani si tratta di una condropatia generale in tutti i
compartimenti, che questo trattamento è esagerato e non è indicato (un tale
trattamento è indicato in una lesione circoscritta, il resto deve essere
completamente normale).
Inoltre manca la causalità naturale per
evidenziare un così enorme danno alla cartilagine come descritto
nell'artroscopia ma non confermato alla risonanza magnetica dell'evento
veramente banale.
La __________ ha accettato la lieve distorsione un
certo danno al ginocchio ma, con l'esperienza della vita, dopo un certo periodo
un ginocchio con un tale trauma, guarisce entro alcuni giorni/settimane e
quindi anche la causalità è estinta." (doc. _)
In corso
di causa, l'assicurato ha versato agli atti un certificato, datato 22 novembre
2003, del dott. __________, medico-chirurgo a __________, il quale si é
espresso in questi termini:
"
Il giorno 3.02.2003 il paziente, mentre si
trovava sul luogo di lavoro, subiva un trauma distorsivo del ginocchio dx
(piede fisso al suolo e torsione del ginocchio). Da subito lamentava dolore ed
impotenza funzionale al ginocchio notando una progressiva tumefazione del
medesimo. Si recava all'__________ (CH) dove veniva sottoposto a visita
ortopedica dal Dr. __________ il quale dava indicazione di eseguire RMN
ginocchio dx in sospetto di lesione L.C.A. a M.M. Il paziente eseguiva RMN il
14.2.2003.
Il paziente giungeva alla mia osservazione, con
RMN, il giorno 21.02.03.
Ponevo indicazione a trattamento chirurgico
artroscopico di meniscectomia che veniva eseguita c/o __________, Rep.
ortopedia, il 4.04.2003.
In tale sede, durante l'artroscopia, si rilevava
pure lesione condrale di 3° grado (fissurazione ed esposizione ossea) al
condilo femorale mediale e laterale, condromalacia piatto tibiale esterno e
superficie articolare rotulea, di certa origine microtraumatica ripetuta.
In considerazione della giovane età del paziente,
delle già avanzate condizioni di condropatia e delle insufficienti opportunità
terapeutiche alternative, d'accordo con il paziente, si è proceduto a prelievo
di condrociti autologhi per successivo trapianto eseguito il 12.6.2003.
Con tale procedura, innovativa, si persegue lo
scopo di allontanare lo spettro di una plausibile sostituzione protesica
dell'articolazione in giovane età." (doc. _)
2.7. Dopo avere
attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una
questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per
scostarsi dalla valutazione, motivata e convincente, enunciata dal dott.
, medico di circondario dell' - secondo il quale il
notevole danno cartilagineo presentato da __________ al ginocchio destro non
può essere ricondotto all'evento traumatico del febbraio 2003.
Ulteriori
atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria)
non si rivelano necessari.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D'altro
canto, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora stabilito che, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
particolare, questo Tribunale osserva come la tesi del medico di fiducia
dell'assicuratore LAINF convenuto trovi pieno riscontro nella certificazione
del dott. , attivo presso l'Istituto di ortopedia e traumatologia
__________ - Università dell', specialista privatamente consultato
dal ricorrente.
In
effetti, questo sanitario ha implicitamente escluso che il danno alla salute in
discussione sia stato causato dall'infortunio assicurato, dando per certa
la sua origine microtraumatica ripetuta (cfr. doc. _).
Ora, così
come ha pertinentemente rilevato l'Istituto assicuratore (cfr. VII, p. 2),
secondo la giurisprudenza federale, qualora un determinato danno alla salute non
sia riconducibile ad un avvenimento lesivo chiaramente circoscritto, ma
piuttosto a dei microtraumi ripetuti nella quotidianità, esso non va
attribuito ad infortunio ma ad una malattia (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2c e
riferimenti ivi citati; STFA del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00,
consid. 2 b e del 13 dicembre 2000 nella causa J., U 226/00, consid. 1a).
In sede
di ricorso, __________ fa valere che i medici dell'Ospedale di __________, nel
rapporto di uscita del 16 giugno 2003, hanno espressamente sottolineato la
natura post-traumatica del danno alla cartilagine del condilo femorale mediale
e laterale retro-patellare (cfr. I, p. 2).
A mente
del TCA, questa opinione - peraltro immotivata - non può far dubitare della
fondatezza dell'univoca valutazione espressa
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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