AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.73
Data decisione, Autorità:
02.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.73
mm/fe
Lugano
2 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2003
di
contro
la decisione del 24 ottobre 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
novembre 2002, __________ - dipendente del __________ in qualità di meccanico
e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è
rimasto vittima di un infortunio della circolazione stradale, avvenuto a
__________, a causa del quale ha riportato una contusione delle ginocchia.
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di febbraio 2003, l'assicurato ha sofferto di una riacutizzazione
delle gonalgie a sinistra (cfr. doc. _).
Con
decisione formale del 3 giugno 2003 - intimata a __________ e, in copia,
segnatamente alla __________ Assicurazione - l'__________ ha negato la propria
responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro,
difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del
novembre 2002 (cfr. doc. _).
1.3. In data 6
giugno 2003, la __________ Assicurazione ha interposto opposizione cautelativa
avverso la succitata decisione, chiedendo, nel contempo, di poter prendere
visione dell'incarto __________.
Copia
dell'atto di opposizione è stata trasmessa all'assicurato (cfr. doc. _).
1.4. Il 27 giugno
2003, l'assicuratore malattie ha comunicato all'__________ il ritiro della
propria opposizione cautelativa (doc. _).
1.5. In data 17
ottobre 2003, __________ ha inviato all'Istituto assicuratore uno scritto del
seguente tenore, citiamo:
"
(…)
come ho spiegato al telefono il 16.10.2003 il
problema dell'infortunio subito l'anno scorso.
Il 03.06.2003 ho ricevuto la decisione fatta
dalla . Poi ho telefonato alla mia cassa malattia
"" spiegando a loro che è dovuto dall'infortunio e non a
malattia, anche perché non ho mai subito un intervento dei ginocchi.
Mi hanno detto che faranno opposizione alla
__________ che dovevo aspettare l'esito dell'opposizione.
Penso che l'ha ricevuta "06.6.2003"
anche lei firmato da signor __________, responsabile centro servizi. Nel
frattempo, hanno ritirato l'opposizione però senza avvisarmi in tempo.
Mese di settembre ho ricevuto delle fatture di
fisioterapia e farmacia. Allora ho chiamato __________ per chiarimento delle
fatture.
Mi hanno risposto che hanno ritirato
l'opposizione quindi sono sulla stessa linea della __________.
Dovevano avvisarmi subito prima della scadenza
dei 30 giorni così potevo fare ancora il ricorso della decisione.
So purtroppo che sono passati diversi mesi.
Ho chiesto il dottore __________ del certificato
medico. Per conto del dottore __________ il dolore del mio ginocchio sinistro è
dovuto all'incidente.
Quindi chiedo cortesemente di riesaminare il
caso. (…)" (doc. _)
1.6. Con
decisione su opposizione del 24 ottobre 2003, l'assicuratore LAINF ha
dichiarato irricevibile l'atto inoltrato dall'assicurato il 17 ottobre 2003,
argomentando:
"
(…).
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate. Questo termine non può essere prolungato (art.
40 cpv. 1 LPGA) e inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38
cpv. 1 LPGA). Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste
scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a
un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera, al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'ultimo giorno è un
sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del cantone
ove l'interessato è domiciliato o ha sede, il termine scade il primo giorno
feriale susseguente (art. 38 cpv. 2 LPGA).
Ad un esame, senza che sia necessario esperire delle delucidazioni
presso la Posta, è innegabile che il 17.10.2003 il termine per formare
opposizione era oramai scaduto. L'opponente è cosciente di tale fatto. Egli
sottolinea di essere stato indotto in errore dalla cassa malati la quale non
l'ha informato a tempo che aveva ritirato l'opposizione cautelativa 6.6.20003.
Questo fatto non giustificata una restituzione dei termini. A
mente dell'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso
è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione del termine
è concessa, conformemente all'art. 41 cpv. 2 LPGA, il termine per compiere
l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione..
Il termine può essere restituito solo se non è imputabile alcuna
colpa ai richiedente o al suo rappresentante legale. Secondo la prassi
costituiscono motivi di restituzione la malattia o il servizio militare. La
malattia deve essere tale da aver impedito all'interessato o al proprio
mandatario di agire entro il termine o di ricorrere a un rappresentante
rispettivamente a un sostituto (DTF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 consid.
2a).
Questo significa che l'assicurato il 17.10.2003 non era più
legittimato, nell'ambito di una procedura di opposizione, a chiedere un
riesame del caso.
All'assicurato restano però aperti i rimedi straordinari di
diritto e, più in particolare, quello della revisione procedurale. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizioneformalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza (DTF 122 V 21 consid. 3a,
122 V 138 consid. 2c, 122 V 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6; RAMI 1994 pag.
145). Sono considerati rilevanti solo i fatti idonei a condurre ad un'altra
valutazione della fattispecie (DTF 122 V 21 consid. 3a, 122 V 138 consid. 2c,
121 V 4 consid. 6; RAMI 1994 pag. 145) e nuovi ì fatti che esistevano già all'epoca
del primo giudizio ma che erano sconosciuti, senza colpa, o sono rimasti
indimostrati (DTF 110 V 141 consid. 2, 110 V 293 consid. 2a; RAMI 1994 pag. 143
consid. 3b, 1991 pag. 16 consid. 1). Una valutazione differente della stessa
fattispecie non basta.
L'assicurato è pregato di rivolgersi alla __________ entro 10
giorni nel caso in cui, malgrado quanto indicato al considerando 3, fosse del
parere che, in concreto, le condizioni per operato une revisione procedurale
della decisione 3.6.2003 fossero adempiute (…)" (doc. _)
1.7. Con
tempestivo ricorso del 3 novembre 2003, __________ ha fatto valere quanto
segue:
"
(…)
Il 18.11.2002 ho subito un incidente stradale con il mio scooter,
una vettura mi ha tagliato la strada in via __________, territorio di
__________. Sono stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso a
__________. Avevo dolore alle gambe, mi hanno fatto radiografia alle entrambi
ginocchie, non sono state riscontrate delle fratture.
Il 26.11.2002 ho avuto la visita dal dott. __________, reparto
ortopedico dell'ospedale __________, ha notato che avevo un leggero gonfiore
alle ginocchia, specialmente quello sinistro. Allora mi ha prescritto delle
sedute di fisioterapia, le pastiglie contro dolori e della crema da spalmare
sulle ginocchia. Siccome era un po' difficile da giudicare
se vi era rottura dei legamenti del ginocchio sinistro e il medico mi diceva
che le ginocchia sono delicate e che ci voleva del tempo per guarirle. Se, dopo
le sedute e di fisioterapia mi dovesse fare anche male alle ginocchia di fargli
sapere.
Il mese di febbraio 2003 ho telefonato al dott. __________ perché
avevo ancora dolori al ginocchio sinistro "solo trascinando la gamba
sinistra all'indietro". Poi mi ha fissato un appuntamento per fare la
risonanza magnetica al ginocchio, il menisco é a posto quindi mi ha prescritto
ancora delle sedute di fisioterapia.
Il 3.6.2003 ho ricevuto la decisione della __________ nella quale
diceva che il disturbo del mio ginocchio è preesistente, cioè prima
dell'incidente, quindi si tratta di malattia e non d'infortunio, così hanno
stabilito. Subito ho trasmesso il fatto alla mia cassa malattia __________, mi
hanno risposto che faranno opposizione alla __________, in
seguito mi daranno la risposta.
Il 6.6.2003 il __________ ha presentato opposizione alla
__________, però qualche giorno dopo hanno ritirato
l'opposizione senza informarmi della loro decisione.
Il 25.7.2003 ho ricevuto delle fatture da pagare per le sedute di
fisioterapia e medicine, ho chiamato la __________ per il chiarimento di queste
fatture e mi hanno risposto che dovrei pagare io. Ho chiesto il motivo e solo
allora mi hanno informato che avevano ritirato l'opposizione perché secondo loro la decisione della __________ era
corretta. Allora ho ribadito che dovevano avvisarmi prima della scadenza dei 30
giorni e, dopo di ciò, avevano
assicurato che si sarebbero assunte le spese. Ma siccome ho una franchigia di fr. l'500.-- e una partecipazione del 10% sulle spese, devo saldare io le fatture. Non
trovo giusto che sia io a dover pagare visto che avevo subito l'incidente.
Non sono d'accordo con le decisioni della __________ e __________.
Mi chiedo su che base possano affermare che i dolori che avevo alle ginocchia
siano preesistenti all'incidente in questione, dal 1980 che vivo in Svizzera
non ho mai subito nessun intervento alle gambe e di nessun tipo. Quindi, non
trovo giusto dover pagare queste fatture e siccome sono assicurato presso la
__________ da oltre 20 anni e potranno senz'altro verificare se avevo subito
qualche operazione, inoltre il certificato medico rilasciato dal dott.
__________ precisa che queste spese sono da attribuire all'infortunio del
18.11.2002." (I)
1.8. L'__________,
in risposta, ha postulato, in via principale, che l'impugnativa venga
dichiarata irricevibile e, in via sussidiaria, che la medesima venga
intergralmente respinta (cfr. III).
1.9. In data 12
dicembre 2003, l'assicurato ha ribadito di non avere colpa riguardo al mancato
rispetto del termine di opposizione e, d'altra parte, ha di nuovo prodotto la
certificazione 6 ottobre 2003 del dott. __________ (VI + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto
di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento
determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467
consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni
valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 24 ottobre 2003), nel presente caso tornano quindi
applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono,
segnatamente, dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cpv. 4).
2.4. In concreto,
il TCA constata che la decisione formale del 3 giugno 2003 è stata notificata
all'assicurato nonché (segnatamente) alla __________ Assicurazione, cassa
malati privata di __________ (cfr. doc. _).
La
__________ Assicurazione, in data 6 giugno 2003, ha interposto opposizione
cautelativa avverso la succitata decisione, chiedendo, nel contempo,
all'__________ di potere prendere visione dell'incarto (doc. _: "Vi
preghiamo pertanto di sottoporci per alcuni giorni il vostro incarto, ai fini
di esaminarlo e di poter prendere una posizione in merito").
Copia di
questa opposizione è stata trasmessa all'assicurato.
Il 27
giugno 2003 l'assicuratore malattie ha comunicato all'Istituto assicuratore il
ritiro della propria opposizione (cfr. doc. _).
ha affermato, nel proprio ricorso, di avere ricevuto la decisione formale
dell'__________ il 3 giugno 2003 (cfr. I).
Ciò è
evidentemente il frutto di una confusione di date, dal momento in cui la
decisione in questione reca proprio la data del 3 giugno 2003 (cfr. doc. _).
L'attestazione
de La Posta agli atti __ dimostra che la sua notificazione ha avuto in realtà
luogo il 6 giugno 2003.
Notificata
la decisione il 6 giugno 2003, il termine di 30 giorni di cui all'art. 52 cpv.
1 LPGA è iniziato a decorrere il 7 giugno 2003 ed è giunto a scadenza -
considerato che il 6 luglio nel 2003 era una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3
LPGA) - il 7 luglio 2003.
L'atto di
cui al doc. _ è stato consegnato ad un ufficio postale - nell'ipotesi più
favorevole a __________ - il 17 ottobre 2003, donde la sua manifesta
intempestività.
2.5. Accertato
che l'assicurato non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata
dall'Istituto assicuratore convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o
meno i presupposti per una restituzione del termine di opposizione giusta
l'art. 41 LPGA, ammesso che con scritto del 17 ottobre 2003 l'assicurato,
seppur implicitamente, ne ha fatto richiesta (cfr. doc. _).
A norma
dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la
restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso
decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Secondo
dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente debba essere stato
impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero
possa essergli mosso per questo ritardo.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA
del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n° 151).
L'insorgente
fa valere di essere stato indotto in errore dalla sua cassa malati, colpevole
di non averlo tempestivamente informato circa l'avvenuto ritiro
dell'opposizione cautelativa del 6 giugno 2003 (cfr. doc. _).
Da parte
sua, l'assicuratore LAINF convenuto, nella decisione su opposizione impugnata,
ha negato che tale circostanza possa giustificare una restituzione dei termini
(cfr. doc. _).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che il motivo addotto dal ricorrente non
giustifichi la restituzione del termine di opposizione.
Tenuto
soprattutto conto del tenore dello scritto 6 giugno 2003 della __________
Assicurazione - dal quale si evince chiaramente che l'opposizione era stata
formulata soltanto a titolo cautelativo e che, pertanto, la cassa malati
era chiamata ancora a confermarla (oppure a ritirarla) - il comportamento
dell'assicurato non può essere considerato esente da negligenza.
In
effetti, il ricorrente, ricevuta copia dell'opposizione cautelativa, avrebbe
perlomeno dovuto prendere contatto con l'assicuratore malattie per sincerarsi
se la medesima era stata, nel frattempo, confermata oppure esercitare lui
stesso il diritto di opposizione (indipendente da quello della Cassa) nei
confronti dell'__________.
Oltre a
quanto appena esposto e constatato come __________ abbia - per sua stessa
ammissione (cfr. I; cfr. del resto, il doc. ) - ricevuto nel corso del mese di
luglio 2003 due fatture di partecipazione alle spese da parte della __________
Assicurazione e che, in occasione del colloquio telefonico che ne è seguito, ha
appreso dell'intervenuto ritiro dell'opposizione, a mente del TCA anche il
termine di 10 giorni stabilito dall'art. 41 cpv. 1 LPGA non è stato rispettato
(ritenuto come l'assicurato ha interpellato l'_________, al più presto, il 16
ottobre 2003, cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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