AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.63
Data decisione, Autorità:
14.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.63
rs/tf
Lugano
14 luglio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2003
di
RI 1
contro
la decisione del 4 agosto 2003 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 10
settembre 1999 RI 1, alle dipendenze della __________ e perciò assicurata
d'obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolata sulle scale di casa
e per evitare la caduta ha subito un forte stiramento alla schiena (cfr. doc.
22, 34).
L'assicurata
è stata inabile al lavoro dal 10 al 20 settembre 1999 e dal 1° al 12 novembre
1999 (cfr. doc. 19; 23; 25).
L'istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge dal mese di settembre 1999 al mese di marzo 2000,
quando è terminata la cura medica (cfr. 15, 17, 31, 33). Nel corso del 2000 il
caso è poi stato chiuso (cfr. doc. IV).
1.2. Il 15 giugno
2001 il datore di lavoro di RI 1 ha annunciato all'assicuratore LAINF convenuto
una ricaduta dell'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr. doc. 27).
Il Dr.
med. __________ ha fatto stato della presenza di dolori lombosacrali e ha
prescritto delle sedute di fisioterapia, mentre ha ritenuto l'assicurata
totalmente abile al lavoro (cfr. doc. 14).
1.3. Con
decisione formale del 13 settembre 2001, l'Istituto assicuratore ha negato la
propria responsabilità relativamente ai disturbi fatti valere nel mese di
giugno 2001, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio
assicurato (cfr. doc. 13A).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata (cfr. doc. 12A) e dopo
l'allestimento di un rapporto peritale da parte del Dr. med. ,
specialista in chirurgia, dell' di __________f (cfr. doc. 12), la CO
1, in data 4 agosto 2003, ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento
(cfr. doc. 1A)
1.4. Con
tempestivo ricorso del 24 settembre 2003 RI 1 ha richiesto il risarcimento da
parte dell'Istituto assicuratore dei costi da lei sostenuti per gli esami e le
cure di cui ha usufruito pari a fr. 1'500.--, oltre che delle spese per le
lettere raccomandate, le telefonate e il tempo investito di complessivi fr.
700.--.
A
motivazione del suo ricorso l'assicurata ha rilevato:
"
(…)
II 10.09.1999 sono scivolata sulla scala di casa mia. Sono
riuscita ad evitare di cadere fino in fondo alla scala tenendomi ad un gradino
della scala stessa. Sono caduta violentemente su un gradino sul fondoschiena ed
ho subito un fortissimo stiramento alla schiena, come certificano diversi
reperti medici. In seguito a questo infortunio, ho sofferto di mal di schiena,
soprattutto nella zona lombare, fino ca. alla fine del 2001.
Nel 1999, immediatamente dopo l'infortunio, mi sono sottoposta
alle cure del Dr. __________ e ad una cura di fisioterapia. L'infortunio è
stato riconosciuto dalla __________.
All'inizio del 2001, visto che i dolori non erano ancora passati,
ho dovuto di nuovo sottopormi a cure mediche ed a diverse analisi.
Voglio precisare che prima dell'infortunio non ho mai sofferto di
mal di schiena. I dolori sono iniziati con l'infortunio e non sono mai cessati
fino a ca. fine del 2001. Da ca. due anni i dolori sono scomparsi e non sono
più riapparsi.
Dalle analisi risulta una lieve protrusione foraminale a sinistra
ed alcune iniziali alterazioni degenerative.
L'assicurazione __________ è dell'opinione che il pagamento degli
esami e delle cure di cui ho usufruito nel 2001 non sono a loro carico.
La mia cassa malati ha dovuto assumere il pagamento di dette cure,
che ammontano a CHF 1'582.15 (vedasi allegati a, b, c, d).
Nello scritto del 13.09.2001, il responsabile della mia pratica
presso la __________, Sig. ____________________, dice che, essendomi potuta
tenere allo scorrimano della scala, non sarei caduta e che quindi è impossibile
che io abbia subito danni ai dischi delle vertebre (vedasi allegato no. 13).
II 24.09.2001 inoltro il mio ricorso contro la decisione della __________
del 13.09.2001, spiegando che i miei medici sono dell'opinione che i dolori
sono dovuti all'infortunio (vedi allegati no. 17 e 18).
Inoltre preciso che la scala in questione non dispone di
scorrimano e che quindi l'ipotesi del Sig. __________ non è plausibile.
Spiego poi che non accetto il modo del tutto improfessionale del
Sig. __________ di trattare la mia pratica, inviandomi una "Verfügung"
senza un "Rechtliches Gehör".
Il Sig. ____________________ non ha mai provveduto ad avvisare la
mia cassa malati di quanto successo, fino a quando non gliel'ho fatto notare
con lettera del 24.09.2001 (allegato no. 12).
Il 25.09.2001 il Sig. __________, dietro il mio reclamo, informa
la mia cassa malati (allegato no. 11).
il 13.11.2001 il Sig. __________ annuncia che
"prossimamente" la __________ emetterà un
"Einspracheentscheid" (allegato no. 9).
Il 14.09.2002, non avendo ricevuto ancora nulla, reclamo
l'Einspracheentscheid" presso la __________ (allegato no. 6).
II 04.11.2002 ricevo finalmente un "Rechtliches Gehör" dalla
__________. II Sig. __________ scrive che la __________ non riconosce
l'infortunio. Secondo il Sig. __________, il fatto che si era inventato che mi
ero potuta tenere allo scorrimano, non ha alcuna importanza (allegato no. 4).
Il 10.11.2002 scrivo alla ____________________ dicendo che, per i
motivi già dettagliatamente descritti nella mia lettera del 24.09.2001, non
accetto la loro decisione (allegato no. 3).
Il 31.07.2003, non avendo più sentito nulla, informo la __________
tramite lettera raccomandata che, se entro il 31.08.2003 non avessi ricevuto
I'"Einspracheentscheid" o il rimborso di CHF 1'500.- (mia franchigia
c/o __________), sarei proceduta per le vie legali (allegato no. 2).
Ecco che il 04.08.2003 mi perviene
I"'Einspracheentscheid". II Sig. __________ continua a sostenere che
i dolori alla schiena non sono da ricondurre all'infortunio del 10.09.1999
(allegato no. 1).
lo sostengo che:
-
I dolori sono
iniziati con l'infortunio e non sono mai cessati fino ca. alla fine del 2001.
Da ca. due anni sono scomparsi e non sono più riapparsi.
-
I dolori dei
quali ho sofferto dal momento dell'infortunio fino alla fine del 2001 ca.,
erano dovuti all'infortunio. Personalmente, non sono evidentemente in grado di
stabilire le cause delle iniziali alterazioni degenerative.
-
I miei medici
curanti (Dr. ____________________, Dr. ____________________ e Dr. __________)
mi hanno detto che i dolori erano dovuti all'infortunio.
-
La __________
stessa ha riconosciuto l'infortunio del 10.09.1999, in quanto tutti i
presupposti per un infortunio erano dati. Un infortunio non è mai stato
escluso.
-
Non accetto
il modo del Sig. __________ di trattare la mia pratica. Mi chiedo se è corretto
che sia sempre solo lui a firmare individualmente le decisioni che mi
pervengono.
-
Non accetto
l'osservazione del Sig. __________ di non essere entrata in merito al suo
scritto del 04.11.2002. Infatti, si tratta del "Rechtliches Gehör" che
completa la "Verfügung" del 13.09.2001, contro la quale avevo già
inoltrato regolare ricorso il 24.09.2001 esponendo dettagliatamente i miei
motivi." (Doc. I)
1.5. La CO 1,
rappresentata dall'avv. __________ dello studio legale __________, in risposta,
ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. Con scritto
del 29 ottobre 2003 l'assicurata, in buona sostanza, ha contestato, da un lato,
che i dolori di cui ha sofferto nel 2001 non fossero dovuti all'infortunio del
10 settembre 1999, dall'altro, che la risposta di causa sia pervenuta entro il
termine concesso di 20 giorni.
A
quest'ultimo proposito essa, in particolare, ha osservato:
"
(…)
Il tribunale ha inviato la
prima intimazione in data 25.09.2003 con un termine di 20 giorni per presentare
la risposta di causa. E' presumibile che la lettera sia pervenuta a __________
il 26.09.2003. Il fatto che il loro avvocato l'abbia ricevuta solo il
29.09.2003, non può interessare in questa istanza. L'avvocato __________ scrive
che il termine di ricorso è prorogato al 20.10.2003. Il suo scritto è tuttavia
giunto al tribunale solo il 21.10.2003." (Doc. VI)
1.7. Il 13
novembre 2003 il patrocinatore dell'Istituto assicuratore per dimostrare che la
risposta è tempestiva ha inviato copia della busta con la quale il TCA ha
intimato alla CO 1 il ricorso del 24 settembre 2003, nonché un estratto
internet del percorso del plico, da cui risulta che esso è stato ritirato a __________
(__________) il 29 settembre 2003 (cfr. doc. VIIII + 1/2).
1.8. Il doc. VIII
con i relativi allegati è stato trasmesso all'assicurata per conoscenza (cfr.
doc. IX).
1.9. L'assicurata,
il 5 luglio 2004, ha ribadito quanto affermato nel suo scritto del 29 ottobre
2003 (cfr. doc. X).
1.10. Il doc. X è
stato spedito allo studio legale __________ per conoscenza (cfr. doc. XI).
1.11. Il 13 luglio
2004 il segretario del TCA ha interpellato il patrocinatore della convenuta in
merito al diritto di firma del sig. __________. La risposta è stata
immediatamente fatta pervenire al TCA (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Preliminarmente
va rilevato che l'assicurata sia nell'opposizione del 24 settembre 2001, che
nell'atto ricorsuale si è domandata se è corretto che la decisione formale del
13 settembre 2001 e la decisione su opposizione del 4 agosto 2003 portino
unicamente la firma individuale di __________ della CO 1 (cfr. doc. 12A; I;
consid. 1.4.).
L'assicuratore
LAINF convenuto non si è mai espresso in proposito.
Su
richiesta di questa Corte, tuttavia, l'avv. ____________________, il 13 luglio
2004, ha trasmesso la procura del 5 maggio 1994 conferita dalla CO 1 a ____________________,
la quale autorizza quest'ultimo a emettere decisioni in nome della __________
(cfr. doc. XII; consid. 1.11.).
I
provvedimenti emanati dalI'Istituto assicuratore il13 settembre 2001 e il 4
agosto 2003 e firmati da __________ risultano, pertanto, validi.
Relativamente
al fatto che la decisione formale del 13 settembre 2001 e la decisione su
opposizione del 4 agosto 2003 sono state firmate dalla stessa persona, va però
osservato che il TCA, a seguito della procedura di opposizione introdotta
dall'art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, e prevista per
tutti i settori delle assicurazioni sociali regolati da tale legge, ha indicato
che è preferibile che le decisioni formali e le decisioni su opposizione siano
trattate da persone differenti (cfr. STCA del 24 marzo 2003 nella causa C.,
inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA
del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA del 12 dicembre 2003
nella causa E. SA, C., S., G., inc. 30.2003.30-33; STCA del 15 dicembre 2003
nella causa G., inc. 30.2003.63).
Ciò è del
resto analogo a quanto già avveniva negli ambiti che da tempo conoscono la
procedura di opposizione, come proprio la LAINF.
E'
pertanto auspicabile che in futuro, al fine di garantire agli assicurati
maggiore chiarezza, anche l'Istituto assicuratore convenuto adotti la
separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina
l'opposizione
2.3. Inoltre la
ricorrente, con scritto del 29 ottobre 2003, ha contestato che la risposta di
causa sia pervenuta al TCA entro il termine di 20 giorni fissato da questa
Corte alla CO 1 e il 5 luglio 2004 essa ha chiesto che la stessa sia
considerata nulla (cfr. consid. 1.6., 1.9.; doc. VI, X).
Giusta
l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo
che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne
trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata
decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta cui sono da allegare tutti i documenti.
Il cpv. 2
recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di
istanza motivata dall’autorità amministrativa.
Secondo
l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente
legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine
perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in
intero.
L'art. 38
LPGA prevede che:
"
Se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. (cpv. 1)
Se non deve essere notificato
alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha
provocato. (cpv. 2)
Se l’ultimo giorno del termine
è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. (cpv. 3)
I termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno
precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto
incluso;
c. dal 18 dicembre al 1°
gennaio incluso. (cpv. 4)"
Trattandosi
di una norma di procedura, tale disposto, in via di principio, entra in vigore
immediatamente (SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2, pag. 76; DTF 117 V 93 consid.
6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b; U. Kieser,
op. cit., ad art. 82, n. 8 pag. 820).
Ciò
significa che l'art. 38 LPGA si applica a tutte le decisioni emesse dopo il 1°
gennaio 2003.
Questa
norma corrisponde, del resto, all'art. 131 CPC applicabile in virtù del rinvio
di cui all'art. 23 LPTCA.
In casu
dalla documentazione agli atti risulta che il TCA, con ordinanza del 25
settembre 2003, ha intimato il ricorso alla CO 1 e le ha assegnato il termine
di 20 giorni di cui all'art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la risposta di causa
(cfr. doc. II).
Tale
ordinanza è stata notificata all'Istituto assicuratore lunedì 29 settembre 2003
(cfr. VIII1; VIII2).
Il
termine di 20 giorni per inoltrare la risposta è iniziato a decorrere il 30
settembre 2003 ed è scaduto, tenuto conto che l'ultimo giorno, 19 ottobre 2003,
era una domenica, lunedì 20 ottobre 2003.
La
risposta di causa, indirizzata erroneamente al Consiglio di Stato, è pervenuta
il 20 ottobre 2003 alla Cancelleria dello Stato, la quale ha trasmesso l'atto
al TCA (cfr. doc. IV).
Visto che
un termine è ossequiato anche se una parte si rivolge all'autorità incompetente
in tempo utile (cfr. art. 39 LPGA; 1a LPTCA), nell'evenienza concreta il
termine di 20 giorni è stato rispettato. La risposta di causa è, pertanto,
tempestiva.
Va
comunque rilevato che il termine di 20 giorni di cui all'art. 3 cpv. 1 LPTCA è
d'ordine, a differenza del termine previsto all'art. 8 LPTCA che viene fissato
dal giudice qualora il termine di 20 giorni non sia ossequiato senza chiedere
una proroga. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un termine
perentorio.
Sul tema
sollevato dall'assicurata occorre inoltre considerare che nell’ambito del
diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nel settore
dell'assicurazione contro gli infortuni, vige il principio inquisitorio:
l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i
fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano
liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5).
Inoltre, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF
122 V 157, in una sentenza non pubblicata del 29 settembre 1998 nella causa F.,
H 201/97, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
d) Sia rilevato infine che il diritto
federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova.
In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di
diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove
(art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli
art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle
assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel
senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano
in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il
giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi
di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il
materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto
giudizio sui diritti litigiosi. (…)
Elemento determinante dal profilo probatorio,
non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
(…)."(cfr. STFA del 29 settembre 1998 nella
causa F., H 201/97, consid. 7d)
In una
sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il TFA ha
appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le censure
sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…) In via abbondanziale si rileva che, a
prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona
sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5
agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo
stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre
1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato
telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare
un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però
avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi.
(…)."
In
un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T. (K 22/00) chiamato a
pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione
incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta
presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa
prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata
giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti
giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in
quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In
quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
"
(…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo
aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni
sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio
inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i
documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta
tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui
sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede
pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un
pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa
nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di
conseguenza inammissibile,
(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella
causa T., K 22/00)
Per un
caso in cui il TCA nel relativo giudizio ha considerato sia la risposta di
causa trasmessagli entro il termine perentorio di 3 giorni fissato da questa
Corte, in quanto l'amministrazione, senza chiedere una proroga, non aveva
rispettato il termine di 20 giorni per l'inoltro della risposta, sia un
ulteriore scritto inviato dopo la risposta cfr. STCA del 23 luglio 2003 nella
causa C., 38.2002.278.
Nel
merito
2.4. Il 1°
gennaio 2003, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.3.), è entrata in vigore la
LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, come visto (cfr. consid. 2.3.), in
linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3
consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 27 gennaio
2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H
73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003
nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a,
RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale
determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli
effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 10 settembre 1999 e oggetto della lite è il diritto a prestazioni in
relazione ad una ricaduta annunciata nel mese di giugno 2001, non tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1°
gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino
al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03;
STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).
2.5. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto ha o meno correttamente negato la propria responsabilità
relativamente ai dolori alla schiena lamentati dalla ricorrente nell'Annuncio
di ricaduta del 15 giugno 2001 (cfr. doc. 27).
Più
concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi si trovano o meno in
una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 10
settembre 1999.
2.6. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto
è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.7. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.8. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante
è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001
nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza
pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi
di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
Al
riguardo va segnalato che in una sentenza dell'11 dicembre 2003 nella causa R.
(U 239/02), il TFA, confermando un precedente giudizio del TCA, non ha
riconosciuto adempiuto il requisito della causalità naturale tra un infortunio
e le turbe lamentate da un'assicurata alla spalla sinistra, oggetto di un
avviso di ricaduta, in quanto la verosimiglianza del rapporto causale andava
qualificata come probabile, ma non come preponderante.
2.9. Nella
presente fattispecie RI 1, il 10 settembre 1999, è rimasta vittima di un
infortunio non professionale presso la propria abitazione di __________.
Nell'annuncio
d'infortunio del 14 settembre 1999, l'evento traumatico occorsole il 10
settembre 1999 è così stato descritto:
"
scivolata sulle scale di casa" (Doc. 34)
Nello
stesso documento, al punto "parte del corpo lesa", rispettivamente
"natura della lesione" è stato indicato "schiena".
Dal
Certificato medico LAINF stilato, il 17 settembre 1999, dal Dr. __________,
chiropratico, che ha visitato l'assicurata l'11 settembre 1999, risulta:
"
(…)
-
Indicazioni del
paziente: la paziente stava per cadere dalle
scale, per evitare la caduta si è tenuta con un braccio ed ha subìto un
fortissimo stiramento nella schiena.
-
Reperto locale: Zona dorso-lombare molto rigida, muscoli
paravertebrali spastici, dolori alla pressione da D10 a L5. Schober lombare
10-12 cm." (Doc. 22)
All'insorgente
sono poi stati prescritti alcuni cicli di fisioterapia (cfr. doc. 18; 21).
Il 26
settembre 2000 il Dr. med. __________, medicina generale FMH, nel Certificato
medico finale, ha attestato che l'assicurata dall'infortunio aveva riportato
una contusione lombare e che la cura medica era terminata il 6 marzo 2000 (cfr.
doc. 16).
In data
15 giugno 2001 la __________ ha notificato alla CO 1 una ricaduta dell'evento
traumatico del settembre 1999 in relazione a disturbi alla schiena (cfr. doc.
27).
Il Dr.
med. __________, specialista FMH in reumatologia, il 16 luglio 2001, ha
compilato il Certificato medico all'attenzione dell'Istituto assicuratore
convenuto. In particolare egli ha precisato che la prima consultazione medica
ha avuto luogo il 20 aprile 2001, che l'assicurata accusava dolori
lombosacrali, ma che comunque lavorava normalmente e che fino a quel momento le
era stata prescritta della fisioterapia. Inoltre lo specialista ha indicato:
"
(…)
b) Welche
Schädigungen können
Sie feststellen und welche
Verletzungsmerkmale liegen
vor (genaue Lokalisierung der
Verletzungen)?
Quelles lésions pouvez-vous
determiner et quel genre de
blessures
pouvez-vous constater
(localisation exacte des
blessures)?
What kind of injuries have you found?
(Give exact location of injury)
c) Diagnose:
Diagnostic:
Diagnosis:
- a) Sind die Verletzungen
ausschließlich Folgen des unter
Ziffer 2 geschilderten
Unfallereignisses?
L'accidenté souffre-t-il
uniquement des suites de
l'accident décrit sous
chiffre 2?
Are the injuries exclusively the
consequence of the accident
described under 2?
b) Bestehen
neben diesen Unfallfolgen noch Krankheiten oder Krankheitszustände, Gebrechen
(z. B. Folgen früherer Unfälle, Tbc., Zirkulationsstörungen, Diabetes,
Rheumatismen irgendwelcher Art, Fettleibigkeit, Krampfadern, Plattfüsse)?
Ou bien souffre-t-il, en même temps, de
maladies, d'un état maladif, d'infirmités, (p. ex. conséquences d'accidents
antérieurs, Tbc., troubles de la ciruclation, diabète, rhumatismes de
n'importe quelle nature, obésité, varices, pieds plats, etc.)?
Are there, besides of
the consequences of the accident, a sickness or infirmities, etc.?
c) Wenn ja, ist der Unfall dadurch
veranlasst oder begünstigt
worden, oder wird der
Heilungsverlauf ungünstig
beeinflusst und erschwert: in
welchem Grade?
L'accident a-t-il été occasionné ou
favorisé par ces maladies ou
infirmités, et celles-ci
retarderont-
elles ou influenceront-elles
défavorablement le cours de la
guérison: dans quelle mesure?
If so, has the accident been
occasioned or
influenced by these
maladies or
infirmaties, or wille
healing be
unfavourably
influenced or
aggravated thereby;
to what degree?
d) Stimmt das Alter der Verletzung
mit dem angegeben Datum des
Unfalls überein?
L'ancienneté de la lésion
s'accorde-t-elle avec la date de
l'accident?
Is the age of the injury in
conformity with
the date of the
declared accident?"
b)
Dolori percussione e modulizzazione col. lombare. Riduzione della modalità
nell'estensione
Neurologia
SP.
c)
Sindrome lombovertebrale scoliosi sin connessa.
Discopatia
L4/L5 e L5/S1
a)
iniziati dopo l'incidente
b)
iniziali discopatie L4/L5 L5/S1
c) No
d) Si
(Doc. 14)
A tale
attestato è stato allegato il referto radiologico relativo alla risonanza
magnetica effettuata alla colonna lombare il 21 maggio 2001.
Il Dr.
med. __________, capo-servizio del reparto di radiologia diagnostica e
interventistica dell'Ospedale __________ di __________, ha osservato:
"
Indicazione: st. d. caduta nel 1999. Da allora dolori lombari.
Scoliosi e morbo di Scheuermann. Lesioni ossee
nel corpo vertebrale L2. Discopatia?
Presenza di una lieve scoliosi con convessità a
sin. nella colonna lombare. Inoltre si nota una rettolineizzazione della
lordosi fisiologica.
Non si notano deformazioni dei corpi vertebrali.
Le limitanti dei corpi vertebrali della colonna lombare del passaggio
toraco-lombare sono ben delimitate.
Non si evidenziano i noduli di Schmorl o una
irregolarità.
Le dimensioni del canale spinale sono nella
norma. Il cono midollare termina a livello del corpo vertebrale L1-L2. Normale
morfologia e segnale dei dischi D1-D12 fino a L3-L4 senza segni per una
discopatia, per una protrusione o ernia discale. Non si notano compressioni radicolari.
A livello del disco L4-L5 si nota una lieve riduzione dello spessore del disco
e del segnale compatibile con una iniziale discopatia. Presenza di una lieve
protrusione foraminale a sin. senza segni per un conflitto radicolare (scan 6
slice 9). A livello del disco L5-S1 si nota una riduzione dello spessore del
disco e del segnale nelle sequenze in ponderazione T1-T2 compatibile con una
discopatia. Non si notano protrusioni o ernie discali. Non vi sono segni per
una compressione radicolare.
Iniziali alterazioni degenerative delle piccole
articolazioni L4-L5.
Conclusione:
iniziali segni di discopatia a livello L4-L5 con una lieve protrusione
foraminale a sin. senza segni per un conflitto radicolare.
Segni di discopatia a livello L5-S1 con lieve
riduzione dello spessore del segnale del disco. Iniziali alterazioni
degenerative a livello delle piccole articolazioni intervertebrali L4-L5 e
L5-S1. Non si notano sicure lesioni post-traumatiche a livello della colonna
lombare al passaggio toraco-lombare.
Non segni morfologici per morbo di
Scheuermann." (Doc. 13)
Con
decisione formale del 13 settembre 2001 l'assicuratore LAINF convenuto,
basandosi principalmente sul rapporto radiologico del 21 maggio 2001 e
sull'opinione espressa dal suo medico di fiducia, Dr. med. ,
specialista in chirurgia dell' di __________, al quale aveva
sottoposto tutta la documentazione medica dell'assicurata, non ha riconosciuto
il proprio obbligo contributivo per quanto attiene ai disturbi annunciati nel
mese di giugno 2001, in quanto farebbero difetto dei postumi infortunistici e
le alterazioni a livello dei dischi intervertebrali sarebbero esclusivamente di
natura degenerativa (cfr. doc. 13A; consid. 1.3.).
Dopo
l'inoltro da parte della ricorrente dell'opposizione contro il citato
provvedimento (cfr. doc. 12A) e un suo sollecito del 14 settembre 2002 affinché
la vertenza fosse evasa al più presto (cfr. doc. 7), l'Istituto assicuratore,
il 17 ottobre 2002, ha incaricato il Dr. med. __________ __________ di allestire
un rapporto peritale (cfr. doc. 25).
Nella sua
valutazione del 23 ottobre 2002 lo specialista ha evidenziato che la ricaduta
del giugno 2001 è una fatalità e non è in relazione di causalità naturale con
l'infortunio del 10 settembre 1999, perlomeno secondo il grado di
verosimiglianza preponderante. Il medico ritiene, infatti, che l'evento del
1999 era tale da produrre un forte stiramento della muscolatura di sostegno
della colonna vertebrale lombare, ma che non ha causato nessun danno tardivo
oggettivabile (cfr. doc 12 pag. 7).
Il Dr.
med. __________ ha così motivato le sue conclusioni:
"
(…)
Vorangestellt werden und für die nachmalige
Stellungnahme entscheidend sind die Feststellungen bei der Befundung des
radiologischen Dossiers der Versicherten: Die konventionelle Darstellung der
Lendenwirbelsäule ap und seitlich vom 13.09.1999 zeigt eine höchstens
angedeutete linkskonvexe skoliotische Fehlhaltung. Auffällig ist die
weitgehende Delordosierung der Lendenwirbelsäule. Die osteochondrotische
Veränderung im lumbosakralen Segment bleibt äusserst diskret, spondylophytäre
Ausziehungen finden sich auf keiner Etage und die Bandscheibenhöhen bleiben
erhalten. Es besteht kein Hinweis auf eine Dornfortsatz-Nearthrose im Sinne des
Morbus Baastrup. Die Wiederholung dieser Abklärung am 20.04.2001 belegt nun
eine eindrückliche linkskonvexe skoliotische Fehlhaltung, wobei die Längen der
Querfortsätze nicht differieren, womit eine rotatorische Komponente
ausgeschlossen werden kann. Jedoch besteht nun eine völlige Gestreckthaltung
lumbal von L1 - L5. Die Bandscheibenhöhe lumbosakral ist nunmehr leicht
vermindert, nach wie vor sind spondylophytäre Ausziehungen höchstens
ansatzweise erkennbar. Dornfortsatz-Nearthrosen bestehen nicht. Die
Iliosakralgelenke sind - soweit nicht in der speziellen Technik nach Baraony
dargestellt - ohne erkennbare degenerative Veränderungen. Im lumbalen
Kernspintomogramm vom 21.05.2001 finden sich beginnende Hinweise auf eine
Diskopathie L4/5 mit diskreter Bandscheibenvorwölbung foraminal nach links ohne
Kompromittierung der Nervenwurzel. Auch lumbosakral bestehen
Signalalterationen, welche für eine degenerative Bandscheibenveränderung
sprechen. Auch hier bleiben die Nervenwurzeln nicht tangiert, der Spinalkanal
ist von normaler Weite, und degenerative Veränderungen, welche das Mass des
Altersphysiologischen überschreiten würden, sind nicht feststellbar.
Ob das primäre Ereignis vom 10.09.1999 als
Unfallgeschehen im Rechtssinne zu werten ist, bleibt ausschliesslich in der
Beurteilungskompetenz des Rechtsanwenders resp. des Richters. Aus
unfallmedizinischer Sicht muss dabei jedoch eine Fehlgängigkeit erkannt werden:
Zur Vermeidung eines drohenden Sturzes beim Treppabgehen tätigte Frau RI 1
mutmasslich eine brüske Rumpfbewegung und diese zog reflektorisch eine
muskuläre Verspannung nach sich. Diese wurde dann behandlungswürdig und
verursachte eine limitierte Arbeitsunfähigkeit in der Tätigkeit als
Bankangestellte. Geht die Administtation hier von einer unfallähnlichen
Körperschädigung aus, so muss von medizinischer Seite die Erfüllung eines der
in Artikel 9 Abs. 2 UVV lit. a - h aufgelisteten Verletzungsmusters verneint
werden; die Liste ist abschliessend und nicht der Interpretation unterworfen.
Die röntgenologischen Feststellungen vom 13.09..1999
(mithin 3 Tage nach dem angeschuldigten Vorgang) belegen eine leichte
skoliotische Fehlhaltung der Lendenwirbelsäule, welche bei fehlendem
Rotationseffekt als antalgisch (schmerzvermindernd) interpretiert werden kann.
Dazu deckungsgleich ist die Streckhaltung. Degenerative Veränderungen, welche
bei einer 29jährigen Frau das Mass des Altersphysiologischen überschreiten
würden, finden sich nicht. Der nachmalige Verlauf unter physikalischer Therapie
und detonisierenden Massnahmen sowie mit einer Arbeitsunfähigkeit als __________
(somit Verrichtungen in Wechselpositionen) von 10 Tagen ist fallkonform.
Ohne aktenkundiges neues Ereignis trat Frau RI 1 am
20.04.2001 erneut wegen akuter Beschwerden in ärztliche Behandlung. Nunmehr
findet sich in den konventionellen Röntgenfilmen des gleichen Datums nebst
einer deutlichen linkskonvexen skoliotischen Fehlhaltung, welche wiederum als
antalgisch (schmerzmindernd) interpretiert werden muss, eine völlige
Gestreckthaltung. Inzwischen, das heisst 19 Monate später, stellt man eine
Höhenverminderung der Bandscheibe im untersten Lendenwirbelsäulensegment
(lumbosakrale Osteochondrose; ICD-102 M51.37) fest. Dies bestätigte
sich dann in der kernspintomografischen Abklärung vom 21.05.2001 im Ospedale __________ di
__________ (siehe oben). Eine erneute Arbeitsunfähigkeit
resultierte offensichtlich aus diesem gemeldeten Rückfallgeschehen nicht.
Es stellt sich nun die Frage, ob die bei Frau RI 1
objektivierten Körperschäden aus unfallmedizinischer Sicht natürlich-kausal mit
dem Geschehen vom 10.09. 1999 verknüpft werden können:
Postuliert von behandelnder Seite wird in casu die
Unfallkausalität einer ohne neurologische Auswirkungen bleibenden geringfügigen
Bandscheibenverlagerung im untersten Lendenwirbelsäulensegment. Dies entspricht
nicht dem pathologisch-anatomischen Befund einer Diskushernie
(Bandscheibenvorfall), sondern ist ein Frühstadium des langwierigen, eminent
degenerativen Prozesses in der Lendenwirbelsäule der adulten Bevölkerung und
grundsätzlich als Krankheit anzusprechen. Es sind denn in der Regel auch
alltägliche Bewegungen (wie zum Beispiel das Aufrichten aus gebückter Haltung,
das Vorneigen des Rumpfes mit einer Drehbewegung), bei denen die letzte
Barriere einer vorgeschädigten Bandscheibe durchbrochen und die Diskushernie
erstmals manifest wird. Seit Bestehen einer gesetzlichen Unfallversicherung in
unserem Land ist die gewaltsame Verursachung der Diskushernie Gegenstand
fachmedizinischer Diskussion. MORSCHER, hat hierzu Kriterien heraus gearbeitet,
die in ihrer Gesamtheit erfüllt sein müssen, um einen Bandscheibenvorfall als
unfallbedingt ansprechen zu können°:
-
Die Vorgeschichte des Betroffenen muss bezüglich
"Rückenschmerzen" stumm sein.
-
Der. Unfallmechanismus muss in seinem
biomechanischen Ablauf sowie im Ausmass der Gewalteinwirkung geeignet sein,
eine zuvor nicht verlagerte Bandscheibe zum Vorfall zu bringen.
-
Eindeutig mit einem Bandscheibenvorfall
assoziierbare und somit neurologisch-peripheren Erscheinungen anzulastende
Brückensymptome müssen vom Moment des Ereignisses an in unveränderter Weise
bestehen und auch dem Bild der Nervenwurzelkompression entsprechen. Dieselbe
Lehrmeinung wird auch in der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Auch der
Medizinische Dienst der SUVA hat in analoger Weise zu diesem Problemkreis
fundiert Stellung genommen.
Übertragen auf den vorliegenden Fall müssen die
nachfolgenden Feststellungen getroffen werden:
- ad 1. Die Vorgeschichte bezüglich
„Rückenschmerzen" der
Versicherten ist nicht dokumentiert; hierzu bedarf
es eines
Leistungsauszugs des Krankenversicherers.
- ad 2. Der angeschuldigte Vorgang (brüske aktive
Rumpfbewegung
zur Verhinderung eines Sturzes mit Festhalten an
einem Geländer)
ist geeignet, muskuläre
Verspannungen der Wirbelsäulen-Stützmuskulatur hervor zu rufen. Hingegen wird
dadurch eine nicht degenerativ veränderte Bandscheibe niemals zum Vorfall
(Diskushernie) gebracht.
- ad 3. Gemäss den vorliegenden medizinischen
Akten weist und
wies Frau RI 1 . nie
peripher-neurologische Erscheinungen eines Bandscheibenvorfalls L4/5 oder L5/S1
auf, womit der bildgebende Befund ohne Krankheitswert bleibt." (Doc. 12)
Con
decisione su opposizione del 4 agosto 2003 l'assicuratore LAINF ha confermato
la sua prima decisione (cfr. consid. 1.3.; doc. 1A).
2.10. Giusta l'art.
29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole
nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,
quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03;
STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C 24/02, consid. 5.4; DTF 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
L'art. 42
LPGA (norma di procedura che entra immediatamente in vigore, cfr. consid. 2.3.;
2.4.) prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
" Die
Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des
Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der
Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In
diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die
Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist
(Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è invece così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas
tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être
frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui
spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème
phrase LPGA."
Nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni, già precedentemente all'entrata in
vigore della LPGA, vigendo la procedura di opposizione (cfr. art. 105 v.LAINF),
era applicabile l'art. 30 cpv. 2 lett. b PA, secondo cui l'autorità non è
tenuta a sentire le parti prima di prendere una decisione impugnabile mediante
opposizione. Tale disposto era valido, per analogia, anche per gli altri
assicuratori LAINF che non fossero l'INSAI (cfr. STFA del 6 aprile 2004 nella
causa C., U 85/03).
In talune
circostanze, comunque, come ad esempio nel caso in cui prima dell'emanazione
della decisione sia necessario esperire numerosi accertamenti, il diritto di
essere sentito deve essere garantito prima dell'emanazione della decisione
formale (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed.
Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
Nel caso concreto il TCA constata che, come ha asserito l'assicurata
(cfr. doc. I; 12A), l'Istituto assicuratore non le ha dato l'opportunità di
esprimersi prima dell'emanazione della decisione formale del 13 settembre 2001.
Tuttavia, come peraltro riconosciuto dalla ricorrente medesima (cfr. consid. 1.4.;
doc. I), essa ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul mancato
riconoscimento da parte della CO 1 del suo obbligo contributivo prima
dell'emissione della decisione su opposizione del 4 agosto 2003, quando le è
pure stato sottoposto il rapporto peritale del Dr. med. __________ con la
facoltà di sollevare obiezioni al riguardo (cfr. doc. 4A).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto quanto esposto sopra e che in casu,
precedentemente alla decisione formale, non sono comunque stati esperiti
particolari accertamenti, l'assicuratore LAINF convenuto, dando all'assicurata
la possibilità di pronunciarsi prima della decisione su opposizione ha
ossequiato il suo diritto di essere sentita.
2.11. L'assicurata,
nell'atto ricorsuale, relativamente alla dinamica dell'evento del 10 settembre
1999, ha contestato quanto sostenuto dall'Istituto assicuratore, e meglio che
essa non sarebbe caduta. Essa ha, per contro, affermato, come aveva già
asserito nell'opposizione (cfr. doc. 12A), che quando è scivolata sulla scala
di casa, per evitare di cadere fino in fondo, si sarebbe sì tenuta a un
gradino, ma sarebbe comunque caduta violentemente su un gradino con il
fondoschiena, subendo un fortissimo stiramento alla schiena (cfr. consid. 1.4.,
doc. I).
Al
riguardo va, però, segnalato che nell'Annuncio di infortunio del 14 settembre
1999 è stato indicato unicamente che la ricorrente è scivolata sulle scale di
casa (cfr. doc. 34; consid. 2.9.). Nel Certificato medico LAINF del 17
settembre 1999 il Dr. __________ ha poi solo precisato che la paziente che
stava per cadere dalle scale, per evitare la caduta, si è tenuta con un braccio
e ha subito un fortissimo stiramento nella schiena (cfr. doc. 22; consid.
2.9.).
Il TCA
può comunque esimersi dall'appurare come si sia svolto esattamente quanto
occorso alla ricorrente il 10 settembre 1999, dato che, ai fini della presente
causa, ciò è irrilevante.
La CO 1
ha infatti riconosciuto che si è trattato di un infortunio e ha corrisposto
all'assicurata le prestazioni di legge fino ai primi mesi del 2000, quando il
caso è stato chiuso (cfr. consid. 1.2.).
Inoltre,
come verrà esaminato approfonditamente in seguito, relativamente alla questione
di sapere se l'assicurata nel mese di giugno 2001, quando ha annunciato la
ricaduta, presentava o meno dei postumi infortunistici, l'esito della vertenza
non muterebbe sia considerando che l'assicurata ha effettivamente evitato la
caduta, sia nell'ipotesi contraria.
2.12. La ricorrente
sostiene che i dolori accusati nel 2001 erano dovuti all'infortunio e che mai
prima dell'evento traumatico ha sofferto di mal di schiena. Circa le iniziali
alterazioni degenerative ha dichiarato di non essere in grado di stabilirne la
causa (cfr. consid. 1.4., doc. I).
Secondo
il Dr. med. __________, per contro, i disturbi lamentati dall'assicurata non
sono in relazione di causalità naturale, perlomeno secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, con l'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr.
consid. 2.9., doc. 12).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine,
la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U
291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si
sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,
sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. DTF
125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo
sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto
delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili
(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311
consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;
STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(cfr. STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122
V 160 in fine).
2.13. Nella
presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione presente
all'inserto, il TCA ritiene che l'opinione del Dr. med. __________ può
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che
si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia
medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha, in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata
dallo specialista consultato dallaCO 1.
Il
rapporto medico del Dr. med. __________ non contiene in effetti contraddizioni.
Inoltre esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante
(cfr. RAMI 1991 U133, pag. 311 segg. consid. 1b): in particolare, lo
specialista interpellato dall'Istituto assicuratore convenuto ha espresso il
suo apprezzamento generale e le ragioni che lo hanno portato a negare che i
disturbi alla colonna vertebrale fatti valere dalla ricorrente possano ancora
essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito
del caso.
Il Dr. __________
ha, dapprima, evidenziato che dagli esiti degli esami convenzionali della
colonna vertebrale posti in atto il 13 settembre 1999, immediatamente dopo
l'infortunio - effettivamente dal certificato medico LAINF del 17 settembre
1999 risulta che sono state effettuate due radiografie (cfr. doc. 22) -
emergevano una accennata scoliosi convessa a sinistra e delle alterazioni della
colonna lombosacrale, anche se estremamente discrete e che non superavano la
misura prevista fisiologicamente per una donna di 29 anni - l'assicurata è nata
nel 1970 (cfr. doc. 12; consid. 2.9.).
Lo
specialista ha poi elencato i reperti organici riscontrati tramite la risonanza
magnetica del 21 maggio 2001, precisando che essi attestano un peggioramento
dello stato della colonna vertebrale dell'assicurata (cfr. doc. doc. 13;
consid. 2.9.). In particolare egli ha indicato una scoliosi, che deve essere
interpretata quale fattore che provoca dolore, delle alterazioni degenerative e
un'iniziale discopatia L4-L5 con una lieve protrusione foraminale a sinistra.
Tali disturbi, comunque, non sono in relazione di causalità naturale con
l'infortunio del 10 settembre 1999, poiché tale evento - identificato dal Dr.
med. __________ in un brusco movimento per evitare la caduta dalle scale - è
adeguato a provocare uno stiramento muscolare, ma non a causare danni tardivi
oggettivabili, come la protrusione di un disco, in assenza di alterazioni
degenerative dei dischi intervertebrali (cfr. doc. 12, consid. 2.9.).
Al
riguardo va ribadito, come puntualizzato dal Dr. __________ (cfr. doc. 12 ,
consid. 2.9.), che conformemente all'esperienza acquisita in materia di
medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da
preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.
Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può
essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed
ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza
ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le
proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio,
l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre
2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi
citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
In una
sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa Z. (U 324/02) il TFA ha confermato il
precedente giudizio di questa Corte del 9 ottobre 2002 (35.2001.80) nel quale
era stato negato il nesso di causalità tra un'ernia discale lombare e
l'infortunio occorso a un assicurato colpito alla schiena da un carrello di
ferro del peso di circa 120/140 Kg., poiché i sintomi dell'ernia discale non
erano apparsi immediatamente.
Nel caso
concreto, come visto, soltanto dal referto della risonanza magnetica del 21
maggio 2001 emerge una lieve protrusione foraminale a sinistra a livello L4-L5
(cfr. doc. 13, consid. 2.9.). Pertanto, applicando i criteri sopra menzionati,
è da escludere che tale disturbo sia stato causato dall'evento traumatico del
10 settembre 1999. In effetti, come indicato dal Dr. __________, oltre al fatto
che tale infortunio non è tale da provocare dei danni al disco intervertebrale,
l'assicurata non ha mai presentato le tipiche manifestazioni di tale problema
(cfr. doc. 12; consid. 2.9.).
2.14. Secondo
questo Tribunale, anche ammettendo la tesi dell'assicurata secondo cui essa
avrebbe comunque battuto il fondoschiena a seguito di una caduta (cfr. consid.
2.11.) e facendo riferimento al certificato del 26 settembre 2000 del Dr. med. __________
che ha attestato una contusione lombare (cfr. doc. 16, consid. 2.9.), la
conclusione non sarebbe differente.
La
dottrina medica dominante ritiene infatti che, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno
(in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come
se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr.
Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N.
67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di
riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi
vertebrali).
Tale tesi
dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,
conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa
preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un
infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti
radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle
vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il
trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella
causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.
inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del
3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il
genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una contusione/distorsione
del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative
al passaggio lombo-
sacrale -
cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno
dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg.
E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
Al
riguardo va rilevato che in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (U
165/02) l'Alta Corte, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha ricordato
che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivabili mediante
indagine radiologica, il genere di trauma subito dall'assicurato, ossia colpo
di frusta cervicale e distorsione della colonna lombare, cessa di produrre i
propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio.
In casu
dal referto radiologico del 21 maggio 2001 risulta che l'assicurata non
presentava né compressioni radicolari, né sicure lesioni post-traumatiche della
colonna lombare (cfr. doc. 13, consid. 2.9.).
Pertanto,
anche in tale ipotesi, si deve ritenere che dopo 6 mesi, rispettivamente 1
anno, lo stato anteriore del rachide si è ristabilito.
2.15. Va, infine,
segnalato che l'asserzione dell'assicurata e del Dr. med. __________ secondo
cui i dolori alla schiena sono iniziati dopo l'infortunio del 10 settembre 1999
(cfr. doc. 14; I; consid. 1.4.; 2.9.) non è tale da inficiare la valutazione
del Dr. med. __________ __________. Infatti la regola "post hoc, ergo
propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza
scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei,
Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stato
dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto
dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale tra i disturbi alla
schiena lamentati dall'assicurata dal mese di giugno 2001 con l'infortunio
assicurato, a ragione la CO 1 ha negato le relative prestazioni di legge.
Di
conseguenza il TCA deve confermare la decisione su opposizione del 4 agosto
2003.
2.17. Per quanto
concerne la richiesta del rimborso delle spese per le lettere raccomandate, le
telefonate e il tempo investito di complessivi fr. 700.-- (cfr. consid. 1.4.;
doc. I), va rilevato che, relativamente alla procedura dinanzi al TCA,
l'assicurata, a prescindere dall'esame delle condizioni per assegnare delle
ripetibili a una parte non patrocinata, non ha in ogni caso diritto a
ripetibili in quanto soccombente.
Inoltre
l'art. 52 cpv. 3 LPGA, concernente l'opposizione, stabilisce che la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 28 pag.
527).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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