AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.61
Data decisione, Autorità:
28.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.61
mm
Lugano
28 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 17 giugno 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
giugno 2001, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
panettiere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso __________
- entrando in mare, ha urtato contro uno scoglio, procurandosi una profonda
abrasione alla parte centrale della gamba sinistra (cfr. doc. _ e _).
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale dell'8 novembre 2002, __________ ha negato il diritto ad
ulteriori prestazioni a far tempo dal 16 settembre 2002, difettando, da tale
data, un nesso di causalità naturale con l'infortunio del giugno 2001 (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'__________ per conto dell'assicurato (cfr.
doc. _), __________, in data 17 giugno 2003, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 18 settembre 2003, , sempre patrocinato
dall', ha chiesto l'annullamento dell'impugnata decisione su
opposizione, argomentando:
"
(…).
A.
Il nostro assistito non è stato sottoposto ad
alcun intervento di chirurgia plastica, peraltro sconsigliato sia dai medici italiani
sia dal medico di parte dell'assicurazione, il principale problema di salute
sofferto dal nostro assistito è dato dalla mancata rimarginazione dell'ulcera
formatasi a seguito dell'infortunio;
B.
Il medico di parte, dottor __________, nel corso delle
visite di controllo cui aveva sottoposto il nostro assistito, aveva riscontrato
un andamento altalenante delle condizioni di salute, in particolare aveva
registrato delle ricadute non appena il nostro assistito tentava di forzare
l'arto infortunato, sia nel tentativo di riprendere l'attività lavorativa, ma
anche nella vita quotidiana (vedere certificati medici del 10.11.2001 e del
22.04.2002);
C.
Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, nel quale, per
definizione, si intende infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva
che colpisce il corpo umano dovuta ad un fattore esterno straordinario, è stato
confermato in più di un'occasione da sentenze federali (ad esempio DTF 123 V
43) che un infortunio capitato ad un soggetto stante in uno stato degenerativo
o patologico preesistente, non esclude l'obbligo di corrispondere le
prestazioni da parte del competente Istituto assicuratore contro gli infortuni,
a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato
oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute.
D.
Riteniamo inoltre nello specifico, applicabile
l'articolo 36 LAINF, nel quale viene testualmente enunciato "Le
prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli
assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è
solo in parte conseguenza dell'infortunio.
E.
In merito alla respinta dell'opposizione del
17.06.2003 vorremmo precisare:
L'assicurazione non ha provveduto a verificare la
veridicità dei certificati medici attestanti lo stato di totale incapacità
lavorativa per i postumi infortunistici, con date successive alla visita presso
il dottor __________ che, ricordiamo, è avvenuta il 31.07.2002 nella quale
ritiene probabile una ripresa dell'attività lavorativa da settembre;
-
al medesimo punto non riusciamo a comprendere
l'affermazione: "… in caso di assenza di prove … la decisione è
sfavorevole alla parte che cerca di fare derivare un diritto da una circostanza
rimasta indimostrata", infatti si è provveduto a segnalare la perdurante
incapacità lavorativa mediante trasmissione di certificati medici recanti i
giorni assegnati dal medico per incapacità lavorativa causata da postumi
infortunistici;
-
al punto 6
L'assicurazione afferma:
"… un intervento di chirurgia plastica non
può essere assunto dalla __________ …" e prosegue "… benché
richiesto, l'opponente non ha ritenuto di presentare il rapporto di intervento
eseguito accompagnato da un certificato medico dettagliato".
A tale proposito vorremmo precisare:
-
non si è trattato di un intervento di chirurgia
plastica, ma di un intervento di stripping safenico: l'intervento si è reso
necessario per il persistere dello stato ulceroso della ferita causata
dall'infortunio, come indicato dal dottor __________ nel certificato del
03.09.2003:
-
L'assicurazione ha chiesto i documenti relativi
all'intervento al nostro assistito mediante lettera datata 13.05.2003,
l'interessato si è rivolto all'ospedale dove si è svolta l'operazione ed ha
ottenuto il certificato richiesto il 29.05.2003. Lo scrivente ha inviato quanto
richiesto con lettera del 10.06.2003, ma l'assicurazione ha respinto il ricorso
mediante lettera datata 17.06.2003, senza indicare peraltro l'avvenuto
ricevimento della documentazione richiesta.
F.
In conclusione è nostra convinzione che
l'intervento subito dall'assicurato sia da ritenere la prosecuzione obbligata
delle terapie di recupero dell'integrità fisica, degenerata a seguito
dell'infortunio, in quanto le cure somministrate fino a qual momento avevano
dato miglioramenti soltanto parziali e temporanei, ma non erano state in grado
di rimarginare la ferita divenuta ulcerosa.
G.
Per tali motivi sopra indicati riteniamo
applicabile quanto definito dall'art. 36 LAINF, capoverso uno, e sia
conseguentemente concessa l'indennità temporanea fino alla data di completa e
effettiva guarigione" (I).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
1.5. In data 10
ottobre 2003, __________ ha replicato, in particolare, quanto segue:
"
(…).
In merito a quanto indicato al punto
"d" - pagina 2
Ribadiamo che la nostra opposizione è intesa ad
ottenere la concessione dell'indennità temporanea di infortunio in favore del
nostro assistito fino alla data di effettiva guarigione dai problemi fisici
causati dall'infortunio del 13.06.2001, guarigione avvenuta il 04.04.2003, come
certificato dal dottor __________ nello scritto del 03.09.2003, già in Vostro possesso.
Tutti i certificati medici di incapacità
lavorativa rilasciati dal medico di fiducia del nostro assistito, indicano
tutti la medesima dicitura: "necessità di ulteriori … giorni di riposo",
in quanto si trattava di regolare prosecuzione dell'incapacità lavorativa
riferita al caso d'infortunio in questione (certificati datati 25.06.2001,
08.07.2001, 04.08 2001, 0512.2001, 05.01 2002, 04.02.2002, 04.03.2002,
04.04.2002, 06.06.2002, 06.07.2002 allegati all'incarto dell'assicurazione).
In merito a quanto evidenziato il 02.09.2003 dal
dottor __________ (punto e):
Le affermazioni del medico di parte non possono
che confermare l'applicabilità dell'art. 36 LAINF - comma 1.
Lo stesso dottore nella propria relazione del
18.06.2002 aveva consigliato un intervento chirurgico per il trattamento
definitivo dello stato ulceroso, dato che le cure cui il nostro assistito si
era sottoposto fino al quel momento non avevano prodotto effetti di rilievo e
comunque con esito altalenante di rimarginazione e successiva riapertura della
ferita (certificati del dott. __________ del 10.11.2001 e 22.04.2002).
Il dottor __________ nella medesima relazione del
18.06.2002, ha inoltre affermato: "qualora non vi fossero le condizioni
per tale intervento si provvederà ad una revisione del caso con possibile
certificazione di abilità al 100%".
Nel rispetto di quanto sopra riportato, il nostro
assistito si è subito presentato presso il servizio medico in Italia per
effettuare i dovuti accertamenti pre-intervento (eco-doppler del 25.06.2002),
poi lo stesso é stato messo in lista di attesa, terminata con l'intervento
subito il 03.10.2002.
Durante il decorso post-operatorio l'assicurato è
stato seguito dal servizio medico presso l'ospedale di __________, sostenendo
regolari visite di controllo con spese a proprio carico (alleghiamo le fatture
pagate), fino al 04.04.2003, data decretata di avvenuta guarigione clinica.
Riteniamo che se l'assicurazione in causa avesse
deciso di optare per sottoporre l'assicurato all'intervento operatorio, avrebbe
potuto e dovuto valutare la possibilità di un intervento chirurgico presso una
struttura ospedaliera in Svizzera, in considerazione dei tempi di attesa
previsti in Italia"
(V).
1.6. Queste
invece le considerazioni che l'assicuratore LAINF convenuto ha espresso il 17
ottobre 2003:
"
(…).
La Compagnia ha preso atto delle precisazioni
fatte da controparte in merito alle domande di giudizio ed osserva in proposito
che giusta l'art. 16 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto all'indennità
giornaliera se è totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito di un
infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno
successivo a quello dell'infortunio e si estingue con il ripristino della piena
capacità lavorativa (art. 16 cpv. 2 LAINF). Inabilità lavorativa significa
incapacità, derivante da un danno alla salute, di svolgere un lavoro
ragionevolmente esigibile (DTF 111 V 239, cons. 1b). È il medico che stabilisce
se, ed eventualmente in che misura e per quali attività, esiste un pregiudizio
della capacità lavorativa derivante dall'infortunio. Gli atti medici
costituiscono quindi una base importante per giudicare quale prestazione
lavorativa si può ancora ragionevolmente pretendere dall'assicurato (DTF 105 V
158 cons. 1). Conformemente all'obbligo di limitare il pregiudizio subito,
vigente pure nel diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato deve fare
tutto quanto è ragionevolmente esigibile da lui per attenuare al massimo le
ripercussioni dell'infortunio (DTF 113 V 28; 107 V 20, cons. 2c; RCC 1987, p.
432 cons. 4).
Ora, l'interessato essendo abile al lavoro al
100% dal 1° settembre 2002, risulta di meridiana evidenza che nulla può
pretendere per tale titolo; è dunque escluso che possa pretendere l'indennità
giornaliera, come ora esplicitamente indica, cioè fino al 4 aprile 2003 siccome
detta pretesa non è minimamente giustificata.
Per la rimanenza si fa riferimento a quanto già
espresso in precedenza contestato le asserzioni del ricorrente.
Anche se si volesse ammettere per ipotesi di
essere in presenza di un peggioramento di uno stato patologico, si deve
richiamare la costante giurisprudenza in materia che vuole che nei casi in cui
uno stato patologico preesistente subisce un peggioramento oppure si manifesta
in seguito ad un evento assicurato, il nesso causale viene a cadere quando il
danno alla salute è da imputare esclusivamente a fattori estranei
all'infortunio. È quanto capita se viene ristabilito lo stato di salute qual
era prima dell'infortunio (status quo ante) oppure se è raggiunto quello che
sarebbe sopravvenuto prima o poi anche senza l'infortunio (status quo sine)
(RAMI 1992, n° U 142, cons. 4b con i rinvii ivi citati).
Nella fattispecie, lo status quo ante sarebbe
stato in ogni caso raggiunto, al più tardi, alla data indicata in precedenza e
non come pretende ora il ricorrente.
Per quanto concerne ora la domanda relativa a non
meglio precisata "rifusione delle spese" (domanda di giudizio n° 5)
si fa notare che essa è comunque inammissibile siccome nemmeno circostanziata e
comprovata"
(VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI
1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a
tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03,
consid. 1.1).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 13 giugno 2001 e oggetto della presente vertenza è, in primo luogo,
l'estinzione o meno del diritto a prestazioni dal 16 settembre 2002, non
tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore
dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF
valide fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ era o meno legittimata a
dichiarare estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 16 settembre 2002.
2.4. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berna 1979, p.
286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
Questa
giurisprudenza è stata codificata dal legislatore federale all'art. 6 LPGA,
giusta il quale è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale
o parziale, derivante da un danno alla salute fisica o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo di
attività.
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (cfr. RAMI 1987 K 720 p. 106
consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n.
482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5. Nondimeno, è
utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni
mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione
(cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156;
DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re
F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.6. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che, in data 13 giugno 2001, entrando nel mare, __________
ha urtato uno scoglio, procurandosi una ferita di tipo abrasivo nel terzo
inferiore della gamba sinistra (cfr. doc. _).
Il 18
giugno 2001, il suo curante, dott. __________, medico-chirurgo, ha certificato
una totale incapacità lavorativa a decorrere dal giorno dell'evento
infortunistico (cfr. doc. _ e _).
Persistendo
l'inabilità lavorativa, in data 23 luglio 2001, l'assicurato è stato sottoposto
ad una visita di controllo da parte del dott. __________, medico generalista.
In
quell'occasione, il medico fiduciario ha constatato la presenza di una ferita
alla parte centrale della gamba sinistra, con perdita di sostanza. Egli ha
peraltro riconosciuto Ia natura traumatica dei disturbi lamentati e ritenuto
giustificata la situazione di totale incapacità lavorativa (cfr. doc. _).
Il 21
agosto 2001, __________ è stato rivisto dal dott. __________, il quale, a
fronte di uno stato ulceroso nel frattempo migliorato ("Il diametro della
lesione cutanea è notevolmente diminuito"), ha previsto una ripresa
dell'attività lavorativa dal 4 settembre 2001, a condizione che "…
l'ulcera fosse praticamente chiusa …" (doc. _).
L'insorgente
ha effettivamente lavorato sino al 25 settembre 2001, allorquando ha presentato
una riapertura della nota ulcera alla gamba sinistra.
In data
1° ottobre 2001, il medico di fiducia de __________ ha perciò nuovamente
attestato una completa incapacità lavorativa, "… fino alla completa
chiusura dell'ulcera" (doc. _).
Nel
prosieguo, le visite fiduciarie di controllo si sono susseguite a scadenze
mensili.
Il dott.
__________ (così come del resto il medico curante di __________, dott.
__________) ha costantemente certificato una totale inabilità lavorativa (cfr.
doc. _).
In
occasione della visita del 31 luglio 2002, il fiduciario de __________,
rilevato che il caso aveva avuto un'evoluzione decisamente favorevole ("…
l'ulcera è quasi completamente chiusa con buona granulazione del tessuto
circostante, nessun segno di infetto cutaneo"), ha dichiarato il
ricorrente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 1° settembre
2002, senza prevedere ulteriori controlli (cfr. doc. _).
Dagli
atti di causa si evince che, in data 3 ottobre 2002, l'assicurato è stato
sottoposto ad un intervento chirurgico di "stripping radicale safena
interna + legatura sottofasciale di perforanti sec. Linton + varicectomie
multiple" presso il Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale di __________,
in presenza di un'ulcera da stasi venosa sovramalleolare interna (cfr. doc. _).
Successivamente,
__________ è stato seguito dai medici del nosocomio di __________, e ciò sino
al 4 aprile 2003, quando è stata finalmente constatata una completa cicatrizzazione
delle ferite (cfr. doc. _).
Con
certificato del 3 settembre 2003, il dott. __________ ha affermato che
l'intervento di stripping safenico "… si è reso necessario per il
persistere dell'ulcera da stasi sovramalleolare sin., alla luce dell'eco doppler
venoso (del 25/6/02) che dimostrava insuff. venosa all'arto inf. sin."
(doc. _).
Di parere
opposto il dott. __________, secondo il quale, citiamo: "… l'importante
insufficienza venosa cronica era sicuramente preesistente all'incidente ma ha
sicuramente ritardato la guarigione dell'ulcera da stasi per cui mi sono sempre
chiesto come mai i colleghi italiani non hanno provveduto subito allo stripping
radicale. D'altra parte l'intervento non è assolutamente in relazione con il
trauma, in quanto se non vi fosse stata la presenza di un'insufficienza cronica
avanzata, l'ulcera sarebbe guarita in tempi molto brevi" (doc. _).
2.8. Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte constata che - contrariamente alla previsione
formulata dal medico di fiducia de __________ in occasione della visita di
controllo del 31 luglio 2002 (cfr. doc. _) - posteriormente al 15 settembre
2002, __________ era ancora portatore di un'ulcera nella regione
sovramalleolare della gamba sinistra, così come si evince dal rapporto
operatorio 6 ottobre 2002 dell'Ospedale di __________, in cui si fa esplicito
accenno alla persistenza di un'ulcera da stasi venosa sovramalleolare interna
(cfr. doc. _).
L'ulcera
è migliorata, e finalmente guarita, soltanto dopo che l'assicurato si é
sottoposto alla nota operazione chirurgica di stripping safenico (cfr. retro
doc. _, note della dott.ssa __________, rispettivamente, della dott.ssa
__________, relative ai consulti del 22 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002:
"In rapida regressione l'ulcera al 3° medio distale della gamba" -
"Va bene la lesione pretibiale che appare chiusa così come le ferite
inguinali").
Alla luce
di quanto precede, la tesi dell'assicuratore secondo la quale l'assicurato
avrebbe ritrovato una piena capacità lavorativa, al più tardi, a partire dal 16
settembre 2002, è poco plausibile.
Al
riguardo va sottolineato che, precedentemente, in presenza di uno stato
analogo, il medico fiduciario de __________ - in accordo con il curante - ha
costantemente certificato una completa incapacità lavorativa, nell'attesa di
una "… completa chiusura dell'ulcera" (cfr. i rapporti
relativi alla visite di controllo versati agli atti).
In
realtà, la decisione presa dal dott. __________ di dichiarare __________ abile
al lavoro a contare dal 1° settembre 2002 (inabilità poi prorogata
dall'amministrazione sino al 15 settembre 2002) appare precipitosa, nella
misura in cui egli ha dato per scontato che, nel frattempo, la nota ulcera si
sarebbe completamente rimarginata.
Il medico
fiduciario de __________ - a differenza del dott. __________ (cfr. doc. _) - si
è pronunciato sulla capacità lavorativa del ricorrente dal 1° settembre 2002 in
poi, senza aver avuto occasione di accertare direttamente quali fossero, a quel
preciso momento, le sue effettive condizioni di salute. Dalle tavole
processuali risulta infatti che il dottor __________ ha visitato __________,
per l'ultima volta, in data 31 luglio 2002.
In simili
condizioni questo Tribunale ritiene che alla certificazione del 2 agosto 2002
del medico fiduciario non possa essere riconosciuta una forza probante
sufficiente a derimere la presente vertenza.
Va
inoltre considerato che la professione di panettiere - giacché esercitata
prevalentemente in posizione eretta - risulta essere particolarmente gravosa
per gli arti inferiori (cfr., d'altronde, il tentativo di ripresa del lavoro
posto in atto nel mese di settembre 2001, che ha provocato una riapertura della
lesione, cfr. doc. _).
In esito
alle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
federale, che __________, posteriormente al 15 settembre 2002, non aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa.
2.9. Nell'impugnata
decisione su opposizione, __________ ha sostenuto che, dopo il 15 settembre
2002, i disturbi lamentati dall'insorgente rilevavano da uno stato indipendente
dall'infortunio assicurato (doc. _: "… le prestazioni finora erogate dalla
Compagnia sono da considerare addirittura generose visto che di esse il
ricorrente ha beneficiato fino al 15 settembre 2002 e ciò malgrado il fatto che
l'intervento eseguito soltanto il 3 ottobre 2002 non sia affatto da mettere in
relazione con l'evento assicurato e lo stato quo sine/quo ante fosse stato raggiunto
già in precedenza").
Questa
opinione sembra essere stata ispirata dal dott. __________, il quale, in data 2
settembre 2003, ha indicato che l'intervento del 3 ottobre 2002 non sarebbe,
citiamo: "… in relazione con il trauma, in quanto se non vi fosse stata la
presenza di un'insufficienza cronica avanzata, l'ulcera sarebbe guarita in
tempi molto brevi" (doc. _).
La tesi
difesa dall'assicuratore convenuto non può essere condivisa dal TCA.
Infatti,
secondo la dottrina e la giurisprudenza, la responsabilità dell'assicuratore
LAINF è impegnata anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio
sono aggravati da uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio
medesimo (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa D., U 152/01, consid. 4.3;
W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art. 36 UVG], in
Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).
Nella
concreta evenienza, l'insufficienza venosa all'arto inferiore sinistro -
patologia morbosa preesistente all'evento assicurato - ha probabilmente
allungato i tempi di guarigione della ferita provocata dall'infortunio del 13
giugno 2001.
Nondimeno,
tale circostanza non consentiva ancora a __________ di negare la propria
responsabilità, per il motivo che, in assenza della preesistente malattia,
l'ulcera sarebbe guarita molto tempo prima.
Tutto ben
considerato - ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr.
DTF 112 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101) -
deve essere riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità naturale (ed
adeguata - cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e 117 V 365 in fine)
fra i disturbi accusati da __________ anche dopo il 15 settembre 2002 e
l'evento traumatico assicurato.
2.10. Questa Corte
deve ancora esaminare se l'assicuratore LAINF possa o meno essere ritenuto
responsabile per l'intervento chirurgico all'arto inferiore sinistro eseguito
il 3 ottobre 2002 presso l'Ospedale di __________ (doc. _).
Giusta
l'art. 10 cpv.1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio. Tuttavia, l'istituto assicuratore deve assumere le spese
della cura medica soltanto finché da essa ci si possa attendere un sensibile
miglioramento dello stato di salute (art. 19 cpv.1 LAINF). Qualora
l'assicurazione concluda che dalla continuazione della cura medica ci si può aspettare
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato, oppure ritenga che una
cura proposta da quest'ultimo o dal suo medico curante non risulti adeguata,
essa può negare la continuazione delle prestazioni in base all'art. 48 cpv. 1
LAINF.
La legge
autorizzando l'assicuratore a stabilire, in un caso specifico, i necessari
provvedimenti diagnostici e terapeutici, essa contemporaneamente gli
attribuisce, secondo il principio delle prestazioni in natura vigente nella
LAINF per quanto riguarda la cura medica (cfr. F.-X. Deschenaux, Le précepte de
l'économie du traitement dans l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce
qui concerne le médicin, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA,
Berna 1992, p. 529s.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 299 e 274s.), la responsabilità per la cura medica.
Conseguenza
del diritto di ordinare provvedimenti di cura medica è quindi, da un lato, che
l'assicurazione deve pure erogare le prestazioni per lesioni causate all'infortunato
durante la cura medica (art. 6 cpv. 3 LAINF e DTF 118 V 286), dall'altro, che
essa ha la possibilità di negare prestazioni per una cura non consentita
("für eine nicht bewilligte Heilmassnahme"), nonché per le
conseguenze dovute alla sua applicazione (cfr. DTF 128 V 169ss., consid. 1b e
riferimenti ivi citati; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.
297s.; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetzt über die Unfallversicherung, Schulthess
2003, p. 256s., la quale - riferendosi ad una sentenza pubblicata in DTFA 1931,
p. 30s. - ha precisato che, contro il rifiuto dell'assicuratore di assumere i
costi di un determinato trattamento, l'assicurato o il suo medico curante
possono adire il Tribunale delle assicurazioni e, se del caso, richiedere
l'emanazione di provvedimenti cautelari).
Nel caso
di specie, dalle tavole processuali non risulta che __________ abbia, in
qualche modo, autorizzato __________ a sottoporsi all'intervento operatorio in
questione.
Anzi, già
in data 5 settembre (cfr. doc. _), rispettivamente, 1° ottobre 2002 (doc. _),
l'assicuratore convenuto aveva comunicato all'insorgente l'estinzione del suo
diritto a prestazioni a far tempo dal 16 settembre 2002.
D'altra
parte, esso, a posteriori, non ha neppure assunto i costi del succitato
provvedimento terapeutico.
Pertanto,
in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, __________ non può essere
chiamata a prestare per l'intervento chirurgico a cui l'assicurato è stato
sottoposto il 3 ottobre 2002 (e relativa incapacità lavorativa).
L'incarto
va quindi retrocesso a __________, affinché definisca il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale, a decorrere dal 16 settembre
2002 (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U
158/00; cfr., per un caso analogo, la STCA del 24 marzo 2003 nella causa L.,
inc. n. __________, consid. 2.7., cresciuta in giudicato).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione de __________.
§§§ L'incarto
è retrocesso a __________ affinché definisca il proprio obbligo contributivo
dal profilo materiale e temporale, a contare dal 16
settembre 2002.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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